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Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco
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DIPARTIMENTO TRIBUTARISTI
✅ Ti difendiamo da cartelle, avvisi di accertamento o verifiche fiscali, e combattiamo nel processo per farti ottenere l’annullamento o ti rappresentiamo per trovare un accordo con l'Agenzia delle Entrate e ridurre il debito;
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Di che si tratta?
In primis, è importante inquadrare giuridicamente il reato di infedele dichiarazione. L’art. 4 del D.Lgs. 2000/74 ( modificato dal D.Lgs. 2015 /158) afferma che: “ è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
- L’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila;
- L’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro tre milioni”.
Si evince che è necessario che ci sia la volontà, quindi un dolo specifico, di evadere le imposte.
Cause di non punibilità
Le modifiche apportate dal d.lgs. del 2015 sono state previste novità a favore del contribuente. Infatti, l’articolo 13 del D.Lgs. 200/74 ha previsto una causa di esclusione di punibilità che prevede la possibilità, appunto, di far venir meno la rilevanza penale del proprio comportamento, pagando il proprio debito purché ciò avvenga prima dell’apertura del dibattimento di primo grado.
Inoltre, non sempre quando c’è stata una dichiarazione infedele essa assume rilevanza penale. Infatti, se l’evasione non supera la soglia prevista dall’articolo 4 non si può andare incontro ad un reato penale, ma si potrà applicare una sola sanzione amministrativa.
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E’ possibile sanare la dichiarazione infedele?
Nel caso tu ti accorga di aver presentato una dichiarazione non corretta è possibile poter sanare la tua posizione attraverso due modalità:
- presentare una dichiarazione integrativa;
- ravvedimento operoso, versando quanto dovuto.
Attenzione, le due modalità sopradette possono operare solo nel caso in cui la violazione non sia stata constatata e non ci siano state verifiche.
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E’ intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate con la circolare n.8/E del 7.4.2017 per chiarire alcuni aspetti del reato di infedele dichiarazione. Essa ha disposto: ”…. qualora nella dichiarazione è indicato un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o comunque un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito (ai fini delle imposte dirette), ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile (ai fini Iva) superiori a quelli spettanti, è prevista una sanzione amministrativa dal 90 al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato”. Quindi la sanzione da 250 a 2000 euro, senza recupero di imposta è prevista quando nella dichiarazione è indicato un credito superiore a quello spettante e questo non sia utilizzato dal contribuente.
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In merito al dubbio circa il momento di consumazione del delitto di dichiarazione infedele, di recente, la Cassazione con sentenza del 29/05/2019 n. 23810 ha disposto che:” il delitto di dichiarazione infedele si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale, sì che non rileva l’eventuale presentazione di una dichiarazione integrativa mediante la quale il contribuente abbia emendato il contenuto di quella annuale originaria”. Con ciò si sottolinea che il legislatore ha limitato la rilevanza penale alla sola presentazione della dichiarazione annuale, non rilevando, pertanto, il fatto che il contribuente provvede a presentare una dichiarazione integrativa.
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Per approfondire puoi richiedere una consulenza di un professionista tributarista per cercare di trovare la soluzione migliore e piu’ adatta in base al tuo caso.
Le informazioni sopra riportate sono state scritte da un avvocato che collabora occasionalmente con professionisti del nostro studio ma la loro rispondenza al sistema vigente non è garantita da DLP Studio Tributario, né nessuno dei suoi avvocati, né nessun altro, non rispecchia la professionalità media di DLP Studio Tributario e le informazioni riportate non sono state sottoposte ad ulteriori controlli da parte del nostro studio.
Ulteriori approfondimenti sono comunque dovuti in dipendenza delle specificità dei singoli casi concreti.
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