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Medici: l’IRAP non è dovuta se lo studio ha attrezzature “minime”. La CTP di Milano condanna l’Agenzia delle Entrate al rimborso Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Massima: "La disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nell'ambito del "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale ed essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo".

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Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sezione 23

Sentenza n. 4371/23/17.

Il ricorrente, medico di base e specialista in medicina legale e delle assicurazioni, impugna il silenzio formatosi sull’istanza di rimborso dell'irap versata negli anni dal 2008 al 2011, prospettando che tali versamenti devono considerarsi effettuati in carenza di legittimo titolo impositivo. A tale riguardo, assume di aver, negli anni in contestazione, svolto la propria attività senza dipendenti e con minimo impiego di capitale.

L'Ufficio si è costituto, contestando la fondatezza. del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Costituisce ius receptum che, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza 156/01, l'attività di lavoro autonomo, diversa dall'esercizio di impresa commerciale integra il presupposto impositivo dell'irap soltanto ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata; che il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato), sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l'attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività autoorganizzata per il solo lavoro personale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui (cfr. Cass. 3680/07, 3678/07, 3676/07, 3672/07, mai, poi, contraddette).

E' stato, peraltro, puntualizzato che la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nell'ambito del "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale ed essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo.

Sulla base delle esposte premesse ed atteso che le circostanze di fatto dedotte dal contribuente- quanto ad assenza di dipendenti e ad impiego di capitali minimi (al riguardo anche in considerazione di quanto appena in precedenza puntualizzato) - trovano pieno riscontro nella documentazione versata in atti, s'impone l'accoglimento del ricorso.

Si ravvisano, tuttavia, le condizioni per l'integrale compensazione delle spese.

p.q.m.

La Commissione: accoglie il ricorso e, per l'affetto, condanna l'Agenzia alla restituzione, in favore della ricorrente, dell'importo richiesto, con gli interessi di legge; compensa le spese.

Così deciso in Milano, il 5 giugno 2017.

 

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