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Estinto per prescrizione il reato di utilizzo di false fatture imputato al legale rappresentante della società. Annullata senza rinvio la sentenza di condanna dell’amministratore. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “Non risulta d'immediata evidenza la sussistenza di una causa di assoluzione nel merito sicché s'impone la dichiarazione di estinzione del reato ascritto per sopravvenuta prescrizione, maturata”.

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Corte di Cassazione – Sez. 3

Sentenza n. 36273 del 21 agosto 2019.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 20.3.2018 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 13.12.2016 del Tribunale di Modena che aveva condannato C. alle pene di legge per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3, perchè, in qualità di legale rappresentante della T. S.r.l., al fine di evadere il fisco, aveva indicato, nella dichiarazione dei redditi 2009, elementi passivi fittizi, avvalendosi delle fatture n. 6, 7 ed 8 del capo d'imputazione ed aveva dichiarato di non doversi procedere perchè il reato era estinto per prescrizione con riferimento alle fatture n. 9 e 10,  reato accertato in (------) sulla base del processo verbale di constatazione e dell'informativa dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate di Modena.

2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese ai Militi durante la verifica e contenute nel processo verbale di constatazione, in violazione dell'art. 63 c.p.p..

Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), perchè la Corte territoriale, nel confermare che la difesa non aveva provato documentalmente i costi sostenuti dalla TG, non aveva valutato il circostanziato contenuto delle deposizioni testimoniali. Lamenta che nell'atto d'appello aveva segnalato che l'oggetto delle fatture era frutto di un mero errore, perchè la loro reale causale non era lo svolgimento dell'attività di sponsorizzazione, bensì il reintegro dei costi sostenuti per l'organizzazione di eventi golfistici. La teste L.M., sua ex moglie, che, all'epoca dei fatti, collaborava alla realizzazione dei suddetti eventi, aveva riferito che l'associazione sportiva TG si occupava dell'organizzazione dell'omonima competizione sportiva, della ricerca degli sponsor, di allestire il campo di gara, di acquistare i premi ed i gadget, mentre la T. stipulava il contratto di sponsorizzazione, promuoveva ed organizzava altri e diversi eventi golfistici per il singolo golf club o per il singolo cliente o gruppi di clienti, così come pubblicizzava gli eventi attraverso riviste e depliant pubblicitari.

L'associazione sportiva ribaltava poi i costi sostenuti per la ricerca degli sponsor alla T. che stipulava i contratti. Di qui l'emissione di fatture con una dicitura non corretta. Lamenta l'omessa valutazione delle prove testimoniali e delle sue dichiarazioni difensive in ordine alla reale dinamica dei fatti.

Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'ipotesi attenuata del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3, e l'omessa o apparente motivazione in relazione alla pena. Precisa che la Corte territoriale non aveva considerato che l'ipotesi attenuata era già contenuta nell'imputazione perchè comunque l'importo delle fatture non superava la soglia di Euro 154.937,07. Osserva che la pena applicata dal Tribunale di Modena era prossima al massimo edittale contemplato dal comma 3. Lamenta che la motivazione del trattamento sanzionatorio era meramente apparente.

Considerato in diritto

3. Non risulta d'immediata evidenza la sussistenza di una causa di assoluzione nel merito sicché s'impone la dichiarazione di estinzione del reato ascritto per sopravvenuta prescrizione, maturata al 26.3.2018, essendo fondato il terzo motivo di ricorso.

Ed invero, al contrario di quanto argomentato dalla Corte territoriale, indiscussa la vigenza ratione temporis del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3, non v'è discrezionalità del giudice nel riconoscimento dell'ipotesi attenuata, che consegue per il solo fatto del mancato superamento, come nella specie, della soglia di Euro 154.937,07. Non vale quindi sostenere che gli importi delle fatture non erano insignificanti. Nella specie, poi è stata applicata con le attenuanti generiche la pena di anni 1 di reclusione, superiore al medio edittale (la pena per la forma attenuata che ricorreva nella specie va dai sei mesi ai due anni di reclusione), con motivazione di mero stile. Solo per pene inferiori al medio edittale la giurisprudenza di legittimità ritiene che si possa far riferimento a criteri dell'art. 133 c.p., richiamate le nozioni di equità o congruità (ex plurimis, Cass., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).

Ad avviso del Collegio è quindi insufficiente nel caso in esame il riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. ed al risalente precedente penale, perchè i Giudici avrebbero dovuto ben spiegare il significativo discostamento dal minimo edittale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato ascritto estinto per prescrizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2019.

 

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