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L’importatore può chiedere ad un altro importatore, che ha diritto al dazio preferenziale, di acquistare, per poi comprarla da lui, fintanto che non vi sia abuso del diritto. Accolto il ricorso della società importatrice. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “il diritto dell'Unione europea non osta ad un meccanismo mediante il quale un importatore tradizionale, che non disponga di un titolo nell'ambito del contingente GATT, si rivolga ad un altro operatore comunitario che, acquistata la merce da un fornitore extracomunitario, la ceda ad altro importatore il quale, senza trasferire il proprio titolo, la immetta nel mercato comunitario e, poi, la rivenda al primo operatore, a meno che tale operazione non dia luogo ad un abuso del diritto”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 22190 del 5 settembre 2019

RILEVATO CHE:

- la U. s.r.l. (già B. s.r.l.) propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledell'Emilia Romagna, depositata il 14 ottobre 2014, che, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, ha dichiarato la legittimità dell'avviso di rettifica dell'accertamento avente ad oggetto il recupero di diritti doganali non versati in relazione ad operazioni di importazione di aglio; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che gli atti impositivi traggono origine dal disconoscimento del regime daziario preferenziale di cui godeva la G. di A. s.n.c., in ragione e nei limiti dei titoli di importazione di cui era titolare, in quanto questi ultimi erano stati utilizzati per eludere il divieto di cessione dei diritti derivanti dagli stessi e consentire alla B. s.r.l., di acquistare una quantità di aglio a dazio preferenziale superiore a quella che le era permesso; - il giudice di appello ha accolto il gravame dell'Ufficio, evidenziando che lo schema negoziale utilizzato dalle società configura una violazione della normativa imperativa eurounitaria; - il ricorso è affidato a due motivi, illustrati da memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis1 c.p.c. in cui la ricorrente ha puntualizzato e ribadito le proprie difese; - resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; 

CONSIDERATO CHE:

- con il primo motivo di ricorso proposto la società contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del principio dell'abuso del diritto, in relazione all'art. 3, par. 3, Regolamento CE n. 565/2002; - il motivo è fondato, con assorbimento del secondo;

- come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia del 14 aprile 2016, Cervate e Malvi, il diritto dell'Unione europea non osta ad un meccanismo mediante il quale un importatore tradizionale, che non disponga di un titolo nell'ambito del contingente GATT, si rivolga ad un altro operatore comunitario che, acquistata la merce da un fornitore extracomunitario, la ceda ad altro importatore il quale, senza trasferire il proprio titolo, la immetta nel mercato comunitario e, poi, la rivenda al primo operatore, a meno che tale operazione non dia luogo ad un abuso del diritto(cfr. Cass. 13 gennaio 2017, n. 707); - al riguardo, al fine di escludere che l'acquisto della merce oggetto di contingente tariffario, da parte di un importatore tradizionale, tramite altri operatori economici si traduca in abuso del diritto, occorre accertare che: 1) dal punto di vista oggettivo, non si realizzi un'influenza indebita di un operatore sul mercato ed, in particolare, un'elusione del divieto di superamento delle quantità di riferimento o dell'obiettivo del legislatore comunitario secondo cui le domande di titoli devono essere connesse ad un'attività commerciale effettiva, e non meramente apparente, consentendo, da un lato, ai soggetti coinvolti di percepire una remunerazione adeguata e di mantenere la posizione assegnatagli nell'ambito della gestione del contingente e, dall'altro, di effettuare l'importazione a dazio agevolato mediante titoli legalmente ottenuti dal loro intestatario; 2) dal punto di vista soggettivo, non si conferisca un vantaggio indebito al secondo acquirente e non si rendano le operazioni prive di qualsiasi giustificazione economica e commerciale per l'importatore, nonché per gli altri operatori coinvolti (cfr., oltre alla pronuncia da ultimo citata, Cass. 29 marzo 2017, n. 8041; Cass. 27 gennaio 2017, n. 2068); - la Commissione regionale ha ritenuto sussistente alla fattispecie abusiva in ragione del fatto che, per effetto dell'operazione posta in essere, la G. di A. s.n.c., ha permesso alla B. S.r.l. l'importazione e l'acquisizione del quantitativo di merce con dazio in misura ridotta e, per tale via, di poter commercializzare quantitativi di merce a dazio agevolato con notevole risparmio d'imposta e aggiramento del divieto di trasferimento dei diritti derivanti da titoli di importazione privilegiati, preordinato ad evitare che un unico soggetto potesse acquisire una quantità di merce molto superiore ai limiti previsti dalle norme sul dazio agevolato e creare squilibri nel mercato; - così statuendo, il giudice di appello non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto, omettendo di verificare la sussistenza di quegli elementi rivelatori del carattere artificioso del meccanismo posto in essere dalle contribuenti; - la sentenza impugnata va, dunque, cassata e rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, che provvederà anche al regolamento delle spese

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 18 febbraio 2019.

 

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