Scrivici per investire in una consulenza compilando il modulo contatti (CLICCA QUI)

 

Email Segretaria@networkdlp.it

 

 

Inammissibile il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate che l’aveva scritto senza contestare una parte determinante della sentenza (ossia la parte che aveva dichiarato l’appello dell’Agenzia, già soccombente in primo grado, inammissibile). Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
Vota l'articolo!
(0 voti)

Estratto: “quando il giudice abbia ritenuto inammissibile il gravame o un singolo motivo di esso, così spogliandosi della potestas iudicandi sul relativo merito, e poi abbia proceduto comunque al suo esame, il motivo di impugnazione della sentenza che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta ad abundantiam, è inammissibile per difetto di interesse”.

***

Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco

ALCUNI DEI SERVIZI DEI PROFESSIONISTI

DEL NOSTRO NETWORK

DIPARTIMENTO TRIBUTARISTI

 Ti difendiamo da cartelle, avvisi di accertamento o verifiche fiscali, e combattiamo nel processo per farti ottenere l’annullamento o ti rappresentiamo per trovare un accordo con l'Agenzia delle Entrate e ridurre il debito;

 Ti aiutiamo, grazie agli strumenti della pianificazione internazionale: - a proteggere il tuo patrimonio, conti correnti, immobili, beni, e renderli "intoccabili", con trust, società estere od altri strumenti avanzati di protezione; - a ridurre o azzerare le tasse pianificando il trasferimento all'estero della tua impresa, attività e/o dei tuoi assets, aprendo società estere, o trasferendo la tua residenza fiscale all'estero, utilizzando tutti i paradisi fiscali a tuo vantaggio; - a creare un PIANO B, per tutelarti qualsiasi cosa accada in Europa, anche acquisendo molteplici permessi esteri di residenza permanente o di lungo periodo, o persino seconde cittadinanze;

DIPARTIMENTO PENALISTI

 Ti difendiamo e creiamo per te la strategia migliore per arrivare alla tua assoluzione totale.

DIPARTIMENTO CIVILISTI

 Ti aiutiamo a far valere le tue ragioni, e puoi affidarci il compito di scrivere e diffidare o “denunciare” - in qualità di tuoi avvocati - chi non ti ha pagato o chi ti sta recando un danno od un disagio.

Se sei un professionista e vuoi unirti al network clicca qui.

***

Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it 

***

Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 22239 del 5 settembre 2019

FATTI DI CAUSA

Il fallimento della D. s.r.l., in liquidazione, impugnò la cartella di pagamento notificata a seguito di un controllo automatizzato, per IVA, oltre interessi e sanzioni, non versata nell'anno 2005, in carenza dei presupposti per detrarre quella indicata a credito nella relativa dichiarazione. L'impugnazione venne integralmente accolta in primo grado; l'Agenzia delle Entrate propose quindi appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, che lo respinse, con sentenza depositata il giorno 16 marzo 2012, affermando che l'appello risultava in rito privo di motivi specifici, restando comunque infondato, essendo applicabile il termine biennale previsto per i rimborsi in caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA. Avverso la detta sentenza, Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, mentre non ha spiegato difese il fallimento intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, occorre rilevare che l'odierna ricorrente ha notificato il ricorso per cassazione nei confronti del fallimento della D. s.r.l., in liquidazione, presso il suo difensore costituito nel solo giudizio di primo grado, non avendo la procedura concorsuale spiegato difese in appello e, dunque, la detta notifica è nulla ancorchè non inesistente (Cass. 11/05/2018, n. 11485); tuttavia, in adesione all'orientamento di questa Corte, appare superfluo assegnare alla parte istante un termine per rinnovare la detta notifica, trattandosi qui - come si vedrà in prosieguo - di ricorso per cassazione inammissibile e considerato che la concessione di un termine si tradurrebbe in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. s.u. 22/03/2010, n. 6826).

2. Con l'unico motivo deduce l'Agenzia delle Entrate la violazione degli artt. 30 e 54-bis del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, poiché in caso di omessa dichiarazione IVA il contribuente non può riportare l'eventuale credito nella dichiarazione successiva.

2.1. Il motivo è inammissibile. Occorre, invero, evidenziare che quando il giudice abbia ritenuto inammissibile il gravame o un singolo motivo di esso, così spogliandosi della potestas iudicandi sul relativo merito, e poi abbia proceduto comunque al suo esame, il motivo di impugnazione della sentenza che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta ad abundantiam, è inammissibile per difetto di interesse (Cass. 19/12/2017, n. 30393; Cass. s.u. 30/10/2013, n. 24469).

2.2. Orbene, nella vicenda all'esame, la commissione tributaria regionale ha ritenuto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate privo della necessaria specificità dei motivi e, quindi, in definitiva inammissibile, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, anche se poi il medesimo giudicante si è soffermato ad esaminare il merito del gravame, giudicando infondato; siffatta ragione della decisione di natura esclusivamente processuale - attraverso la quale il giudice di merito si è così spogliato della causa - non risulta censurata in alcun modo dall'Agenzia delle Entrate con l'unico motivo del ricorso che ci occupa, che risulta conseguentemente inammissibile per carenza di interesse. 3. Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 3 luglio 2019.

***

Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it 

***

Letto 1320 volte