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ASSOLUZIONE DAL REATO DI UTILIZZO DI FATTURE FALSE: 3 ESEMPI IN CUI I GIUDICI HANNO ASSOLTO IL CONTRIBUENTE / IMPUTATO

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Hai già sentito parlare di emissione od utilizzo di fatture false?

Temi che simili accuse possano essere mosse nei tuoi confronti (magari semplicemente perché hai acquistato da un fornitore che praticava un prezzo troppo basso per non destare sospetti)?

In questo articolo potrai capire meglio in cosa consista questo reato (quindi oggi parliamo dei rischi penali di tale condotta). Infine, faremo 3 esempi di casi che si sono conclusi con sentenze completamente vittoriose del contribuente / imputato, accusato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti per operazioni inesistenti.

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Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è disciplinato dall'art. 2 del D.lgs. 74/2000 che prevede che oggi prevede:

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Tale reato, meglio noto come “frode fiscale”, consiste nella dichiarazione fraudolenta fondata su falsa documentazione, con cui il contribuente fornisce una rappresentazione non veritiera della sua situazione contabile al Fisco.

Ma chi può in concreto utilizzare le fatture false? La risposta arriva dalla legge che fa riferimento: al contribuente tenuto al versamento delle imposte dirette, all'amministratore, liquidatore o al rappresentante del contribuente soggetto a imposizione (art. 1, comma 1, lett. c), D.lgs 74/2000), nonché, entro alcuni limiti (molto dibattuti in dottrina e giurisprudenza) colui che detiene (ad esempio, il commercialista se sapeva o magari ha agevolato) la falsa documentazione fiscale.

La legge, come abbiamo visto, prevede sanzioni molto severe (che possono arrivare alla reclusione in carcere fino a sei anni) per chi utilizza fatture false.

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Ti stai chiedendo quali sono i casi in cui che i giudici danno ragione al contribuente e l’imputato viene assolto dalle accuse e rimesso in libertà?

Ecco 3 casi che si sono conclusi con l'assoluzione dei contribuenti.

1) Il primo caso è quello esemplificato dalla sentenza della Corte di Cassazione, III Sez. Pen., n. 32348/2015, che, pronunciandosi sul ricorso proposto dall'imputato contro la decisione dalla Corte di Appello di Milano in data 27.11.2013 che confermava la decisione in primo grado del Tribunale del 17.12.2012, il quale lo aveva condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti disciplinato dall'art. 2 del D.lgs. 74/2000, per aver inserito nella dichiarazione IVA del 2006, 27 fatture per operazioni inesistenti.

In questo caso, la Corte di Cassazione ha assolto l'imputato per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 74/2000, motivando come il dettato normativo di cui all'art. 2 punisce con ”la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o  altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi”, facendo coincidere il momento consumativo del reato con quello della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili “fittizi” qualificando invece come penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall'agente, ivi comprese “le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi” (vedi anche Cass. Sez. III, 52752/2014). La Suprema Corte ha rilevato che la Corte d'Appello aveva, invece, fatto coincidere il momento di consumazione del reato con le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture false e non aveva considerato affatto il momento (2007) in cui era stata presentata la dichiarazione Iva relativa al 2006, momento in cui l'imputato non ricopriva più la carica di amministratore unico della società.

Da tale sentenza emerge che ai fini della configurazione del reato di dichiarazione fraudolenta è indispensabile la presentazione della dichiarazione fiscale nella quale vi sia stato l'effettivo inserimento di elementi passivi fittizi, mentre le condotte “prodromiche” di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o altri documenti falsi restano irrilevanti penalmente, non potendo essere punite neanche a titolo di tentativo (come prevede anche l'art. 6 Dlgs. 74/2000).

2) Seguendo lo stesso orientamento, la Corte di Cassazione, III Sez. Pen., con sentenza n. 49570/2015 ha assolto “perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato” il commercialista che ha registrato le fatture false per conto dei clienti. La Corte d'Appello lo aveva ritenuto responsabile a titolo di concorso del reato di dichiarazioni false per aver fatto da tramite tra una società estera che emetteva fatture false e alcuni suoi clienti.  Anche in questo caso la Suprema Corte ha motivato l'assoluzione in quanto il reato in questione si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione mentre le condotte ad essa pregresse restano del tutto irrilevanti.

3) Il terzo caso riguarda un esempio di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La Corte di Cassazione con sentenza del 1 ottobre 2013 n. 40600, ha dichiarato estinto i reati (dichiarazione fraudolenta e quello di emissione di fatture false per operazioni inesistenti) attribuiti all'imputato e confermati dalla Corte d'appello di Potenza con sentenza 28.10.2011 per intervenuta prescrizione, precisando che, al tempo degli eventi, il reato di dichiarazione fraudolenta era soggetto alla prescrizione massima di sette anni e mezzo, ed il termine iniziale decorreva dalla data di presentazione della dichiarazione. Attenzione però, perché in tema di prescrizione vi sono state successive prese di posizione che hanno reso maggiormente complicata la questione (si veda Cass. n. 2210/2016) anche in seguito a pronunce dei giudici europei.

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Questi sono solo alcuni casi che si sono conclusi a favore del contribuente / imputato, tuttavia l’elenco non è assolutamente esaustivo, e le variabili da considerare, specialmente dal lato penale, sono molte di più.

Per approfondire puoi ricercare tra le tantissime sentenze di cui abbiamo già parlato nel nostro sito, o chiedere l’intervento di un avvocato esperto proprio in questi temi per trovare la soluzione migliore possibile in relazione al tuo specifico caso.

 

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