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3 COSE DA SAPERE SUL PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI (COME AD ESEMPIO LO STIPENDIO OPPURE I SOLDI SU CONTO CORRENTE) DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Hai ricevuto una chiamata da parte del direttore della tua banca che ti informa che sono state bloccate alcune somme sul tuo conto corrente a seguito dell'avvenuto pignoramento da parte dell'Agenzia delle Entrate? Il tuo datore di lavoro ti ha informato che parte del tuo stipendio è stato pignorato dal Fisco?

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Si tratta del pignoramento verso terzi previsto dall'art. 72-bis del D.P.R. 602/73, uno strumento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per agire nei confronti dei contribuenti che non pagano le cartelle esattoriali attraverso il pignoramento diretto dello stipendio, della pensione o del conto corrente senza nessun obbligo di avviso al debitore, ordinando direttamente al terzo di corrispondere le somme dovute al creditore (Agenzia delle Entrate).

In poche parole, l'Agenzia delle Entrate può ricorrere a questa speciale forma di pignoramento di conti correnti, stipendi, pensioni, dando ordine ad esempio alla banca o al datore di lavoro di bloccare (per poi versarli direttamente all’Agenzia) i soldi che ti sarebbero spettati come correntista o lavoratore.

Un pignoramento presso terzi, oltre che esporti a disagi economici può minare anche la tua credibilità sociale, per questo, è bene correre ai ripari il più presto possibile e trovare una soluzione.

Intanto tieni a mente queste 3 cose su come funziona il pignoramento di crediti verso terzi da parte dell'Agenzia delle Entrate:

1) L'assenza di un procedimento giudiziale.

Nel pignoramento verso terzi da parte dell'Agenzia delle Entrate non è necessaria l'autorizzazione del giudice per l'assegnazione al creditore delle somme pignorate.  Se nel pignoramento ordinario, il creditore cita in giudizio il debitore davanti al Tribunale e invita il terzo a rendere una dichiarazione (positiva o negativa) sulla sussistenza di somme c.d. pignorabili, e in particolare se il terzo rende una dichiarazione positiva, è il giudice - previa verifica dei titolo e della regolarità della procedura - ad assegnare le somme pignorate al creditore; nel pignoramento previsto dall'art. 72-bis D.P.R. 602/73, invece, è il Fisco, al posto del giudice, ad ordinare direttamente al terzo, banca o datore di lavoro, di corrispondere a proprio favore le somme pignorate, ed il debitore non viene citato in Tribunale e non è necessario alcun provvedimento di assegnazione emesso dal giudice.

In pratica la banca o il datore di lavoro che ricevono il pignoramento, devono pagare direttamente all'Agenzia delle Entrate le somme dovute dal debitore.

2) I limiti al pignoramento dei crediti derivanti da lavoro.

Il pignoramento di cui all'art. 72-bis D.P.R. 602/73 prevede dei limiti al pignoramento dei crediti da lavoro. In particolare, lo stipendio (e ogni altro credito da lavoro: “stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento) potrà essere pignorato nei limiti di:

- 1/10 per importi fino a 2.500 euro;

- 1/7 per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro;

- 1/5 per importi superiori a 5.000 euro.

3) Il contribuente deve essere sempre in grado di capire su cosa si fonda la pretesa creditoria.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 26519 del 9.11.2017, infatti, ha statuito, ribaltando il precedente assetto in materia, che «Il pignoramento presso terzi dell'Agenzia delle Entrate è nullo se non è indicato il dettaglio dei crediti». In quel processo la “vecchia” Equitalia aveva sostenuto, nelle proprie difese, che il pignoramento verso terzi era corretto perché conteneva l'elenco delle cartelle di pagamento con le relative date di notificazione e ciò, diceva, doveva ritenersi sufficiente a giustificare quanto richiesto dall'art. 543 c.p.c. I Giudici le hanno invece dato torto, richiedendo che il pignoramento presso terzi contenga espressamente l'indicazione del credito per il quale si procede.

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Sai che puoi proporre opposizione al pignoramento dei crediti verso terzi? I motivi di opposizione contro questo tipo di pignoramento tuttavia richiedono un esame ben più approfondito, e l’esame di copiosa giurisprudenza, e quindi non possono essere esaminati ora. Però puoi visionare le tante sentenze pubblicate in questo sito per farti un’idea da solo dei possibili motivi di opposizione.

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Per concludere, se vieni a conoscenza di un pignoramento di crediti presso terzi da parte dell'Agenzia delle Entrate:

1) se non sai orientarti da solo puoi sempre chiedere un parere sul da farsi ad un avvocato tributarista;

2) presta attenzione ai termini per l'opposizione. Hai di regola solo 20 giorni per opporti al pignoramento. Davvero poco tempo se consideri che decorrono dalla data della notifica dell'atto al terzo (Banca, datore di lavoro, posta);

3) tieni a mente che l'opposizione verrà proposta al Giudice dell'esecuzione innanzi al Tribunale competente ai sensi dell'art. 617 c. 1 c.p.c. Contestualmente al deposito del ricorso sono necessarie alcune cautele, come ad esempio chiedere la sospensione dell'esecuzione del pignoramento anche senza contraddittorio e, in caso di accoglimento da parte del Giudice, si procederà a notificare il provvedimento all'Agenzia delle Entrate.

 

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