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3 cose da sapere se hai ricevuto un preavviso di fermo amministrativo dell'Agenzia delle Entrate Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Hai ricevuto un preavviso di fermo amministrativo da parte dell'Agenzia delle Entrate in cui ti viene intimato un pagamento di imposte o contributi, con l’avvertimento che se non pagherai ti bloccheranno l’auto o la moto (iscriveranno un c.d. fermo amministrativo)?

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Questo significa che se apporranno il fermo non potrai più circolare con l'auto o la moto fino ad estinzione del debito (e se anche paghi e lo estingui, una volta iscritto il fermo, questo non si estingue in automatico perché hai pagato, ma dovrai attivarti per comunicare agli uffici competenti che il debito è stato estinto e curare le relative formalità).

Ricorda inoltre che se ti trovano a circolare con un veicolo soggetto a fermo rischi sanzioni che possono arrivare a quasi 8.000,00 euro (7.953,00 per preciso, ma tieni presente che le sanzioni nel corso del tempo possono essere aumentate, come spesso accade).

Poichè non vogliamo che tu rimanga “a piedi”, ti consigliamo di leggere questo articolo. 

Il preavviso di fermo amministrativo non è altro che un atto con cui lo Stato fa valere il suo diritto al pagamento di alcuni crediti dovuti dal contribuente (imposte, tasse, contributi previdenziali). Come ha affermato la Suprema Corte si tratta di “un atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'amministrazione finanziaria” (Cass. n. 22018/17). 

Il preavviso ha in sostanza la funzione di diffida, ed è un atto che deve essere notificato prima dell’iscrizione del vero e proprio fermo amministrativo; in altri termini si avvisa il contribuente di questo: o paghi o ti blocchiamo il veicolo.

Dopo la comunicazione di preavviso di fermo, se il contribuente non fa nulla, l’Agenzia delle Entrate non effettua altre comunicazioni e procede direttamente all’iscrizione del fermo.

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Sai che puoi presentare ricorso e opporti al provvedimento di preavviso di fermo amministrativo? I motivi di ricorso contro i preavvisi di fermo amministrativo tuttavia richiedono un esame ben più approfondito, e l’esame di copiosa giurisprudenza, e quindi non possono essere esaminati ora. Però puoi visionare le tante sentenze pubblicate in questo sito per farti un idea da solo dei possibili motivi di ricorso.

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In ogni caso, tieni a mente queste 3 cose (sulle tante) da sapere sul preavviso di fermo amministrativo: 

1) Se sei un lavoratore autonomo, un libero professionista o un imprenditore ed utilizzi il veicolo per lavoro, puoi impedire che venga iscritto il fermo sul veicolo necessario al tuo lavoro. Ciò nel caso in cui il veicolo cui il fermo inerisce sia destinato all’esercizio della professione propria ovvero sia un mezzo indispensabile per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Infatti la legge accorda un regime di esonero dall’apposizione del fermo amministrativo per i veicoli che il contribuente adopera per lo svolgimento della propria attività. D’altronde, dato che il veicolo ti serve per lavorare, se l’Agenzia te lo toglie ci va a perdere lei stessa, perché non potendo tu più lavorare non potrai più guadagnare e quindi pagare alcunché alla stessa Agenzia delle Entrate.

Si tratta di una circostanza che devi far valere il prima possibile presentandoti presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. È possibile anche delegare un professionista (es. avvocato tributarista) che si può occupare di questi aspetti per tuo conto. 

2) Contro il preavviso di fermo amministrativo si può proporre ricorso e chiedere l’annullamento. Un tempo la questione era dubbia in giurisprudenza ma da quasi dieci anni si sono espresse le Sezioni Unite (Cass., Sez.Un., n. 11087/2010) specificando che trattasi di un atto preventivo suscettibile di ledere la sfera patrimoniale del contribuente ed in quanto tale impugnabile.

3) Le regole del ricorso contro il preavviso di fermo amministrativo seguono principi simili a quelle del ricorso contro la cartella. Ad esempio, quanto alla competenza, secondo un orientamento prevalente in giurisprudenza (v. Cass. S.U. sent. n. 15354/2015) se il provvedimento è emesso sulla base del mancato pagamento di imposte o tasse (v. Cass. S.U. sent. n. 15354/15) il giudice competente per il ricorso è la Commissione tributaria provinciale, invece, spetta al Tribunale ordinario sezione lavoro in caso di mancato pagamento di contributi previdenziali (dovuti all'Inps o Inail) ed al Giudice di Pace qualora il mancato pagamento riguarda multe. In caso di provvedimento di fermo che ha per oggetto più crediti di diversa natura, il contribuente può proporre separati ricorsi davanti a giudici diversi.

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Ci sono molte cose in più da sapere, come, ad esempio, gli altri motivi che ti possono permettere di bloccare gli effetti del preavviso di fermo o di evitare l’iscrizione senza pagare tutto, così come si dovrebbe fare un discorso sugli effetti del pagamento effettuato per evitare l’iscrizione del fermo (e se con questo si è riconosciuta o meno la propria colpa). Discorsi decisamente più articolati, che non possono essere fatti oggi.

Concludiamo, con due note.

Fai attenzione: che nel preavviso vi siano questi elementi (il preavviso di fermo amministrativo deve contenere tali elementi a pena di nullità):

- la tipologia del veicolo: marca, modello, targa;

- il prospetto degli atti impositivi alla base dell'iscrizione; 

- le somme per le quali si procede;

- il termine entro il quale si può proporre opposizione e l'autorità competente;

- il responsabile del procedimento. 

Fai attenzione: al fatto che l'Agenzia delle Entrate, dopo aver notificato il preavviso, non comunica al contribuente di aver iscritto al PRA il vero e proprio fermo amministrativo; spetta a te, di persona o rivolgendoti ad un professionista, controllare che tutto sia in regola. Inoltre, nei casi in cui l’Agenzia ha spedito il preavviso di fermo amministrativo ma non ti ha trovato, l’Agenzia stessa potrebbe usare una delle speciali modalità di notifica previste in casi di eccezionali dalla legge, che le permettono di considerare quel preavviso “come se” tu l’abbia ricevuto e procedere senza attendere ulteriormente a iscrivere il fermo amministrativo (con la conseguenza che se ti troveranno a circolare col veicolo sottoposto a fermo si renderà applicabile la sanzione di cui sopra, pari a quasi 8.000,00 euro). 

 

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