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Il contribuente può difendersi producendo documenti in lingua straniera senza necessità di sostenere i costi della traduzione giurata. Accolto il ricorso della società contribuente.

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Estratto: “Nel processo tributario, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per i documenti prodotti dalle parti, relativamente ai quali il giudice ha, pertanto, la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore ex art. 123 cod. proc. civ., di cui si può fare a meno allorché non vi siano contestazioni sul contenuto del documento o sulla traduzione giurata allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, mentre, al di fuori dì queste ipotesi, è necessario procedere alla nomina di un traduttore, non potendosi ritenere non acquisiti i documenti prodotti in lingua straniera”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Sentenza n. 15342 del 6 giugno 2019 

FATTI DI CAUSA

1. La società B. Limited, con sede legale nel Regno Unito, impugnò il provvedimento con il quale il Centro operativo di Pescara aveva rigettato la sua istanza di rimborso del credito di imposta, sui dividendi su titoli azionari emessi dalla società italiana B. Spa (interamente partecipata dalla compagine inglese), avanzata ai sensi dell'art. 10, comma 4, della Convenzione tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 5 novembre 1990, n. 329, corrisposti a mezzo di compensazione di un credito che B. Spa vantava nei confronti di B. Plc, a sua volta creditrice di B. O., in virtù di un precedente finanziamento. La CTP, con sentenza n. 182/3/2009, rigettò il ricorso.

2. La CTR dell'Abruzzo, con la sentenza in epigrafe, nel contraddittorio dell'Agenzia delle entrate, pur ravvisando la rilevanza fiscale della distribuzione dei dividendi mediante compensazione con un controcredito, ha disatteso l'appello della società inglese in mancanza di prova dell'effettiva percezione - nella forma anzidetta - dei dividendi, ossia della loro registrazione tra i proventi finanziari del bilancio per l'anno 2000, non ritenendo a tal fine sufficiente la documentazione contabile prodotta dall'appellante (bilancio d'esercizio 2000, dichiarazione dei redditi e dettaglio dei computi dell'imponibile della stessa annualità), quali documenti redatti in lingua inglese, privi della traduzione giurata in italiano che, ai sensi degli artt. 122, 123 cod. proc. civ., sarebbe stato onere della stessa parte allegare.

3. La società di W. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR, sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria ex art. 378, cod. proc. civ.; l'Agenzia resiste con controricorso, nel quale articola anche un ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo, al quale, a sua volta, la ricorrente principale resiste con controricorso. 4. Il ricorso è stato chiamato all'odierna pubblica udienza a seguito d'avviso notificato a mezzo PEC, con invio telematico perfezionatosi il 5/04/2019.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto, senza argomentare la propria decisione al riguardo, di dovere valutare la prova dell'acquisizione della disponibilità dei dividendi da parte di B. O., con ciò disattendendo, implicitamente, l'eccezione di quest'ultima secondo cui l'Amministrazione finanziaria aveva fondato il diniego di rimborso del credito d'imposta esclusivamente sull'irrilevanza fiscale della compensazione, dopodiché, solo in sede giudiziaria, aveva fatto valere la presunta assenza della prova dell'effettiva acquisizione dei dividendi.

2. Con il secondo motivo, in subordine rispetto alla precedente censura, la ricorrente si duole, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., della nullità della sentenza nel caso in cui essa debba essere interpretata nel senso che la CTR, anziché disattendere, senza specifica motivazione, il succitato rilievo dell'appellante circa l'illegittima estensione delle ragioni del diniego (cfr. § 1), abbia omesso del tutto di adottare una decisione sul punto. 2.1. Il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, nel giudizio avente a oggetto il rigetto di un'istanza di rimborso di un credito d'imposta, all'Amministrazione finanziaria resistente è consentito prospettare argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle espresse in sede amministrativa nella motivazione del provvedimento negativo, rivestendo una posizione processuale diversa da quella che essa assume nella controversia vertente sulla impugnazione di un avviso di accertamento o di liquidazione o di un provvedimento d'irrogazione di una sanzione, dove la materia del contendere resta circoscritta alla pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato. Nel primo caso, infatti, il contribuente è attore sostanziale e, pertanto, l'Amministrazione ha la facoltà di formulare le proprie controdeduzioni ai sensi dell'art. 23, proc. trib., purché nell'ambito oggettivo della controversia, onde il giudice tributario ben può rigettare l'istanza di rimborso reputando legittimo il provvedimento di diniego sulla base di un motivo esposto dall'Amministrazione in sede di controdeduzioni (Cass. 9/09/2016, n. 17811; 1/12/2004, n. 22567; conf. 2/07/2014, n. 15026; 29/12/2011, n. 29613; 5/05/2010, n. 10797). La CTR, attenendosi a questo principio giuridico, ha legittimamente valutato la questione relativa all'effettiva percezione dei dividendi, da parte della società inglese, che aveva chiesto il rimborso del credito d'imposta.  

3. Con il terzo motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 122, 123 cod. proc. civ., la ricorrente censura la decisione impugnata per avere dichiarato la non "utilizzabilità" dei documenti, prodotti dall'appellante in lingua inglese, senza contestuale allegazione della traduzione giurata, trascurando che le norme processuali non pongono un simile obbligo di allegazione, che il giudice è tenuto a nominare un traduttore se non conosce la lingua inglese, ferma la considerazione che l'Agenzia non aveva sollevato alcuna specifica contestazione sul contenuto di quella documentazione, acquisita agli atti del giudizio di merito.

4. Con il quarto motivo, denunciando, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ove sia ravvisata la legittima estensione delle ragioni del diniego di rimborso anche alla questione relativa all'effettiva percezione dei dividendi, la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere tenuto in considerazione alcuni documenti (bilancio d'esercizio 2000, dichiarazione dei redditi e dettaglio dei computi dell'imponibile della stessa annualità), fondamentali ai fini della decisione, tramite i quali la società di W. aveva dimostrato di essere l'"effettiva beneficiaria" dei dividendi distribuiti dalla partecipata italiana.

4.1. Il terzo e il quarto motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono fondati. Nel processo tributario, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per i documenti prodotti dalle parti, relativamente ai quali il giudice ha, pertanto, la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore ex art. 123 cod. proc. civ., di cui si può fare a meno allorché non vi siano contestazioni sul contenuto del documento o sulla traduzione giurata allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, mentre, al di fuori dì queste ipotesi, è necessario procedere alla nomina di un traduttore, non potendosi ritenere non acquisiti i documenti prodotti in lingua straniera (Cass. 17/06/2015, n. 12525; in senso conforme, con riferimento al processo civile: Cass. 18/05/2018, n. 12365). Ha errato, pertanto, il giudice d'appello che, una volta ritenuto che la questione dell'effettiva percezione dei dividendi da parte della società inglese fosse un aspetto controverso della causa, non ha disposto la traduzione dei documenti contabili in lingua inglese, che l'appellante aveva allegato a sostegno della domanda di rimborso del credito d'imposta.  

5. Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1241 e seguenti cod. civ., in combinato disposto con l'art. 10 della Convenzione ItaliaRegno Unito, ratificata con legge n. 329/1990, e con l'art. 2697, cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia censura la decisione impugnata per avere ritenuto che l'operazione posta in essere tramite la compensazione di crediti valga al fine del conseguimento del credito d'imposta, non risultando necessaria la nota di accredito che dimostri l'effettivo incasso da parte del beneficiario. Assume che un simile convincimento si pone in contrasto coll'art. 10 della Convenzione tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni, che fa esplicito riferimento al "pagamento" dei dividendi, da parte di una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente e allude ad una nozione di "pagamento" intesa in senso giuridico. Secondo la prospettazione erariale, solo in caso di esborso del dividendo, infatti, si ha il conseguimento di un reddito effettivo, concretamente tassabile nell'altro Stato contraente, suscettibile di determinare il fenomeno della doppia imposizione, che le norme pattizie intendono evitare, mentre, al contrario, la mera "compensazione" di poste finanziarie, non comportando alcuna movimentazione del conto economico della società inglese, non determina quella doppia imposizione economica che la Convenzione mira a ristorare, con il rimborso del credito d'imposta da parte del fisco italiano.

5.1. Il motivo è inammissibile. Il ricorso incidentale condizionato presuppone la soccombenza, la quale non sussiste, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, ove lo stesso verta su una parte della motivazione che non abbia dato luogo ad una pronuncia su questione, pregiudiziale di rito o preliminare di merito, sfavorevole alla parte totalmente vittoriosa (Cass. 13/07/2018, n. 18648; in senso conforme: Cass. 22/09/2017, n. 22095). L'Ufficio potrà riproporre la medesima questione al giudice del rinvio. 6. In base alle precedenti considerazioni, in conclusione, accolti il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, respinti il primo e il secondo motivo, inammissibile il ricorso incidentale condizionato, la sentenza è cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla CTR dell'Abruzzo, in diversa composizione, alla quale è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM 

la Corte accoglie il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, rigetta il primo e il secondo motivo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia delle entrate; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

 

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