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Corte di Cassazione, Sez. 5
Ordinanza n. 14185 del 24 maggio 2019
RITENUTO CHE
la CTR della Puglia, sezione staccata di Bari, con sentenza del 15/3/2012 ha respinto l'appello di D. contro la sentenza della CTP di Bari che aveva a sua volta rigettato il ricorso dell'appellante contro l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia del territorio gli aveva comunicato di avere riclassificato un locale di sua proprietà, situato presso un centro commerciale, riconducendolo dalla cat. C 2 alla cat. D 8 e di averne maggiorato la rendita catastale;
- la CTR ha ritenuto che: l'atto impugnato contenesse tutti gli elementi che caratterizzano il criterio di accertamento censuario e che andasse, pertanto, respinta l'eccezione di sua nullità per difetto di motivazione; l'attribuzione della rendita fosse stata operata attraverso una "stima diretta" del bene effettuato sulla base dei valori di mercato capitalizzati con il relativo saggio, ai sensi degli artt. 29 e 30 del d.p.r. n. 1142 del 1949; la rendita catastale dell'immobile non fosse modificabile, in quanto collegata al valore venale per il tasso di fruttuosità; il bene fosse riconducibile nelle categorie del gruppo D; - avverso la sentenza il contribuente ricorre per cassazione, depositando altresì memoria, mentre l'Agenzia del Territorio si costituisce con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1. Il contribuente propone tre motivi di ricorso; con il primo lamenta la violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992; in particolare, si duole che anche il giudice di appello abbia respinto l'eccezione di nullità dell'avviso per difetto di motivazione, sollevata sul rilievo che l'atto non indicava le ragioni per le quali l'Agenzia non aveva considerata più valida la categoria catastale precedentemente attribuita all'immobile; deduce al riguardo che solo all'atto della sua costituzione nel giudizio di primo grado l'ufficio ha chiarito che il riclassificamento era stato compiuto in autotutela, con riferimento a tutti i locali situati nel centro commerciale ed ha prodotto il relativo elenco, in tal modo illegittimamente ampliando il thema decidendum.
1.1. Il motivo è fondato. 1.2. Il collegio condivide il principio secondo cui: "In tema di revisione del classamento catastale di immobili urbani, la motivazione dell'atto, in conformità all'art. 3, comma 58, della I. n. 662 del 1996, non può limitarsi a contenere l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'agenzia del territorio, ma deve invece specificare, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della I. n. 212 del 2000, a quale presupposto la modifica debba essere associata, se al non aggiornamento del classamento o, invece, alla palese incongruità rispetto a fabbricati similari; in questa seconda ipotesi l'atto impositivo dovrà indicare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all'unità immobiliare oggetto di riclassamento, consentendo in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa conseguente alla richiesta di verifica dell'effettiva correttezza della riclassificazione." (Cass. n. 25037 del 2017, n. 2184 del 2015, del 2013, n.21532 n. 10489 del 2013). L'orientamento richiamato ha chiarito, in particolare, che l'integrazione a posteriori del contenuto della motivazione non è consentito, in quanto questa costituisce uno dei requisiti genetici dell'atto. Nel caso di specie è pacifico che l'avviso di accertamento contenesse unicamente gli elementi posti a base del criterio di accertamento censuario (in particolare l'indicazione della categoria, della classe, della consistenza e della rendita catastale), ma che la motivazione delle ragioni dell'avvenuta rettifica in autotutela sia stata fornita solo in sede giudiziale.
La CTR ha, dunque, erroneamente ritenuto ammissibile l'integrazione della motivazione dell'atto impugnato in sede processuale (cfr. Cass. n. 25450 del 2018). 1.3. All'accoglimento del motivo consegue la cassazione della sentenza impugnata. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c. con pronuncia di accoglimento dell'originario ricorso del contribuente ed annullamento nel merito dell'avviso di accertamento. Restano assorbiti gli ulteriori due motivi del ricorso.
2. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, mentre quelle dei precedenti gradi vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Dichiara compensate le spese del doppio grado di merito e condanna l'Agenzia del territorio a pagare in favore del contribuente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di C 4000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % ed accessori di legge. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2018.
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