Estratto: “Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una critica alla valutazione del materiale probatorio effettuata dal giudice di appello e non già nella censura in ordine all'applicazione della regola dell'onere probatorio o del valore probatorio degli elementi di prova valorizzati”.
Estratto: “Il collegio condivide il principio secondo cui: "In tema di revisione del classamento catastale di immobili urbani, la motivazione dell'atto, in conformità all'art. 3, comma 58, della I. n. 662 del 1996, non può limitarsi a contenere l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'agenzia del territorio, ma deve invece specificare, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della I. n. 212 del 2000, a quale presupposto la modifica debba essere associata, se al non aggiornamento del classamento o, invece, alla palese incongruità rispetto a fabbricati similari; in questa seconda ipotesi l'atto impositivo dovrà indicare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all'unità immobiliare oggetto di riclassamento, consentendo in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa conseguente alla richiesta di verifica dell'effettiva correttezza della riclassificazione”.
Estratto: “Nel merito è comunque condivisibile la tesi della ricorrente in ordine al carattere non ostativo dell'avvenuto avvio della revisione d'ufficio rispetto alla richiesta di revisione su istanza di parte. Nessuna norma, infatti, prevede una simile preclusione. L'art. 11 d.lgs. n. 374 del 1990 si limita a stabilire (comma 1) che «La revisione è eseguita d'ufficio, ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo», senza prevedere un rapporto di alternatività tra l'iniziativa officiosa e quella proveniente dal contribuente che, anzi, sono sullo stesso piano anche con riguardo al termine decadenziale entro il quale l'accertamento in revisione può essere attivato”.