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La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell’Agenzia che non aveva provato la corretta notifica del ricorso depositando l’avviso di ricevimento. Confermato l’annullamento – già ottenuto – del provvedimento di irrogazione sanzioni.

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Estratto: “la mancata produzione dell'avviso di ricevimento, in quanto unico documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita, comporta l'inammissibilità del ricorso, non potendosi accertare l'effettiva e valida instaurazione del contraddittorio, mancando la costituzione in giudizio della controparte”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 12461 del 10 maggio 2019

RILEVATO CHE:

- l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 15 aprile 2013, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'appello dalla F. s.a.s. di XXX e annullato il provvedimento di irrogazione di sanzioni, emesso per infedele dichiarazioni resa in dogana in ordine al valore di merci importate; - il giudice di appello ha accolto il gravame in ragione dell'annullamento del provvedimento di rettifica dell'accertamento doganale; - il ricorso è affidato a due motivi; - non spiega alcuna attività difensiva la F. s.a.s.

CONSIDERATO CHE:

- è preliminare all'esame dei motivi di ricorso la verifica della regolarità della notifica del ricorso, attesa la mancata costituzione in giudizio dell'intimata; - parte ricorrente ha avviato il procedimento notificatorio del ricorso, avvalendosi del servizio postale, mediante spedizione del relativo plico, effettuata in data 29 novembre 2013, presso il domicilio eletto dalla contribuente nel corso del grado di appello del giudizio;

- di questa spedizione, tuttavia, non risulta prodotta agli atti la relativa cartolina di ricevimento, né la ricorrente ha allegato l'esistenza di obiettive circostanze di fatto tali da impedire, nonostante l'impiego della normale diligenza, la tempestiva richiesta del duplicato dell'avviso di ricevimento;

- poiché la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, ne consegue che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento, in quanto unico documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita, comporta l'inammissibilità del ricorso, non potendosi accertare l'effettiva e valida instaurazione del contraddittorio, mancando la costituzione in giudizio della controparte (cfr. Cass., ord., 31 ottobre 2017, n. 25912; Cass. 10 aprile 2013, n. 8717);

- in assenza dello svolgimento di attività difensiva da parte della parte vittoriosa, nulla va disposto in tema di governo delle spese

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell'8 gennaio 2019.

 

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