Scrivici per investire in una consulenza compilando il modulo contatti (CLICCA QUI)

 

Email Segretaria@networkdlp.it

 

 

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell’Agenzia che non aveva provato la corretta notifica del ricorso depositando l’avviso di ricevimento. Confermato l’annullamento – già ottenuto – del provvedimento di irrogazione sanzioni.

Scritto da
Vota l'articolo!
(1 Voto)

Estratto: “la mancata produzione dell'avviso di ricevimento, in quanto unico documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita, comporta l'inammissibilità del ricorso, non potendosi accertare l'effettiva e valida instaurazione del contraddittorio, mancando la costituzione in giudizio della controparte”.

***

Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco

ALCUNI DEI SERVIZI DEI PROFESSIONISTI

DEL NOSTRO NETWORK

DIPARTIMENTO TRIBUTARISTI

 Ti difendiamo da cartelle, avvisi di accertamento o verifiche fiscali, e combattiamo nel processo per farti ottenere l’annullamento o ti rappresentiamo per trovare un accordo con l'Agenzia delle Entrate e ridurre il debito;

 Ti aiutiamo, grazie agli strumenti della pianificazione internazionale: - a proteggere il tuo patrimonio, conti correnti, immobili, beni, e renderli "intoccabili", con trust, società estere od altri strumenti avanzati di protezione; - a ridurre o azzerare le tasse pianificando il trasferimento all'estero della tua impresa, attività e/o dei tuoi assets, aprendo società estere, o trasferendo la tua residenza fiscale all'estero, utilizzando tutti i paradisi fiscali a tuo vantaggio; - a creare un PIANO B, per tutelarti qualsiasi cosa accada in Europa, anche acquisendo molteplici permessi esteri di residenza permanente o di lungo periodo, o persino seconde cittadinanze;

DIPARTIMENTO PENALISTI

 Ti difendiamo e creiamo per te la strategia migliore per arrivare alla tua assoluzione totale.

DIPARTIMENTO CIVILISTI

 Ti aiutiamo a far valere le tue ragioni, e puoi affidarci il compito di scrivere e diffidare o “denunciare” - in qualità di tuoi avvocati - chi non ti ha pagato o chi ti sta recando un danno od un disagio.

Se sei un professionista e vuoi unirti al network clicca qui.

***

Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it 

***

Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 12461 del 10 maggio 2019

RILEVATO CHE:

- l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 15 aprile 2013, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'appello dalla F. s.a.s. di XXX e annullato il provvedimento di irrogazione di sanzioni, emesso per infedele dichiarazioni resa in dogana in ordine al valore di merci importate; - il giudice di appello ha accolto il gravame in ragione dell'annullamento del provvedimento di rettifica dell'accertamento doganale; - il ricorso è affidato a due motivi; - non spiega alcuna attività difensiva la F. s.a.s.

CONSIDERATO CHE:

- è preliminare all'esame dei motivi di ricorso la verifica della regolarità della notifica del ricorso, attesa la mancata costituzione in giudizio dell'intimata; - parte ricorrente ha avviato il procedimento notificatorio del ricorso, avvalendosi del servizio postale, mediante spedizione del relativo plico, effettuata in data 29 novembre 2013, presso il domicilio eletto dalla contribuente nel corso del grado di appello del giudizio;

- di questa spedizione, tuttavia, non risulta prodotta agli atti la relativa cartolina di ricevimento, né la ricorrente ha allegato l'esistenza di obiettive circostanze di fatto tali da impedire, nonostante l'impiego della normale diligenza, la tempestiva richiesta del duplicato dell'avviso di ricevimento;

- poiché la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, ne consegue che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento, in quanto unico documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita, comporta l'inammissibilità del ricorso, non potendosi accertare l'effettiva e valida instaurazione del contraddittorio, mancando la costituzione in giudizio della controparte (cfr. Cass., ord., 31 ottobre 2017, n. 25912; Cass. 10 aprile 2013, n. 8717);

- in assenza dello svolgimento di attività difensiva da parte della parte vittoriosa, nulla va disposto in tema di governo delle spese

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell'8 gennaio 2019.

 

***

Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it 

***

Letto 1089 volte
DLP