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Mero rinvio al PVC. Annullato l’avviso di accertamento non motivato. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate è inammissibile per difetto di specificità.

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Estratto: “i motivi, che possono essere unitamente esaminati, sono inammissibili; la postulazione, invero, risulta del tutto generica e tale da condurre alla valutazione di inammissibilità per difetto di specificità alla stregua del consolidato principio di diritto riaffermato da questa Corte (Cass. Sez. Un., 20 marzo 2017, n. 7074) e già in precedenza espresso (Cass. civ., n. 4741/2005)”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 5272 del 22 febbraio 2019

rilevato che:

l'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, in epigrafe, con la quale è stato accolto l'appello proposto dalla società contribuente avverso la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Napoli; il giudice di appello ha esposto, in punto di fatto, che: la società N. s.r.l. aveva proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate, relativamente all'anno di imposta 2000, aveva contestato l'indebita deduzione di costi per operazioni inesistenti e non inerenti all'esercizio di impresa; il ricorso era stato proposto per carenza di motivazione e per errata determinazione delle sanzioni, nonché perché le operazioni contestate erano inerenti all'attività esercitata; la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva parzialmente accolto il ricorso, dichiarando legittima la pretesa impositiva unicamente per l'Iva e non dovute le sanzioni; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello la società contribuente; la Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello, avendo ritenuto che l'atto impugnato non era adeguatamente motivato, avendo fatto acritico rinvio al processo verbale della Guardia di finanza, quindi omettendo di compiere una autonoma valutazione degli elementi raccolti in sede di verifica e non consentendo al ricorrente di comprendere su quali presupposti si fondava la maggiore imposizione; avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso l'Agenzia delle entrate affidato a tre motivi di censura; la contribuente si è costituita depositando controricorso;

considerato che:

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 342, cod. proc. civ.; in particolare, la ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello non ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello con cui la contribuente non aveva prospettato alcuna specifica censura alla statuizione contenuta nella sentenza del giudice di primo grado (che aveva ritenuto, con riferimento alla questione della mancata allegazione del p.v.c. all'atto di accertamento, che non sussisteva il difetto di motivazione quando il suddetto atto ne riproduceva il contenuto essenziale, come nel caso di specie), essendosi limitata a contestare il difetto di motivazione senza riproporre la questione della mancata allegazione del p.v.c.; con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 57 del decreto legislativo n. 546/1992, in combinato disposto con l'art. 112 cod. proc. civ., per avere deciso su una questione non riprodotta dalla contribuente nell'atto di appello, né rilevabile d'ufficio, concernente il difetto di motivazione dell'atto di accertamento in quanto motivato per relationem, incorrendo, in tal modo, nel vizio di ultrapetizione;

i motivi, che possono essere unitamente esaminati, sono inammissibili; la postulazione, invero, risulta del tutto generica e tale da condurre alla valutazione di inammissibilità per difetto di specificità alla stregua del consolidato principio di diritto riaffermato da questa Corte (Cass. Sez. Un., 20 marzo 2017, n. 7074) e già in precedenza espresso (Cass. civ., n. 4741/2005), seguita da numerose conformi, secondo cui: «Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell'impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all'art. 378 c.p.c., finalizzate solo all'argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorchè la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l'atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo»; nella fattispecie, la ricorrente si limita a riprodurre l'atto di appello della contribuente, senza, tuttavia, indicare, al fine di consentire di accertare la ritenuta formazione del giudicato interno, quali erano, in concreto, gli specifici motivi e sotto quale profilo gli stessi non avevano prospettato ragioni di censura alla sentenza del giudice di primo grado che aveva definito la questione del difetto di motivazione dell'atto impugnato; in ogni caso, si osserva che la questione di fondo da esaminare, prospettata con il primo motivo di ricorso in esame, attiene alla verifica dell'esatto contenuto della statuizione del giudice di primo e della conseguente specificità del motivo di appello proposto dalla contribuente; il giudice di primo in grado, in particolare, aveva definito la questione del difetto di motivazione dell'atto di accertamento, prospettata dalla contribuente, ritenendo che non poteva dirsi sussistente tale vizio nel caso in cui, pur non essendo stato allegato il p.v.c. al suddetto atto, risultava che lo stesso comunque ne riproducesse il contenuto essenziale, come di fatto avvenuto; in sede di giudizio di appello, sempre secondo quanto riportato dalla ricorrente nel ricorso, l'appellante ha mosso specifiche ragioni di censura alla pronuncia del giudice di primo grado, contestandola sul punto centrale della stessa, cioè nella parte in cui ha ritenuto che, nella fattispecie, l'atto di accertamento, pur non essendo stato ad esso allegato il p.v.c., riproduceva il contenuto essenziale del medesimo e, quindi, era da considerarsi motivato; è questo profilo, quello cioè della completezza della motivazione dell'atto impugnato a prescindere dall'allegazione del p.v.c. che, costituendo punto fondante della decisione, è stato oggetto di censura in sede di appello da parte della contribuente, la quale, invero, ha precisato che l'avviso di accertamento: non conteneva la benchè minima indicazione dei concreti motivi che inducono l'ufficio a ritenere indeducibili i costi; il contribuente è stato privato della possibilità di contestare compiutamente i motivi addotti dall'ufficio; l'ufficio aveva il preciso onere di provare all'interno dell'impugnato avviso di accertamento le ragioni della asserita indeducibilità di tali costi e della relativa Iva; è infatti del tutto arbitraria la ricostruzione fattuale operata dall'ufficio; in questo quadro complessivo del thema decidendum nei limiti del quale il giudice di appello era tenuto a pronunciare, consistente, come detto, nella contestazione del difetto di motivazione dell'atto di accertamento, va quindi valutato se la sentenza censurata si sia o meno attenuta ai limiti della questione prospettata; a ben vedere, la pronuncia del giudice di appello si fonda su questi tre passaggi fondamentali: 1) l'atto di accertamento richiama il p.v.c.; 2) quest'ultimo atto non era stato portato a conoscenza della contribuente; 3) nell'atto di accertamento non risulta che era stato reso noto al ricorrente il presupposto della maggiore imposizione e la natura della fonte informativa sottostante la rettifica; i suddetti passaggi argomentativi non devono essere esaminati atomisticamente, ma nella loro valenza nell'ambito del complessivo ragionamento decisorio del giudice di appello; in realtà, il giudice di appello ha reso pronuncia entro i limiti del thema decidendum come sopra ricostruito: il profilo centrale esaminato ha, anche in questo caso, riguardato la sufficiente motivazione dell'atto impugnato e il giudice di appello, sotto tale aspetto, ha ritenuto, con valutazione non censurabile in queste sede, che il suddetto atto non era motivato in quanto non riportava le ragioni della maggiore imposizione; il riferimento al p.v.c. viene compiuto, nell'ambito del percorso motivazionale, non come profilo rilevante in sé e per sé, ma al fine di accentuare il fatto che la mancanza di conoscenza del suddetto atto, non portato a conoscenza del contribuente, non poteva sopperire alla mancanza di motivazione dell'atto di accertamento impugnato; non può quindi ritenersi che sussista, nella fattispecie, vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, prospettato con il secondo motivo di ricorso; con il terzo motivo si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, in combinato disposto con l'art. 32 del decreto legislativo n. 32/2001, per avere erroneamente ritenuta la nullità dell'avviso di accertamento per mancata allegazione del processo verbale di constatazione; il motivo è inammissibile; lo stesso, invero, non coglie la ratio decidendi della pronuncia censurata che non ha ritenuta la nullità dell'avviso di accertamento sulla base della mancata allegazione del processo verbale di

constatazione, ma, come detto, sulla rilevata circostanza che il suddetto atto non era motivato in quanto non riportava le ragioni della maggiore imposizione; il motivo in esame, invece, addebita alla motivazione in esame di avere motivato in ordine alla questione della mancata notifica del processo verbale di constatazione, profilo, come detto, che non ha costituito la ragione fondante della decisione in esame, sicchè lo stesso non è ad essa conferente; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessive euro 4.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del quindici per cento e accessori di legge. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione

 

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