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I benefici della prima casa possono essere riconosciuti anche se sono acquistate più unità contemporaneamente. Respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate

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Estratto: “i benefici per l'acquisto della "prima casa", possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate purché ricorrano due condizioni e cioè la destinazione, da parte dell'acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa e la qualificabilità come alloggio non di lusso dell'immobile così "unificato”.

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Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo Sezione/Collegio 7

Sentenza del 15/11/2018 n. 1091 -

Testo:

Con sentenza n. 116/2/16 del 24.11.2016 e depositata in data 30.1.2017 la CTP di Pescara accoglieva i ricorsi - previa loro riunione - presentati da G.Y. e G.Y., coacquirenti pro indiviso, avverso gli avvisi di liquidazione a seguito di revoca agevolazioni prima casa di cui all'atto di acquisto delle due unità immobiliari (con impegno assunto dagli acquirenti ad accorpare le due unità in una unica abitazione) e mutuo, rogati dal Notaio D. data 23.9.2011 dell'Agenzia delle Entrate. Avverso detta statuizione ha proposto appello l'amministrazione finanziaria, lamentando l'erroneità della sentenza impugnata ed in particolare:

l) Errata interpretazione dei fatti del procedimento con riguardo all'affermazione circa il necessario utilizzo congiunto delle due unità, in contrasto, a dire dell'appellante, con le risultanti catastali, laddove gli immobili sono individuati come due distinte unità a destinazione abitativa (il sub 11 di vani 4,5; il sub 12 di vani 3,5) e ciascuno con attribuzione di una propria rendita catastale;

2) Erronea interpretazione in ordine alla circostanza che l'agevolazione non era stata richiesta per una sola unità abitativa bensì per entrambe e che, pur essendo ammissibile l'estensione del beneficio alle due unità, tuttavia tale agevolazione era condizionata dall'obbligo di accorpare gli immobili cosa che, nella specie, non si era verificata, come risultante dalle visure allegate e nella quali le due unità abitative erano ancora distinte e possedute in proprietà indivisa dai contribuenti. In relazione a tali questioni, l'appellante ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata con vittoria di spese.

Si sono costituiti i contribuenti chiedendo il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese. All'esito della discussione in pubblica udienza, questa Commissione ha pronunciato il dispositivo in calce trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Com'è noto, le condizioni necessarie per la fruizione dell'agevolazione 'prima casa' sono dettate dalla nota II- bis posta in calce all'articolo l della Tariffa, parte prima, allegata al TUR. In applicazione di tale disposizione, dette agevolazioni sono riconosciute, tra l'altro, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di abitazioni, ad eccezione di quelle di categoria catastale Al, A8 e A9, a condizione che:

a) l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività;

b) nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

c) nell'atto di acquisto, l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.

Costituiscono, quindi, condizioni ostative alla fruizione dei benefici 'prima casa', tra l'altro, la titolarità di altra casa di abitazione nello stesso comune del nuovo acquisto, ovvero acquistata con le agevolazioni, indipendentemente dal luogo in cui essa è posta. Con riferimento alla possibilità di godere delle agevolazioni 'prima casa' per l'acquisto di una nuova unità immobiliare da accorpare ad altra abitazione, l'amministrazione finanziaria, ha avuto modo di fornire chiarimenti, tra l'altro, con la circolare 12 agosto 2005, n. 38. In tale sede, è stato chiarito che il regime di favore si applica anche all'acquisto del nuovo immobile a condizione che l'abitazione conservi, anche dopo la riunione, le caratteristiche 'non di lusso' (caratteristiche che successivamente, in seguito alle modifiche apportate al citato articolo l della Tariffa dall'articolo 10 del d.lgs 14 marzo 2011, n. 23, sono state sostituite dalla categoria catastale in cui è classificata la casa di abitazione, anche risultante dalla riunione, che deve essere diversa dalle categorie A/1, A/8 e A/9). Con la risoluzione del 4 giugno 2009, n. 142, l'Agenzia ha previsto la possibilità di fruire delle agevolazioni 'prima casa' anche all'acquisto di un nuovo immobile da accorpare ad un alloggio acquistato senza fruire delle medesime agevolazioni, in quanto non previste dalla normativa vigente al tempo in cui è stato perfezionato l'atto di trasferimento. La possibilità di fruire delle agevolazioni in argomento è stata successivamente riconosciuta con la circolare del 7 giugno 2010, n. 31, nell'ipotesi in cui il contribuente non aveva fruito delle agevolazioni 'prima casa' per l'acquisto dell'abitazione da ampliare, non per la mancanza di una previsione normativa che riconoscesse il trattamento di favore, ma perché risultava già titolare al momento della stipula del precedente atto di trasferimento di altro immobile, acquistato con le agevolazioni.

Come di recente osservato dalla Suprema Corte il requisito necessario per fruire dell'agevolazione si perfeziona ove il contribuente abbia trasferito la propria residenza nel comune in cui si trova l'immobile entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto, vale ovviamente in caso di acquisto di immobile in altro Comune, diverso da quello di residenza (Sez. 5, n. 14399 del 07/06/2013). Inoltre i benefici per l'acquisto della "prima casa", possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate purché ricorrano due condizioni e cioè la destinazione, da parte dell'acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa e la qualificabilità come alloggio non di lusso dell'immobile così "unificato" (Sez. 5, n. 6613 del23/03/2011); In vero in tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali, previsti dall' art. l, sesto comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168, per l'acquisto della prima casa, possono essere conservati ove la finalità, dichiarata dal contribuente nell'atto di acquisto, di destinare l'immobile a propria abitazione venga da questo realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di tali benefici, che con riferimento all'imposta di registro è di tre anni dalla registrazione dell'atto (Sez. 5, n. 10011 del 29/04/2009; Sez. VI civ., ord. 24.1.2018, n. 1810). Ricostruita in tali termini la questione in punto di diritto, risulta dagli atti e, comunque, non oggetto di specifica contestazione, che le unità immobiliari effettivamente sono adibite a residenza principale dei contribuenti, come indicato a pag. 7 della sentenza impugnata. Nella fattispecie le due unità immobiliari appartengono alla categoria "A3" e certamente, anche un loro futuro accorpamento, non ne comporterebbe un derivato complesso abitativo con le pregevoli caratteristiche architettoniche previste per la categoria Al, che escluderebbe i benefici richiesti. Infatti le caratteristiche, cui occorre far riferimento per la categoria "Al", sono quelle previste per gli immobili "di lusso" dal D.M. 2.8.69. Inoltre la circolare no 5 del 14.02.1992 del Ministero delle Finanze-Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali (note a pag. 4) nonché la nota Cl/1022/94 del Ministero delle Finanze- Direzione Centrale del Catasto e dei Servizi Geotopocartografici e della Conservazione dei RR.II. precisano che gli immobili appartenenti alla categoria "Al" devono possedere pregevoli proprietà strutturali e si intendono per essi le unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio, con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifinitura di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale (corrispondenti alla categoria A2).

In buona sostanza i benefici per l'acquisto della "prima casa", possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate purché ricorrano due condizioni e cioè la destinazione, da parte dell'acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa e la qualificabilità come alloggio non di lusso dell'immobile così "unificato" (Sez. 5, n. 6613 del23/03/2011); In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali, previsti dall'art. l, sesto comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168, per l'acquisto della prima casa, possono essere conservati ove la finalità, dichiarata dal contribuente nell'atto di acquisto, di destinare l'immobile a propria abitazione venga da questo realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di tali benefici, sia con riferimento all'imposta di registro è di tre anni dalla registrazione dell'atto (Sez. 5, n. 10011 del 29/04/2009). Per i suddetti motivi l'appello deve essere respinto. Ogni ulteriore motivo deve essere assorbito. Le spese, tenuto conto della particolare complessità della vicenda, vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila, Sezione distaccata di Pescara, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. xxx/2017 r.g.a., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rigettata, così provvede: respinge l'appello; spese compensate.

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