***
Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco
ALCUNI DEI SERVIZI DEI PROFESSIONISTI
DEL NOSTRO NETWORK
DIPARTIMENTO TRIBUTARISTI
✅ Ti difendiamo da cartelle, avvisi di accertamento o verifiche fiscali, e combattiamo nel processo per farti ottenere l’annullamento o ti rappresentiamo per trovare un accordo con l'Agenzia delle Entrate e ridurre il debito;
✅ Ti aiutiamo, grazie agli strumenti della pianificazione internazionale: - a proteggere il tuo patrimonio, conti correnti, immobili, beni, e renderli "intoccabili", con trust, società estere od altri strumenti avanzati di protezione; - a ridurre o azzerare le tasse pianificando il trasferimento all'estero della tua impresa, attività e/o dei tuoi assets, aprendo società estere, o trasferendo la tua residenza fiscale all'estero, utilizzando tutti i paradisi fiscali a tuo vantaggio; - a creare un PIANO B, per tutelarti qualsiasi cosa accada in Europa, anche acquisendo molteplici permessi esteri di residenza permanente o di lungo periodo, o persino seconde cittadinanze;
DIPARTIMENTO PENALISTI
✅ Ti difendiamo e creiamo per te la strategia migliore per arrivare alla tua assoluzione totale.
DIPARTIMENTO CIVILISTI
✅ Ti aiutiamo a far valere le tue ragioni, e puoi affidarci il compito di scrivere e diffidare o “denunciare” - in qualità di tuoi avvocati - chi non ti ha pagato o chi ti sta recando un danno od un disagio.
Se sei un professionista e vuoi unirti al network clicca qui.
***
Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it
***
Corte di Cassazione, Sez. V
Sentenza n. 21305 del 29 agosto 2018
FATTI DI CAUSA
1.L'Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti della società F.C. s.n.c. (esercente attività di bar) e dei soci G.C. e M.G.C., con riferimento all'anno di imposta 2003, a seguito di rettifica ai sensi dell'art. 39 d.p.r. 600/1973.
2. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, in quanto l'Agenzia non aveva applicato la percentuale "mediana" del 275,73% ma quella di molto inferiore del 233,49 % derivante da campioni rappresentativi della realtà aziendale.
3.La Commissione tributaria regionale accoglieva in parte l'appello dei contribuenti, evidenziando che doveva tenersi conto per il ricarico della media ponderabile non di quella aritmetica, giungendo alla media del 192,21 %, originata dalla differenza tra la percentuale mediana del 275,73 % e quella applicata del 233,49%, con una differenza del 42,24 % pari ad uno scostamento del 15,32%.
4. Proponevano ricorso per cassazione la società ed i soci.
5. Resisteva con controricorso l'Agenzia delle entrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono "vizio della motivazione circa il fatto controverso e punto decisivo della controversia - illogicità manifesta - valutazione delle prove -", in quanto la Commissione non ha tenuto conto del diverso "paniere" dei beni preso in considerazione, avendo considerato solo i "dati" indicati dall'ufficio, ma non quelli fornite dalla società in contraddittorio. Non si è considerato che il bar resta aperto tutti i giorni dalle 7 alle 16, sicché non possono essere assunti come campione gli alcolici.
Pertanto, vi sono stati errori nel calcolare il prezzo del caffè in € 1,05, non sono stati considerati gli sconti ai clienti top, i prodotti non sono stati indicati in ordine decrescente di ricarico.
1.1. Tale motivo è inammissibile.
Invero, la Commissione regionale, con motivazione congrua e logica, ha chiarito che sono state riscontrate difformità tra le percentuali applicate in concreto rispetto a quelle "mediamente riscontrate nel settore di appartenenza". In particolare, la Commissione ha affermato che la difformità tra le percentuali di ricarico applicate e quelle medie del settore di appartenenza "raggiunge livelli tali da privare di attendibilità la documentazione contabile". Aggiunge la motivazione che "la percentuale di ricarico medio evidenzia dei dati contabili dichiarati sul costo del venduto depurato del costo del caffè, è risultata per dichiarazione dell'ufficio del 102,65 % a fronte di un coefficiente medio desunto da dati statistici e prezziari relativi al codice di attività 55.40.1 (Bar e Caffè) e pari al 180%".
Pertanto, i ricorrenti chiedono di poter esercitare un nuovo vaglio degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito, non consentito in sede di legittimità.
Invero, il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall'art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., è configurabile soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l'obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati; in quest'ultimo caso, infatti, il motivo di ricorso si risolverebbe in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.
In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass.Civ.,2272/2007).
2. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti si dolgono della "violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto - principio di immutabilità della contestazione - vizio di motivazione - illogicità manifesta e contraddizione", in quanto la Commissione regionale, pur "applicando il principio della media ponderata invocato dalle parti contribuenti, ha tuttavia inspiegabilmente introdotto un nuovo metodo di calcolo (assumendo peraltro un criterio non previsto nell'avviso di accertamento) che oltre tutto non rispetta la logica e la matematica". Infatti, la Commissione, per individuare la percentuale di ricarico in base alla media ponderata, utilizza due criteri basati sulla media aritmetica, cadendo, quindi, in contraddizione.
2.1. Tale motivo è fondato.
In effetti, la motivazione della commissione regionale risulta contraddittoria.
La Commissione, infatti, da un lato, ritiene errata la individuazione della percentuale di ricarico determinata dall'Agenzia delle entrate con la media aritmetica, dovendosi invece tenere conto delle specificità dell'attività di bar e della disomogeneità dei prodotti venduti, ma, dall'altro, del tutto contraddittoriamente, determina la percentuale di ricarico collegata alla media ponderata, utilizzando proprio due parametri caratteristici della media aritmetica.
Non v'è dubbio che l'Agenzia delle entrate abbia, infatti, utilizzato per individuare la percentuale di ricarico proprio la media aritmetica, tanto che la Commissione accoglie tale doglianza dei contribuenti, ma successivamente, al fine di calcolare l'indice di ricarico in base alla media ponderata dei prodotti venduti, fa riferimento al ricarico proprio della "mediana" pari a 275,73 %, da cui sottrae la percentuale di ricarico media (sempre dal punto di vista meramente aritmetico) del 233,49 %, con una differenza del 42,24 %, con uno scostamento tra la mediane ed il valore scelto dall'ufficio pari al 15,32 % e l'individuazione della percentuale di ricarico del 197,92 %, ridotta poi al valore più prossimo per difetto pari al 191,21%.
Non è dunque, corretto, calcolare la percentuale di ricarico media in relazione alla media ponderata, facendo riferimento esclusivamente ai diversi valori di ricarico medio secondo la mera media aritmetica, in tal modo non considerando le diverse percentuali di ricarico, in relazione ai singoli prodotti disomogenei, in ragione anche della diversa quantità di vendita di ciascuno di essi.
3. La sentenza deve, quindi, essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
In accoglimento del secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla
Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell'Il luglio 2018
***
Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it
***