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Calciatori sotto il mirino del Fisco: quando lo sportivo professionista ha ragione

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Calciatori sotto il mirino del Fisco: quando lo sportivo professionista ha ragione

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Maxi sequestri, tasse evase e multe salate sono le notizie più risonanti legate ai calciatori professionisti accusati di evadere il Fisco e ritenuti colpevoli di nascondere all'estero i loro ricavi milionari.

Un tema complicato quello dei rapporti tra calciatori e Fisco che, molto spesso, porta lo sportivo ad affrontare contenziosi inutili con esito positivo nei confronti dell'atleta professionista.

I casi più eclatanti riguardano, in particolare, la serie più importante del campionato italiano di calcio.

Stando alle recenti stime la maggior parte dei ricavi derivanti dall’attività calcistica provengono infatti dalla serie A ove vengono accordati remunerazioni molto elevate.

Inoltre, al calciatore specie ai livelli più alti, riceve dei proventi non solo in relazione all’attività sportiva pura e semplice ma anche con riferimento allo sfruttamento dei suoi diritti di immagine e quindi di sponsorizzazione commerciale legati alla sua notorietà.

In genere, il rapporto di lavoro tra il calciatore professionista e la società calcistica è un classico contratto di lavoro subordinato.

Sotto il profilo delle imposte, i redditi percepiti dall’atleta vengono tassati in base alle disposizioni previste in materia di lavoro dipendente. Ciò comporta che il reddito percepito dal calciatore è soggetto ad un’imposizione reddituale tramite ritenuta alla fonte prelevate dal club sportivo il quale opera come sostituto d’imposta.

La determinazione della base imponibile è data dalla retribuzione concordata e da eventuali fringe benefit (come ad esempio l’auto aziendale) percepiti nell’anno di imposta.

Sono quindi soggetti ad IRPEF le somme percepite durante il rapporto di lavoro, le utilità in natura ed i premi aggiuntivi riconosciuta direttamente dal club al calciatore, quali ad esempio il premio promozione. Si ritiene che questi premi vengano tassati solo se previsti all’interno del contratto di lavoro, in caso contrario ovvero nel caso in cui vengano distribuiti all'atleta con spirito di liberalità, non dovrebbero essere sottoposti a tassazione.

In particolare, per parlare di percentuali, l’imposta sui redditi delle persone fisiche va da dal 23% (con riferimento a redditi fino a 15 mila euro) fino ad arrivare al 43% per i redditi superiori a 75 mila euro.

Quello che emerge dalle analisi svolte, tra tasse e contributi previdenziali, il calciatore professionista in Italia arriva a guadagnare la metà dello stipendio lordo riconosciuto. Insomma il valore netto dello stipendio di un calciatore professionista in Italia è molto più basso che negli altri Paesi d’Europa.

Questo fattore, oltre a determinare una conseguente perdita di competitività del mercato calcistico italiano, in realtà demotiva molti dei calciatori italiani che vedono nell’estero una migliore opportunità di guadagno.

Oltre al regime fiscale che incentiva i calciatori a guardare all’estero come meta preferenziale per i maggiori vantaggi fiscali offerti, per coloro i quali rimangono in Italia il pericolo è di subire la pressione di un incombente sistema di controlli.

I casi più frequenti riguardano, senz'altro, i disaccordi relativi ai servizi di intermediazione degli agenti. In alcuni casi si è ritenuto, infatti, che i compensi corrisposti dalle società sportive all’agente fossero in realtà remunerazioni in natura corrisposte al calciatore. Dunque, tali emolumenti dovrebbero essere sottoposti al versamento delle ritenute d’acconto dal momento che si tratterebbe di una retribuzione pagata al calciatore.

Viceversa, potrebbe invece affermarsi che si tratta di compensi direttamente erogati all’agente per la sua attività di intermediazione/assistenza e consulenza contrattuale e, non invece di “fringe benefit” (ovvero, di un beneficio accessori) riconosciuti ai calciatori.

Anche perché, sotto questo profilo, all’esito di diversi giudizi di merito è emerso che gli elementi probatori forniti dall’Agenzia delle Entrate sono inadeguati ed insufficienti a dimostrare la reale sussistenza di una indennità aggiuntiva in favore del calciatore.

Nulli gli avvisi di accertamento verso il calciatore in regola con Fisco: 3 esempi in cui il calciatore ha vinto contro l’Agenzia delle Entrate

Comm. Trib. Reg. per il Lazio, Sentenza n. 1391 del 12 marzo 2019

In questo caso, la CTR laziale ha affrontato la problematica relativa alla configurazione dei fringe benefit concessi ad un calciatore professionista e destinati, a parere dell’Agenzia delle Entrate, ad essere recuperati a tassazione.

Ricevuto l’avviso di accertamento, il calciatore ha avviato il contenzioso tributario al fine di richiedere l’annullamento dell’avviso e quindi affermare l’irregolarità della pretesa tributaria.

Chiamata ad affrontare il caso, la CTR ha dichiarato l’illegittimità della pretesa tributaria avanzata nei confronti del calciatore professionista relativamente ai compensi pagati quali fringe benefit non a lui stesso ma al proprio agente ed inerenti l’attività di intermediazione prestata, in suo favore, nei confronti del club sportivo.

Semmai potrebbe essersi verificato che la società sportiva si è sostituita al calciatore nel pagamento dei compensi dovuti all’agente per l’attività professionale svolta in suo favore.

Comm. Trib. Prov. Como Sentenza, n. 21 del 11 gennaio 2016

Anche questa vicenda ha avuto origine dalla confusione derivante dai servizi di intermediazione calcistica svolti dall’agente soprattutto relativa alle prestazioni rese da quest’ultimo alla società calcistica.

La CTP ha ritenuto che l’agente possa svolgere la sua attività tanto nell’interesse del calciatore, quanto nell’interesse dalla società sportiva ma egli non può assistere nel medesimo tempo il calciatore e la società che ha interesse a tesserarlo o che lo ha già tesserato.

Tra agente e calciatore sportivo, difatti, deve esistere un contratto formalizzato per iscritto.

Inoltre, i compensi pagati all'agente dalla società sportiva relativamente alle sue prestazioni rese nell’interesse del club, non possono essere qualificate come fringe benefit o remunerazioni in natura elargiti al calciatore.

Comm. Trib. Prov. Milano, Sentenza n. 3880 del 04 maggio 2016

Anche questa vicenda ha avuto origine dai compensi per servizi resi da procuratore/agente sportivo sia nell'interesse del club sportivo, sia nell'interesse del calciatore professionista.

In particolare, la CTP di Milano, interpellata sul caso, ha dato ragione allo sportivo ritenendo che i corrispettivi dovuti dal club nei confronti dell’agente sportivo dell’atleta professionista dipendente sia soggetta alla tassazione prevista per il reddito da lavoro dipendente. Ciò in quanto si riesca a dimostrare che i servizi sono stati resi non nei confronti del calciatore ma nell’interesse della società.

Inoltre, la Commissione ha ritenuto che il supporto fornito dall’agente allo sportivo relativamente all’attività di segnalazione e tesseramento del calciatore ha il valore di una mera clausola di stile in quanto nel contratto non è specificata né l’attività concretamente svolta né la durata dell’attività.

Ciò anche in virtù del fatto che il contratto siglato tra il calciatore professionista ed il club calcistico era avvenuto senza il supporto dell’agente di calcio.

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Le informazioni sopra riportate sono state scritte da un avvocato che collabora occasionalmente con professionisti del nostro studio ma la loro rispondenza al sistema vigente non è garantita da DLP Studio Tributario, né nessuno dei suoi avvocati, né nessun altro, non rispecchia la professionalità media di DLP Studio Tributario e non sono state sottoposte ad ulteriori controlli da parte del nostro studio.

Ulteriori approfondimenti sono comunque dovuti in dipendenza delle specificità dei singoli casi concreti, anche (ma non solo) per verificare che le informazioni siano aggiornate al momento in cui servono.

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Queste sono solo alcune cose da sapere in materia di trasferimento all'estero per lavoro. Tuttavia, le cose da sapere possono essere molte di più e poiché richiedono un esame ben più approfondito, e l’analisi di copiosa giurisprudenza, anche internazionale, non possono essere esaminati ora. Però puoi visionare le tante sentenze pubblicate in questo sito per farti un’idea da solo.

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