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Per capire come e se applicare la tassazione (e le eventuali esenzioni) su tali tipologie reddituali, bisogna verificare alcuni elementi che sono individuabili solo da un occhio esperto.
Ma andiamo con ordine.
Ecco quindi, 3 (tra tante altre) cose che devi assolutamente conoscere sulla tassazione dei dipendenti di organizzazioni internazionali:
1) Le esenzioni per i dipendenti delle organizzazioni internazionali. Redditi e...
Abbiamo anticipato come per i dipendenti delle organizzazioni internazionali (pensa all'ONU, alla FAO, alla NATO, o alla stessa Unione Europea) siano previste particolari esenzioni in relazione ai redditi di lavoro percepiti nell'esercizio delle loro funzioni (quindi salari, indennità, emolumenti, pensioni).
La condizione dei dipendenti delle organizzazioni internazionali è regolata da alcuni atti che disciplinano, sul piano giuridico, i rapporti tra uno Stato (ospitante) e una Organizzazione (ospite nel territorio del primo).
Stiamo parlando in particolare degli “Accordi di sede” ma anche di Convenzioni e Protocolli che legano l'Italia e l'organismo internazionale.
Nello specifico l'Accordo di sede pone in essere una limitazione alla sovranità nazionale dello Stato ospitante.
Considera che l'art. 41 del DPR 601/1973 afferma come “continuano ad applicarsi le esenzioni e le agevolazioni previste dagli accordi internazionali resi esecutivi in Italia e dalle leggi relative ad enti ed organismi internazionali”.
Nel caso in cui l'Accordo di Sede non preveda in concreto una esenzione, verrà applicata la tassazione dello Stato ospitante.
*Per esemplificare, prendiamo il caso dei funzionari Onu.
La Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite (resa esecutiva in Italia con legge 20 dicembre 1957, n. 1318) prevede che i funzionari Onu, compresi nelle categorie individuate dal segretario generale, godano dei privilegi e delle immunità elencate, tra i quali l'esenzione da ogni imposizione sui trattamenti ed emolumenti corrisposti dall'Onu.
Come vedi è fondamentale verificare se, nel singolo caso concreto (e la casistica è davvero ampia) sussistano tutte le condizioni previste per l'applicazione dell'esenzione fiscale.
Infatti, le fonti contemplano delle circostanze ostative all'applicazione dell'esenzione, ad esempio con riferimento ai soggetti che abbiano la cittadinanza italiana oppure che risultino residenti in maniera permanente in Italia (è il caso dei redditi percepiti dai dipendenti delle ambasciate italiane).
In questi casi, i redditi devono essere tassati integralmente in Italia, non rientrando nell'esenzione fiscale.
2) … e le Pensioni.
Anche con riguardo alle esenzioni sulle pensioni dei dipendenti di organizzazioni internazionali il discorso è molto ampio.
Pensa che la stessa Convenzione sui privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite, sopra indicata, contempla l'esenzione da imposta solo per gli emolumenti corrisposti ai funzionari dipendenti, specificando che si applica fino a che i funzionari Onu restino in servizio.
Quindi, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con l'organizzazione le pensioni da essa erogate a soggetti residenti in Italia verranno assoggettate alla tassazione Irpef vigente.
3) Quali obblighi per i dipendenti delle organizzazioni internazionali in materia di monitoraggio degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero?
L'art. 4 del D.L. n. 167/1990 prevede un obbligo generale, a carico delle persone fisiche residenti in Italia, di compilazione del Quadro Rw della dichiarazione dei redditi, all'interno del quale devono essere indicati gli investimenti all'estero e le attività all'estero di natura finanziaria che producono redditi imponibili in Italia.
Nel caso di dipendenti di organizzazioni internazionali, invece, la legge prevede particolari esenzioni soggettive rispetto a tali obblighi di monitoraggio fiscale.
Sono esonerate dalla compilazione del Quadro Rw, le persone fisiche che, mantenendo in Italia la residenza fiscale, lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia (quindi come ONU, NATO, UNIONE EUROPEA).
L'art. 14 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee specifica come tale esonero si estende anche al coniuge del dipendente (entro certi limiti, ad esempio è escluso se questo eserciti una propria attività lavorativa) ed ai figli.
Tuttavia, anche in questi casi, per determinate ipotesi non trova applicazione l'esonero della compilazione del Quadro RW, a causa della mancanza di determinati requisiti previsti dalla legge.
Con la conseguenza che il contribuente, pur essendo a tutti gli effetti dipendente dell'organizzazione internazionale, rimanga comunque tenuto ala compilazione del Quadro Rw.
Fai Attenzione: Tieni conto come la mancata compilazione del quadro Rw comporti l'applicazione, per ciascun anno d'imposta di una sanzione che può arrivare fino al 15% dell'ammontare degli importi non dichiarati.
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Considera che l'Agenzia delle Entrate ha intensificato i suoi poteri di accertamento e verifica del corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale da parte dei contribuenti che lavorano all'estero alle dipendenze delle organizzazioni internazionali.
Per questo è fondamentale evitare improvvisazioni e rivolgersi ad un esperto, come un avvocato tributarista, poiché nel nuovo scenario nazionale e internazionale la tassazione dei dipendenti che lavorano per organismi internazionale necessita di un'attenta analisi circa i profili fiscali, coinvolgendo non solo la disciplina tributaria nazionale italiana ma anche quella sovranazionale/europea e internazionale.
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Queste sono solo alcune cose da sapere in materia di tassazione dei dipendenti di organizzazioni internazionali. Tuttavia, le cose da sapere possono essere molte di più e poiché richiedono un esame ben più approfondito, e l’analisi di copiosa giurisprudenza, anche internazionale, non possono essere esaminati ora. Però puoi visionare le tante sentenze pubblicate in questo sito per farti un’idea da solo.
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Le informazioni sopra riportate sono state scritte da un dottore che collabora con professionisti del nostro studio ma la loro rispondenza al sistema vigente non è garantita da DLP Studio Tributario, né nessuno dei suoi avvocati, né nessun altro, non rispecchia la professionalità media di DLP Studio Tributario e non sono state sottoposte ad ulteriori controlli da parte del nostro studio.
Ulteriori approfondimenti sono comunque dovuti in dipendenza delle specificità dei singoli casi concreti, anche (ma non solo) per verificare che le informazioni siano aggiornate al momento in cui servono.
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