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Il contribuente risiedeva a San Marino. Agenzia delle Entrate contesta il mancato pagamento delle tasse dato che aveva immobili, utenze intestate e conti in Italia. Presentato ricorso, avviso di accertamento annullato. I rapporti interpersonali del contribuente erano radicati nello Stato Estero.

Tassazione in Bulgaria e opportunità di riduzione fiscale

Creazione di una società che lavora con le criptovalute (crypto company)

Fiscalità in Montenegro, leggi speciali per ulteriori agevolazioni fiscali

Sabato, 17 Dicembre 2022 05:50

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3 PAESI A BASSA TASSAZIONE CON UN SISTEMA WORDLWIDE TAXATION IN CUI TRASFERIRTI (E TRASFERIRE LA TUA RESIDENZA FISCALE)

TASSAZIONE A SOCIETA' ITALIANA SUI COMPENSI PER LE PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE  TELEVISIVA  SVOLTE DA PARTE DI UN  EX CALCIATORE RESIDENTE NEL REGNO UNITO SENZA SEDE FISSA IN ITALIA.  ANNULLATO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO STANTE L'ASSENZA DI OBBLIGO D RITENUTE FISCALI IN MANCANZA DI SEDE FISSA DEL COLLABORATORE (ai sensi dell'art. 14, comma 1 della Convenzione Italia-Regno Unito).

Estratto: “le tesi dell'Agenzia sono infondate ed illegittime, in riferimento al preciso disposto ex art. 14 della Convenzione Italia- Regno Unito, considerando che la presenza del signor X presso gli studi della società XX, è limitata nel tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività collaborativa concordata con la società medesima, presso cui lo stesso non ha una base fissa, nè si avvale della struttura della società, di un ufficio, di personale, di linee telefoniche dedicate o d'altro, stante la mera presenza in date concordate tra le due parti. Inoltre sussiste una clausola di esclusiva, stabilita nel contratto di collaborazione, in base alla quale il signore può ricevere clienti, nè rilasciare interviste ad altri operatori televisivi, per cui non sussiste alcuna autonomia nello svolgimento dell'attività presso la società. Quanto testè esposto dimostra palesemente la carenza di una base fissa, presso la società, nello Stato Italiano”.

Estratto: “La tassazione della plusvalenza ex art.67, comma 1, TUIR che va a colpire la parte venditrice di un immobile non può che essere applicata facendo riferimento a ciò che esiste nel momento in cui la compravendita si perfeziona. L'utilizzo che il compratore farà, o ha intenzione di fare, di quell'immobile è del tutto irrilevante ai fini della tassazione a carico del venditore. La giurisprudenza di legittimità si è oramai consolidata in questo senso .

Non può quindi l'Ufficio riqualificare l'atto come compravendita di area edificabile, in luogo della compravendita di edificio, per il solo fatto che parte acquirente manifesti l'intenzione di abbattere l'edificio esistente per costruirne altro nuovo”.

Tasse in Bulgaria. Trasferire la residenza fiscale in Bulgaria. I pro e i contro.

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