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Motivazione soltanto apparente: i giudici di legittimità danno ragione alla contribuente e cassano la sentenza impugnata.

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Estratto:la pronuncia censurata ha motivato unicamente sulla questione prospettata con il motivo principale dell'Agenzia delle entrate, relativo alla non applicabilità della sanzione in misura ridotta, atteso il fatto che la proposto, di conciliazione non era stata accettata dalla società contribuente, senza, tuttavia, pronunciare sugli specifici motivi di appello incidentale; in particolare, la pronuncia impugnata si limita a rigettare l'appello incidentale limitandosi a precisare che lo stesso non sarebbe conforme a legge, per i motivi già esposti”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Ordinanza n. 33101 del 16 dicembre 2019

rilevato che:

dalla esposizione in fatto della pronuncia censurata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a A. s.r.l. due avvisi di accertamento ed una successiva cartella di pagamento con i quali era stato contestato, relativamente agli anni 2003 e 2004, un maggiore reddito, ai fini Irpef e Irap, nonché una maggiore Iva, oltre sanzioni, avendo verificato che la società contribuente aveva fornito beni a due società sulla base di lettere di intento false ed accertato la natura soggettivamente inesistente delle operazioni commerciali; avverso i suddetti atti impositivi la società contribuente aveva proposto separati ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova che li aveva parzialmente accolti, dichiarando dovuti gli importi in misura inferiore a quelli indicati negli atti impugnati; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello principale l'Agenzia delle entrate e appello incidentale la società contribuente; la Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto l'appello principale dell'Agenzia delle entrate e rigettato quello incidentale proposto dalla società, in particolare ha ritenuto che: ai fini della determinazione dell'importo dovuto dalla società contribuente doveva farsi riferimento a quanto indicato nella proposta di conciliazione fatta dall'Agenzia delle entrate a seguito del giudizio penale favorevole alla società, pur se non accettata dalla contribuente; ai fini, invece, della determinazione della misura della sanzione, non poteva trovare applicazione la riduzione prevista dall'art. 48, decreto legislativo n. 546/1992, proprio in considerazione del fatto che la proposta di conciliazione non era stata accettata dalla società contribuente; l'appello incidentale della contribuente, non essendo conforme a legge, per i motivi esposti, non poteva trovare accoglimento; avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso la società A. s.r.l. affidato a due motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso;

considerato che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per omessa ed apparente motivazione sui motivi di appello proposti dalla società contribuente avverso la pronuncia di primo grado

 con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all'art. 112, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sui motivi di appello proposti dalla società contribuente avverso la pronuncia di primo grado;

i motivi, che possono essere esaminati unitamente in quanto riguardano la medesima questione del vizio inerente la motivazione della sentenza, sono fondati;

parte ricorrente ha riprodotto, nel rispetto del principio di specificità dei motivi di censura, i motivi di appello incidentale che aveva proposto avverso la pronuncia del giudice di primo grado, in particolare aveva contestato: la erroneità e carenza di motivazione della stessa nella parte in cui aveva ritenuto provata l'omessa contabilizzazione di maggiori ricavi accertati in via induttiva, in particolare con riferimento agli articoli ceduti ad un prezzo inferiore a quello di acquisto e a quelli ceduti a H. s.r.l. a prezzo inferiore a quello normalmente praticato; la erroneità della sentenza appellata per avere confermato la legittimità dell'atto dedotto in giudizio in relazione ai diversi rilievi (da 2 a 8), senza, tuttavia, avere tenuto in considerazione i diversi elementi ed argomenti difensivi prospettati dalla contribuente; la erroneità della sentenza per carenza di motivazione in ordine ai vizi formali prospettati, in particolare per vizio di motivazione degli atti impositivi e per omessa indicazione delle modalità di accertamento utilizzata; il passaggio in giudicato della pretesa relativa all'anno 2004;

la pronuncia censurata ha motivato unicamente sulla questione prospettata con il motivo principale dell'Agenzia delle entrate, relativo alla non applicabilità della sanzione in misura ridotta, atteso il fatto che la proposto, di conciliazione non era stata accettata dalla società contribuente, senza, tuttavia, pronunciare sugli specifici motivi di appello incidentale; in particolare, la pronuncia impugnata si limita a rigettare l'appello incidentale limitandosi a precisare che lo stesso non sarebbe conforme a legge, per i motivi già esposti;

tuttavia, le ragioni sulle quali la pronuncia aveva fondato la propria decisione avevano avuto riguardo unicamente alla sola questione della non corretta riduzione della sanzione, sicchè il rinvio compiuto a quanto già argomentato è da riferirsi unicamente alla questione della corretta determinazione della misura della sanzione, con la conseguenza che nessuna motivazione è stata resa in ordine alle diverse questioni prospettate dalla società contribuente con i motivi di appello incidentale che avevano riguardo al merito della controversia, ovvero a vizi di forma degli atti impugnati, ovvero ancora alla esistenza di un giudicato interno; la sentenza impugnata, quindi, non si è pronunciata in alcun modo sulle questioni prospettate dalla società contribuente con i motivi di appello incidentale, sicché la stessa è viziata per violazione dell'art. 112, cod. proc. civ.;

ne consegue l'accoglimento dei motivi di ricorso e la cassazione della sentenza, con rinvio alla Commissione tributaria regionale, anche per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: accoglie i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio. Così deciso in Roma, addì 10 luglio 2019.

 

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