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L’accertamento ai fini dell’imposta di registro non vale anche ai fini dell’imposta sui redditi. Accolto il ricorso della contribuente. Featured

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Estratto: “all'art. 5 comma 3 del d.lgs n147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecario o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 33947 del 19 dicembre 2019

Rilevato

P. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Regionale delle Entrate della Campania sezione di Salerno, n. XXX/12 depositata il 16/05/2012. La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento, che contestava alla ricorrente un maggior reddito imponibile di euro 275.650,00 per effetto della vendita di un terreno edificabile al valore dichiarato di 464.811,00. A fronte del quale l'Amministrazione indicava, invece, un valore di euro 758.700,00 pari a quello accertato dall'ufficio del Registro, ascrivendo la differenza come maggiore imponibile.

La parte deduce che la pretesa impositiva di maggiori imposte sul reddito e sanzioni non potesse essere basata automaticamente sul valore posto a base dell'imposta di registro, anche in ragione del fatto che ella avesse, in opposizione all'avviso accertamento in parola, presentato all'Ufficio una perizia giurata, peraltro antecedente alla vendita, sul reale valore del suolo ceduto, indicato dai tecnico incaricato in euro 469.000,00. In fase di opposizione all'avviso di accertamento, i giudici di merito avevano respinto i ricorsi in entrambi i gradi. Ricorre il contribuente in questa sede deducendo due motivi.

Con il primo, lamenta in relazione all'art. 360 c.1 n3 c.p.c., la violazione dell'art. 116 c.p.c per erronea valutazione delle prove; con il secondo, in relazione all'art. 360 c.1 n.5 c.p.c. si duole dell'omessa motivazione su un fatto decisivo quali gli elementi emersi dalla richiamata perizia di stima. L'Agenzia si è costituita al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

Considerato.

I motivi di appello appaiono fondati.

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che in tema di imposte sui redditi la norma di interpretazione autentica, di cui all'art.5 comma 3 del d.lgs n147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecario o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria (Sez.5- sentenza n.12131 del 08/05/2019). La sentenza impugnata non è conforme a tale principio, avendo assunto, a motivo del rigetto del gravame, la sola circostanza che l'Ufficio avesse quantificato la plusvalenza in questione "facendo riferimento al valore definitosi per l'imposta di registro e ciò presumendo una corrispondenza tra tale valore ed il prezzo percepito per detta cessione ..".

La determinazione del giudice regionale è in contrasto con quanto, con efficacia retroattiva, ha chiarito la citata norma interpretativa di cui all'art. 5 c.3 del clIgs n.147/2015, non risultando, che l'Ufficio avesse individuato, oltre alla citata "presunzione", ulteriori indizi a supporto del maggior accertamento rispetto a quello dichiarato.

Né la sentenza ha fatto alcun cenno alla produzione della perizia giurata e alle ragioni per cui erano da ritenersi inidonei o non condivisibili gli elementi e i parametri da essa considerati. Il ricorso va, quindi, accolto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Commissione regionale della Campania-sezione di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia alla luce dei principi indicati, nonché per la definizione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale per fa Campania-sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.

 

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