Estratto: “all'art. 5 comma 3 del d.lgs n147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecario o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo”.