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1. Royalties Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 60/2017 del 18 gennaio 2017, Presidente: Gravina, Estensore: Crespi ACCERTAMENTO – Acquisto copie di programmi informatici – Divieto di riproduzione del software – Attività di distribuzione – Sussiste – Royalty – Non sussiste – Ritenute alla fonte – Non applicabili. L’art. 25, comma 4, del d.P.R. 600/1973 dispone che i compensi corrisposti a non residenti per lo sfruttamento economico di diritti d’autore o di altri beni immateriali sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta. La ritenuta non è tuttavia dovuta nel caso in cui una società residente in Italia acquisti da soggetti esteri semplici copie di programmi informatici al fine di distribuirle sul mercato senza la possibilità di riprodurre, neppure parzialmente, il software acquistato. Il rapporto ricade infatti nel puro contratto di intermediazione, non essendovi alcuna cessione della licenza dai soggetti esteri alla società italiana. (A.I.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 25 comma 4 2. Accertamento sintetico Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 93/2017 del 16 gennaio 2017, Presidente: Palestra, Estensore: Sacchi ACCERTAMENTO – Determinazione sintetica del reddito – Maggior reddito costituito da redditi esenti – Onere della prova in capo al contribuente – Valenza di dichiarazioni sostitutive ed autocertificazione – Non sussiste. Il contribuente, il cui reddito sia stato rideterminato sinteticamente, può dare dimostrazione, attraverso idonea documentazione, che lo stesso sia in tutto o in parte costituito da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Le dichiarazioni sostitutive e l'autocertificazione non sono sufficienti a superare la presunzione di maggior reddito e sono prive di valenza probatoria. Nel contenzioso tributario l'attribuzione di efficacia probatoria alle dichiarazioni sostitutive di notorietà trova un limite nel disposto ex art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992, al fine di non eludere il divieto di giuramento e della prova testimoniale, potendo, viceversa, dette dichiarazioni avere solo valore indiziario. (A.L.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8; c.c., art. 2697 3. Transfer pricing Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 341/2017 del 3 febbraio 2017, Presidente e Estensore: D’Agostino ACCERTAMENTO – Trasfer pricing – Elevata marginalità della società estera low risk distributor – Non è elemento sufficiente ad assolvere l’onere probatorio gravante sull’ente accertatore. È illegittima la pretesa relativa ai maggiori prezzi infragruppo determinati dall’ente accertatore se non è suffragata da adeguata prova che non può prescindere da una corretta analisi funzionale dell’imprese coinvolte (nel caso di specie, l’Ufficio sosteneva che la filiale tedesca svolgendo attività commerciale di carattere distributivo con basso rischio complessivo ‐ cd. low risk distributor ‐ avesse un’elevata marginalità non altrimenti giustificabile, se non con l’intento elusivo di trasferire i redditi dalla società controllante italiana, produttrice, verso la Germania. La società è però riuscita a dimostrare che il capitale della controllata tedesca è 50 partecipata al 39% da tre soci locali. Una partecipazione qualificata ed attiva, che spiega l’autonomia commerciale, economica e finanziaria della società tedesca dalla capogruppo italiana; capace di dare un forte contributo alla società italiana nella vendita dei prodotti nell’area tedesca ed austriaca, proprio con l’apporto di un insieme di conoscenze ambientali e capacità organizzative e manageriali, che le consentono di avere una così proficua gestione e produttività. Pertanto l’elevata marginalità globale che ha provocato l’azione accertativa non è sorretta da un contesto di risultanze provviste di sufficiente concludenza probatoria). (P.C.) 4. Accertamento analitico induttivo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 360/2017 del 3 febbraio 2017, Presidente: Borgonovo, Estensore: Scarcella ACCERTAMENTO – Gravi irregolarità della contabilità – Comportamento antieconomico – Percentuale di ricarico – Prezzo medio. L'Amministrazione finanziaria può procedere alla rettifica dei redditi di impresa quando la contabilità è irregolarmente tenuta, dimostrando, con il metodo analitico‐induttivo, l'inesattezza di una o più poste, avvalendosi dei dati forniti dal contribuente ed anche per mezzo di presunzioni semplici purché giustificate da comportamenti antieconomici (nel caso di specie, il ricorso alla ricostruzione analitico‐induttiva era giustificato dal riscontro della c.d. antieconomicità nello svolgimento dell'attività, circostanza emersa dal confronto e dalla verifica della sproporzione tra i costi di lavoro dipendente sostenuti ed i ricavi, nonché dal relativo reddito imponibile dichiarato. Gli importi del reddito d'impresa apparivano infatti inverosimili e l'attività risultava ancor più antieconomica, alla luce del fatto che lo stesso reddito avrebbe dovuto remunerare i fattori produttivi di quattro soci. Inoltre, per la determinazione della percentuale di ricarico l’Ufficio ha utilizzato il prezzo medio, calcolato sulla base dei listini prezzi della società, il ché rende la metodologia accertativa più attendibile rispetto a quella della media ponderata). (P.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1972, art. 39 comma 1 lett. d) 5. Associazione sportiva dilettantistica Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 373/2017 del 3 febbraio 2017, Presidente: Servetti, Estensore: Malanetto ACCERTAMENTO – Associazione sportiva dilettantistica – Molteplici violazioni delle clausole associative – Regime agevolato – Non sussiste – Consegue – Contributo a fondo perduto – Ricavo non tassato. Il regime agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche non è applicabile qualora in concreto non siano state rispettate le clausole riguardanti la vita associativa, a nulla rilevando la conformità formale dello statuto alle norme di legge o le qualità soggettive dei fruitori delle attività, quali tesserati. Manca infatti qualsiasi riscontro dell’effettività della vita associativa; non sono stati prodotti in giudizio documenti da cui risulti la richiesta di associazione o l'esercizio della facoltà di recesso; non è dato comprendere quale fosse la modalità di convocazione delle assemblee; non esiste un consiglio direttivo sebbene fosse previsto dallo statuto. Conseguentemente il contributo a “fondo perduto” non può essere considerato ricavo non imponibile sia per la carenza della qualifica di ente di tipo associativo non commerciale sia perché si intende a “fondo perduto” soltanto il contributo a generico sostegno dell’attività associativa, senza alcun rapporto con prestazioni corrispettive; mentre nel caso di lite detto contributo costituiva corrispettivo di un preciso onere di gestione degli impianti sportivi per far fronte ad eventuali disavanzi di gestione, sicché non era affatto genericamente volto al sostegno dell'attività associativa. (P.C.) 51 6. Rispetto termine 60 giorni anche in caso di questionario Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 383/2017 del 6 febbraio 2017, Presidente: Buono, Estensore: Blandini ACCERTAMENTO – Questionario – Avviso di accertamento emesso prima del decorso dei 60 giorni – Illegittimo. Anche nell’ipotesi di indagine istruttoria condotta per mezzo di questionario l’Amministrazione finanziaria non può emettere l’atto impositivo prima della decorrenza del termine dei 60 giorni fissato dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente, poiché la ratio della norma muove nella direzione dell’ampliamento e del potenziamento del diritto al contraddittorio nella fase di indagine (nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate ha violato il principio del contraddittorio poiché ha emesso l’avviso di accertamento solo dopo tre giorni da quello in cui il contribuente aveva inviato la documentazione richiesta con questionario, conseguentemente l’avviso deve essere annullato). (L.Ge.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7 7. Merger Leveraged Buy Out Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 390/2017 del 6 febbraio 2017, Presidente: Vitiello, Estensore: Crespi ACCERTAMENTO – Abuso del diritto – Merger Leveraged Buy Out – Concreto cambio compagine sociale – Onere della prova gravante sull’ente accertatore – Insussistenza operazione elusiva. L’operazione di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (cd. Merger Leveraged Buy Out) non può essere considerata abusiva quando il mutamento della compagine societaria è sostanziale (nel caso controverso è pacifico e dimostrato che l’operazione di MLBO ha causato il cambio di controllo della società con acquisto delle partecipazioni da parte di un fondo di investimento; è anche assodato che all’operazione di acquisizione hanno partecipato soggetti terzi ed indipendenti e che l’operazione è avvenuta a condizioni di mercato senza utilizzo di strutture societarie o altri soggetti localizzati in paesi a fiscalità privilegiata al fine di sottrarre materia imponibile. L’Ufficio non è stato in grado di dimostrare né l’aggiramento delle norme né l’insussistenza di valide ragioni economiche poste a base dell'operazione, non essendo sufficiente la mera ipotesi della possibilità di un’acquisizione diretta da parte del fondo di investimento delle partecipazioni societarie). (P.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis; d.P.R. 917/1986, art. 72 8. Studio di settore Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 477/2017 del 10 febbraio 2017, Presidente: Cau, Estensore: Serangeli ACCERTAMENTO – Studio di settore – Prova di adeguamento allo studio di settore – Inapplicabilità d.m. 11/02/2008 – Prevalenza del valore di legge sul provvedimento amministrativo. È illegittimo l’avviso di accertamento quando il contribuente provi di essersi adeguato allo studio di settore e l’Agenzia non abbia contestato l’incoerenza. In tale situazione l’art. 10, comma 4bis, della l. 146/1998 preclude la possibilità di accertamento presuntivo atteso che i redditi dichiarati allineati agli studi di settore si presumono congrui per effetto di legge. Il valore di legge del citato art. 10 rende privo di efficacia il su indicato decreto ministeriale. Nel caso di lite, il contribuente svolgeva attività promiscua (gestione di bar e attività di elettricista) sicché l’ente accertatore si era uniformato alle previsioni del d.m. 11/02/2008 e 52 alle istruzioni della circolare n. 31 del 2008 in considerazione della duplice attività svolta dal contribuente. Tuttavia la Commissione ha ritenuto inapplicabile il citato decreto ministeriale rispetto alla previsione della legge contenuta nel richiamato art. 10, poiché nello stabilire criteri nuovi con la pretesa di generale applicabilità nei casi come quello in esame, ha da una parte innovato rispetto alla disciplina legislativa introducendo casistiche non previste dalla legge con l'introduzione di scaglioni di reddito in percentuale (nella specie del 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati) al di sopra dei quali non opererebbe lo studio di settore, con ulteriore introduzione della regola (art. 2 del citato decreto) non applicabile ai soggetti che svolgano due o più attività. (P.C.) Riferimenti normativi: l. 146/1998, art. 10 comma 4bis 9. Studi di settore Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 506/2017 del 13 febbraio 2017, Presidente: D’Agostino, Estensore: Colavolpe ACCERTAMENTO – Studi di settore – Dimostrazione dell’incongruenza tra ricavi dichiarati e accertati – Prova contraria – Onere della prova in capo al contribuente – Sussiste. La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standard” in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell’accertamento. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare la sussistenza delle condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame (Conf. Cass. n. 11436/2016). (L.Sa.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d); d.l. 331/1993, art. 62‐sexies comma 3 10. Dichiarazioni di terzi Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 518/2017 del 9 febbraio 2017, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini ACCERTAMENTO – Processo verbale di constatazione – Dichiarazioni di terzi – Valore indiziario. Il processo verbale redatto da un pubblico ufficiale ha efficacia di prova fino a querela di falso solo con riferimento alla provenienza dell’atto dal pubblico funzionario ed alla veridicità degli accertamenti da lui compiuti e non anche quanto al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni di terzi, il cui valore è quello proprio degli elementi indiziari. (L.Sa.) 11. Contraddittorio endoprocedimentale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 588/2017 del 15 febbraio 2017, Presidente: Piglionica, Estensore: Scarcella AVVISO DI ACCERTAMENTO – Mancata valutazione delle osservazioni del contribuente – Nullità dell’atto impositivo – Non sussiste. È valido e non affetto da vizio di motivazione l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni presentate dal contribuente ai sensi dell’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, atteso che la nullità consegue solo alle irregolarità per cui essa sia espressamente prevista dalla legge 53 o, in difetto di previsione, allorché ricorra una lesione di specifici diritti o garanzie tali da impedire la produzione di effetti da parte dell’atto cui ineriscono (Conf. Cass. n. 3583/2016). (L.Sa.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7 12. Raddoppio dei termini Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 606/2017 del 16 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Martorelli ACCERTAMENTO – Raddoppio dei termini – Disciplina ante d.lgs. n. 128/2015 – Invio della denuncia oltre il termine ordinario di decadenza – Operatività – Sussiste. In tema di raddoppio dei termini di accertamento di cui agli artt. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e 57 del d.P.R. n. 633/1972, per gli avvisi notificati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015 (i.e. 2 settembre 2015), non osta all’operatività del raddoppio l’avvenuta presentazione della denuncia ex art. 331 c.p.p. oltre il termine ordinario di decadenza, essendo sufficiente la mera sussistenza dei requisiti fondanti l’obbligo di denuncia. (L.Sa.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; d.P.R. 633/1972, art. 57; d.lgs. 128/2015, art. 2 13. Lista Falciani Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 652/2017 del 21 febbraio 2017, Presidente: Izzi, Estensore: Buffone ACCERTAMENTO – Prove illegittimamente acquisite – Lista Falciani – Utilizzabilità – Sussiste. In tema di accertamento tributario, è legittima l’utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da una specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, quali l’inviolabilità della libertà personale, del domicilio etc., non rinvenendosi nell’ordinamento tributario una disposizione analoga a quella contenuta nell’art. 191 c.p.p., che disciplina l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge (Conf. Cass. n. 24923/2011). (L.Sa.) Riferimenti normativi: c.p.p., art. 191; d.P.R. 600/1973, art. 37; d.P.R. 633/1972, art. 54 14. Raddoppio dei termini Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 692/2017 del 23 febbraio 2017, Presidente: Proietto, Estensore: Grigillo ACCERTAMENTO – Disponibilità finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata – Raddoppio dei termini – Natura sostanziale – Irretroattività – Sussiste. Non ha efficacia retroattiva l’art. 12 d.l. 78/2009 nella parte in cui stabilisce il raddoppio dei termini decadenziali per gli accertamenti correlati alle violazioni fiscali riguardanti disponibilità finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata, presuntivamente costituite mediante redditi sottratti a tassazione. Il carattere sostanziale e non procedimentale della norma, desunto dalla circostanza che essa stabilisce una presunzione legale di evasione, con inversione dell’onere della prova in capo al contribuente, ne impedisce, infatti, l’applicazione a fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore. (L.Sa.) Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 12; d.P.R. 600/1973, art. 43 commi 1 e 2 54 15. Termini Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 704/2017 del 22 febbraio 2017, Presidente: Fabrizi, Estensore: Candido Accertamento – Termini – Raddoppio – Limiti – Denuncia di reato tributario – Termine decadenziale. L'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 introduce un limite alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento in caso di reato tributario: il raddoppio non opera, qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini. I commi 1 e 2 dell'articolo in esame aggiungono un identico periodo al terzo comma degli artt. 43 del d.P.R. n. 600/1973 (termine per l'accertamento delle imposte sui redditi) e 57 del d.P.R. n. 633/1972 (termine per gli accertamenti dell'IVA). In sostanza, il raddoppio opera se (e solo se) la violazione penale sia stata comunicata dall'Amministrazione finanziaria entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ovvero quinto, in caso di dichiarazione omessa). (Nel caso di specie, l'avviso di accertamento è stato notificato dopo il termine di decadenza, essendo stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria oltre il termine decadenziale) (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; d.P.R. 633/1972, art. 57; d.lgs. 74/2000, art. 2 16. Termini e prove Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 9, sentenza n. 707/2017 del 23 febbraio 2017, Presidente: Micheluzzi, Estensore: Taviano I Accertamento – Termine per l’attività istruttoria – Natura ordinatoria – Conseguenze della violazione. II Accertamento – Evasione IRAP – Rilevanza penale – Esclusione – Raddoppio dei termini di accertamento – Esclusione. III Accertamento – Prove – Operazioni inesistenti – Assenza – Conseguenze IRES e IVA. I Il termine per l’attività istruttoria di cui all'art. 12, comma 5, della legge n. 212/2002, ha natura ordinatoria, non essendo prevista, in caso di violazione, alcuna sanzione di nullità, nè di inutilizzabilità degli elementi acquisiti. II Poiché l'evasione IRAP non rientra nell'ambito dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000 e non ha rilevanza penale, non è applicabile all'IRAP l'istituto del raddoppio dei termini di accertamento di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, che ha come unico presupposto la rilevanza penale della violazione fiscale (Conf. Cass. n. 12810/2016). III La sola contabilizzazione di operazioni di per sé non ha valore probatorio dell’effettiva esistenza delle stesse, a fronte di elementi quali la mancata esibizione dei documenti di trasporto o della documentazione inerente i pagamenti relativi alle operazioni di cessione, più che sintomatici di fittizietà. L'onere di provare l’esistenza delle operazioni economiche incombe sul contribuente, il quale deve in ogni caso fornire prova che, laddove le operazioni siano effettivamente inesistenti, non concorrono alla formazione dei reddito oggetto di rettifica da parte dell'Ufficio (Conf. Cass. n. 25967/2013). In assenza di tale prova è legittima la ripresa a tassazione ai fini IRES, che assorbe anche gli aspetti IVA, in considerazione del fatto che dall'inesistenza oggettiva dell'operazione contestata deriva l'inesistenza del presupposto per avere diritto a operare la detrazione ai fini IVA. (F.P.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 5; d.P.R. 600/1973, artt. 42 e 43 55 17. Termini Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 711/2017 del 22 febbraio 2017, Presidente: Fabrizi, Estensore: Candido Accertamento – Termini – Raddoppio – Configurabilità di reato fiscale – Necessità. Ai fini dell'operatività dell'istituto del raddoppio dei termini (artt. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e 57 del d.P.R. n. 633/1972), è ininfluente l'esercizio dell'azione penale da parte del PM o l'eventuale sentenza di condanna. Il giudice di merito, per accertare che l'Ufficio non abbia fatto un uso distorto dell'istituto de quo, deve verificare se il reato fiscale è astrattamente configurabile, essendo irrilevante, a tale fine, la mancata produzione della documentazione attestante la trasmissione della notizia di reato o la pendenza del processo penale (Conf. Cass. n. 9725/2016). (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; d.P.R. 633/1972, art. 57 18. Contraddittorio endoprocedimentale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 718/2017 del 23 febbraio 2017, Presidente: Sacchi, Estensore: Scarzella Accertamento – Avviso – Contraddittorio endoprocedimentale – Tributi armonizzati – Obbligo – Tributi non armonizzati – Non necessità – Motivazione – Ragioni del contribuente in contraddittorio – Rilevanza – Illegittimità per tributi armonizzati – Conseguenze per tributi non armonizzati. In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Conf. Cass. n. 24823/2015). Da ciò consegue l'illegittimità dell'avviso rispetto ai tributi "armonizzati" (IVA), in quanto contrario alle previsioni contenute nell'art. 12 della legge n. 212/2000, che comporta, in tale materia, in conformità al vigente diritto comunitario e al citato principio, la generale configurabilità di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale. (Nel caso di specie, il contribuente indica specifiche ragioni ed eccezioni che, se prospettate in sede di contradditorio, avrebbero potuto essere proficue ai fini di causa) (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39; d.P.R. 633/1972, art. 54 19. Redditometro Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 740/2017 del 23 febbraio 2017, Presidente: Tizzi, Estensore: Arcieri Redditometro – Accertamento di natura statistica – Onere dell’Amministrazione dimostrare l’applicabilità dello strumento – Sussiste. Il redditometro non è strumento di modifica automatica del reddito, ma richiede che l’Ufficio effettui verifiche circa la reale produzione e capacità di reddito del contribuente. Ciò comporta che la motivazione dell'atto di accertamento non possa esaurirsi nel mero scostamento dai parametri di legge, ma deve essere integrata con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni del contribuente in sede di contradditorio. E' onere dell’Amministrazione, 56 dunque, dimostrare l’applicabilità in concreto dello strumento accertativo rimanendo in ogni caso ferma la possibilità per il contribuente di dimostrarne, a contrario, l'inapplicabilità. (A.L.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 20. Diritto alla difesa Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 750/2017 del 27 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Sacchi Accertamento – Avviso – Motivazione – Difetto – Diritto alla difesa del contribuente – Necessità. Un avviso di liquidazione dell'imposta di registro riferita a decreto ingiuntivo è emesso in palese violazione delle disposizioni contenute nella legge n. 212/2000, in particolare dell’art. 7, qualora non sono indichi la base imponibile dell'imposta, né i calcoli con cui l'Ufficio ha computato il quantum debeatur, per cui il comportamento dell'Ufficio è illegittimo, non consentendo all’opponente di esercitare appieno le proprie difese in diritto e nel merito. (F.P.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7 21. Accertamento ante tempus Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 759/2017 del 23 febbraio 2017, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini ACCERTAMENTO – Segnalazione redatta a seguito di PVC – Accertamento emesso sulla base della segnalazione – Atto notificato prima del decorso di 60 giorni dal PVC – Nullità dell’avviso di accertamento – Sussiste ‐ Inosservanza del termine per motivata urgenza – Onere della prova in capo all’amministrazione – Sussiste. Il mero dato formale della trasposizione del contenuto del p.v.c. in una segnalazione non consente la disapplicazione del principio generale del diritto di difesa del contribuente. La previsione del termine minimo per l’emissione dell’avviso di accertamento, contenuta nell’art. 12, comma 7, l 212/2000, è volta a consentire ai destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi, di poter manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la propria decisione. Laddove si concretizzasse la prevista eccezione della “particolare e motivata esigenza”, sarà onere dell’amministrazione allegare e dimostrare che l'inosservanza del termine dilatorio non sia dovuta a propria inerzia o negligenza. (A.L.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7 22. Studi di settore Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 769/2017 del 27 febbraio 2017, Presidente: Izzi, Estensore: Baldi Accertamento – Studi di settore – Non normale svolgimento di attività economica – Proiezione alla cessazione – Rilevanza – Inapplicabilità. Rientra nell’alveo normativo dell'art. 10, comma 4, lett. c), della legge n. 146/1998 ‐ che esclude l'applicabilità degli studi di settore nei confronti di contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività ‐ la fattispecie in cui sia pacifico che il contribuente abbia proceduto alla cessione del ramo d'azienda e sia provato che l'attività di liquidazione, intesa come vendita promozionale della merce in magazzino, sia iniziata già nel corso dell’anno precedente la certificazione dell'anormalità, intesa come interruzione dell'attività aziendale. L'attività lavorativa non si trova in una situazione di normale 57 svolgimento, ove sia irrimediabilmente proiettata alla sua cessazione, a maggior ragione se emergente dal bilancio d’esercizio, trovando fondamento nell'insostenibilità economica dell'attività, elemento più che sufficiente a giustificare lo scostamento dallo studio di settore. (F.P.) Riferimenti normativi: l. 146/1998, art. 10 comma 4, lett. c) 23. Difetto di motivazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 791/2017 del 27 febbraio 2017, Presidente: Lamanna, Estensore: Ruta Accertamento – Avviso di liquidazione – Destinatario diverso da parte in causa del rapporto originario – Motivazione – Difetto – Diritto alla difesa del contribuente – Necessità. È nullo un avviso di liquidazione di imposta di registro su decreto ingiuntivo emesso a favore di società in seguito estinta, privo di indicazione degli elementi identificativi del provvedimento oggetto di tassazione e che non contenga riferimenti sufficienti a garantire al contribuente il pieno e immediato esercizio del diritto di difesa, soprattutto in una situazione in cui il destinatario sia un soggetto diverso da chi è stato parte in causa del rapporto che ha dato origine all'atto sottoposto a tassazione. Se il soggetto nei cui confronti è emesso l'avviso di liquidazione non è il medesimo che ha attivato il procedimento monitorio, ferma l'applicazione del principio di cui all'art. 2495 c.c., deve essere assicurato a favore del destinatario dell'avviso un patrimonio cognitivo adeguato in ordine alla causa della tassazione. L'Ufficio non può presumere una conoscenza dell'atto non provata e anche non del tutto scontata, in caso di destinatario dell’atto diverso da quello interessato nella relativa vicenda giudiziaria. (F.P.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2495; l. 212/2000, art. 7 24. Requisiti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 792/2017 del 27 febbraio 2017, Presidente: Lamanna, Estensore: Ruta Accertamento – Avviso – Allegazione di atto su cui è applicata l’imposta di registro già noto – Non necessità – Quantificazione di imposta – Misura minima – Non contestabilità. Se la parte ha avuto previa conoscenza dell'atto su cui si è applicata l'imposta di registro, non è necessario procedere all’allegazione del medesimo all’avviso di liquidazione. L'avviso di liquidazione che contiene tutti gli elementi identificativi della sentenza su cui è stata applicata l'imposta di registro non reca pregiudizi alla parte sul piano informativo. Inoltre, la quantificazione dell’imposta nella misura minima dovuta in ragione della registrazione della sentenza non è contestabile. (F.P.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7 25. Prove Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 799/2017 del 27 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Chindemi Accertamento – Prove – Controllo formale delle dichiarazioni – Superamento del limite di reddito da parte di figli a carico ai fini delle detrazioni – Prova contraria – Necessità. Non spettano le detrazioni per figli a carico e spese di istruzione relative ai figli, qualora questi superino il limite di reddito complessivo. Le dichiarazioni e la documentazione fornite a dimostrazione del superamento sono idonee a suffragare la rettifica della dichiarazione, trattandosi di presunzioni semplici che possono costituire prova della fondatezza della pretesa 58 tributaria, mentre la prova contraria gravante sul contribuente non può consistere nella dichiarazione contraria della stessa parte o dei figli di questa, non corredate da obiettivi e concreti elementi di riscontro. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36ter; d.P.R. 917/1986, art. 12 26. Motivazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 840/2017 del 2 marzo 2017, Presidente: Paganini, Estensore: Noschese Avviso di accertamento – Motivazione – Per relationem. Un avviso di accertamento è da ritenersi pienamente legittimo, ove idoneo a portare a conoscenza del contribuente i termini della pretesa fiscale e a permettere allo stesso di valutare palesemente gli elementi sui quali di fonda e, quindi, a consentire una difesa appropriata. II requisito motivazionale dell'avviso di accertamento può essere assolto “per relationem”, cioè mediante Il riferimento a elementi di fatto offerti da altri documenti (Conf. Cass. nn. 7149/2001 e 5646/1987). Se l'Ufficio indica sia i presupposti di fatto che le ragioni giuridiche poste a base della pretesa impositiva, consegue la possibilità per il contribuente di esperire il suo diritto di difesa. (F.P.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7 27. Accertamento sintetico Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 3, sentenza n. 858/2017 del 6 marzo 2017, Presidente e Estensore: Rollero Accertamento – Sintetico – Investimenti immobiliari – Finanziamenti del coniuge – Prova – Tracciabilità bancaria – Necessità. Per contrastare un accertamento sintetico del reddito imponibile in presenza di investimenti immobiliari di entità incompatibile con il reddito dichiarato, non è sufficiente invocare l’esistenza di finanziamenti del coniuge, che avrebbero permesso di conseguire le disponibilità liquide da investire nell'acquisto di immobili, in assenza di una prova "tracciabile" nel circuito bancario dei medesimi. (Nel caso di specie, è contestata l'insufficienza dei redditi dichiarati a consentire la gestione di un patrimonio immobiliare della consistenza di quello acquisito) (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 28. Studi di settore Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 880/2017 del 6 marzo 2017, Presidente e Estensore: Gravina Accertamento ‐ Studi di settore ‐ Marginalità economica ‐ Cessioni gratuite di merce ‐ Sovrastima di beni strumentali ‐ Deduzioni da standard e cluster di riferimento ‐ Inapplicabilità ‐ Antieconomicità – Insussistenza. La condizione di marginalità economica di un'impresa commerciale gestita da contribuente ultraottuagenario, persona pertanto con ogni verosimiglianza animata da ragioni di affezione più che da necessità economiche riguardo alla prosecuzione dell’attività commerciale ‐ una storica bottega di merceria‐abbigliamento del paese natio, la devoluzione in beneficenza di merce del magazzino e la sovrastima dei beni (arredi) strumentali, la cui vetustà e dismissione nel corso degli anni ne aveva diminuito il valore "di libro", inficiano le deduzioni da standard. A fronte di tale quadro economico, soccombe ogni valenza statistica e validità del cluster di riferimento. In tale caso non rilevano argomentazioni sull’efficacia del metodo derivante dallo 59 studio di settore, sebbene "evoluto" né rilevano obiezioni formalistiche su irregolarità documentali di cessioni gratuite di merce certe. Il contesto di presunta "antieconomicità" dell'impresa non trova concreto e logico riscontro per la peculiare condizione dell’imprenditore, a maggior ragione in presenza di puntuale spiegazione della notevole riduzione del valore di magazzino. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 331/93, artt. 62bis e 62sexies 29. Valutazione costi Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 910/2017 del 6 marzo 2017, Presidente: Sacchi, Estensore: Zangrossi Attività istruttoria – Soggetto imprenditore ‐ Costi sostenuti IRES/IRAP – Fatture passive IVA – Rileva – Volume affari ‐ Costi sostenuti IRES/IRAP – Fatture passive IVA – Non rileva – Legittimità atto impositivo – Consegue. Il riconoscimento dei costi ai fini IRES ed IRAP in base alla quantificazione risultante dalle fatture passive contenute nella dichiarazione IVA non obbliga l’Amministrazione all’automatico riconoscimento della loro regolarità anche ai fini IVA. Questo in quanto ai fini IVA valgono regole specifiche e pertanto l’Amministrazione ha sempre ampia facoltà di rideterminare in maniera differente il volume d’affari ai fini IVA. (F.B.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109; d.P.R. 633/1972, art. 20 30. Costi emolumenti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 914/2017 del 7 marzo 2017, Presidente e Estensore: Silocchi Società erogante emolumento ‐ Assenza delibera assembleare – Inerenza costo – Esclusione – Conteggio reddito impresa – Esclusione – Amministratore percipiente emolumento – Componente positivo ‐ Automatico disconoscimento – Esclusione – Assoggettamento tassazione – Rileva. I presupposti impositivi a carico della società e del suo amministratore delegato non possono ritenersi alternativi e/o in contrasto fra loro ai fini impositivi e pertanto l’emolumento erogato al secondo è comunque da assoggettare a tassazione anche se alla società non fosse riconosciuta I'inerenza del costo. Questo in quanto l’accertata indeducibilità dell’emolumento in capo ad una società, per la mancanza di prova della derivazione da una deliberazione assembleare che lo giustifichi, non determina la sua automatica inesistenza bensì unicamente la sua inutilizzabilità quale componente negativo nell’abbattimento del reddito di impresa. (F.B.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 56 31. Detrazione costi Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 923/2017 del 7 marzo 2017, Presidente e Estensore: Sacchi Soggetto contribuente – Cambiamento nome/cognome – Rispetto normativa vigente – Rileva ‐ Contratti esistenti – Continuazione efficacia – Sussiste. Il cambiamento del nome e cognome del contribuente non pregiudica il suo diritto, nella determinazione del reddito d’impresa, alla deduzione dei costi maturati in base ai contratti già in essere. L’ente impositore, se il cambiamento del nome e del cognome è avvenuto nel 60 rispetto della normativa vigente, deve unicamente verificare la persistenza dei requisiti di forma e sostanza del contratto. (F.B.) Riferimenti normativi: d.P.R. 396/2000, art. 89; d.P.R. 917/1986, art. 56 32. Disconoscimento costi Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 924/2017 del 6 marzo 2017, Presidente: Evangelista, Estensore: Quartarone ACCERTAMENTO – Irpef ‐ Iva ‐ Disconoscimento costi pubblicitari per mancanza di inerenza – Eccepita antieconomicità – Onere della prova in capo al contribuente ‐ Sussiste. Nel giudizio tributario, laddove l'erario contesti l'antieconomicità di una operazione posta in essere dal contribuente, imprenditore commerciale, diviene onere di quest’ultimo dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione. È, dunque, consentito al fisco desumere minori costi, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità. (A.L.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109; d.P.R. 633/1972, art. 19 33. Redditi evasi Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 936/2017 dell'8 marzo 2017, Presidente: Secchi, Estensore: Candido Statuto Contribuente – Gerarchia fonti diritto – Superiore legge ordinaria – Esclusione ‐ Norma sopravvenuta derogatoria – Statuto Contribuente – Compiuta violazione – Esclusione. La norma introdotta dall’art. 12 del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, che in deroga a ogni vigente disposizione di legge presume che gli investimenti e le attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata non dichiarati siano stati costituiti mediante redditi sottratti a tassazione, non viola lo Statuto del Contribuente. Lo Statuto del contribuente, nella gerarchia delle fonti del diritto, non ha rango superiore alla legge ordinaria e non è in grado di consentire la disapplicazione della norma tributaria in contrasto. (F.B.) Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 12 34. Tenuta contabilità Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 952/2017 dell'8 marzo 2017, Presidente: Marini, Estensore: Sacchi Soggetto contribuente – Contabilità aziendale – Affidamento terzi – Abituale infermità mentale – Non rileva ‐ Stato malattia temporanea – Non rileva. Solo l'abituale infermità di mente in grado di determinare l'interdizione temporanea o definitiva o l’inabilitazione, tale da rendere incapace il contribuente di agire in difesa dei propri interessi, può costituire esimente legittima per dispensare il contribuente dalla tenuta e conservazione della contabilità. Questo in quanto, anche in caso di malattia, l’avere affidato a terzi la tenuta e conservazione della contabilità aziendale non può esimere il contribuente dall'essere responsabile in ogni caso per tutti i fatti aziendali, ivi compresa la corretta tenuta della contabilità amministrativa e fiscale nei confronti dell'Amministrazione. (F.B.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2697 61 35. Accertamento sintetico Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 957/2017 dell'8 marzo 2017, Presidente: Siniscalchi, Estensore: Arcieri Reddito sintetico – Soggetto contribuente – Beni indice ‐ Spese sostenute – Elementi patrimoniali – Anni pregressi – Onere probatorio – Compiuto assolvimento ‐ Spese sostenute – Avvenuto finanziamento – Economie terze ‐ Onere probatorio – Compiuto assolvimento – Illegittimità redditometro – Consegue. È illegittimo il reddito sintetico determinato dall’Amministrazione senza considerare che le spese sono state sostenute dal contribuente impiegando il proprio patrimonio liquido che si è ridotto, oltre che per gli investimenti effettuati, proprio in ragione di tali spese. La presunzione relativa recata dal redditometro può essere contrastata con vari elementi di prova contraria, tra cui la dimostrazione che le spese di mantenimento dei beni e dei servizi indice di capacità contributiva sono state coperte con elementi patrimoniali accumulati in periodi di imposta precedenti e/o sono state finanziate da economie terze. (F.B.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 36. Operazioni soggettivamente inesistenti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 960/2017 dell'8 marzo 2017, Presidente e Estensore: Craveia Fatture presunte soggettivamente inesistenti ‐ Ente impositore – Frode perpetrata – Vantaggio/utilità contribuente – Onere probatorio – Omesso assolvimento – Soggetto contribuente – Onere investigativo – Esclusione – Obbligo richiesta documentale – Esclusione – Illegittimità atto impositivo – Sussiste. È illegittimo l’accertamento emesso nei confronti del contribuente per utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti laddove l’Amministrazione non dimostri compiutamente che costui fosse compartecipe alla frode e nemmeno che avesse elementi idonei per non essere in buona fede e che abbia tratto vantaggio o utilità dalla frode IVA. L’imprenditore/contribuente, infatti, non è obbligato a svolgere attività investigativa e neppure a richiedere alcuna documentazione alla controparte, atteso che ad oggi solo il DURC è normativamente richiedibile. (F.B.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2697 37. Accertamento con adesione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1204/2017 del 21 marzo 2017, Presidente: Chindemi, Estensore: Aondio ACCERTAMENTO – Accertamento con adesione – Atto processuale – Non è tale – Invio a mezzo posta – Decorrenza termini – Data di ricezione. L'istanza di accertamento con adesione non è atto processuale ma recettizio e come tale ha natura extra processuale; non può trovare, quindi, applicazione né l'art. 20 del d.lgs. 546/1992 né il combinato disposto degli articoli 149 c.p.c. e le disposizioni di cui alla legge 890/1982, relative alla notificazione degli atti processuali a mezzo posta. Trova invece applicazione, posto che l'istanza di adesione è un atto che dà impulso a un sub procedimento amministrativo, l'articolo 6 del d.lgs. 218/1997, la cui previsione fa decorrere, sia il termine per la notifica dell'invito al contraddittorio che la sospensione dei termini per ricorrere, dall'arrivo dell'istanza di accertamento con adesione. (M.Gl.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 20; c.p.c., art. 149; d,lgs. 218/1997, art. 6 62 38. Fatture soggettivamente inesistenti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1207/2017 del 21 marzo 2017, Presidente: Chindemi, Estensore: Aondio ACCERTAMENTO – FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI – Onere della prova in capo all’Ufficio. In assenza di assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Ufficio circa la conoscenza o anche la sola conoscibilità della supposta inesistenza soggettiva delle operazioni in capo alla società accertata, la circostanza che il fornitore di quest’ultima non abbia provveduto al versamento dell’Iva non può avere effetti nei confronti della stessa. (E.H.) 39. Onere probatorio Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1213/2017 del 21 marzo 2017, Presidente: Labruna, Estensore: Fucci ACCERTAMENTO – OMESSA CONTABILIZZAZIONE DI RICAVI – Onere probatorio a carico dell’Ufficio – Sussiste. È illegittimo l’avviso di accertamento quando gli elementi di prova offerti dall’Ufficio non sono idonei a concretizzare una valida ed attendibile presunzione ex art. 2727 c.c. circa l’effettiva esistenza di ricavi omessi. (G.Si.) 40. Costi e spese Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1216/2017 del 21 marzo 2017, Presidente: Alparone, Estensore: Crespi Costi e spese non rispondenti al livello reddituale ‐ Presunzione di maggior capacità contributiva ‐ Contestazione ‐ Onere della prova. Le predeterminazioni ministeriali di valore reddituale da attribuire agli elementi indicativi di capacità contributiva sono presunzioni legali di tipo regolamentare e sono contestabili tramite documentazione attestante sia il percepimento di risorse patrimoniali e finanziarie non soggette a dichiarazione, sia anche il loro utilizzo nell’anno di imposta soggetto a verifica, con onere della prova a carico del contribuente. (A.M.V.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 commi 4 e 5 41. Interpello Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1229/2017 del 21 marzo 2017, Presidente: Fanizza, Estensore: Candido INTERPELLO – Società immobiliare – Requisito della preventività ‐ Non sussiste. È illegittimo l’operato dell’ufficio che rigetta l’interpello proposto dal contribuente basandosi esclusivamente sulla mancanza del requisito della preventività (rispetto all’invio della relativa dichiarazione dei redditi), prescindendo da qualsiasi esame riguardante il merito. (D.Cr.) 42. Accertamento induttivo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1242/2017 del 22 marzo 2017, Presidente: Sacchi, Estensore: Gentili ACCERTAMENTO – Accertamento induttivo – Determinazione percentuale di ricarico – Disomogeneità dei prodotti venduti ‐ Media aritmetica semplice –Inapplicabilità. L'Amministrazione finanziaria può, attraverso la determinazione delle percentuali di ricarico, ricostruire gli effettivi margini di guadagno applicati dai contribuenti sulle merci vendute, ma la 63 scelta del criterio di determinazione della percentuale di ricarico deve rispondere a canoni di coerenza logica e congruità, essendo consentito il ricorso al criterio della media aritmetica semplice, in luogo della media ponderata, soltanto quando risulti l'omogeneità della merce e non quando fra i vari tipi di merce esista una notevole differenza di valore e quelle più vendute presentino una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio. (M.Gl.) 43. Costi per sponsorizzazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1261/2017 del 16 marzo 2017, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini ACCERTAMENTO – IRES – Sponsorizzazioni – Inerenza. In presenza di costi per sponsorizzazione, come nel caso in esame, la parte contribuente ha l’onere di fornire sia la prova della loro effettività che quella della loro inerenza. I giudici, con specifico riferimento all’inerenza, precisano che questa debba essere considerata in senso ampio e che la pubblicizzazione del marchio si traduce innegabilmente in un potenziale vantaggio economico diretto per l’impresa sponsorizzante, potendone derivare, in conseguenza, un incremento della propria attività commerciale. Al riguardo, da ultimo, viene statuito che la qualifica di sponsor principale, che garantisce una maggiore visibilità del marchio, giustifica una spesa maggiore rispetto a quella di altri sponsor cui vengono riconosciuti minori spazi pubblicitari. (M.Mo.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 comma 5 44. Fatture soggettivamente inesistenti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 1271/2017 del 22 marzo 2017, Presidente: Fabrizi, Estensore: Sacchi ACCERTAMENTO – FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI – Reverse charge – Richiamo all’art. 21 comma 7 del d.P.R. 633/1972 – Non sussiste. Nell’ambito degli accertamenti per fatture soggettivamente inesistenti, laddove il soggetto accertato applichi il reverse charge, l’Ufficio non può invocare, ai fini della ripresa a tassazione dell’IVA, l’art 21, comma 7, del d.P.R. 633/1972, secondo il quale, se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, “l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni in fattura”. Nel caso dell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, infatti, nessuna imposta risulta indicata nella fattura. (E.H.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 21 comma 7 45. Enti non commerciali Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 1624/2017 del 10 aprile 2017, Presidente e Estensore: Ceccherini ACCERTAMENTO – ENTI NON COMMERCIALI – Associazione sportiva dilettantistica – Qualifica di ente non commerciale – Non sussiste. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ai sensi dell'art. 148 del d.P.R. 917/1986, non si considerano commerciali e non producono quindi reddito imponibile le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, sebbene dietro pagamento di uno specifico corrispettivo, dalle associazioni a favore dei propri associati, purchè siano rispettate quelle clausole statutarie che assicurano l'effettività dei rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed attribuendo ai partecipanti maggiorenni il diritto di voto in relazione all'approvazione e modificazione dello 64 statuto e dei regolamenti ed alla nomina degli organi direttivi (Conf. Cass. n. 4315/2017). (L.Cad.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 148 46. Contraddittorio preventivo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 3, sentenza n. 1628/2017 del 10 aprile 2017, Presidente: Raineri, Estensore: Monterisi CONTRADDITTORIO PREVENTIVO – Termine dilatorio – Inosservanza – Violazione – Illegittimità avviso di accertamento – Ragioni di particolare urgenza – Decadenza termini accertamento – Non sussiste – Collaborazione e buona fede. Il Collegio segue l’univoco orientamento della Suprema Corte, consolidatosi nella pronuncia delle SS.UU. n. 18184 del 2013, per affermare che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 12, comma 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, determina di per sé l’illegittimità dell’atto emesso ante tempus. Il contraddittorio endoprocedimentale, infatti, è primaria espressione del principio di derivazione costituzionale di correttezza e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuente. Non costituisce una specifica ragione di urgenza che giustificherebbe il mancato rispetto del termine previsto dalla legge, l’imminente spirare dei termini di decadenza dall’azione accertatrice ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972. (M.P.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7; d.P.R. 633/1972, art. 57 47. Domicilio fiscale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 1685/2017 dell'11 aprile 2017, Presidente: Vitiello, Estensore: Grigillo ACCERTAMENTO – Domicilio fiscale – Esistenza di legami affettivi – Elementi integranti la presunzione di residenza in Italia. L'individuazione dei domicilio fiscale deve basarsi sull'effettivo centro degli affari e degli interessi, non solo economici, ma anche morali e familiari, desumibile dal fattore dirimente della reale permanenza del soggetto nel territorio nazionale, cioè sulla residenza intesa come dimora abituale ai sensi dell'art. 43, secondo comma, del codice civile. Sono elementi integranti la presunzione di residenza effettiva in Italia, l'esistenza di legami affettivi e lo sviluppo dei rapporti affettivi che portano al coniugio con soggetti residenti in Italia. (M.Gl.) 48. Accertamento ante tempus Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1755/2017 del 18 aprile 2017, Presidente: Izzi, Estensore: Noschese Accertamento – Verifiche fiscali – Indagini bancarie – Termine art. 12, comma 7, legge 212/2000 – Mancato rispetto – Nullità dell’atto‐ Insussistenza. Le garanzie di cui all’art. 12, comma 7, legge 212/2000 trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale, ovvero in quelle ipotesi caratterizzate dall'autoritativa intromissione dell'Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli. (M.Sa.) 65 49. Elusione e onere probatorio Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1757/2017 del 18 aprile 2017, Presidente: Izzi, Estensore: Noschese Accertamento – Abuso del diritto – Prova disegno elusivo – A carico dell’Amministrazione. In materia tributaria costituisce condotta abusiva quell’operazione economica che abbia quale suo elemento predominante e non necessariamente unico lo scopo elusivo del fisco, ovvero con il mero intento di conseguire un risparmio d’imposta. Sull’Amministrazione finanziaria incombe la prova del disegno elusivo, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che hanno giustificato le operazioni. (M.Gl.) 50. Indagini bancarie Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1819/2017 del 20 aprile 2017, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini ACCERTAMENTO – INDAGINI BANCARIE – Autorizzazione – Obbligo – Non sussiste. L’autorizzazione prescritta dalla normativa vigente in tema di indagini bancarie attiene esclusivamente ai rapporti interni all’Amministrazione finanziaria e, pertanto, l’eventuale carenza della stessa non inficia la legittimità dell’avviso di accertamento fondato sugli elementi rinvenuti tramite le prodromiche indagine bancarie. (M.Mo.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32; d.P.R. 633/1972, art. 51 51. Presunzione di distribuzione di utili Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1911/2017 del 4 maggio 2017, Presidente: Tizzi, Estensore: Arcieri ACCERTAMENTO – Presunzione di distribuzione di utili – Società a responsabilità limitata a ristretta base societaria – Mancato accertamento preventivo di un maggior reddito in capo alla società – Illegittimità accertamento – Sussiste. Non può trovare applicazione la presunzione di distribuzione di utili non dichiarati ai soci di società a ristretta base azionaria qualora, come nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria non accerti, in via preventiva, un maggior reddito imponibile in capo alla società. (M.Mo.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 38 e 40 52. Operazioni inesistenti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67. sentenza n. 1995/2017 dell’8 maggio 2017, Presidente e Estensore: Evangelista Accertamento – Operazioni inesistenti – Onere della prova – Avvenuto pagamento della fattura – Insufficiente per dimostrare l’effettività dell’operazione. Per quanto concerne l’assolvimento dell’onere probatorio per la dimostrazione dell’inesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate, è compito dell’Amministrazione finanziaria fornire elementi a supporto del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata, ad esempio provando che la società emittente la fattura è una “cartiera”. A quel punto passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate. Quest’ultima prova però non potrà consistere nella mera dimostrazione dell’avvenuto pagamento della fattura in quanto la documentazione bancaria non è di per sé sufficiente a 66 dimostrare l’effettività di un’operazione dal momento che tali strumenti vengono spesso utilizzati in modo fittizio al fine di dissimulare il compimento di illeciti. (M.Mo.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 comma 1 53. Società estinta Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2000/2017 dell’8 maggio 2017, Presidente e Estensore: Evangelista Accertamento – Estinzione della società – Coinvolgimento dei soci – Condizioni. Nel caso in cui una società di capitali venga posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese anteriormente alla notifica di un avviso di accertamento, la pretesa erariale può essere validamente azionata nei confronti dei soci nei limiti delle somme da ciascuno conseguite nella distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio finale di liquidazione e a condizione che l’Ufficio fornisca idonea prova atta a comprovare tale distribuzione. L’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 non ha efficacia retroattiva. (C.L.B.) 54. Scudo fiscale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 2081/2017 dell’11 maggio 2017, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini ACCERTAMENTO – Scudo fiscale – Presentazione della dichiarazione – Conoscenza attività di accertamento nei confronti di società a ristretta base partecipativa – Attività avviata nei confronti altri soci – Non sussiste. Non opera il raddoppio dei termini per l’accertamento nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria abbia avviato le attività di accertamento nei confronti del socio e amministratore di una società a ristretta base partecipativa della quale il contribuente sia socio di minoranza e senza incarichi operativi. La dichiarazione di rimpatrio non produce effetti nel solo caso in cui il contribuente abbia avuto “formale conoscenza” – di cui all’art. 14, comma 7, d.P.R. 350/2001 cui il d.l. 78/2009 fa rinvio – dell’attività accertativa tributaria o del processo penale, conoscenza che, nel caso di specie, non sussiste. (R.S.) Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 13bis; d.P.R. 350/2001, art. 14 comma 7 55. Raddoppio dei termini Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 2083/2017 del 15 maggio 2017, Presidente: Labruna, Estensore: Trinca Colonel ACCERTAMENTO – Raddoppio dei termini – Obbligo di denuncia penale – Sussistenza dei presupposti dell’obbligo denuncia con prognosi postuma – Valutazione del giudice – Necessità. Il raddoppio dei termini consegue dal mero riscontro dei fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia o dall’inizio dell’azione penale. Se richiesto nei motivi dell’impugnazione il Giudice Tributario dovrà controllare la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia penale, compiendo al riguardo una valutazione con prognosi postuma. In presenza di una contestazione, da parte del contribuente, circa l’inesistenza di notizia di reato ex. art. 331 c.p.p., l’onere della prova è a carico dell’Amministrazione finanziaria che dovrà produrre la denuncia penale. In mancanza, il Giudice non potrà effettuare alcuna valutazione sulla sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia. (D.S.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3 67 56. Raddoppio dei termini Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 2145/2017 del 18 maggio 2017, Presidente: Targetti, Estensore: Scarzella ACCERTAMENTO – Raddoppio dei termini – Applicabilità ‐ Notitia criminis ‐ Necessità dell’effettiva denuncia – Insussistenza – Presupposti dell’obbligo di denuncia penale – Sussistenza. In tema di raddoppio dei termini dell’accertamento, la disciplina introdotta dal d.lgs. 128/2015 non si applica agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 e agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione ricevuti dal contribuente entro la predetta data, seguiti successivamente dalla notifica dell’atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015. In tali ipotesi, non è necessaria la presentazione della denuncia penale all’autorità competente entro i termini ordinari di accertamento previsti dalla legge, ma è sufficiente che, prima della scadenza del termine ordinario, l’Amministrazione finanziaria abbia acquisito seri indizi di reato, presupposto dell’obbligo di denuncia penale. (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; d.P.R. 633/1972, d.lgs. 128/2015, art. 57 art. 2 comma 3 57. Raddoppio dei termini e debiti società estinta Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 2146/2017 del 18 maggio 2017, Presidente: Borgonovo, Estensore: Monfredi I ACCERTAMENTO – RADDOPPIO TERMINI – Applicabilità – Requisiti – Comunicazione notitia criminis ad autorità penale – Non necessaria. II ACCERTAMENTO – DEBITI TRIBUTARI SOCIETÀ ESTINTA – Responsabilità soci – Requisiti. III ACCERTAMENTO – DEBITI SOCIETÀ – Società estinta ‐ Validità accertamento. I Prima della riforma introdotta con il d.lgs. 128/2015 e con la l. 208/2015, per beneficiare del raddoppio dei termini per l’esercizio del potere di accertamento, l’Amministrazione finanziaria non aveva l’obbligo di documentare l’inoltro della notitia criminis alla competente Procura della Repubblica. Era sufficiente, infatti, che l’Ufficio ritenesse sussistenti elementi obiettivi di fatto integranti la rilevanza penale delle condotte, a prescindere dalla formalizzazione di una comunicazione di notizia di reato e dell’esito del successivo procedimento penale (Conf. Corte Costituzionale n. 247/2011). La vicenda in esame, infatti, riguardava degli atti impositivi notificati prima della data di entrata in vigore del D.lgs. 128/2015, per cui, a norma dell’art. 2 di tale testo legislativo, sono fatti salvi gli effetti previsti dalla normativa ante riforma. II In ipotesi di liquidazione e successiva estinzione di una società di capitali, le obbligazioni tributarie accertate in capo alla società, dopo la sua estinzione, si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione della persona giuridica. Inoltre, se durante la vita della società erano già illimitatamente responsabili dei debiti sociali, questi sono illimitatamente responsabili anche di tali pretese fiscali. III Sono nulli gli avvisi di accertamento intestati alla società liquidata e cancellata dal registro delle imprese, notificati al socio della predetta. L’estinzione dell’ente giuridico, infatti, è un fatto assimilabile alla morte della persona fisica, da cui conseguono gli effetti tipici di un fenomeno successorio. Sicché gli avvisi di accertamento, per essere validi nei confronti del socio, che dovrebbe rispondere della pretesa tributaria contestata alla società, devono essere emessi con intestazione diretta riferita proprio a quest’ultimo. (G.G.) Riferimenti normativi: c.c., artt. 2456 e 2495; d.P.R. 600/1973 art. 36 comma 3 e art. 43; d.P.R. 633/1972, art. 57; d.lgs. 128/2015, art. 2 68 58. Operazioni oggettivamente inesistenti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2157/2017 del 18 maggio 2017, Presidente e Estensore: Martorelli ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – Operazioni oggettivamente inesistenti – Legittimità deduzione ‐ Onere della prova contraria a carico del contribuente – Sussistenza. L’Amministrazione finanziaria può legittimamente contestare indebite detrazioni di Iva e deduzioni di costi anche utilizzando elementi presuntivi, purché questi siano obiettivi e siano in grado di comprovare l’inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate. Spetta al contribuente l’onere di fornire la prova contraria, ovverosia dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate. Nel caso di specie, il giudice adito non ha ritenuto assolto l’onere probatorio vertente in capo al contribuente, in quanto la semplice esibizione delle fatture, caratterizzate dall’assoluta genericità dell’oggetto, nonché l’attestazione della regolarità dei mezzi con cui queste sono state saldate, non sono idonei a provare l’effettività delle prestazioni contestate, ma, al contrario, sono mezzi solitamente usati per far sembrare reali le operazioni fittizie. (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art 109; d.P.R. 633/1972, art. 19 59. Raddoppio dei termini Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2208/2017 del 18 maggio 2017, Presidente e Estensore: Izzi ACCERTAMENTO – RADDOPPIO TERMINI – Notitia criminis – Disciplina transitoria – Comunicazione entro termini ordinari accertamento – Legittimità. La l. 208/2015 ha eliminato il raddoppio dei termini per l’accertamento a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, ritenendo più rispondente ai principi di correttezza e buona fede dell’azione amministrativa termini fissi per la notifica degli atti impositivi. Tale normativa ha escluso che, per gli atti notificati prima della sua entrata in vigore, sia legittimo il raddoppio dei termini per l’accertamento se la notitia criminis è trasmessa all’Autorità giudiziaria competente oltre gli ordinari termini di accertamento. Non ha quindi riproposto la c.d. clausola di salvaguardia di cui all’art. 2, comma 3, del d.lgs. 128/2015, a mente della quale per gli atti impositivi notificati prima della sua entrata in vigore, si applicava il raddoppio dei termini in presenza di elementi di reato indipendentemente dal momento di inoltro della comunicazione di notizia di reato. Questo significa che oggi, anche per gli atti notificati prima della riforma del 2015, condizione necessaria per la legittimità del raddoppio dei termini è sempre la presentazione della denuncia entro i termini decadenziali ordinari. (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3; d.lgs. 128/2015, art. 2 comma 3; l. 208/2015, art. 1 commi 130, 131 e 132 60. Indagini bancarie Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2257/2017 del 22 maggio 2017, Presidente: Servetti, Estensore: Brago INDAGINI BANCARIE – ATTIVITÀ PROFESSIONALE – Versamenti in contanti – Presunzione di reddito ‐ Onere probatorio – Analiticità. Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria provi che i conti correnti oggetto di indagini bancarie sono utilizzati per l’attività professionale, il contribuente ha l’onere di dimostrare analiticamente e documentalmente che gli importi contestati non sono redditi imponibili sottratti a tassazione, in quanto si tratta del frutto di giacenze pregresse, ovvero poste reddituali già sottoposte a tassazione oppure ancora somme non imponibili per altra causa. Le 69 dichiarazioni rese da un terzo possono vincere la presunzione della tassabilità delle somme in ingresso nel conto corrente solo se contenute in verbali ispettivi o in atti pubblici redatti da pubblici ufficiali nell’esercizio delle funzioni. L’assenza di una dimostrazione precisa e dettagliata della non tassabilità delle somme in ingresso sulle relazioni bancarie oggetto di verifica non permette, infatti, al contribuente di vincere la presunzione legale sulla natura imponibile di tali operazioni. (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32 comma 1 n. 2 61. Debiti società estinta Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 2264/2017 del 23 maggio 2017, Presidente: Malaspina, Estensore: Ramondetta ACCERTAMENTO – Debiti tributari società estinta – Responsabilità soci – Requisiti. I soci della società estinta rispondono delle obbligazioni tributarie della società, solo se vi è stata distribuzione dell’attivo prima dell’estinzione, eseguita anche mediante assegnazione dei beni del patrimonio societario, la quota di tale attivo ovvero i beni assegnati sono stati effettivamente ricevuti dai soci e, comunque, unicamente nei limiti del valore di quanto percepito. Pertanto, l’avviso di accertamento emesso per i debiti fiscali della società estinta e notificato ai soci di quest’ultima va annullato se l’Ufficio non dimostra il presupposto della responsabilità fiscale dei soci, ossia l’effettiva distribuzione dell’attivo societario e la sua percezione da parte dei soci. (G.G.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2495; d.P.R. 602/1973, art. 36 comma 3 62. Motivazione dell’accertamento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2268/2017 del 22 maggio 2017, Presidente: Sacchi, Estensore: Calà ACCERTAMENTO – Motivazione dell’accertamento – Non emendabilità successivamente all’amissione dell’atto – Assenza di motivazione – Nullità dell’atto – Sussiste. L’avviso di accertamento deve indicare, ai fini della propria validità, la motivazione. Tale motivazione deve essere presente al momento dell'emissione dell'atto e non può essere variata successivamente all'emissione e notifica dell’atto. La stessa motivazione deve indicare e descrivere il processo logico giuridico seguito dall’Amministrazione (Nel caso di specie, nel rettificare una autodenuncia del contribuente dei requisiti catastali di un fabbricato) e permettere al contribuente l’esercizio effettivo del diritto alla difesa, diritto tutelato costituzionalmente. Nella fattispecie concreta non si rileva nell'avviso di accertamento una motivazione che spieghi il processo logico seguito per arrivare alla decisione. (R.S.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42 63. Ente non commerciale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2303/2017 del 24 maggio 2017, Presidente :Liguoro, Estensore: Sacchi ACCERTAMENTO – Natura giuridica del contribuente – Ente non commerciale – Indici – Ricostruzione induttiva reddito – Legittimità. Per poter disconoscere la non commercialità dell’attività di un ente e riqualificare quest’ultimo come società commerciale, è necessario accertare la presenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti tali da ricondurre l’attività societaria tra quelle commerciali. 70 Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha riqualificato un’associazione sportiva dilettantistica come ente commerciale, in quanto non era stata gestita secondo criteri di democraticità, non partecipando gli associati alle scelte più rilevanti inerenti la gestione associativa; era amministrata solo da alcuni soci fondatori e, infine, alle assemblee non partecipavano gli associati, ma unicamente alcuni membri del consiglio direttivo. Considerate le irregolarità riscontrate dai verificatori nella tenuta della documentazione contabile e amministrativa, inattendibile per la quantificazione del reddito di impresa, è stata inoltre considerata legittima la ricostruzione in via induttiva del reddito imponibile. (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 148 comma 8 lett. a) e f); d.lgs. 460/1997, art. 10 comma 1 lett. i); d.P.R. 633/1972, art. 4 comma 7; l. 283/2002, art. 90 comma 17; d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 2, lett. d) 64. Contrasto ai paradisi fiscali Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2401/2017 del 29 maggio 2017, Presidente e Estensore: Palestra ACCERTAMENTO – Presunzione ex art. 12 d.l. 78/2009 – Natura procedimentale – Retroattività – Sussiste. In materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, la presunzione contenuta nell’art. 12 d.l. 78/2009 ha natura procedimentale e pertanto gode di efficacia retroattiva. (C.So.) Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 12 65. Contraddittorio Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2403/2017 del 29 maggio 2017, Presidente e Relatore: Palestra ACCERTAMENTO – OBBLIGO DEL CONTRADDITTORIO – Tributi non armonizzati – Violazione – Non sussiste. Non esiste un principio generale ed immanente che preveda l’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale in relazione ai tributi non armonizzati, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. (C.So.) 66. Raddoppio dei termini Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2412/2017 del 31 maggio 2017, Presidente e Estensore: Liguoro RADDOPPIO DEI TERMINI – Denuncia – Trasmissione – Termine ordinario – Rispetto – Necessità. Il raddoppio dei termini non opera nei casi in cui la denuncia di una condotta tributaria penalmente rilevante venga presentata o trasmessa quando il termine ordinario di accertamento è ormai trascorso, altrimenti si verificherebbe una inammissibile ripresa di efficacia di un termine perentoriamente decorso. Le denunce, pur potendo poi rivelarsi infondate, non devono però essere fatte in modo abnorme e senza alcun minimo fondamento, ex art. 43 del d.lgs. 600/1973, testo precedente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 131, l. 208/2015. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 600/1973, art. 43 71 67. Accertamento induttivo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 2444/2017 dell’1 giugno 2017, Presidente: Sacchi, Estensore: Scarzella I ACCERTAMENTO INDUTTIVO – OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO – Violazione – Non sussiste. II ACCERTAMENTO INDUTTIVO – PRESUPPOSTI – Mero rilievo applicazione di una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente riscontrata nel settore – Insufficienza – Allegazione elementi ulteriori – Necessità. I Non può lamentare la violazione dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale il contribuente cui è stato inviato il questionario previsto dalla legge e che scientemente decide di non comparire innanzi all’ufficio, nonostante l’invito a rendere le proprie eventuali spiegazioni e giustificazioni. II In presenza di scritture contabili formalmente corrette, non è sufficiente, ai fini dell’accertamento di un maggior reddito d’impresa, il solo rilievo dell’applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, ma deve essere dimostrata l’abnormità e l’irragionevolezza della difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e la media di settore. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d). 68. Motivi d’urgenza Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2455 dell’1 giugno 2017, Presidente: Chindemi, Estensore: Missaglia Notifica dell’avviso prima del termine di sessanta giorni – Modesta entità importo evaso – Motivi d’urgenza – Non sussistono. Le specifiche ragioni d’urgenza richieste per l’emissione dell’avviso d’accertamento in deroga al termine di cui all’art. 12, comma 7, l. 212/2000 non possono ravvisarsi nella asserita evasione di somme alquanto modeste, essendo indifferente che la condotta posta in essere dal contribuente abbia rilevanza penale. (C.So.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7 69. Controllo formale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 2461/2017 del 5 giugno 2017, Presidente: Gravina, Estensore: Piombo CONTROLLO FORMALE – FINALITÀ – Operazione automatica di mero riscontro cartolare documenti allegati – Contestazione anche di aspetti controvertibili – Illegittimità. La procedura di controllo formale può essere impiegata solo per effettuare un mero riscontro cartolare dei documenti allegati alla dichiarazione dei redditi, non per lo svolgimento di un’attività di interpretazione ed applicazione di principi giuridici per la soluzione di aspetti controvertibili (nel caso di specie il controllo formale è stato illegittimamente utilizzato per disconoscere la detraibilità delle spese di ristrutturazione edilizia e degli interventi per il risparmio energetico eseguiti su un immobile di proprietà del contribuente.). (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 600/1973, art. 36ter 72 70. Delega alla sottoscrizione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2477/2017 del 5 giugno 2017, Presidente: Buccino, Estensore: Calà SOTTOSCRIZIONE AVVISO – DELEGA – Validità – Condizioni. L’atto di delega del potere di firma deve avere le caratteristiche essenziali di un provvedimento amministrativo e quindi deve essere motivato e deve individuare in modo corretto i) il sostituto, ii) la durata, iii) il campo di competenza in modo dettagliato, così da evitare equivoci sulla competenza, iv) le modalità con le quali il sostituto potrà sottoscrivere degli atti e v) l’apposizione sull’atto di delega della firma di proprio pugno del delegato per come andrà a firmare gli avvisi di accertamento, al fine di confrontarla con quella successivamente apposta sugli atti emessi. L’Amministrazione deve portare a conoscenza dei terzi attraverso strumenti di comunicazione adatti aventi data certa e, quanto meno, a semplice richiesta del contribuente. L’Agenzia può invocare la riferibilità degli atti alla Pubblica amministrazione perché provenienti da un funzionario dell’Agenzia solo in condizioni di estrema gravità e di turbolenza civile.(C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 600/1973, art. 42 comma 3 71. Raddoppio dei termini e rapporto accertamento società e singoli soci Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2480/2017 del 6 giugno 2017, Presidente: Siniscalchi, Estensore: Borsani I RADDOPPIO DEI TERMINI – Denuncia – Trasmissione – Termine ordinario – Rispetto – Necessità. II RAPPORTO ACCERTAMENTO SOCIETÀ DI PERSONE E ACCERTAMENTI DEI SINGOLI SOCI – Annullamento accertamento società – Effetti su accertamenti dei soci – Rapporto di consequenzialità – Sussiste – Impugnazioni degli accertamenti dei soci inammissibili. – Irrilevante. I Il raddoppio dei termini non opera nei casi in cui la denuncia di una condotta tributaria penalmente rilevante venga presentata o trasmessa quando il termine ordinario di accertamento è ormai trascorso. II Dal principio di unitarietà dell’accertamento dei redditi di una società di persone e dei suoi soci, consegue che l’annullamento dell’accertamento della società comporta anche l’annullamento degli atti impositivi notificati ai soci, nonostante la mancata partecipazione degli stessi al grado di giudizio. (Nel caso di specie in primo grado è stato annullato l’avviso della società, mentre i ricorsi dei soci sono stati considerati inammissibili per tardività e omessa allegazione degli avvisi impugnati). (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 600/1973, art. 43; d.P.R. 917/1986, art. 5 72. Delega di firma Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 2521/2017 del 7 giugno 2017, Presidente: Labruna, Estensore: Grigillo AVVISO DI ACCERTAMENTO – Sottoscrizione dell’atto – Delega di firma – Identificazione soggetto autorizzato – Nullità dell’avviso di accertamento. La delega di firma da parte del Direttore dell’Ufficio al funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento deve concretamente identificare il soggetto autorizzato. Le deleghe impersonali sono illegittime e comportano la nullità dell’atto impositivo. (D.D’A.) 73 73. Controllo automatizzato Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2529/2017 del 7 giugno 2017, Presidente e Estensore: Martorelli ACCERTAMENTO – Redditi soggetti a tassazione separata – Comunicazione Liquidazione – Nullità. L’esito dell’attività di liquidazione di maggiore imposta, a seguito dei controlli automatici ex art. 36bis d.P.R. 600/1973 relativa a redditi a tassazione separata, deve essere comunicata al contribuente ex art. 1 comma 412 legge 311/2004. L’omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo. (D.D’A.) 74. Motivazione per relationem Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 2575/2017 dell’8 giugno 2017, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini ACCERTAMENTO – Motivazione “per relationem” – Rinvio a PVC notificato al difensore – Rinvio al contenuto essenziale e specifica indicazione dell’oggetto della ripresa erariale – Sussiste. L’avviso di accertamento è motivato per relationem ove l’avviso di accertamento faccia riferimento ad un PVC precedentemente notificato dalla G.d.f. al difensore del contribuente e ove non si limiti a richiamare genericamente il PVC nonché le risultanze del procedimento penale celebratosi a carico del contribuente. Neppure inficia la validità degli avvisi di accertamento la lamentata "eterogeneità" ovvero la "non diretta discendenza" delle contestazioni tributarie dagli atti istruttori penali, considerato che l’Agenzia delle Entrate non è vincolata ad un obbligo di recepire acriticamente le risultanze delle indagini, ma è chiamata a valutare i fatti emersi in sede di verifica e per l’effetto procedere in autonomia all'accertamento. (R.S.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42 75. Raddoppio dei termini Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2581/2017 del 9 giugno 2017, Presidente e Estensore: Izzi ACCERTAMENTO – RADDOPPIO DEI TERMINI – Denuncia penale – Termine decadenziale ordinario per l'accertamento ‐ Rilevanza. L'art. 1, commi 130, 131 e 132, legge 208/2015 ha implicitamente abrogato il regime transitorio dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 128/2015 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2011 non è vincolante sia perché di rigetto sia perché intervenuta prima delle evoluzioni normative sopra citate. Ne discende che, ai fini della legittima applicazione del raddoppio dei termini per l'accertamento, la presentazione della denuncia debba avvenire entro i termini decadenziali ordinari dell'accertamento stesso. Una diversa e contraria conclusione comporterebbe la violazione del principio di certezza dei rapporti giuridici e dell'art. 24 della Costituzione, sottoponendo il contribuente ad un procedimento sanzionatorio attivabile "sine die" (Contra Cass. n. 16728/2016). (M.Gl.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; l. 208/2015, art. 1 commi 130, 131 e 132; d.lgs. 128/2015, art. 2 comma 3; d.lgs. 74/2000; c.p.p., art. 331 74 76. Sottoscrizione dell’avviso Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2594/2017 del 9 giugno 2017, Presidente e Estensore: Izzi AVVISO DI ACCERTAMENTO – Sottoscrizione – Onere di prova. L’art. 42 d.P.R. 600/1973 impone, a pena di nullità, che l’avviso di accertamento sia sottoscritto dal capo dell’Ufficio o altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. In caso di contestazione incombe all’Amministrazione dimostrare l’esercizio del potere sostitutivo o la presenza della delega. (D.D’A.) 77. Operazioni elusive Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 2665/2017 del 14 giugno 2017, Presidente: Silocchi, Estensore: Rota ACCERTAMENTO – Operazione elusiva – Annualità successive – Decadenza – Insussistenza. In caso di contestazione di elusività di un’operazione ex art. 37bis d.P.R. 600/1973, i cui effetti si ripercuotono negli anni successivi (ed esempio sotto forma di deduzione di quote di ammortamento) è irrilevante il momento in cui si è verificata l’operazione elusiva, poiché, una volta accertati i presupposti dell’elusività il potere accertativo dell’Ufficio si esplica con riferimento agli anni successivi per i quali detta operazione continua a produrre effetti. (D.D’A.) 78. Redditometro Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 2667/2017 del 14 giugno 2017, Presidente: Silocchi, Estensore: Porreca ACCERTAMENTO – Redditometro – Onere della prova – Disponibilità proventi – Destinazione somme disponibili. Per contrastare le risultanze presuntive del redditometro il contribuente ha l’onere di provare la disponibilità di proventi sufficienti e non anche la specifica destinazione degli stessi alle finalità di gestione o di incremento patrimoniale. (D.D’A.) 79. Accertamento con adesione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2688/2017 del 14 giugno 2017, Presidente: Servetti, Estensore: Malanetto ACCERTAMENTO CON ADESIONE – Bilancio consolidato – Mancata presentazione istanza scomputo perdite – Ammissione istanza. La consolidante, ai sensi dell’art. 40bis comma 3 del d.P.R. 600/1973, ha la facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino alla concorrenza del loro importo. Nell’ipotesi di accertamento con adesione, la consolidante deve presentare la suddetta istanza unitamente alla comunicazione di adesione di cui all’art. 5bis del d.lgs. 218/1997. Nel caso di mancata presentazione dell’istanza suddetta, la consolidante potrà comunque depositare l’istanza ai sensi dell’art. 2 del d.l. 16/2012 convertito in legge 44/2012 (in materia di semplificazione tributaria) sussistendone i presupposti e prima che la violazione formale circa la contestualità dell’invio delle due istanze venga accertata o contestata. (D.D’A.) 80. Società di comodo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2902/2017 del 29 giugno 2017, Presidente: Liguoro, Estensore: Franconiero 75 NORMATIVA ANTIELUSIVA – SOCIETÀ IN PERDITA DA TRE ESERCIZI ‐ DISCONOSCIMENTO DI IRES A CREDITO DA PRECEDENTE DICHIARAZIONE – GIUDICATI FAVOREVOLI PER LE ANNUALITÀ PRECEDENTI – Rilevata operatività – Identità dei presupposti – Estensione all’annualità in corso – Compete. L’eccezione della mancata produzione di reddito imponibile nei tre anni precedenti (perdita sistemica nel c.d. periodo di osservazione) e conseguente applicazione della disciplina sulle società di comodo prevista dall’art. 30 della legge n. 724/1994 sulla base della quale l’Ufficio aveva disconosciuto, nel caso in esame, il riporto in avanti delle perdite e dell’eccedenza Ires a credito risultante dalla precedente dichiarazione, non è opponibile ove siano intervenuti giudicati definitivi, favorevoli al contribuente, per le annualità pregresse per le quali è stata accertata la sussistenza dell’operatività, che si riflettono su quella in contestazione stante l’identità dei presupposti. (G.Ta.) Riferimenti normativi: l. 724/1994, art. 30 81. Motivazione Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 3, sentenza n. 235/2017 del 7 aprile 2017, Presidente: Ferraro, Estensore: Della Vecchia ATTO IMPOSITIVO – Motivazione dell’atto – Obbligo – Diritto di difesa del contribuente – Presupposti – Tempestività e determinatezza degli elementi conoscitivi forniti al contribuente – Sussistenza. L’obbligo di motivazione dell’atto impositivo persegue il fine di porrei il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an e il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all’interessato non solo tempestivamente, ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (Conf. Cass. n. 21564/2013). (P.M.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7 82. Indagini bancarie Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 3, sentenza n. 276/2017 del 5 maggio 2017, Presidente: Ferraro, Estensore: Di Vita ACCERTAMENTI E CONTROLLI – Determinazione del reddito di impresa – Prelevamenti e versamenti su conto corrente – Presunzione relativa di ricavi – Sussistenza – Costi ed oneri deducibili – Prova – Onere a carico del contribuente – Sussistenza – Ricorso all’equità – Esclusione. In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito dei professionisti, l’art. 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, impone di considerare ricavi sia i prelevamenti sia i versamenti sul conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili. Posto che in materia sussiste l’inversione dell’onere della prova alla presunzione di legge (relativa), va contrapposta una prova e non un’altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale né è possibile ricorrere all’equità (Conf. Cass. nn. 2821/2008 e 25365/2007), anche perché non sempre a ricavi occulti corrispondono costi occulti, mentre a ricavi occulti possono accompagnarsi costi dichiarati in misura maggiore del reale (Conf. Cass. n. 18016/2005). Non è pertanto possibile procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili, essendo 76 posto a carico del contribuente l’onere di indicarli e provarli in modo specifico (Conf. Cass. n. 14675/2006). (P.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/1973, art. 32 83. Emendabilità della dichiarazione Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 4, sentenza n. 284/2017 dell’8 maggio 2017, Presidente e Estensore: De Petris DICHIARAZIONE – Dichiarazione integrativa – Presentazione – Limiti. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente a errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’Amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dall’art. 43, d.P.R. n. 600/1973. Il rimborso dei versamenti diretti di cui all’art. 38, d.P.R. n. 602/1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8bis, d.P.R. n. 322/1998. Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall’art. 2, d.P.R. n. 322/1998 e dall’istanza di rimborso di cui all’art. 38, d.P.R. n. 602/1973, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria (Conf. Cass. nn. 13378/2016 e 26550/2016). (P.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. n. 602/1973, art. 38; d.P.R. n. 322/1998, art. 2 comma 8bis 84. Motivazione dell’avviso di accertamento Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 77/2017 del 6 marzo 2017, Presidente: Vacchiano, Estensore: Picasso ACCERTAMENTO – Motivazione “per relationem” – Allegazione documenti richiamati e non conosciuti o conoscibili dal contribuente – Necessaria. La motivazione “per relationem” degli atti impositivi è ammessa a condizione che, coerentemente con il disposto di cui all’art. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, siano allegati i documenti richiamati dall’Amministrazione finanziaria di cui il contribuente non ha avuto integrale e legale conoscenza per effetto di regolare notifica. La conoscenza integrale e legale dell’atto non può essere desunta dall’audizione del contribuente in sede di verifica. (M.Bis.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7 85. Accertamento con adesione e verifiche “a tavolino” Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 119/2017 del 22 maggio 2017, Presidente: Vacchiano, Estensore: Galli I ACCERTAMENTO CON ADESIONE – Istanza del contribuente – Sospensione automatica del termine per impugnare – Riduzione del termine di 90 giorni – Non sussiste. II ACCERTAMENTO – Verifiche “a tavolino” – Obbligo contraddittorio endoprocedimentale – Non sussiste. I Alla presentazione dell’istanza di adesione consegue l’effetto automatico e predeterminato di sospensione per 90 giorni del termine per impugnare, non prevedendo l’art. 6, comma 2, d.lgs. 218/1997 alcuna causa di decadenza dalla sospensione stessa. II In caso di verifiche c.d. "a tavolino" l'Amministrazione finanziaria non ha alcun obbligo di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale. (N.Bo.) Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997, art. 6; l. 212/2000, art. 12 comma 7 77 86. Antieconomicità dei costi Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 20/2017 del 16 gennaio 2017, Presidente: De Giorgio, Estensore: Secchi Notaio – Incidenza dei costi – Valore indiziario – Visure e trascrizioni – Società dei fratelli – Coerenza con valore normale di mercato – Antieconomicità – Non sussiste. La diversa incidenza percentuale del costo del personale sui ricavi di un notaio rispetto a quella di altri notai non determina alcuna antieconomicità perché si tratta di elemento meramente indiziario privo di rilevanza: a seguito della non obbligatorietà delle tariffe professionali, la redditività di uno studio notarile può essere diversa da quella di un altro a parità di fatturato ed anche l’incidenza del personale a parità di ricavi può essere sensibilmente diversa sulla base delle tariffe applicate sia delle modalità organizzative del lavoro professionale. Nella fattispecie, nessuna rilevanza fiscale può essere attribuita al fatto che la società cui venivano affidate le visure e le trascrizioni presso i registri immobiliari fosse costituita dai fratelli del notaio non sussistendo contestazione circa alcun comportamento elusivo: d’altra parte i costi unitari pagati per le visure risultano allineati a quelli di mercato e, in ogni caso, si ritiene legittimo nell’organizzazione della propria attività professionale che i costi per determinati servizi si forfetizzino a priori, in sede di bilancio preventivo (budget), indipendentemente dal livello quantitativo di prestazioni da effettuare nell’anno di riferimento. (E.Pa.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 54 87. Indagini finanziarie Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 22/2017 del 16 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Catalano Prelievi non giustificati – Presunzione legale relativa – Inversione onere prova – Indicazione contribuente come beneficiario – Contabilità semplificata – Mera presunzione – Assolvimento onere probatorio – Non sussiste. La presunzione legale relativa di cui all’art. 32 d.P.R. 600/1973, secondo cui i prelievi sono considerati ricavi se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, determina un inversione dell’onere della prova con onere del contribuente di contrapporre una prova e non un’altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale né è possibile ricorrere ad equità: l’onere della prova non è assolto se il contribuente si limita ad indicare se stesso come beneficiario dei prelevamenti per far fronte ai propri consumi privati perché la presunzione legale relativa perderebbe di significato. Inoltre, nonostante l’adozione della contabilità semplificata, il contribuente ha l’onere di adottare le opportune precauzioni contabili e documentali per poter eventualmente in futuro vincere la presunzione relativa. (E.Pa.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32 88. Metodo analitico induttivo Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 24/2017 del 16 gennaio 2017, Presidente: Catalano, Estensore: Combi Percentuale di ricarico – Media ponderata – Paniere di beni rilevanti ai fini del calcolo – Metodologia di controllo – Paniere di somministrazioni – Omessa considerazione – Legittimità accertamento – Non sussiste. Nell'applicazione del metodo analitico induttivo, al fine di accertare in via presuntiva il maggior reddito di un'attività commerciale (nel caso di specie, la gestione di un bar), l'Ufficio deve calcolare la media dei ricavi secondo il criterio ponderale anziché quello aritmetico e, a tale 78 fine, non può utilizzare solo taluni dei beni (nel caso di specie, caffè, brioches e birre alla spina) senza considerare altri prodotti (nel caso di specie, né la produzione propria di gelati, né i gelati confezionati) che sono invece tipici della specifica tipologia di attività e senza considerare che la metodologia di controllo prevista a livello centrale individua, quale piattaforma base, un paniere di somministrazioni che contempli non meno di trenta tipologie non potendosi prendere a campione pochi prodotti (nel caso di specie, solo tre) senza motivare in alcun modo le esclusioni. (E.Pa.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 89. Somme detenute in paesi black‐list Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 68/2017 del 13 marzo 2017, Presidente: De Giorgio, Estensore: Anzaldi Attività estere non dichiarate – Presunzione legale – Natura sostanziale – Divieto applicazione retroattiva – Sussiste. L'art. 12 d.l. 78/2009 ha carattere speciale e natura sostanziale in quanto ha primariamente introdotto un regime di presunzione legale innovativo mediante il quale è onere del contribuente dimostrare che le somme detenute in paesi black‐list non sono state sottratte ad imposizione in Italia: tale disciplina incide sul rapporto tributario sostanziale e non può, pertanto, trovare ingresso nelle contestazioni riguardanti i periodi d'imposta precedenti al 2009 perché si porrebbe in contrasto con l’art. 3 della Legge 212/2000. (E.Pa.) Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 12; l. 212/2000, art. 3 90. Raddoppio dei termini Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 86/2017 del 29 marzo 2017, Presidente e Estensore: Nese Omessa produzione in giudizio “notitia crimininis” – Raddoppio termini – Non sussiste – Rettifica in capo alla società – Raddoppio per i soci – Non sussiste. Il raddoppio dei termini di accertamento è stato introdotto per dare la possibilità di utilizzare, per un periodo di tempo più ampio rispetto a quello ordinario, gli elementi istruttori emersi nel corso delle indagini che abbiano risvolti penalmente rilevanti; nell’ottica di evitare un ricorso arbitrario dei termini “raddoppiati”, la Corte Costituzionale ha statuito che questi ultimi si applicano “in presenza di una speciale condizione obiettiva” il cui accertamento è demandato al giudice tributario: l’omessa produzione in giudizio della denuncia, impedendo al giudice tributario di operare alcuna verificare, da luogo a declaratoria di illegittimità dell’accertamento notificato oltre i termini ordinari. Il raddoppio dei termini non si applica automaticamente ai soci per il recupero del maggior reddito di partecipazione qualora la violazione della normativa fiscale abbia comportato la denuncia penale dell’amministratore della società; in tal caso, il raddoppio trova applicazione esclusivamente nei suoi confronti. (E.Pa.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 57 91. Indagini bancarie Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 113/2017 dell’8 maggio 2017, Presidente e Estensore: Nese Professionisti – Presunzione legale prelievi – Corte Costituzionale – Non sussiste – Presunzione legale versamenti – Sussiste. 79 Per i professionisti non sussiste alcuna presunzione legale in ordine ai prelievi non giustificati dal c/c bancario perché la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di tale presunzione nei loro confronti sia perché l’art. 7 quater Legge 225/2017 ha espunto tale presunzione dall’art. 32 d.P.R. 600/1973; tuttavia, la presunzione legale sussiste con riferimento ai versamenti non giustificati in ordine ai quali il professionista deve dimostrare di averne già tenuto conto nelle dichiarazioni o che sono fiscalmente irrilevanti perché riferiti ad operazioni non imponibili: tale onere probatorio non è assolto dalla sola giustificazione che i prelievi e versamenti rappresentano giro conti per necessità di copertura di conti correnti del professionista in situazioni di scoperto o sofferenza ove non sussista coincidenza tra le date ed i relativi importi. (E.Pa.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32 92. Coltivatore diretto Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 7/2017 del 9 gennaio 2017, Presidente: Dell’Aringa, Estensore: Celenza ACCERTAMENTO – Coltivatore diretto – Accertamento sintetico – Rettifica del reddito ex articolo 38 del d.P.R. n. 600/1973 – Disponibilità di cespiti diversi da quelli utilizzati per l’attività agricola – Rileva. L’Amministrazione finanziaria può procedere, con metodo sintetico, alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente – e comunque nei limiti delle previsioni dell’articolo 38 del D.P.R. 600/1973 – si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo, salva la facoltà del contribuente di dimostrare che il reddito accertato deriva dallo sfruttamento del fondo e non è pertanto soggetto ad ulteriore imposizione. L’accertamento condotto dall’Amministrazione finanziaria, per essere considerato legittimo, deve prefigurare fatti o circostanze da cui sia possibile seriamente ipotizzare la disponibilità di cespiti tassabili di natura diversa da quelli legati alla coltivazione del fondo o dell’allevamento di animali. (L.Vi.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 93. Contraddittorio Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 18/2017 del 10 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Dell’Aringa Contraddittorio endoprocedimentale – Obbligo generalizzato – Tributi “non armonizzati” – Non sussiste – Tributi “armonizzati” – Sussiste – Rilevanza causale – Necessaria. In tema di tributi “non armonizzati” l’Amministrazione finanziaria, per non inficiare la validità dell’atto emesso, è obbligata all’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente, ma solo nelle ipotesi in cui siffatto obbligo è specificamente sancito. In tema di tributi “armonizzati”, invece, nel rispetto del diritto dell’Unione Europea, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale comporta in ogni caso l’invalidità dell’atto emesso, purché il contribuente sia in grado di dimostrare in giudizio la non mera pretestuosità della propria tesi, nonché la sua buona fede e lealtà processuale (nel caso di specie il contribuente, a seguito di indagini finanziarie, contestava l’assenza di un verbale di conclusione dell’attività istruttoria dell’Ufficio e, conseguentemente, il mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto per consentire al contribuente di formulare le proprie osservazioni al verbale stesso). (F.Ba.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7 80 94. Disciplina del raddoppio dei termini Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 1/2017 del 2 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Gaballo ACCERTAMENTO – Determinazione del reddito – Operazioni penalmente rilevanti – Tangenti versate a Ministero di paese estero ‐ Disciplina dei costi – Raddoppio dei termini in caso di reato – Inapplicabilità ai fini Irap – Tangenti corrisposte all’estero per lo svolgimento dell’attività sociale – Costi non inerenti. Per gli avvisi di accertamento notificati entro il 31.12.2015, il raddoppio dei termini di decadenza per l’invio degli stessi prescinde dall’effettivo inoltro di una denuncia penale e presuppone la semplice rilevanza penale dei fatti. Il raddoppio in questione non risulta invece applicabile ai fini IRAP, imposta per la quale, non essendo previste sanzioni penali, non opera il raddoppio dei termini. I costi per compensi e consulenze riconducibili a tangenti versate, in quanto oggetto del reato di corruzione internazionale, non possono essere considerati costi inerenti all’attività di impresa ai sensi dell’art. 109 T.U.I.R.. (E.F.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 95. Delega a funzionario Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 45/2017 del 2 gennaio 2017, Presidente: Ortolani, Estensore Uppi ACCERTAMENTO ‐ DELEGA FUNZIONARIO – Contenuti della delega – Nullitá avviso di accertamento – Sussiste. Deve ritenersi illegittimo l’avviso di accertamento sottoscritto da un soggetto diverso dal Direttore Provinciale in forza di una delega priva di limiti temporali. (V.Ma.) 96. Contraddittorio preventivo Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 71/2017 del 4 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Davigo Contraddittorio preventivo – Obbligo generalizzato dell’ordinamento per i tributi armonizzati – Condizione – Assenza di prova di ragioni da far valere nel contraddittorio ulteriori rispetto a quelle oggetto di giudizio – Validità dell’accertamento – Sussiste. Non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, sicché per i tributi armonizzati si applica il principio per cui la violazione del contraddittorio preventivo comporta la nullità dell’atto, purché il contribuente non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa ed abbia, quindi, assolto l’onere di enunciare le ragioni ulteriori – rispetto a quelle disattese in giudizio – che avrebbe potuto far valere nel contraddittorio stesso. (F.M.) 97. Perdite ripianate Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 75/2017 del 5 gennaio 2017, Presidente: Maiga, Estensore: Dorigo Contratto di affitto di azienda stipulato tra società controllata e controllante facenti capo entrambe a due coniugi ‐ Successiva fusione delle due società – Perdite della controllata ripianate dai finanziamenti in conto soci effettuati dalla controllante ‐ Versamenti di imposta della controllante compensati dal credito Iva maturato dalla controllata – Simulazione ‐ Intento elusivo – Non sussiste. 81 La contrazione di un mutuo gravoso giustifica la dicotomia societaria tra proprietà immobiliare/gestione dell’azienda alberghiera, per cui non si palesa la natura simulata del contratto di affitto di azienda. Non è priva di rilievo economico la scelta di attribuire alla società del gruppo destinata a beneficiare di maggiori ricavi correlati alla spese di ristrutturazione dell’immobile una quota parte di dette spese attraverso un aumento significativo del canone. (F.M.) 98. Sottoscrizione dell'accertamento Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 83/2017 del 5 gennaio 2017, Presidente: Ortolani, Estensore: Uppi Accertamento sottoscritto da funzionario munito di delega alla sottoscrizione rilasciata senza limite temporale e senza motivazione ‐ È nullo. È nullo l’avviso di accertamento sottoscritto da funzionario munito di delega rilasciata dal dirigente, priva di data di emissione, di limite temporale e motivazione, in quanto contraria ai criteri sanciti dalla sentenza della Corte Costituzionale 37/2015. (F.M.) 99. Contraddittorio endoprocedimentale Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 184/2017 dell’11 gennaio 2017, Presidente e Estensore: D’Andrea ACCERTAMENTO – Contraddittorio endoprocedimentale – Tributi armonizzati ‐ Violazione art. 12, legge n. 212/2000 – Presupposti e limiti. L’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale in materia di tributi armonizzati. La violazione di tale obbligo comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato e abbia dimostrato che tali ragioni avrebbero potuto modificare l’esito dell’accertamento (Cassazione S.U. n. 24823 del 9 dicembre 2015). Pertanto, non può ritenersi sufficiente che il contribuente eccepisca in giudizio la mera violazione di tale obbligo procedimentale, ma è necessario che egli assolva all’onere di prospettare nel giudizio tributario le ragioni, concrete e non meramente pretestuose, che avrebbe potuto far valere a difesa dell’interesse sostanziale protetto. (A.T.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 100. Società a ristretta base societaria Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 514/2017 del 13 gennaio 2017, Presidente: Mascherpa, Estensore: Moroni ACCERTAMENTO – Società a ristretta base societaria – Utili extrabilancio – Numero limitato dei soci – Presunzione – Non sussiste. In tema di imposizione sul reddito, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non opera per il solo fatto che, oltre alla sussistenza di un maggior reddito della società partecipata rispetto a quello dichiarato, vi è un limitato numero di soci, pena una violazione del divieto di doppia presunzione. (N.S.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2476; d.P.R. 600/1973, art. 39 101. Contraddittorio e tributi armonizzati Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 737/2017 del 26 gennaio 2017, Presidente: Bricchetti, Estensore: Chiarenza 82 ACCERTAMENTO – Diritto al contraddittorio – Tributi armonizzati – Limiti. Nei tributi armonizzati, l’eventuale violazione del contraddittorio non determina in ogni caso la nullità dell'atto impositivo, se non quando l’omesso contraddittorio abbia determinato un atto dal contenuto diverso da quello che avrebbe avuto se il contraddittorio fosse stato realizzato, difettando, altrimenti, l’interesse del ricorrente al motivo del ricorso (nel caso di specie, non era stato notificato al contribuente il processo verbale di constatazione all’esito di una verifica concernente la corretta applicazione delle norme Iva a commissioni attive di delega per contratti di coassicurazione). (D.Ca.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12; l. 241/1990, art. 21octies comma 2 102. Sottoscrizione dell’atto e doppia imposizione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 801/2017 del 24 gennaio 2017, Presidente: De Lillo, Estensore: Crisafulli I ACCERTAMENTO – Formazione atto impositivo – Firma del capo ufficio ‐ Difetto di sottoscrizione – Delega di firma – Non sussiste. II ACCERTAMENTO – IRPEF – Società di capitali a ristretta base societaria – Utili extrabilancio – Presunzione di distribuzione – Doppia imposizione – Non sussiste. I È legittima la pretesa recata da un atto impositivo per il quale la firma apposta risulta essere quella del soggetto delegato il quale sottoscrive l'atto quale funzionario appartenente alla carriera direttiva, su delega del Direttore Provinciale. Invero, la delega di firma non comporta alcuno spostamento della competenza dal delegante al delegato: l'atto resta sempre sotto la paternità di chi ha delegato, il quale ha tutti i requisiti di legge sia per assumersi la paternità dell'atto, sia per delegare un soggetto che risulta idoneo alla delega. II In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria ovvero a base familiare, gli utili extra‐bilancio si presumono distribuiti ai soci attesa la complicità che normalmente avvince un gruppo così composto. In tale ipotesi, saranno i soci a dover provare la destinazione di detti utili a finalità diverse dalla distribuzione. La presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati non viola il divieto di doppia imposizione atteso che la società a ristretta base azionaria, considerata quale società di fatto, sconta la stessa tassazione delle società di persone. Ciò postula un previo accertamento a carico della società verificata con rideterminazione del reddito tassabile ed irrogazione delle imposte IRAP ed IVA ed in un successivo accertamento a carico dei soci ai fini IRPEF (Conf. Cass. nn. 1906/2008 e 10941/1992). (M.V.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 42 e 61; d.P.R. 917/1986, art. 163 103. Motivazione per relationem Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 868/2017 del 25 gennaio 2017, Presidente: Di Rosa, Estensore: Moroni ACCERTAMENTO – MOTIVAZIONE PER RELATIONEM – Difetto di motivazione – Insussistente. La motivazione "per relationem", con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Conf. Cass. nn. 23532/2014, 4523/2012, 1236/2006, 6591/2008) (L.Cad.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7; d.P.R. 600/1973, art. 42; d.P.R. 633/1972, art. 56 83 104. Contratti di riassicurazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 13, sentenza n. 886/2017 del 31 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Maiga ACCERTAMENTO – Contratti di riassicurazione – Natura assicurativa – Sussiste – Natura polizza unit linked – Irrilevanza. Il trasferimento al riassicuratore di tutti i rischi (demografico, della performance/default e del recupero delle provvigioni precontate) qualifica pacificamente il contratto di riassicurazione come assicurativo a prescindere da qualsiasi considerazione in merito alla natura delle polizze. (L.Cad.) Riferimenti normativi: art. 1929 cod. civ. 105. Contraddittorio endoprocedimentale Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 10, sentenza n. 1123/2017 del 6 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Locatelli ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Avviso di accertamento – Contraddittorio endoprocedimentale – Tributi armonizzati – Obbligatorietà – Iìnosservanza – Conseguenze – Onere del contribuente – Condizioni. In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito. (E.Q.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 106. Redditi da fabbricati Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 4, sentenza n. 1168/2017 dell’8 febbraio 2017, Presidente: Gaballo, Estensore: Mancini ACCERTAMENTO – IRPEF – Riduzione del canone di locazione – Base imponibile – Effetti. Tenuto conto che i redditi da fabbricati vengano considerati imponibili IRPEF, anche se non percepiti dalla parte locatrice, fino al momento del provvedimento tribunalizio di sfratto esecutivo, proprio per dare certezza di datazione e al fine di evitare intenti elusivi della tassazione, ne consegue che anche gli effetti modificativi dell'accordo avente ad oggetto i canoni di locazione sono opponibili ai terzi e quindi all’Ufficio, solo a fare data dalla registrazione, unica data certa per dare luogo ed efficacia alle pattuizioni ed a prescindere dalla (diversa) data in cui le parti hanno sottoscritto l’accordo modificativo. (M.A.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 26 comma 1 107. Operazioni soggettivamente inesistenti Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 1178/2017 del 9 febbraio 2017, Presidente: Raimondi, Estensore: Salvo ACCERTAMENTO – IVA – Detrazione dell'imposta – Diniego – Operazioni soggettivamente inesistenti ‐ Assenza di buona fede del contribuente ‐ Accertamento attraverso idonei elementi sintomatici ‐ Conseguenze in tema di onere probatorio. 84 La mancanza di accordi scritti tra il cessionario ed il prestatore e/o la carenza di corrispondenza via e‐mail o cartacea, le diverse tempistiche di pagamento rispetto ad altri fornitori, e l’applicazione di prezzi di acquisto concorrenziali ed inferiori a quelli di mercato è sufficiente ad escludere la buona fede del cessionario che non ha verificato quale fosse la sua reale controparte commerciale. Non è onere dell'ufficio dimostrare la mala fede del contribuente, una volta accertata (come nel caso di specie) la soggettiva inesistenza dell'operazione (Conf. Cass. n. 18118/2016). (M.A.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 19, 21 e 54 108. Termini e accertamento analitico Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 14, sentenza n. 1224/2017 del 19 febbraio 2017, Presidente: Centurelli, Estensore: Fusaro I AVVISO DI ACCERTAMENTO – Verifica fiscale protratta oltre i termini – Nullità dell’avviso di accertamento – Non sussiste. II ACCERTAMENTO ANALITICO‐INDUTTIVO – Legittimità – Condizioni. I L’articolo 12 comma 5 dello Statuto del contribuente non prevede nessuna conseguenza sanzionatoria né la inutilizzabilità dell'accertamento in caso di violazione del termine dei trenta giorni di permanenza dei verificatori. L'acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non può mai comportare l'inutilizzabilità degli stessi in mancanza di specifica previsione in tal senso. In caso di violazioni il contribuente può rivolgersi al Garante che esercita i poteri istruttori del caso ai fini dell’avvio di un procedimento disciplinare. II La non corretta registrazione delle operazioni giornaliere eseguite, la erronea indicazione della natura dell'operazione eseguita e la mancata descrizione in maniera particolareggiata dei beni usati acquistati da privati legittimano pienamente l'Ufficio ad escludere il ricorso al metodo analitico ed a prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, avvalendosi anche di presunzioni e non gravi, precise e concordanti (Conf. Cass. nn. 8344/2001, 19338/2011, 19692/2011). (M.A.P.) Riferimenti normativi: l.212/2000, art. 12 comma 5; d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 2 lett. d) 109. Contraddittorio endoprocedimentale Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 1267/2017 del 13 febbraio 2017, Presidente: Saresella, Estensore: Correra Principio del contraddittorio – Diniego autotutela. In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi "armonizzati" di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, mentre, per quelli "non armonizzati", non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale analoga a quella comunitaria, detto obbligo di contraddittorio sussiste solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l'accertamento sintetico in virtù dell'art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600/1973, e solo dal periodo d'imposta 2009. (M.Pi.) 110. Procedimento penale e accertamento tributario Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 1282/2017 del 13 febbraio 2017, Presidente: De Lillo, Estensore: Gittardi Processo Penale– Contraddittorio tributario. Se gli elemento posti alla base di un procedimento penale e, in quella sede, offerti in pieno contraddittorio sono i medesimi su cui si fonda un successivo accertamento tributario e ivi 85 vengono ampiamente richiamati, si può concludere che il contribuente abbia avuto piena conoscenza degli stessi e risulta ultronea la allegazione, all’interno degli atti di accertamento tributario, degli atti del procedimento penale. (M.Pi.) 111. Contraddittorio endoprocedimentale Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 1298/2017 del 13 febbraio 2017, Presidente: Fugacci, Estensore: Chiametti Accertamento – Notifica avviso di accertamento – Mancanza processo verbale di constatazione – Violazione del contraddittorio endoprocedimentale – Sussiste. È illegittimo, per violazione dell’obbligo al contraddittorio endoprocedimentale, l’avviso di accertamento emesso a seguito della risposta resa ad un questionario prima della notifica del processo verbale di constatazione. Tale principio trova fondamento nel diritto dell’Unione europea e nell’art. 97 della Costituzione a tutela del diritto di difesa del contribuente. In particolare, nel campo dei tributi armonizzati, tale obbligo assume rilievo generalizzato (Conf. Cass. nn. 24823/2015 e 19667/2014). (G.Pi.) 112. Comportamenti abusivi Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 1451/2017 del 17 febbraio 2017, Presidente: Mainini, Estensore: Salvo Accertamento ‐ Impugnazione – Carattere abusivo di un’operazione – Onere della prova – Prova contraria. Il divieto di comportamenti abusivi non vale ove le operazioni contestate possono spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta. Incombe sull’Amministrazione finanziaria provare sia il disegno elusivo sia le modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale. Grava, invece, sul contribuente l’onere di allegare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino le operazioni poste in essere (Cass. 20029/2010). In particolare il carattere abusivo di un’operazione va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale di ragioni extrafiscali (Cass. 1372/2011). (L.Z.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis 113. Riconoscibilità dell'errore in dichiarazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 1495/2017 del 21 febbraio 2017, Presidente: Centurelli, Estensore: Salvo DICHIARAZIONE DEI REDDITI – ERRORE – ERRORE OMISSIVO – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ‐ Accertamento – Riconoscibilità dell’errore – Onere della prova. Per quanto riguarda il riconoscimento in sede contenziosa di errori commessi nella dichiarazione, per giurisprudenza consolidata la dichiarazione dei redditi del contribuente affetta da errore di fatto o di diritto, in cui sia incorso il dichiarante nella sua redazione, è sempre emendabile e ritrattabile (salvo i limiti temporali derivanti dall'esaurimento determinato dal trascorrere del tempo o dal sopravvenire di decadenza) con riferimento ai dati in essa indicati, riferibili ad esternazioni di scienza e di giudizio, mentre esulano da tale disciplina, gli altri errori commessi nella dichiarazione fiscale e relativi alla indicazione di dati riferibili, invece ad espressione di manifestazione di volontà negoziale quale è (come nel caso di specie), l'esercizio della facoltà di utilizzare le perdite degli anni pregressi. In quest'ultima ipotesi ove contribuente intenda contestare l'atto impositivo, per far valere l'errore commesso nella dichiarazione dei redditi, lo stesso, secondo la disciplina dei vizi della volontà di cui agli 86 art. 1427 s.s. c.c. – estesa dall'art 1324 c.c. agli atti unilaterali ‐ deve fornire la prova della obiettiva riconoscibilità da parte dell'ufficio. (L.Z.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 84; d.P.R. 322/1988, art. 2 comma 8; c.c., artt. 1427 e 1324 114. Società di comodo Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 1548/2017 del 22 febbraio 2017, Presidente e Estensore: De Sapia NORMA ANTIELUSIVA ‐ Società di comodo ‐ Test di operatività ‐ Reddito presunto ‐ Disapplicazione ‐ Prova contraria – Contenuto. L’art. 30, della l. 724/1994 è norma antielusiva finalizzata a contrastare l’utilizzo delle c.d. società di comodo che sono costituite non per esercitare una attività commerciale, bensì per la gestione patrimoniale nell’interesse dei soci. La norma introduce una presunzione legale relativa, attribuendo un reddito presunto alla società che abbia conseguito ricavi inferiori a quelli indicati normativamente, omettendo di superare il cd. test di operatività. Laddove l’unico ricavo dell’attività svolta dalla contribuente derivi dal canone percepito per l’affitto di una azienda di gestioni di ambulatori medici specializzati, e venga allegata la difficoltà oggettiva di conseguire ricavi minimi fissati per l’operatività per la difficoltà di trovare affittuari disposti a pagare il canone richiesto, data la specificità dell’attività e la congiuntura economica negativa, ciò costituisce prova sufficiente al fine della disapplicazione della norma e della presunzione. (I.A.) Riferimenti normativi: l. 724/1994, art. 30 115. Abuso del diritto Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 1603/2017 del 23 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Ortolani FUSIONE INVERSA CON INDEBITAMENTO ‐ Elusività ‐ Sussiste. L’operazione di fusione inversa a seguito di indebitamento, espressamente disciplinata dall’art. 2501bis c.c. sotto il profilo civilistico, può essere disconosciuta sotto il profilo fiscale, se la medesima evidenzia finalità elusive. È dunque elusiva una operazione di fusione inversa con indebitamento nella quale elemento principale della scelta di tale operazione è rappresentato dall’ottenimento di un vantaggio fiscale. (M.Fas.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2501bis; l. 212/2000, art. 10bis 116. Rettifica della dichiarazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 1640/2017 del 21 febbraio 2017, Presidente: Mainini, Estensore: Moroni Omessa indicazione credito nella dichiarazione ‐ Credito realmente esistente ‐ Possibilità di compensare il credito ‐ Sussiste. L'art. 5 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 ha esteso la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Pertanto, nonostante l’iniziale omessa indicazione del credito nella dichiarazione, la rettifica della stessa ai sensi della norma citata, consente al contribuente di usare in compensazione il credito, seppur tardivamente indicato. (V.S.) Riferimenti normativi: d.l. 193/2016, art. 5 87 117. Emendabilità della dichiarazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 1691/2017 del 27 febbraio 2017, Presidente: Fugacci, Estensore: Chiametti ACCERTAMENTO – DICHIARAZIONE FISCALE – Emendabilità a favore e a sfavore – Sussiste. Il contribuente può correggere la propria dichiarazione inficiata da errori, in fatto e/o di diritto. Ciò in quanto la dichiarazione stessa non configura un atto negoziale e dispositivo, ma una mera esternazione di scienza o di giudizio, modificabile in ragione di nuovi elementi di conoscenza, di valutazione e/o a seguito di chiarimenti interpretativi forniti dalla prassi o dalla giurisprudenza. La dichiarazione costituisce, quindi, solo un elemento dell'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria. Ne consegue che la dichiarazione fiscale è sempre emendabile a prescindere dai termini di decadenza enunciati dall'art. 2, comma 8bis del d.P.R. 322/1998. Inoltre, lo stesso legislatore ha espressamente previsto, con l. 225/2016, l'emendabilità della dichiarazione sia a favore sia a sfavore del contribuente entro i termini previsti per la decadenza dell'accertamento, ovvero secondo i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. 600/1973. (M.Fa.) Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8 bis 118. Presunzione legale redditi sottratti a tassazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1837/2017 del 3 marzo 2017, Presidente: Duchi, Estensore: Gesualdi PRESUNZIONE EX ART. 12, COMMA 2, d.L. N. 78/2009 – Inefficacia retroattiva – Disciplina di carattere procedurale con effetti sostanziali. La presunzione legale, introdotta dall’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009, secondo cui gli investimenti detenuti nei paesi a regime fiscale agevolato sono da considerarsi redditi sottratti a tassazione, è inapplicabile alle annualità pregresse rispetto alla sua entrata in vigore e, quindi, alle sanzioni riferite a dette annualità non potendo avere efficacia retroattiva. Tale presunzione, pur collocandosi nell’ambito di una disciplina di carattere procedimentale, esplica effetti sostanziali in punto di determinazione del reddito e, di conseguenza, sotto questo profilo, non si giustifica una applicazione retroattiva della norma ad attività di accertamento relative a periodi di imposta pregressi. (N.D.) Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 12 comma 2 119. Studi di settore e contraddittorio Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 2039/2017 del 13 marzo 2017, Presidente: Mainini, Estensore: Correra ACCERTAMENTO – Studi di settore – Obbligo del contraddittorio preventivo – Sussiste – Omessa attivazione – Illegittimità dell’avviso di accertamento – Consegue. In tema di "accertamento standardizzato" mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa, proprio in considerazione del fatto che si fa riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sé soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, ed è necessario adeguarle alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la "presunzione" alla concreta realtà economica dell'impresa. Deve perciò ritenersi soltanto apparentemente instaurato il contraddittorio qualora l’Ufficio si limiti a trasmettere un questionario, del tutto ignorando le ragioni addotte dal contribuente. (G.R.) 88 120. Raddoppio dei termini Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 2251/2017 del 21 marzo 2017, Presidente: Mainini, Estensore: Ercolani ACCERTAMENTO – Violazione che comporta obbligo di denuncia penale – Denuncia presentata oltre lo spirare dei termini di decadenza – Raddoppio dei termini – Inammissibilità – Sussiste. In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini per l’avviso di accertamento sono raddoppiati relativamente al perìodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione soltanto nel caso in cui la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini. (G.R.) 121. Accertamento induttivo Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 2331/2017 del 23 marzo 2017, Presidente: Centurelli, Estensore: Mazza ACCERTAMENTO INDUTTIVO – Mancata presentazione dichiarazione – Legittimo. In caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, l’Ufficio è legittimato a procedere all’accertamento indipendentemente dalla precisa ispezione contabile. In tal caso l’ammontare imponibile complessivo e l’aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 633/1972 risultante dalle indicazioni prescritte agli artt 27 e 33 del medesimo decreto. (G.Sim.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 41; d.P.R. 633/1972, artt. 19, 27, 33 e 55 122. Contraddittorio preventivo e ritenute Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 2387/2017 del 27 marzo 2017, Presidente: Citro, Estensore: D’Arcangelo I CONTRADDITTORIO – mancato rispetto termine dilatorio ex art. 12, comma 7, l. 212/200 – nullità avviso ‐ non sussiste. II RITENUTE – direttiva madre‐figlia – società beneficiaria controllata da società extra UE – beneficiario effettivo – onere della prova. I È legittimo l’avviso di accertamento emesso prima dello scadere del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, l. 212/2000 (c.d. “Statuto del Contribuente”), in quanto la norma non contiene una previsione di nullità. L’imminente scadenza dei termini di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento rappresenta motivazione idonea a giustificare l’emanazione dell’avviso primo dello scadere dei 60 giorni dalla redazione del PVC. II Per usufruire dell’esenzione dall’obbligo di effettuare la ritenuta sui dividendi distribuiti a società residenti nel territorio dell’Unione Europea, è necessario dimostrare che la società madre, percettrice dei dividendi, interamente controllata da una società avente sede in un paese extra UE, sia la “beneficiaria effettiva” dei dividendi, e non un mero intermediario. La sussistenza della qualifica di “beneficiario effettivo” in capo alla società madre presuppone la dimostrazione dell’esercizio da parte di quest’ultima di poteri decisionali e/o organizzativi sulla partecipata italiana distributrice dei dividendi. (M.A.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 27bis; dir. C.E. 90/435 89 123. Attività finanziarie detenute all’estero Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 14, sentenza n. 2460/2017 del 28 marzo 2017, Presidente e Estensore: Centurelli ACCERTAMENTO – Presunzione ex art. 12 comma 2 d.l. 78/2009 – Efficacia retroattiva – Esclusione. L’art. 12, d.l. 78/2009, nella parte in cui stabilisce che le attività finanziarie detenute in paesi a fiscalità privilegiata debbano ritenersi presuntivamente costituite mediante redditi sottratti a tassazione, non ha efficacia retroattiva. (A.Ra.) Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2 comma 47 124. Contraddittorio preventivo Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 2709/2017 del 5 aprile 2017, Presidente: Biancospino, Estensore: Barbata ACCERTAMENTO – Verifiche fiscali – PVC – Presentazione di osservazioni e memorie difensive da parte del contribuente – Avviso di accertamento – Obbligo di motivazione sulle difese preventive del contribuente – Sussiste. L’art. 12 della l. n. 212/2000 attribuisce al contribuente sottoposto a verifica il diritto di presentare osservazioni, memorie difensive e richieste all’ufficio entro 60 gg. dal rilascio del p.v.c., nei quali resta inibito all’Amministrazione finanziaria il potere di emettere l’avviso d’accertamento, in modo da consentire al contribuente di esercitare un autonomo diritto alla difesa preventiva che, costituendo un’azione autonoma, non può confluire nel diritto alla difesa esercitabile in sede contenziosa. Ne consegue che se pur tale termine sia stato rispettato, l’Amministrazione finanziaria ha comunque l’obbligo di motivare l’avviso di accertamento in ragione delle osservazioni presentate dal contribuente. (A.R.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7 125. Amministratore di fatto Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 2743/2017 del 6 aprile 2017, Presidente: Raimondi, Estensore: Salvo ACCERTAMENTO – Società di capitali – amministratore di fatto – responsabilità diretta per le imposte e le sanzioni riferite all’ente – non sussiste. Non può configurarsi una responsabilità diretta dell’amministratore anche di fatto in relazione al pagamento delle imposte evase dalla società di capitali. L’autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali implica, infatti, l’esclusiva imputabilità alla società dell’attività svolta in suo nome e dei relativi debiti e tale principio non conosce alcuna deroga con riferimento alle obbligazioni di carattere tributario, anche in caso di estinzione dell’ente. Di fatti, l’ipotesi di responsabilità posta dall’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 a carico dei liquidatori, amministratori (anche di fatto) e soci, è una particolare ipotesi di responsabilità per obbligazione propria “ex lege” ed ha natura civilistica e non tributaria, in quanto trova il suo fondamento in un credito fondato sulla violazione degli arti. 1176 e 1218 c.c., non ponendo detta norma alcuna coobbligazione di debiti tributari a carico di tali soggetti (cfr. Cass. n. 12007/2015). Con riferimento alle sanzioni, anche queste risultano inapplicabili all’amministratore di fatto ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003, che pone a carico, in via esclusiva, di società con personalità giuridica le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio dell’ente, prevedendo espressamente, al comma 3, che alle situazioni previste dalla norma non è più applicabile la responsabilità solidale dell’art. 11 del d.lgs. n. 472/1997. (A.R.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 36; d.l. 269/2003, art. 7 90 126. Verifiche fiscali Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 4, sentenza n. 3106/2017 del 2 maggio 2017, Presidente e Estensore: Gaballo ACCERTAMENTO – Verifiche fiscali – Conservazione di documentazione presso terzi – Divieto di produzione in giudizio – Non sussiste. In materia di verifiche fiscali, il divieto di cui all’art. 52, comma 5 del d.P.R. 633/1972 non trova applicazione qualora la documentazione non sia stata esibita dal contribuente durante la verifica in quanto non ne aveva la disponibilità, essendo la stessa presso terzi. Invero, tale divieto è volto a sanzionare esclusivamente comportamenti diretti a sottrarsi alla prova e, dunque, idonei a far dubitare della genuinità dei documenti che affiorino soltanto in giudizio (cfr. Cass. 16960/2016). (S.B.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 52 127. Controllo formale delle dichiarazioni Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 3111/2017 del 4 maggio 2017, Presidente e Estensore: D’Andrea ACCERTAMENTO – Controllo formale delle dichiarazioni – Comunicazione dei motivi delle rettifiche – Prevista a pena di nullità. In materia di controllo formale delle dichiarazioni, la mancata comunicazione dei motivi che hanno determinato la rettifica degli imponibili, delle imposte o delle ritenute alla fonte è causa di nullità del controllo stesso. Tale comunicazione ha, infatti, funzione di garanzia, in quanto, consentendo al contribuente di segnalare eventuali dati o elementi non considerati o non valutati correttamente dall’Ufficio, ne realizza la necessaria interlocuzione con l’Amministrazione finanziaria prima dell’iscrizione a ruolo. (S.B.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36ter comma 4 128. Accertamento con adesione e contraddittorio preventivo Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 3119/17 del 5 maggio 2017, Presidente e Estensore: Duchi I ACCERTAMENTO – Accertamento con adesione – Inefficacia dell’avviso di accertamento – Non sussiste. II ACCERTAMENTO – Nullità – Mancata convocazione del contribuente – Non rileva. III ACCERTAMENTO – Contraddittorio preventivo – Istanza di accertamento con adesione – Obbligo di convocazione del contribuente – Non sussiste. I In tema di accertamento, la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione non comporta l’inefficacia dell’avviso di accertamento, ma solo una sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni. Coerentemente, decorso tale periodo di sospensione senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale e in assenza di impugnazione, l’accertamento diviene comunque definitivo (cfr. Cass. 21991/2014). II In tema di accertamento, la mancata convocazione del contribuente a seguito della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge (cfr. Cass. 21760/2012; Cass. 29127/2011). III Nel sistema tributario italiano, non esiste un generale principio di preventivo contraddittorio, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. Coerentemente, in tema di accertamento con adesione, la convocazione del contribuente costituisce una mera facoltà (e 91 non un obbligo) per l’Amministrazione finanziaria, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale della decisività degli elementi posti alla base dell’accertamento, nonché dell’opportunità di evitare la contestazione giudiziaria. (cfr. Cass. 21991/2014; Cass. 3368/2012; Cass. 26316/2010). (S.B.) Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997, art. 6 129. Raddoppio dei termini di accertamento Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 3216/2017 del 9 maggio 2017, Presidente: Roggero, Estensore: Simeoli ACCERTAMENTO – Raddoppio dei termini di accertamento – Paesi black list – Irretroattività della norma. Il raddoppio dei termini di accertamento ai sensi dell’art. 12, comma 2ter del d.l. 78/2009, nei casi di somme detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, è applicabile solamente ai periodi di imposta successivi all’entrata in vigore della norma. (F.D.) Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 12, comma 2ter 130. Società cancellata Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 3239/2017 dell’8 maggio 2017, Presidente: Biancospino, Estensore: Moroni ACCERTAMENTO – Termini di accertamento della società cancellata. Il periodo quinquennale dalla data di cancellazione della società ai sensi dell’articolo 28 del d.lgs. 175/2014 ai fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, ha efficacia ex nunc. Pertanto, è illegittimo – in quanto notificato ad un soggetto inesistente – l’atto notificato nel quinquennio successivo alla cancellazione della società, se quest’ultima è intervenuta anteriormente al 13.12.2014. (F.D.) Riferimenti normativi: d.lgs. 175/2014, art. 28 131. Transfer pricing Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 3315/2017 dell’11 maggio 2017, Presidente e Estensore: Duchi ACCERTAMENTO – Prezzi di trasferimento infragruppo – Congruità del prezzo – Ripartizione dell’onere della prova. La disciplina del transfer pricing impone all'Amministrazione finanziaria esclusivamente la prova di avere accertato l'esistenza di ricavi conseguenti a scambi commerciali infragruppo, senza che sia necessario dimostrare, né l'intento elusivo, né una più elevata fiscalità nazionale, dato che tra gli elementi costitutivi della fattispecie repressiva del transfer pricing di cui dall'art. 76, comma 5, d.P.R. 917/ 1986, non si rinviene quello della maggiore fiscalità nazionale. Sulla società verificata, quindi, grava l'onere di provare che i ricavi contabilizzati sono stati valutati sulla base del valore normale dei beni ceduti, cioè del prezzo in condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadio di commercializzazione, tra imprese indipendenti. Tale onere non può ritenersi assolto nel caso in cui la società italiana verificata, controllata da società svizzera, limiti la comparazione tra i prezzi corrisposti alla società controllante estera e quelli applicati ai soggetti partner. Questi ultimi infatti non possono considerarsi soggetti terzi (indipendenti), in quanto agiscono sotto l’influenza dominante del soggetto svizzero in forza di 92 vincoli contrattuali, ed in tale posizione sono quindi da considerare società controllate ex art. 2359 c.c.. (L.Ge.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7 132. Natura della dichiarazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 3490/2017 del 15 maggio 2017, Presidente: Ortolani, Estensore: Moro ACCERTAMENTO – IVA – Ritrattabilità della dichiarazione – Fase di giudizio – Sussiste. La dichiarazione IVA, in quanto tale, non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma si limita a rappresentare una mera esternazione di scienza e di giudizio, risultando per l’effetto emendabile e ritrattabile per errori commessi dal contribuente entro i termini di cui all’art. 43 del d.P.R. 600/1973. Il contribuente ha quindi la facoltà di opporsi in sede contenzioso alla maggior pretesa tributaria allegando errori, di fatto e di diritto, connessi alla redazione della dichiarazione e incidenti sull’obbligazione tributaria; e ciò a prescindere dalle modalità e dai termini di cui art. 2 del d.P.R. 322/1998, in riferimento alla presentazione della dichiarazione integrativa. (B.V.) Riferimenti normativi: d.P.R 600/1973, art. 43; d.P.R. 322/1998, art. 2 133. Accertamento sintetico Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 3807/2017 del 29 maggio 2017, Presidente: D’Andrea, Estensore: Macchiarola Accertamento – Sintetico – Idoneità di prova contraria – Illegittimità. Un accertamento sintetico deve ritenersi superato, ove il contribuente produca documentazione e rappresenti circostanze adeguate ed esaustive, fornendo, cioè, idonee prove contrarie a quanto sostenuto dall'Ufficio, che siano allo stesso tempo precise e concordati con quanto sostenuto. (Nel caso di specie, il contribuente aveva redditi trasparenti, perfettamente conformi alla professione esercitata e ha provato che gran parte delle spese dell'automobile, dell'immobile e relative spese condominiali e del mutuo sono state pagate grazie all'aiuto proveniente dai genitori). (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 134. Termini Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 13, sentenza n. 3826/2017 del 30 maggio 2017, Presidente: Maiga, Estensore: Scarabelli Accertamento – Termini – Notifica a mani del portiere – Legittimità – Prescrizione – Interruzione – Residenza – Variazioni – Comunicazione – Prova. La notifica dell'avviso di accertamento a mani del portiere dello stabile è corretta e legittima. Essa assicura che il documento sia arrivato al destinatario (Conf. Cass. n. 1268/2016). Le attestazioni risultanti dalla cartolina di ritorno, da cui si desuma che è stata altresì spedita comunicazione di avvenuta notifica, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890/1982, fanno prova fino a querela di falso. Appare inverosimile che il portiere riceva raccomandate per un condomino non più residente senza un’autorizzazione al ritiro della posta a tale indirizzo. Il contribuente ha l'onere di provare l'avvenuta comunicazione agli Uffici del proprio cambio di residenza. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; l. 890/1982, art. 7 93 135. Avviso di liquidazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 3899/2017 dell’1 giugno 2017, Presidente e Estensore: Centurelli Avviso di liquidazione – Motivazione – Diritto alla difesa del contribuente. Non sussiste vizio motivazionale dell'avviso di liquidazione che rechi adeguata esplicitazione delle ragioni poste a fondamento della pretesa azionata, anche alla luce del richiamo all'atto presupposto, il quale si basi su provvedimento accertativo emesso dall'Ufficio provinciale del territorio. L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo è funzionale al diritto di difesa del contribuente, che risulta compiutamente esplicato attraverso la proposizione del ricorso avverso l'avviso di liquidazione da parte del ricorrente che sia posto in condizione di tutelare appieno i propri interessi, nella consapevolezza delle ragioni poste dall'A.F. a sostegno della pretesa avanzata. (F.P.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7 136. Autonomia patrimoniale società di capitali Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 4078/2017 del 12 giugno 2017, Presidente: Saresella, Estensore: Correra ACCERTAMENTO – Autonomia patrimoniale società di capitali – Debiti tributari – Liquidazione società – Responsabilità diretta ex amministratori e liquidatori – Esclusione – Responsabilità amministratore di fatto – Esclusione. L'autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali implica l'esclusiva imputabilità alla società dell'attività svolta in suo nome e dei relativi debiti. Tale principio non conosce alcuna deroga con riferimento alle obbligazioni di carattere tributario della società. La particolare ipotesi di responsabilità posta dal d.P.R. n. 602/1973, art. 36, a carico di liquidatori, amministratori e soci di società in liquidazione, è infatti una particolare ipotesi di responsabilità per obbligazione propria ex lege, ed ha natura civilistica e non tributaria, in quanto trova il suo fondamento in un credito civilistico fondato sulla violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c., non ponendo detta norma alcuna coobbligazione di debiti tributari a carico di tali soggetti. (Cass. SS.UU. 2079/1989 e 2767/1989; Cass. n. 9688/95, 12546/2001, 10508/2008, 7327/2012 e 179/2014). Va quindi esclusa una responsabilità diretta dell'ex amministratore per le obbligazioni tributarie della società, nonché, per le stesse ragioni, va esclusa la responsabilità diretta dell’amministratore di fatto. (F.Co.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 36 137. Notifica avviso di accertamento Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 4097/2017 del 13 giugno 2017, Presidente: Citro, Estensore: D’Arcangelo TERMINE NOTIFICA AVVISO ACCERTAMENTO – Notificazione mezzo posta – Data di ricezione – Irrilevanza – Data di spedizione – Rilevanza. In tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria. (F.Co.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 94 138. Società estinta Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 4188/2017 del 12 giugno 2017, Presidente e Estensore: Fugacci Avviso di Accertamento – Notifica a società cancellata dal Registro Imprese – Nullità – Sussiste. La cancellazione dal Registro delle imprese avvenuta in data successiva alla entrata in vigore dell’art. 4 del d.lgs. 6/2003, che ha riformato il diritto societario, determina la immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo e, quindi, impedisce che essa possa essere convenuta in giudizio, sicché è nullo l’atto di accertamento emesso nei confronti di quest’ultima. A ciò deve aggiungersi che la disposizione di cui all’art. 28 comma 4 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (secondo cui, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese), attiene alla capacità delle società cancellate dal Registro delle imprese ed ha dunque natura sostanziale e non procedurale. Non avendo, inoltre, valenza interpretativa, neppure implicita, parimenti non ha alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495, secondo comma, cod. civ., si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina introdotta dal citato decreto, ossia 13 dicembre 2014, o successivamente. (R.C.) Riferimenti normativi: c.p.c., art. 145; d.P.R. 600/1973, art. 60; c.c., art. 2495; d.lgs 175/2014, art. 28 comma 4 139. Garanzie del contribuente Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 4192/2017 del 15 giugno 2017, Presidente e Estensore: Saresella Garanzie previste dall'art. 12 l. n. 212/2000 – Spettanza – Al contribuente sottoposto a verifica. L’art. 12 dello Statuto del contribuente si riferisce ai casi di verifiche fiscali nei locali delle società e non all’attività istruttoria in ufficio. Pertanto, solo nel primo caso ricorre la necessità dell’emanazione di un processo verbale di contestazione. (R.d'A.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 140. Determinazione del reddito e risultato di bilancio Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 4235/2017 del 19 giugno 2017, Presidente: Centurelli, Estensore: Chirieleison Rettifica del risultato di bilancio e conseguente rettifica della dichiarazione dei redditi, per modifica del metodo di rilevanza contabile – Rilevanza – Non sindacabilità in assenza di elusione. Qualora una società, in conseguenza di un cambiamento del metodo di rilevazione dei contratti di leasing, prima attraverso l’applicazione dei Principi Contabili Nazionali e, successivamente, attraverso l’applicazione dei Principi Contabili Internazionali (IAS17), modifichi la contabilizzazione delle componenti negative di reddito derivanti dai contratti di leasing e per conseguenza determini un diverso valore del reddito civilistico/fiscale, 95 l’Amministrazione finanziaria non ha il potere di sindacare nel merito tale scelta, a meno che quest’ultima non celi manovre elusive, con onere della prova a carico dell’Agenzia. (S.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973 141. Obbligo contraddittorio Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 4359/2017 del 27 giugno 2017, Presidente: Citro, Estensore: D’Arcangelo ACCERTAMENTO – Obbligo contraddittorio – Tributi non armonizzati – Esclusione – Tributi armonizzati – Esistenza – Onere enunciazione ragioni non puramente pretestuose. In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito. Laddove necessario, il mancato contraddittorio comporta l'invalidità dell'atto, purché in giudizio il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato e l'opposizione di tali ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio) si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto. (M.Mon.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7 142. Obbligo motivazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 4361/2017 del 27 giugno 2017, Presidente: Citro, Estensore: D’Arcangelo ACCERTAMENTO – Obbligo motivazione – Requisiti. L'obbligo motivazionale che grava sulla Amministrazione finanziaria deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum della stessa. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva. (M.Mon.) Riferimenti normativi: legge 212/2000, art. 7 143. Contraddittorio e motivazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 4445/2017 del 28 giugno 2017, Presidente: Mainini, Estensore: Barbata Contraddittorio preventivo – Processo verbale di constatazione ‐ Argomentazioni contribuente – Motivazione avviso di accertamento ‐ Illegittimità. È illegittimo l’avviso di accertamento, pur in presenza del rispetto del termine di 60 giorni dal rilascio del Processo Verbale di constatazione previsto dall’art. 12, comma 7 della l. 212/2000, 96 se non contiene specifiche ed approfondite motivazioni in ordine a quanto il contribuente abbia eccepito a chiarimento e giustificazione delle contestazioni evidenziate nel PVC. (F.F.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12; l. 241/1990, art. 3; d.P.R. 600/1973, art. 42 144. Deducibilità perdite Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 4476/2017 del 30 giugno 2017, Presidente: D’Orsi, Estensore: Simeoli Controllo automatico della dichiarazione – Cartella di pagamento – Riporto perdite – Omessa dichiarazione – Diritto alla deduzione ‐ Sussiste. L’omissione della dichiarazione intermedia non fa venir meno la deducibilità delle perdite dai redditi che siano stati prodotti negli esercizi successivi, in quanto dall'art. 84 del TUIR non è possibile trarre la regola secondo cui la compensabilità delle perdite è subordinata alla presentazione di una ininterrotta serie di dichiarazioni dei redditi. (F.F.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 84; d.P.R. 600/1973, art. 36bis 145. Accertamento analitico‐induttivo Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 9/2017 del 16 gennaio 2017, Presidente: Ferrari, Estensore: Chianura I Accertamento analitico‐induttivo – Presupposti – Inattendibilità della dichiarazione. II Antieconomicità – Scostamento rispetto alla media di settore – Irrilevanza. I La giurisprudenza tributaria è pacifica nell'affermare come in presenza di una contabilità formalmente regolare, la legittimità dell'accertamento analitico‐induttivo postula l'abnormità e l'irragionevolezza delle difformità tra le percentuali di ricarico applicato dal contribuente e la media del settore, tale da incidere sull'attendibilità complessiva della dichiarazione, in quanto configgente con i criteri di ragionevolezza, soprattutto sotto il profilo dell'antieconomicità del comportamento del contribuente. Solo in presenza di tale situazione è consentito all'Ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere sulla base di presunzioni semplici ‐ purché gravi, precise e concordanti ‐ maggiori ricavi o minori costi, anche mediante il ricorso alle percentuali di ricarico (Corte di Cassazione, sentenza n. 20201 del 24 settembre 2010 e ordinanza n. 27488 del 9 dicembre 2013). II L'Ufficio non si può limitare ad affermare l'antieconomicità dell'attività basandosi sul solo scostamento rispetto alla media di settore. In particolare, uno scostamento minimo non potrà essere recepito dall'Ufficio come “grave, preciso e concordante”, che denota un'attività antieconomica e una gestione scarsamente remunerativa, tale da giustificare l'accertamento induttivo. E ciò anche in considerazione del fatto che le medie di settore non costituiscono un fatto noto. (S.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973. art. 39 146. Contraddittorio e conservazione degli atti Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 16/2017 del 20 gennaio 2017, Presidente: Ferrari, Estensore: Verrascina I Contraddittorio preventivo – Obbligo generalizzato – Non sussiste. II Custodia della documentazione – Soggetti obbligati – Amministratori della società. I Il nostro ordinamento non prevede il ricorso generalizzato al contraddittorio preventivo (in questo senso, Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 24823 del 9 gennaio 2015) che destina, 97 invece, a specifici casi espressamente previsti, come per gli accessi, ispezioni, verifiche fiscali effettuate nei locali di esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale del contribuente. In questi casi, infatti, il contraddittorio soddisfa anche l'esigenza di effettuare un opportuno confronto sui “risultati delle verifiche” effettuate dall'ente impositore in quanto presupposto dei chiarimenti chiesti al contribuente. II Non può costituire una valida giustificazione della “mancata produzione di documentazione" la radiazione dall'Albo professionale del commercialista incaricato della tenuta della contabilità sociale. Infatti ciò non fa superare la responsabilità della custodia della documentazione sociale, che rimane in ogni caso in capo agli organi che compongono la governance societaria. Va ricordato inoltre che il nostro ordinamento prevede termini di custodia che travalicano la vita sociale, interessando anche le società cessate. (S.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 32 e 43; d.P.R. 633/1972, art. 57 147. Accertamento analitico‐induttivo Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 38/2017 del 7 febbraio 2017, Presidente: Rabai, Estensore: Rossanigo Accertamento analitico‐induttivo – Criterio della media aritmetica semplice – Insufficienza. Nell'ambito dell'accertamento analitico‐induttivo, l'uso della media aritmetica semplice per calcolare un prezzo medio, da utilizzare nella ricostruzione dei ricavi da parte dell'Ufficio, si appalesa come una presunzione priva dei requisiti di gravità. precisione e concordanza. In tal senso valga il richiamo agli insegnamenti della Suprema Corte, secondo la quale “(…) neppure si rende legittimo il ricorso al sistema della media semplice, anziché a quello della media ponderata, quando tra i vari tipi di merce esiste una notevole differenza di valore ed i tipi più venduti presentano una percentuale di ricarico inferiore a quella risultante dal ricarico medio (Conf. Cass.n. 20709/2014). (S.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 148. Notifiche Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 166/2017 del 22 giugno 2017, Presidente: Tateo, Estensore: Ascione AVVISO DI ACCERTAMENTO EMANATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ – NOTIFICA NELLE MANI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE – VALIDITÀ. L'art. 145, comma 1, ultima parte, del codice di procedura civile, afferma – ai fini procedurali ‐ il principio della immedesimazione organica tra l'ente e il suo rappresentante legale. Pertanto un atto che vede la società quale soggetto dell'obbligazione tributaria può comunque essere notificato nelle mani del rappresentante legale; conseguentemente è da respingere la tesi che detta notifica costituirebbe di fatto una non notifica, per essere stata effettuata a soggetto sul quale non fa carico l'obbligazione tributaria. (S.M.) Riferimenti normativi: c.p.c., art. 145 comma 1 149. Irreperibilità relativa Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 171/2017 del 6 marzo 2017, Presidente: Soprano, Estensore: Boschetto ACCERTAMENTO – NOTIFICAZIONE DI AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRREPERIBILITÀ RELATIVA – APPLICABILITÀ ART. 140 C.P.C. – SUSSISTE. 98 Nell’ipotesi di irreperibilità relativa, ossia quando il destinatario dell’atto impositivo, di cui sono noti residenza e domicilio, è momentaneamente assente da detti luoghi, è necessario per il perfezionamento della notifica che l’ufficiale notificatore adempia a tutte le prescrizioni sancite dall'art. 140 c.p.c. (deposito della copia nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione del destinatario ed invio della raccomandata a/r per informarlo dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale). La notifica ex art. 140 c.p.c. per il destinatario si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi 10 gg. dalla spedizione della stessa. (L.Ge.) Riferimenti normativi: c.p.c., art. 140 150. Carenza di motivazione e inammissibilità prove illegittimamente acquisite Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 308/2017 del 30 maggio 2017, Presidente: Petrucci, Estensore: Boschetto I VERIFICA NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ TERZA – PVC non allegato o richiamato nelle parti essenziali – Nullità avviso di accertamento per carenza di motivazione. II ILLEGITTIMA ACQUISIZIONE FONTI DI PROVA – Personal Computer utilizzato personalmente da consigliere della società – Nessuna autorizzazione dalla Procura della Repubblica – Inutilizzabilità materiale probatorio raccolto I La mancata allegazione del Processo Verbale di Constatazione redatto in capo ad una società terza, ancorché prestatrice di servizi nei confronti di società ricorrente, così come la sua mancata riproduzione del contenuto essenziale nell’avviso di accertamento, comportano la nullità di quest’ultimo per carenza di motivazione. Dette carenze non trovano giustificazioni plausibili nell’identità dell’amministratore delle due società. Infatti, la motivazione per relationem è ammessa a condizione che gli atti richiamati siano allegati all'atto notificato oppure che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, fatta eccezione per i casi in cui tali atti siano conosciuti dal contribuente. II È illegittima la prova acquisita senza autorizzazione da parte della Procura della Repubblica, quando trattasi di personal computer in uso personale ed esclusivo di un consigliere della società, protetto da password. (L.Ge.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 52 99 ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI 151. Base imponibile all’importazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 269/2017 del 31 gennaio 2017, Presidente: Punzo, Estensore: Gatti DAZI E DIRITTI DOGANALI – Obbligazione doganale – Base imponibile all’importazione – Diritto di licenza – Accordo tra acquirente e terzo – Non sussiste – Royalties – Non incluse. Ai sensi degli artt. 157 e 160 del Regolamento C.E.E. n. 2454/1993, nella base imponibile dell’obbligazione doganale sorta per l’importazione di beni acquistati da un produttore extracomunitario non sono incluse le royalties che sorgono da un accordo interno tra l’importatore comunitario e un terzo licenziante, qualora il produttore extracomunitario non le abbia inserite nel suo corrispettivo e le sue merci non siano subordinate al controllo del terzo licenziante. (A.I.) Riferimenti normativi: reg. C.E. 2454/1993, art. 157 n. 2 e art. 160 152. Diritti di licenza Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 276/2017, del 31 gennaio 2017, Presidente: Punzo, Estensore: Gatti BASE IMPONIBILE – Diritti di licenza – Condizioni di vendita. La base imponibile dei dazi da scontare al momento dell’importazione della merce in dogana è costituita dal prezzo pagato comprensivo dei diritti di licenza relativi a tale merce soltanto se i diritti in oggetto costituiscono una “condizione della vendita”. Determinante, a tal fine, è la valutazione del potere di controllo del licenziante sull’attività del licenziatario: ove si tratti solo di controllo di qualità della merce e non di controllo gestionale dell’attività del licenziatario, le royalties non vanno computate nel valore in dogana. (F.D.T.) Riferimenti normativi: c.d.c., artt. 29, 32, 33 e 157 153. Corrispettivo diritti di licenza Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 9, sentenza n. 441/2017 dell'8 febbraio 2017, Presidente: Micheluzzi, Estensore: Taviano DAZI – Corrispettivo diritti di licenza – Condizioni di vendita – Assenza requisito – Esclusione da base imponibile – Responsabilità degli spedizionieri doganali solo in caso di dati erronei della dichiarazione doganale. Se il pagamento dei diritti di licenza non costituisce una condizione di vendita delle merci allora non concorrono alla base imponibile per la rettifica del valore di dogana. D’altronde tale conclusione appare coerente con il regime Iva atteso che i corrispettivi dei diritti di licenza costituiscono prestazioni di servizi imponibili ai fini Iva e, pertanto, laddove la rettifica del valore di dogana non fosse legato al presupposto che le royalties possono essere aggiunte al prezzo delle merci importate solo se costituiscono condizione per la vendita delle merci, il pagamento di tali diritti sarebbe assoggettato ad una doppia imposizione, sia all'atto dell'importazione, che a quello successivo dell'effettivo pagamento al licenziante. Inoltre deve escludersi qualsiasi responsabilità degli spedizionieri doganali perché estranei ai fatti, i quali rispondono solo in caso di erroneità dei dati necessari alla stesura della dichiarazione doganale e quando è dimostrato che il dichiarante era o comunque avrebbe dovuto essere ragionevolmente a conoscenza dell’erroneità di detti dati. (P.C.) Riferimenti normativi: reg. C.E. 2913/1992, art. 29 par. 1, art. 32, par. 1, lett. c) e par. 5, art. 201; reg. C.E. 2454/1993, art. 157 par. 2) e art. 160 100 154. Diritti di licenza Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 9, sentenza n. 716/2017 del 23 febbraio 2017, Presidente: Micheluzzi, Estensore: Cucchi BASE IMPONIBILE – Diritti di licenza – Condizioni di vendita La base imponibile dei dazi da scontare al momento dell’importazione della merce in dogana è costituita dal prezzo pagato comprensivo dei diritti di licenza relativi a tale merce soltanto se i diritti in oggetto costituiscono una “condizione della vendita”. Determinante, a tal fine, è la valutazione del potere di controllo del licenziante sull’attività del licenziatario: ove si tratti solo di controllo di qualità della merce e non di controllo gestionale dell’attività del licenziatario, le royalties non vanno computate nel valore in dogana. (F.D.T.) Riferimenti normativi: c.d.c., artt. 29, 32, 33 e 157 155. Carburante per autotrazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1171/2017 del 17 marzo 2017, Presidente: Labruna, Estensore: Gatti CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE – Serbatoi supplementari ‐ Franchigia – Non sussiste. L’art.107 del reg. CE 1186/2009 mira ad evitare l’assoggettamento in dogana del carburante acquistato fuori confine ed utilizzato per l’attività di autotrasporto; la norma si riferisce al carburante contenuto nel serbatoio “normale” come tale intendendosi quello installato in modo stabile dal costruttore ed indicato nella scheda tecnica. Va pertanto assoggettato a sdoganamento il carburante contenuto in serbatoi supplementari o maggiorati, seppur tecnicamente supportati dal veicolo ed anche se installati prima dell’immatricolazione dello stesso. (F.D.T.) Riferimenti normativi: reg. CE/1186/2009, art 107 156. Sanzioni Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1173/2017 del 17 marzo 2017, Presidente: Labruna, Estensore: Gatti SANZIONI – Carburante per autotrazione – Pluralità delle medesime violazioni – Cumulo materiale. I tributi doganali vanno considerati tributi di natura istantanea, poiché il loro presupposto si verifica e si esaurisce in un unico atto; ogni singola importazione di carburante in quantità eccedente quella prevista dal serbatoio “normale” genera una singola violazione di imposta e di conseguenza ad ogni violazione va applicata la corrispondente sanzione “istantanea” e non il cumulo di sanzioni calcolate secondo la regola di cui all’art.12 d.lgs. 472/1997. (F.D.T.) Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 12 157. Sanzioni Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 9, sentenza n. 1270/2017 del 22 marzo 2017, Presidente: Micheluzzi, Estensore: Taviano SANZIONI – Determinazione – Violazione dei singoli. Nella determinazione della sanzione da applicare in caso di difformità tra i valori accertati e quelli dichiarati, il riferimento per la valutazione relativa al superamento della soglia del 5% deve essere valutato nei confronti della dichiarazione nel suo complesso, e non invece nei confronti dei “singoli” dichiarati. (F.D.T.) 101 158. Spedizioniere Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 9, sentenza n. 1529/2017 del 5 aprile 2017, Presidente: Micheluzzi, Estensore: Taviano RESPONSABILITÀ SPEDIZIONIERE – Rappresentante indiretto – Onere prova. Affinché il rappresentante indiretto possa essere considerato responsabile per l’erroneità dei dati contenuti nella dichiarazione doganale è necessario che sia provata la sua consapevolezza dell’errore, o, quanto meno, sia dimostrato che questi avrebbe potuto essere ragionevolmente a conoscenza dell’erroneità dei fatti. (F.D.T.) Riferimenti normativi: c.d.c., art. 201 159. Prescrizione diritti doganali Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1583/2017 del 7 aprile 2017, Presidente: Cusumano, Estensore: Currò PRESCRIZIONE DIRITTI DOGANALI – Applicazione del termine triennale ex art. 84 d.P.R. n. 43/1973 – Formazione del ruolo da parte dell’ente impositore – Rientra – Attività di riscossione svolta dal concessionario – Non rientra – Applicazione del termine decennale – Consegue. In materia di prescrizione dei diritti doganali, il termine triennale previsto all’art. 84 del d.P.R. n. 43/1973 si applica esclusivamente all’azione esercitata dall’ente impositore per il recupero dei tributi doganali e non si estende all’attività di riscossione svolta dal concessionario, che si prescrive al contrario entro il termine ordinario di dieci anni di cui all’art. 2946 cod. civ.; l’attività di recupero delle imposte evase consta infatti di una fase amministrativa, che si conclude con la formazione dei ruoli da parte dell’ente impositore entro i termini specifici di prescrizione previsti dalle norme relative ai singoli tributi, e di una fase esecutiva, che ha inizio con la notifica delle cartelle di pagamento delle imposte iscritte a ruolo ed è soggetta invece al termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ.. (M.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 43/1973, art. 84; c.c., art. 2946 160. Franchigia doganale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1599/2017 del 7 aprile 2017, Presidente: Punzo, Estensore: Gatti FRANCHIGIA DOGANALE – Applicazione – Serbatoi normali – Nozione – Serbatoi installati dal costruttore dell’autoveicolo – Rientrano – Serbatoi installati in sede di omologazione – Non rientrano. Ai fini dell’applicazione della franchigia doganale, prevista all’art. 107 del Regolamento CE n. 1186/2009 ‐ che esclude l’assoggettamento ai tributi doganali della quantità di carburante importata per lo svolgimento dell’attività di autotrasporto e contenuta in serbatoi normali – si intendono per serbatoi normali (così denominati dal citato articolo) quelli fissati in origine ed in modo stabile dal costruttore dell’autoveicolo; di conseguenza, sono esclusi dalla predetta definizione i serbatoi installati (come nel caso di specie) in sede di omologazione del veicolo e dunque in un momento successivo alla fabbricazione del medesimo. (M.M.) Riferimenti normativi: reg. CE 1186/2009, art. 107 102 161. Temporanea esportazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1602/2017 del 7 aprile 2017, Presidente: Punzo, Estensore: Gatti DOGANE – Temporanea esportazione – IVA – Sanzioni – Cessione di beni – Appuramento – Prova. La c.d. temporanea esportazione costituisce un regime doganale attraverso il quale un bene o manufatto è spedito in un paese extracomunitario, ove subisce le lavorazioni richieste dal proprietario (trasformazione, riparazione, messa a punto o manutenzione), per poi essere reintrodotto in Italia. L’operazione rilevante ai fini IVA non può mai essere l’esportazione definitiva (dal momento che è assente il presupposto oggettivo di imponibilità, ossia il “trasferimento di proprietà”), ma – semmai – la successiva reimportazione. Al fine dell’imposizione dell’operazione, in ogni caso, l’Ufficio deve fornire la prova dell’avvenuta cessione del bene: tale prova non è desumibile dalla mancanza di documentazione dell’avvenuta cessione. (A.Ma.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 8 comma 1 lett. a); d.P.R. 43/1973, art. 318 162. Rimborso addizionale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 1711/2017 del 10 aprile 2017, Presidente: Frangipane, Estensore: Biancospino RIMBORSO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA – Legittimazione del consumatore finale – Non sussiste. In caso di versamento eccessivo di addizionale o di accisa sull’energia, l’unico soggetto legittimato alla presentazione dell’istanza di rimborso ed all’impugnazione dell’eventuale diniego dell’Agenzia è il fornitore di energia (fabbricante o intermediario) e non il consumatore finale. Solo il rapporto tra Amministrazione e fornitore si pone sul piano del diritto tributario, mentre il rapporto tra il fornitore ed il consumatore finale rileva unicamente dal punto di vista civilistico. Se il consumatore finale intende contestare quanto versato illegittimamente, può rivolgersi esclusivamente nei confronti del fornitore di energia in sede di giurisdizione ordinaria. (F.D.T.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, artt. 2, 52, 53 e 56 163. Documentazione OLAF Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 9, sentenza n. 1762/2017 del 19 aprile 2017, Presidente: Micheluzzi, Estensore: Taviano DOCUMENTAZIONE OLAF – Efficacia probatoria – Mancata allegazione. Secondo il Regolamento UE n. 883/2013 la documentazione proveniente dall’OLAF ha piena efficacia probatoria delle condotte fraudolente ivi indicate e conseguentemente è legittimo il richiamo a tale documentazione nell’atto di accertamento. La mancata allegazione del verbale, ed anche del rapporto finale dell’OLAF tuttavia comportano la nullità dell’atto, per non aver l’ufficio fornito prova di quanto posto a base della rettifica. (F.D.T.) Riferimenti normativi: reg. 883/2013 164. Termini di prescrizione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1882/2017 del 3 maggio 2017, Presidente e Estensore: Buccino RECUPERO DAZI – Prescrizione triennale – Decorrenza del termine. 103 Il termine di prescrizione del potere di accertamento di una violazione doganale e della relativa pretesa sanzionatoria decorre ‐ secondo l’art. 84 del TULD n. 43/1973 ‐ dalla data in cui i diritti sono divenuti esigibili, ossia la data in cui è sorta l’obbligazione doganale. Nell’ipotesi di mancata dichiarazione in dogana tale momento coincide con quello di introduzione della merce nel territorio dello Stato indipendentemente dal momento in cui l’Agenzia viene a conoscenza di tale elemento (Conf. Cass. n. 19193/2006). (F.D.T.) Riferimenti normativi: d.P.R. 43/1973, art. 84 165. Royalties Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 9, sentenza n. 2390/2017 del 30 maggio 2017, Presidente: Micheluzzi, Estensore Taviano VALORE IN DOGANA – Rettifica del valore per omesso conteggio delle royalties pagate dall’acquirente importatore al terzo diverso dall’esportatore – Prova del pagamento come condizione di vendita – Necessità ‐ Illegittimità dell’atto – Sussistenza. In ipotesi di pagamento diretto (al licenziatario) o indiretto (a soggetto terzo) delle royalties, la del valore di dogana delle merci con inclusione dell’ammontare dei diritti di licenza, è ammessa ove si provi che il pagamento di questi ultimi costituisce una condizione della vendita, ossia un vero e proprio potere di interdizione del licenziante sulla produzione e/o la consegna della merci al licenziatario colto a tutelare lo specifico interesse patrimoniale alla corresponsione delle royalties. (G.G.) Riferimenti normativi: c.d.c., art. 32 par. 1 lett. c), art. 29 par. 1e 32 par. 5 166. Veicoli ad uso privato3 Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2820/2017 del 26 giugno 2017, Presidente: Evangelista, Estensore: Calà VEICOLI AD USO PRIVATO IMMATRICOLATI FUORI DALLA COMUNITÀ EUROPEA – Circolazione sul territorio nazionale – Ammissione temporanea ‐ Esenzione diritti di confine. 3 La circolazione sul territorio nazionale di veicoli ad uso privato immatricola? fuori dalla comunità europea, è consen?ta (secondo le norme del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013) in regime di “ammissione temporanea” e dunque in esenzione dal pagamento dei diri? di confine in quando ricorrono due requisi?: uno di ?po ogge?vo, per cui il mezzo di trasporto deve essere stato immatricolato al di fuori del territorio doganale dell’Unione a nome di una persona stabilita fuori da tale territorio ovvero, se non immatricolato, deve risultare di proprietà di una persona ugualmente extra comunitaria e l’altro di ?po sogge?vo, per cui il mezzo di trasporto deve essere u?lizzato da una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione. In deroga a de?o requisito sogge?vo, anche una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione può beneficiare dell’ammissione temporanea del veicolo in franchigia dai dazi doganali, ma solo in par?colari ipotesi: • se il mezzo di trasporto è u?lizzato in una situazione di emergenza (art. 214, 1° par., le?. c, del Regolamento di Esecuzione) • se il mezzo di trasporto è u?lizzato da un’impresa di locazione in vista della sua riesportazione (art. 214, 1° par., le?. d, del Regolamento di Esecuzione). • Se il mezzo è u?lizzato privatamente ed occasionalmente e su richiesta (scri?a) del ?tolare dell’immatricolazione che deve però trovarsi all’interno del territorio comunitario al momento dell’u?lizzo del veicolo. (F.D.T.) 104 Il regime di ammissione temporanea prevede la circolazione del veicolo immatricolato al di fuori della comunità condotto dal proprietario stabilmente residente al di fuori del medesimo territorio comunitario. La presenza del centro degli affetti e degli affari in Italia del proprietario/conducente fa venir meno tale requisito e, di conseguenza, il veicolo deve scontare i diritti di confine previsti per l’immissione in libera pratica. (F.D.T.) 167. Gas naturale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2472/2017 del 5 giugno 2017, Presidente: Buccino, Estensore: Calà AGEVOLAZIONI ALIQUOTA – Gas naturale – Impianti sportivi dedicati ad attività dilettantistica. L’articolo 26, comma 3 del TUA prevede l’applicazione di aliquota agevolata nel caso di consumo di gas naturale negli impianti dedicati esclusivamente all’attività sportiva dilettantistica e gestiti senza fine di lucro. (Nel caso di specie, sono state rilevate accanto alle zone dedicate all’attività prettamente sportiva anche aree dedicate a “zona spa” con centro benessere e termario, che hanno determinato la mancata fruizione dell’aliquota ridotta in quanto, secondo la Commissione, le norme agevolative devono essere interpretate in maniera letterale, soprattutto in assenza di prova da parte del ricorrente circa l’incidenza dei consumi di una zona rispetto all’altra) (F.D.T.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art 26 comma 3 168. Informazioni Tariffarie Vincolanti Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 166/2017 dell’1 marzo 2017, Presidente: Chiappani, Estensore: Chiappani CLASSIFICAZIONE BENI – ITV successivo a ricorso – Efficacia vincolante. L'ITV presentato dall’operatore doganale prima dell’importazione delle merci ha efficacia vincolante sia per l'operatore stesso che per l'Autorità doganale (nel caso di specie, l'ITV è stato presentato nelle more del procedimento contenzioso e di conseguenza non può valere per i fatti oggetto causa con tale valore vincolante, ma, tuttavia, costituisce un fondamentale elemento probatorio a supporto della classificazione doganale a suo tempo operata dal ricorrente). (F.D.T.) 169. Agevolazioni Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 316/2017 del 17 maggio 2017, Presidente: Maddalo, Estensore: Paghera DOGANE – AGEVOLAZIONI – Diniego di rimborso – Circolazione degli automezzi per il trasporto pubblico Euro 2. È irrilevante ai fini del riconoscimento dell’agevolazione prevista dal d.P.R. 277/2000 la circostanza che i mezzi di trasporto di categoria Euro 2 siano dotati di filtro antiparticolato. Infatti in materia di agevolazioni fiscali in assenza di specifica previsione legislativa non è consentita una interpretazione analogica favorevole al contribuente. Pertanto i veicoli Euro 2 dotati di filtro anti particolato non possono essere assimilati ai veicoli Euro 5 e solo per questi ultimi è previsto un trattamento fiscale agevolato. (D.D’A.) 170. Gasolio per autotrazione Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 327/2017 del 19 maggio 2017, Presidente: Spartà, Estensore: Perini 105 Credito d’imposta – Gasolio per autotrazione – Veicoli di categoria non inferiore ad euro 2. L’articolo 1 comma 645 della legge 208/2015 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta relativo al consumo di gasolio per autotrazione degli autotrasportatori per veicoli di categoria non inferiore ad euro 2. Trattandosi di norma agevolativa nell’interpretazione della stessa non si può applicare alcun principio ermeneutico od analogico: pertanto, i veicoli di categoria euro 2 con applicati i dispositivi FAP, seppure effettivamente producono una quantità di imissioni nocive inferiori, non possono tuttavia godere nell’agevolazione normativa prevista. (F.D.T.) Riferimenti normativi: l. 208/2015, art 1 comma 645 171. Gasolio per autotrazione Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 53/2017 del 14 febbraio 2017, Presidente: Perrotti, Estensore: Vitali GASOLIO PER AUTOTRAZIONE – Agevolazione aliquota accise – Attività autotrasporto merci ‐ Utilizzo promiscuo dell’impianto di rifornimento – Sussiste. La misura dell’agevolazione dell’accisa sul gasolio utilizzato da società di autotrasporto merci è data dalla differenza di aliquota sui litri di gasolio effettivamente consumati dagli autoveicoli che ne hanno titolo (massa complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate) come risultanti dalle apposite dichiarazioni che riportano la targa, il chilometraggio ed i litri consumati da ogni singolo veicolo. Nei caso in cui due società di autotrasporto utilizzino il medesimo impianto di rifornimento in modo promiscuo, se entrambe regolarmente registrano e contabilizzano i dati relativi all’approvvigionamento ed al consumo di carburante, tale gestione promiscua non incide sulla misura del beneficio spettante a ciascuna società. Il divieto per i titolari di impianti di distribuzione ad uso privato di cessione di carburante a terzi non va infatti ad incidere sulla spettanza dei benefici fiscali legati all’utilizzo personale del carburante stesso. (F.D.T.) Riferimenti normativi: l. 448/1998, art. 8 comma 10 lettera e) 172. Termine prescrizione Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 139/2017 del 12 aprile 2017, Presidente: Montanari, Estensore: Mancini ACCERTAMENTO DAZI DOGANALI – Termine di prescrizione – depenalizzazione del reato. Secondo il dettato di cui all’art 84 del TULD, il termine di prescrizione triennale per l’accertamento di maggiori dazi decorre, qualora il mancato pagamento abbia causa da un reato, dalla data in cui il decreto o la sentenza penale sono divenuti irrevocabili. Nel caso di procedimento penale avviato per un reato – contrabbando – poi depenalizzato ex d.lgs. 8/2016, il dies a quo da cui far decorrere il termine triennale è quello in cui l’autorità penale trasmette gli atti dell’indagine penale all’autorità amministrativa, essendo da detta data preclusa l’ulteriore perseguibilità del fatto come reato. (F.D.T.) Riferimenti normativi: d.P.R. 43/1973, art. 84; d.lgs. 8/2016; l. 428/1990, art. 29 comma 1 173. Gas naturale Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 178/2017 del 19 giugno 2017, Presidente: Febbraro, Estensore: Ortore AGEVOLAZIONI ALIQUOTA – Gas naturale – Diniego – Soggetto legittimato all’impugnazione. Nel caso di diniego all’applicazione dell’accisa agevolata per il consumo di gas metano, seppure il rapporto d’imposta riguarda il fornitore del gas e l’Agenzia delle dogane il soggetto che di 106 fatto beneficia dell’agevolazione è il consumatore finale, che dunque è il solo soggetto legittimato dal punto di vista processuale ad impugnare l’atto di diniego dell’agevolazione (Conf. Cass. n. 5166/2009 e 6589/2009). (F.D.T.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art 26 comma 7 174. Diritti di licenza Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 270/2017 del 16 gennaio 2017, Presidente: Centurelli, Estensore: Mazza BASE IMPONIBILE – Diritti di licenza – Condizioni di vendita. La base imponibile dei dazi da scontare al momento dell’importazione della merce in dogana è costituita dal prezzo pagato comprensivo dei diritti di licenza relativi a tale merce soltanto se i diritti in oggetto costituiscono una “condizione della vendita”. Determinante, a tal fine, è la valutazione del potere di controllo del licenziante sull’attività del licenziatario: ove si tratti solo di controllo di qualità della merce e non di controllo gestionale dell’attività del licenziatario, le royalties non vanno computate nel valore in dogana. (F.D.T.) Riferimenti normativi: c.d.c., artt. 29, 32, 33 e 157 175. Responsabilità dello spedizioniere Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 332/2017 del 16 gennaio 2017, Presidente: Duchi, Estensore: Duchi DOGANE – RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELLO SPEDIZIONIERE – Consapevolezza – Necessita. In forza dell’art.202 del c.d.c., lo spedizioniere può essere chiamato a rispondere in solido con l’importatore in caso di introduzione irregolare di merce nel territorio comunitario ma solo qualora si dimostri che gli stessi hanno operato sapendo o potendo sapere, secondo ragione, che l’operazione era irregolare (Conf. Cass. n. 9773/2010). (F.D.T.) Riferimenti normativi: c.d.c., art 202 176. Contraddittorio preventivo Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 465/2017 del 18 gennaio 2017, Presidente: Giucastro, Estensore: Mambriani DOGANE – CONTRADDITORIO PREVENTIVO – Nullità atto – Sussiste. L’avviso di accertamento di maggiori dazi doganali non può essere emesso prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data di notifica del PVC onde permettere all’operatore interessato di comunicare osservazioni o richieste. L’emissione anticipata dell’accertamento, che precluda l’esercizio di tale diritto, è illegittima e l’atto di accertamento nullo per violazione di legge. (F.D.T.) Riferimenti normativi: d.lgs. 374/1990, art 1 177. Accertamento in capo alla cedente Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 668/2017 del 24 gennaio 2017, Presidente: Roggero, Estensore: Donvito IRREGOLARITÀ FATTURE CEDENTE – Responsabilità per omessa regolarizzazione della cessionaria – Non sussiste. Affinché la società cessionaria sia responsabile per l’omessa regolarizzazione ai fini Iva della fattura ricevuta dalla cedente in violazione del regime sulle accise, è necessario che la 107 maggiore accisa sia stata regolarmente accertata e non solamente verbalizzata in un p.v.c., poiché è proprio l’accertamento di tale maggiore accisa che costituisce il presupposto logicogiuridico per la contestazione in capo alla cessionaria. (F.D.T.) 178. Sanzioni Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 1516/2017 del 21 febbraio 2017, Presidente: D’Orsi, Estensore: Faranda I SANZIONI – Dichiarazione relativa all’origine della merce – TULD, art.303 – Applicabile. II SANZIONI – Principio proporzionalità – Rinvio alla Corte di giustizia europea. I Costituisce illecito amministrativo ex art 303 TULD – che punisce le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate all’importazione definitiva non corrispondenti all’accertamento degli uffici finanziari – anche la falsa o difforme dichiarazione sull’origine delle merci. L’origine delle merci è annoverabile tra gli elementi caratteristici sintomatici della qualità, che ricomprende ogni caratteristica, proprietà o condizione utile a determinare la natura di un prodotto e a distinguerlo da altri simili (Conf. Cass. n. 13489/2012). II Ciascuno Stato ha la facoltà di determinare e quantificare la misura delle sanzioni applicabili nel rispetto delle direttive comunitarie che prevedono che la sanzione debba essere proporzionale ma anche godere di efficacia dissuasiva. La commissione, nel caso di specie, ha ritenuto non sussistere i motivi di rimessione alla Corte di giustizia europea per la valutazione della contrarietà dell’art. 303 TULD rispetto al principio della proporzionalità come invece invocato dalla ricorrente. (F.D.T.) Riferimenti normativi: d.P.R. 43/1973, art 303 179. Dazi antidumping Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 2365/2017 del 24 marzo 2017, Presidente: Beretta, Estensore: Nicolardi DAZI ANTIDUMPING – Applicazione retroattiva – Non ammessa. Non può ritenersi legittima l’applicazione retroattiva di un dazio antidumping anche per le importazioni provenienti da paesi che precedentemente al Regolamento di attuazione erano stati assoggettati solo ai c.d. dazi compensativi provvisori. (F.D.T.) 180. Responsabilità spedizioniere Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 2585/2017 del 30 marzo 2017, Presidente: Locatelli, Estensore: Chiametti RESPONSABILITÀ SPEDIZIONIERE – Valore royalties – Non sussiste. Lo spedizioniere non è tenuto a rispondere per le violazioni relative ad elementi non da lui direttamente conoscibili, come quelli relativi al valore dichiarato in dogana, in particolare nel caso in cui si controverta circa la riconducibilità o meno de diritti di licenza nella base imponibile, trattandosi di valutazioni relative ai rapporti tra l’importatore e la casa madre che lo spedizioniere non è tenuto a conoscere. (F.D.T.) 181. Classificazione merci Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 2815/2017 dell'11 aprile 2017, Presidente: D’Orsi, Estensore: Dolci ITV – Valore per singola importazione – Non sussiste. 108 Ai fini di una corretta classificazione delle merci, unita all’essenziale uniformità di trattamento nei diversi stati mebri dell’unione, non è coretto l’assunto dell’Agenzia delle Dogane italiana per cui ogni ITV avrebbe valore solo per le merci e per la singola importazione cui si riferisce. (F.D.T.) 182. Gas naturale Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 11, sentenza n. 2977/2017 del 12 aprile 2017, Presidente: Di Rosa, Estensore: Petrone ACCONTO ACCISE – Riduzione per anomalia nell’attività d’impresa – Necessaria autorizzazione preventiva – Non sussiste. L’art. 26 comma 13 del d.lgs. 504/1995 consente all’Amministrazione finanziaria di sospendere o ridurre la misura degli acconti delle accise sulla commercializzazione di gas naturale nei casi in cui sia accertata una particolare anomalia nell’attività d’impresa tale da rendere evidentemente sproporzionata la misura dell’accisa dovuta rispetto all’acconto calcolato in percentuale sulla base del periodo precedente. In caso di dimostrata cessazione quasi totale dell’attività di commercializzazione del gas naturale è legittima la riduzione dell’acconto effettuata direttamente dall’impresa anche precedentemente all’autorizzazione dell’Agenzia, pena la violazione del principio costituzionale di capacità contributiva posto dall’art. 53. (F.D.T.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art 26 183. Interruzione della prescrizione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 3055/2017 del 2 maggio 2017, Presidente: Leoci, Estensore: Di Gennaro ACCISE – Prescrizione quinquennale – Azione penale – Atto interruttivo della prescrizione – Passaggio in giudicato della sentenza penale – Inizio nuovo periodo di prescrizione. Il credito tributario relativo alle accise, si prescrive entro 5 anni dall'annualità successiva a quella prevista per la presentazione della dichiarazione annuale di consumo, ai sensi dell'art. 15, comma 1, TUA. Quando però viene esercitata l’azione penale la prescrizione del credito d'imposta è interrotta e il termine di prescrizione inizia nuovamente a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. (R.R.) Riferimenti normativi: TUA, art. 15 commi 1 e 3 184. Dazi antidumping Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 3169/2017 dell'8 maggio 2017, Presidente: D’Orsi, Estensore: Donvito DAZI ANTIDUMPING – Moduli fotovoltaici in silicio ‐ Importazione da Malesia e Taiwan – Eccezione per alcuni esportatori – Tassatività dell’elenco – Sussiste. Il regolamento 184/2016 ha esteso il dazio antidumping originariamente applicabile solo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio di origine cinese anche ale medesime merci provenienti dalla Malesia e da Taiwan, ad eccezione di quelle prodotte da specifiche società indicate nel medesimo regolamento all’art. 1 paragrafo 2. L’art. 14 delle disposizioni preliminari c.c. impedisce l’applicazione analogica delle norme eccezionali: va pertanto esclusa la possibilità di estendere l’esonero previsto dal Regolamento 184/2016 anche a società non espressamente ricomprese nell’elenco di cui all’art. 1. (F.D.T.) Riferimenti normativi: reg. 184/2016, art. 1 par. 2, c.c., art. 14 preleggi 109 185. Veicoli ad uso privato Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 3698/2017 del 24 maggio 2017, Presidente: D’Andrea, Estensore: Bersani VEICOLI AD USO PRIVATO IMMATRICOLATI FUORI DALLA COMUNITà EUROPEA – Circolazione sul territorio nazionale – Ammissione temporanea ‐ Esenzione diritti di confine. È prevista la possibilità per un cittadino comunitario di circolare con vettura immatricolata fuori dal territorio della comunità europea se a ciò appositamente autorizzato con documento scritto da parte del proprietario extra comunitario. Non è indispensabile che tale documento sia fornito di data certa, ma è sufficiente la sua produzione in giudizio. (F.D.T.) 186. Rimborso Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 4310/2017 del 21 giugno 2017, Presidente: De Sapia, Estensore: Caruso RIMBORSO DAZI – Modello FORM A – Presentazione tardiva. La mancata presentazione al momento dello sdoganamento della merce in dogana del modello FORM A relativo all’origine della merce per la quale è prevista l’esenzione daziaria, non comporta la perdita del beneficio in questione. Se concorrono tutti gli altri requisiti per l’esenzione e la mancata presentazione del modello FORM A dipende dal ritardo del rilascio da parte dell’autorità del paese di origine, l’importatore ha diritto al rimborso del dazio pagato nel momento in cui il detto modello FORM A sia regolarmente unito all’istanza di rimborso. (F.D.T.) 187. Sanzioni Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 75/2017 del 17 maggio 2017, Presidente e Estensore: Nobile De Santis CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE – Serbatoi supplementari – Sanzioni. Secondo l’art. 107 del reg. CE 1186/2009 va assoggettato a sdoganamento il carburante contenuto in serbatoi supplementari o maggiorati, seppur tecnicamente supportati dal veicolo; stante l’incertezza sorta in relazione al concetto di serbatoio “normale”, non si può ritenere in assoluto dolosa o colposa la condotta dei soggetti conducenti dei veicoli, soprattutto se in precedenza transitati numerose volte in dogana, sottoposti a regolari controlli senza che sia stata loro contestato alcun illecito. Considerando la buona fede del soggetto e lo stato di incertezza normativa, a questo non possono essere applicate le sanzioni amministrative previste per l’illecito doganale. (F.D.T.) Riferimenti normativi: reg. CE/1186/2009, art 107 188. Franchigia dai dazi all’importazione Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 189/2016 del 29 novembre 2016, Presidente: Nobile de Santis, Estensore: Barraco ACCISE – Automezzi commerciali – Carburante – Serbatoi maggiorati – Franchigia dai dazi all’importazione – Non ammessa. La franchigia per gli automezzi commerciali provenienti dal territorio extra‐doganale di Livigno è ammessa esclusivamente per il carburante contenuto all’interno dei serbatoi installati e omologati in origine dalle case costruttrici su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato. Qualsiasi maggiorazione o modifica finalizzata all’aumento della capacità dei 110 serbatoi comporta quindi lo sdoganamento del carburante eccedente la franchigia prevista, con conseguente versamento dei relativi dazi doganali da parte del soggetto che effettua l’importazione. (B.V.) Riferimenti normativi: d.P.R. 43/1973; Reg. C.E. 1186/2009, art. 107 189. Rimborso accise su gas naturale uso industriale Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 8/2017 del 9 gennaio 2017, Presidente: Novik, Estensore: Boschetto ACCISE – Rimborso accise su gas naturale uso industriale – Attività esercitata dagli enti ospedalieri e dalle strutture operative del SSN – Natura industriale di tali attività – Termine decadenziale di presentazione dell’istanza. Il riconoscimento da parte dell’Agenzia delle Dogane della natura industriale dell’attività degli enti ospedalieri e delle strutture operative del Servizio Sanitario Nazionale non consente ad essa di negare il rimborso della maggiore accisa indebitamente versata prima della data del proprio mutamento interpretativo (30 luglio 2014), perché la legge da sempre considera i suindicati soggetti svolgenti attività industriale. Pertanto il diritto al rimborso, riscontrata la sussistenza delle condizioni di legge, deve essere riconosciuto con l’unico limite posto dall’art. 14 del TUA, ossia che la richiesta sia stata presentata entro due anni, a pena di decadenza, dalla data del pagamento dell’accisa (nel caso controverso il rimborso presentato il 29 giugno 2015 consente di ottenere il rimborso di quanto indebitamente versato dal 30 giugno 2013, ancorché l’Amministrazione abbia mutato il proprio orientamento solo successivamente. (P.C.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art. 14 190. Furto merce Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 67/2017 del 25 gennaio 2017, Presidente: Santangelo, Estensore: Zambelli ACCISA – FURTO MERCE – Mancata immissione in consumo – Estinzione dell’obbligazione tributaria – Non sussiste. Tra le situazioni che legittimano l’abbuono dal pagamento dell’accisa va ricompreso anche il furto delle merci poiché, al verificarsi del reato, le stesse non vengono propriamente immesse in consumo e dunque non si realizza il presupposto per l’applicazione dell’imposta (Conf. Cass. nn. 24912/2013 e 24913/2013). (F.D.T.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art. 4 comma 1 191. Cessione energia ai consorziati Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 11, sentenza n. 93/2017 del 2 febbraio 2017, Presidente: Novara, Estensore: Cagnoli ACCISE – Autoproduzione energia elettrica – Cessione ai consorziati – Esenzione – Non sussiste. L’energia elettrica venduta a titolo oneroso da una società consortile ai propri soci non è esentata da accisa, poiché per poter beneficiare del regime fiscale agevolato bisogna produrre l’energia elettrica da sé, da fonti rinnovabili, e consumarla per sé in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni. La vendita ai soci consorziati costituisce una vera cessione a terzi, in quanto i soci consorziati sono soggetti giuridicamente e di fatto distinti dalla società consortile. La definizione di “autoproduttore” contenuta nel decreto Bersani (d.lgs. 79/1999) non vale ai fini tributari (cfr. Cass., 23529/2008). (P.C.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art. 52 comma 1 111 192. Contrabbando veicolo ad uso privato Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 295/2017 del 22 maggio 2017, Presidente: Soprano, Estensore: Greco DIRITTI DOGANALI – Contrabbando veicolo ad uso privato – Formalità doganali – Insussistenti – Sequestro veicolo e irrogazione sanzione amministrativa – Legittimità. L’art. 558 del Regolamento CEE 2454/1993 dispone che i mezzi di trasporto destinati ad uso privato possono essere introdotti nel territorio doganale comunitario in esonero totale dei dazi di importazione nel caso in cui detti autoveicoli siano immatricolati al di fuori del territorio doganale della Comunità e siano utilizzati (guidati) da persone residenti al di fuori dello stesso territorio comunitario. Gli articoli 559, 560 e 561 del citato Reg. CEE disciplinano, invece, i casi in cui le persone fisiche stabilite nel territorio doganale dell'UE possono beneficiare dell'esonero totale dai dazi all'importazione nel caso di utilizzo di autoveicoli immatricolati in paesi terzi: è consentito il passaggio ai valichi di persone con residenza nell'UE alla guida di autovetture immatricolate in paesi terzi, in esonero totale dal pagamento del dazio all'importazione e, di conseguenza dell'lva, ai sensi dell'art. 67 d.P.R. 633/1972, nei seguenti casi: (a) uso a titolo occasionale o di emergenza; (b) mezzo di trasporto in locazione; (C) utilizzo sistematico per motivi di lavoro di autoveicoli e altri mezzi di trasporto immatricolati all'estero. Nel caso di conducente dell'autovettura immatricolata in Russia ed introdotta in Italia senza I'espletamento delle formalità doganali, che risulta essere stabilmente residente in Italia , non ricorre il requisito soggettivo dell'esonero ex art. 558 del citato Regolamento CEE; ne consegue la legittimità dei provvedimenti amministrativi emessi, poiché l’introduzione della merce in assenza delle dichiarazioni sopra elencate costituisce contrabbando ai sensi dell’art. 292 del Testo Unico delle leggi doganali. (L.Ge.) Riferimenti normativi: reg. C.E. 2454/1993, artt. 558‐561; d.P.R. 633/1972, art. 67; d.P.R. 43/1973, art. 292 112 CATASTO 193. Estimo catastale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 22/2017 del 9 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Sacchi CATASTO – ESTIMO CATASTALE ‐ Accertamento di valore immobili ‐ Criteri estimativi individuati in motivazione – Assolvimento dell’obbligo di motivazione ‐ Sussiste. L'obbligo dell'Amministrazione di motivare gli avvisi da accertamento di valore degli immobili deve intendersi soddisfatto quando la motivazione consenta di individuare quale, tra i metodi di stima previsti dalla legge, sia stato prescelto o, comunque, quali criteri siano stati seguiti nella valutazione, ed altresì di conoscere, sia pure in modo sommario, gli elementi qualificativi del bene o comparativi all'uopo utilizzati. (A.L.) Riferimenti normativi: d.m. 701/1994, art. 1 194. Determinazione della rendita catastale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1638/2017 dell’11 aprile 2017, Presidente e Estensore: Alparone CATASTO – Determinazione della rendita catastale – DOCFA – Opificio – Impianti fissi – Computabilità. Nell’ambito di una procedura DOCFA, per l’attribuzione della rendita catastale di un edificio, rilevano gli impianti fissi anche se non stabilmente ancorati al suolo. Ai sensi dell’art. 10, r.d.l. 652/1939, la nozione di opificio comprende non solo le opere murarie, ma tutte le componenti strutturali ed essenziali ai fini dell’attività industriale, in relazione alla funzione complessiva e unitaria della produzione (nel caso di specie, in ghisa), mentre non rileva che tali impianti fissi non siano anche incorporati alle opere murarie, essendo sufficiente che essi non siano facilmente amovibili. (M.G.) Riferimenti normativi: r.d.l. 652/1939, art. 10 195. Rendita catastale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1650/2017 dell’11 aprile 2017, Presidente: Paganini, Estensore: Arcieri RENDITA CATASTALE – Dichiarazione Docfa – Accertamento – Opifici – Elementi costitutivi – Inclusione nella determinazione della rendita – Legittima – Funzionalità e strumentalità – Sussiste. Ai sensi della normativa catastale, concorrono alla determinazione della rendita catastale (per gli immobili censiti nella categoria “D” ai sensi dell’art. 10 del r.d.l. 652/1939), gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costitutiti per le speciali esigenze delle attività industriali anche se fisicamente non incorporati al suolo. La valutazione ai fini della rilevanza catastale va eseguita sull’unità immobiliare complessivamente considerata, con inclusione di tutte le strutture senza le quali la nozione stessa di opificio verrebbe meno, in quanto ad esso strumentali e funzionali. (M.P.) Riferimenti normativi: r.d.l. 652/1939, art. 10 113 196. Frazionamento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2484/2017 del 6 giugno 2017, Presidente: Siniscalchi, Estensore: Arcieri CATASTO – Variazione per cambio di destinazione – Cambio rendita catastale – Non consegue. Il frazionamento dell’immobile in più unità immobiliari rende obbligatoria la presentazione della denuncia di variazione ma da essa non consegue automaticamente il cambio di rendita catastale, quando non vi sono modifiche sostanziali rispetto alle consistenze dichiarate in precedenza. (C.So.) 197. Rendita catastale e classamento Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 192/2017 del 20 marzo 2017, Presidente: Galizzi, Estensore: Saia RENDITA CATASTALE – Procedura DOCFA – Motivazione basata sul mero scostamento dalle risultanze del metodo statistico – Illegittima – Necessità di corredare la motivazione con elementi ulteriori a sostegno dell’atto impositivo – Sussiste. Le rendite “proposte” in una procedura DOCFA (d.m. 19 aprile 1994, n. 701) possono essere rettificate e non sono vincolanti, in quanto si tratta di valutazioni espresse al contribuente in esercizio di una forma di collaborazione, che non esime l’Ufficio dall’esercizio del poteredovere di accertare la rendita in base agli oggettivi criteri dettati dalla legge e dagli strumenti normativi eventualmente indicati dalla stessa (Conf. Cass. n. 16242/2015, n. 6411/2014 e n. 16824/2006). (P.M.) Riferimenti normativi: d.l. 16/1993, art. 2; d.m. 701/1994 198. Rendita catastale e classamento Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 4, sentenza n. 283/2017 dell’8 maggio 2017, Presidente e Estensore: De Petris ACCERTAMENTO CATASTALE – Provvedimento di classamento conclusivo di procedura DOCFA – Motivazione – Contenuto – Indicazione di dati oggettivi acclarati dall’Ufficio e della classe attribuita – Sufficienza – Fondamento. In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della c.d. procedura DOCFA, ed in base ad una stima diretta eseguita dall’Ufficio, l’obbligo della motivazione dell’avviso di classamento dell’immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’Ufficio e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell’avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente riconoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante il ricorso alle Commissioni tributarie (Conf. Cass. n. 2268/2014). (P.M.) Riferimenti normativi: d.l. 16/1993, art. 2; d.m. 701/1994 199. Rendita catastale Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 318/2017 del 17 maggio 2017, Presidente: Maddalo, Estensore: Alessi CATASTO – Cave – Rendita catastale. Le cave vanno iscritte in catasto, in quanto beni immobili soggetti a rilevazione ed accertamento. L’iscrizione avverrà senza attribuzioni di rendita perché la sua tassazione dovrà 114 essere effettuata sulla base della rendita effettiva e non con criteri estimativi di rendita media annuale con obbligo di denuncia a decorrere dalla data del provvedimento di autorizzazione generale sino alla data di cessazione dell’autorizzazione stessa; in assenza di una particolare categoria catastale, l’area delle “cave” va iscritta al catasto terreni perché continua ad avere sempre una rilevanza di terreno agricolo. (D.D’A.) 115 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 200. Rimborso Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 14, sentenza n. 1712/2017 pronunciata il 23 gennaio 2017 e depositata il 28 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Tucci CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO – Versamento in eccesso – Rimborso – Dovuto – Pagamento del contributo con F23 – Irrilevanza. Il contributo unificato ha natura di entrata tributaria erariale ed ha le caratteristiche essenziali del tributo, cioè la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa quale è quella per il servizio giudiziario. Ne consegue che esso soggiace alla disciplina del diritto tributario che, nel regolamentare l'attività di imposizione e riscossione dei tributi, spesso riporta a disposizioni del codice civile, tra cui quella contenuta nell'art. 2033 secondo cui "chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato". È pertanto dovuto il rimborso del contributo unificato versato in eccesso, ancorché effettuato con modalità diversa dal modello F23. (M.Gl.) 116 FINANZA LOCALE IMU - ICI 201. Locazione finanziaria Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 18/2017 del 9 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Sacchi IMU – Locazione finanziaria – Risoluzione contrattuale – Obbligo di riconsegna – Locatario inadempiente – Soggetto passivo dell’imposta – È tale. Nel caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria il locatario che non riconsegna il bene alla società locatrice resta obbligato al pagamento dell’IMU fino al momento della effettiva riconsegna. Egli continua infatti ad esercitare un dominio di fatto sul bene non riconsegnato, con conseguente imputazione di tutti gli oneri, compresi quelli tributari, fino a quando abbia la disponibilità del bene stesso. Ne consegue che la società locatrice acquisisce la soggettività passiva del rapporto d’imposta solamente quando rientra nella disponibilità del bene. (P.G.) 202. Sottoscrizione e accatastamento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 748/2017 del 27 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Sacchi I ICI – Avviso – Sottoscrizione. II ICI – Abitazione principale composta da due unità abitative – Accatastamento unitario successivo all’accertamento – Esenzione – Spettanza per una sola unità – Avviso – Sottoscrizione. I È regolare la sottoscrizione dell’atto impositivo ICI, ove sussista la delibera comunale, con cui il potere del sottoscrittore d'atto sia stato debitamente conferito. II È corretto il riconoscimento del titolo di abitazione principale ad uno solo dei subalterni di cui sia composto l’immobile, il cui accatastamento unitario sia avvenuto successivamente all’accertamento. L’altro subalterno non poteva godere delle esenzioni in base alla disposizioni ex art. 8, comma 2, del d.lgs. 504/1992, in quanto questa spettava una sola volta per una sola delle due unità abitative possedute. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, artt. 8 e 11 203. Area edificabile Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 839/2017 del 2 marzo 2017, Presidente e Estensore: Paganini ICI – Area edificabile – Assoggettamento a imposta – Inserimento in piano di lottizzazione – Irrilevanza. Se un'area si doveva intendere edificabile già in un determinato periodo d’imposta, in quanto dichiarata non pertinenziale, con applicazione dell’ICI, la stessa pacificamente si deve intendere tale anche in un periodo d’imposta successivo, anche ove si tratti di un anno in cui semplicemente l’area in questione, già edificabile e, quindi, soggetta a ICI, sia stata inserita in un piano di lottizzazione. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, artt. 1, 2 e 5 117 204. Impugnazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 842/2017 del 2 marzo 2017, Presidente e Estensore: Paganini ICI – Avviso di accertamento – Mancata impugnazione – Definitività – Avviso di liquidazione – Impugnabilità solo per vizi propri – Accettazione di eredità dopo rinuncia di ascendente – Retroattività all’apertura della successione. In caso di avvisi di accertamento relativi al pagamento di ICI divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini di legge, l’impugnazione dei successivi avvisi di liquidazione può fare valere solo i vizi propri di tali atti e non riprendere il merito della debenza dell'imposta e delle sanzioni applicate, che avrebbero dovuto essere contestate con l'impugnazione degli avvisi di accertamento, non esperita nei termini di legge. L'accettazione della qualità di coeredi, anche nell'ipotesi avvenga per rappresentazione per rinuncia dell’ascendente, retroagisce alla data di apertura della successione, per cui è legittima l’emissione degli avvisi di accertamento prima (non impugnati nei termini quindi divenuti definitivi) e degli avvisi di liquidazione successivamente. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 3 205. Rendita catastale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 967/2017 dell'8 marzo 2017, Presidente: Siniscalchi, Estensore: Borsani ICI – Variazione DOCFA ‐ Rendita proposta – Valenza retroattiva – Sussiste – Successiva variazione catastale – Non rileva. La determinazione della base imponibile ai fini dell'ICI va sempre definitivamente effettuata sulla base della rendita catastale, a prescindere dall’epoca sia di attribuzione che di comunicazione della stessa. La variazione della rendita catastale può rilevare retroattivamente ai fini ICI anche negli anni precedenti a quelli in cui è stato presentato il Docfa con rendita proposta e retroagisce alla data di variazione materiale dell'immobile, a prescindere dal fatto che la rendita sia stata inserita nel Catasto per iniziativa del contribuente o a seguito di segnalazione del Comune. (F.B.) Riferimenti normativi: l. 311/2014, art. 1 commi 336 e 337 206. Abitazione principale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 969/2017 dell'8 marzo 2017, Presidente: Siniscalchi, Estensore: Borsani Agevolazioni ICI – Abitazione principale – Coincidenza dimora abituale – Soggetto contribuente – Fissazione residenza anagrafica – Rileva – Intestazione utenze domestiche – Rileva – Messa norma impianto riscaldamento – Rileva– Ente locale – Ridotto consumo acqua – Non rileva ‐ Pagamento TIA unico occupante – Non rileva. L'agevolazione ICI può essere riconosciuta se il contribuente prova, anche solo nella fase processuale, che l'abitazione sia anche la sua dimora abituale, con una serie di elementi convergenti in grado di suffragare tale tesi come, oltre alla fissazione della residenza anagrafica, l’intestazione delle utenze domestiche, la messa a norma dell'impianto di riscaldamento, la provenienza della proprietà, mentre il ridotto consumo dell'acqua e il pagamento della TIA per una sola persona non sono di per sé rilevanti e/o decisivi. (F.B.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2697 118 207. Rendita catastale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 992/2017 del 9 marzo 2017, Presidente: Punzo. Estensore: Santamaria. ICI ‐ Rendita catastale – Cogestione Comuni‐Agenzie del Territorio – Rideterminazione della rendita catastale da parte dei Comuni ‐ Non sussiste. In materia catastale esula dalle competenze attribuite ai Comuni, in “cogestione” con l’Agenzia del Territorio, la determinazione di una rendita catastale diversa da quella validata dall’Agenzia del Territorio. La cooperazione tra Comuni e Agenzie del Territorio si esaurisce con la segnalazione all’Agenzia delle incongruenze riscontrate o delle modifiche intervenute, restando ferma la competenza dell’Agenzia del Territorio nell’attribuzione di un nuovo classamento delle unità immobiliari. (M.Dr.) 208. Base imponibile Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 1176/2017 del 13 marzo 2017, Presidente e Estensore: Palestra IMU – Determinazione valore venale del bene – Onere della prova – Mancato adempimento da parte dell’Amministrazione finanziaria – Illegittimità dell’avviso di accertamento. L'Ufficio che, ai fini della determinazione della base imponibile IMU di un’area fabbricabile, opera in rettifica dei valori precedentemente indicati dal Comune, deve fare riferimento ad atti che si siano concretamente perfezionati e che, proprio per tale motivo, abbiano un valore di riferimento certo ed effettivo. La rettifica, inoltra, deve essere basata su una valutazione comparativa che consideri una pluralità di operazioni poiché se, come nel caso di specie, ci si avvale di una sola transazione, questa non può essere considerata rappresentativa dell’andamento del mercato. (M.Mo.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 5 comma 5 209. Locazione finanziaria Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 1178/2017 del 13 marzo 2017, Presidente: Palestra, Estensore: Calà IMU – Locazione finanziaria – Soggetto passivo d’imposta – Decorrenza. In ambito IMU, per gli immobili concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo d’imposta è il locatario a decorrere dalla data di stipula del contratto e fino alla risoluzione dello stesso, indipendentemente dal momento in cui il bene viene effettivamente riconsegnato alla società di leasing. (M.Mo.) Riferimenti normativi: d.lgs. 23/2011, art. 9 comma 1 210. Immobili demaniali Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 1590/2017 del 7 aprile 2017, Presidente: Chindemi, Estensore: Gargiulo ICI – Uso istituzionale degli immobili pubblici – Esenzione ‐ Uso non continuativo ‐ Irrilevanza. Un immobile dello Stato destinato a soli compiti istituzionali è esente da ICI, ai sensi dell’art. 7 comma 1, lett. a) del d.lgs. 504/1992, e l’onere della prova incombe sull’ente pubblico. Tuttavia, l’uso dell’immobile per fini istituzionali può anche non essere continuativo, dato che ogni bene destinato all’uso pubblico può restare inutilizzato per alcuni periodi di tempo (come 119 ad esempio in occasione di festività), senza che ciò pregiudichi o metta in dubbio le finalità cui tali immobili sono adibiti (Conf. Cass. 20577/2005 e 14094/2010). (M.Dr.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7 lett. a) 211. Piano regolatore generale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1648/2017 dell’11 aprile 2017, Presidente: Paganini, Estensore: Arcieri ICI – Terreni – Piano Regolatore Generale – Natura edificabile – Imprenditore agricolo. I terreni rientranti, secondo le previsioni del Piano regolatore generale, nelle aree edificabili, ma di proprietà di un coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e dal medesimo destinati ad attività agricola, sono soggetti alle agevolazioni fiscali normativamente previste per i soggetti in possesso di tale qualifica. Né, provata la sussistenza del requisito soggettivo per fruire dell'agevolazione, può ritenersi a ciò di per sé ostativo lo svolgimento dell'attività agricola da parte del coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale organizzato nella forma di società semplice. (M.V.) Riferimenti normativi: d.l. 228/2001, art. 9 comma 1; d.lgs. 504/1999, art. 9 212. Contratto di leasing risolto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 1934/2017 del 5 maggio 2017, Presidente: Marini, Estensore: Trinca Colonel IMU – Contratto di leasing risolto – Mancata riconsegna del bene – Soggetto passivo dell’imposta – Soggetto utilizzatore – Momento di mutamento soggettività passiva. In ipotesi di contratto di leasing risolto, ma senza che si sia ancor attuata la consegna del bene, soggetto passivo dell’imposta non può essere la società di leasing che non è nel possesso del bene e che non ne ha il godimento. Il mutamento di soggettività passiva dal locatario al locatore coincide con la riconsegna dell’immobile alla società di leasing. (R.Br.) Riferimenti normativi: d.lgs. 23/2011, art. 8 comma 2 213. Requisito di ruralità Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2102/2017 del 15 maggio 2017, Presidente: Palestra, Estensore: Calà ICI – Requisito di ruralità – Domanda di variazione catastale. Alla luce delle modifiche normative inerenti le domande di variazione catastale di cui al d.l. 70/2011, esse producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento della ruralità di cui all’art. 9 del d.l. 552/1993 (ex art. 2, comma 5ter, d.l. 102/2013). Pertanto, qualora sulle schede catastali vi sia l’annotazione che gli stessi sono rurali, anche se non accatastati nelle categorie A/6 o D/10, questa rappresenta il requisito della “ruralità”. (R.S.) Riferimenti normativi: d.l. 552/1993, art. 9; d.l. 102/2013, art. 2 214. Esenzione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 2629/2017 del 13 giugno 2017, Presidente: Fanizza, Estensore: Candido 120 ICI – Immobili di proprietà degli enti territoriali – Locazione canone agevolato – Esenzione – Insussistenza. Agli immobili di proprietà del Comune, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio dei comuni diversi da quello del possessore, e destinati ad essere ceduti in locazione a canone agevolato non si applica l’esenzione ICI prevista dall’art. 7 comma 1 lett. a) e i) del d.lgs. 504/1992. L’applicazione della suddetta agevolazione richiede che l’immobile sia utilizzato da un ente non commerciale ed al contempo sia destinato esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente elencate nella norma (assistenziali, previdenziali, sanatorie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di culto). (D.D’A.) 215. Obbligo della dichiarazione Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 286/2017 del 5 maggio 2017, Presidente: Oldi, Estensore: Saia IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – Omessa denuncia per più annualità – Sanzionabilità di ciascun anno di imposta – Determinazione – Cumulo materiale. In tema di ICI, l’obbligo di denunciare il possesso, ovvero di dichiarare le variazioni, degli immobili incidenti sulla determinazione dell’imposta non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all’inizio del possesso, ma permane finché la dichiarazione (o la denuncia di variazione) non sia presentata, e l’inosservanza determina, per ciascun anno di imposta, un’autonoma violazione punibile. Tuttavia, in tema di violazioni della sfessa indole, che vengono commesse in periodi d’imposta diversi, si deve applicare la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l’istituto della continuazione: nel caso di omessa presentazione della prima dichiarazione ICI, pertanto, in applicazione del suddetto principio, deve essere effettuato il cumulo giuridico delle sanzioni per tutte le annualità per cui si è protratta l’omissione (Conf. Cass. n. 18230/2016). (P.M.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 10 comma 1; d.lgs. 472/1997, art. 12 comma 5 216. Motivazione Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 355/2017 del 23 giugno 2017, Presidente: Oldi, Estensore: Di Vita IMU – ATTO IMPOSITIVO – Motivazione dell’atto – Obbligo – Diritto di difesa del contribuente – Presupposti – Tempestività e determinatezza degli elementi conoscitivi forniti al contribuente – Sussistenza. Perché non possa essere dichiarata la nullità per carenza di motivazione, è necessario che l’atto impositivo indichi almeno il presupposto della maggiore imposizione e renda palese la fonte informativa sottostante alla rettifica operata dall’Ufficio (Conf. Cass. nn. 14566/2001, 1209/2000, 7991/1996, 8685/1983 e 3898/1980). La motivazione dell’atto di accertamento non può, dunque, limitarsi a contenere indicazioni generiche sui valori, ma, ai sensi dell’art. 7, legge n. 212/2000 – che ha recepito un principio enunciato in generale, con riferimento ad ogni provvedimento amministrativo, dall’art. 3, comma 1, legge n. 241/1990, e che era comunque già desumibile, in ambito tributario, dal testo originario dell’art. 11, d.lgs. n. 504/1992 – deve specificare, a pena di nullità, a quale presupposto la modifica debba essere associata, così delimitando l’ambito delle ragioni deducibili dall’Amministrazione finanziaria nell’eventuale fase contenziosa e consentendo al contribuente di valutare l’opportunità dell’impugnazione (Conf. Cass. nn. 25709/2016 e 3861/2002). Esso richiede, allora, l’indicazione non soltanto degli estremi del titolo e della pretesa impositiva, ma anche dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, al fine di porre il contribuente 121 in condizione di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an ed il quantum debeatur. Tali elementi conoscitivi devono essere forniti all’interessato non solo tempestivamente, ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (Conf. Cass. nn. 16836/2014 e 21564/2013). (P.M.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7; l. 241/1990, art. 3 comma 1; d.lgs. 504/1992, art. 11 217. Contratto di leasing Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 246/2017 del 5 aprile 2017, Presidente: Bitonte, Estensore: Belotti IMU – Contratto di leasing – Risoluzione del contratto – Mancata restituzione – Soggetto passivo d’imposta. In caso di contratto di leasing di un immobile, la risoluzione del contratto per mora dell’utilizzatore, ove non accompagnata dalla restituzione dell’immobile al concedente, determina che l’utilizzatore, continuando a godere del bene, è soggetto passivo dell’imposta fino alla riconsegna dell’immobile. (D.D’A.)
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