Massima: "Nullo quell'accertamento con la delega in bianco, come nel caso di specie in cui si tratta di una delega impersonale, "in bianco", senza l'indicazione specifica del soggetto delegato, quindi illegittima perché non si può ammettere una delega fatta per relationem ad un soggetto incerto. In tema di accertamento tributario, la delega di firma deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, a pena della sua nullità: non può consistere in un ordine di servizio o in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore. Soltanto in alcuni, diversi contesti fiscali - la cartella esattoriale, il diniego di condono, l'avviso di mora, l'attribuzione di rendita - in mancanza di una sanzione espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato; mentre, per i tributi locali, è stata ritenuta valida anche la mera firma stampata".
Massima: "In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'articolo 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, determina id per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale. Pertanto, anche in caso di "accesso breve", è necessario redigere un verbale di chiusura delle operazioni e rispettare il diritto al contraddittorio, altrimenti l'accertamento è nullo".
Massima: "In tema di accertamento, gli avvisi, che in motivazione contengono solo il riferimento alla normativa sul raddoppio dei termini di cui all'articolo 31 del d.l. n. 223/2006, ma non alla effettiva denuncia trasmessa, sono nulli".
Massima: “In materia di parametri o studi di settore la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma dev'essere integrata, anche sotto il profilo probatorio, con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio. Il contraddittorio con il contribuente costituisce un elemento essenziale ed imprescindibile del giusto procedimento, al fine di realizzare il necessario adeguamento alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo in tal modo emergere gli elementi idonei a commisurare la presunzione alla concreta realtà economica dell'impresa”.
Massima: "L'Amministrazione finanziaria può, attraverso la determinazione delle percentuali di ricarico, ricostruire gli effettivi margini di guadagno applicati dai contribuenti sulle merci vendute, ma la scelta del criterio di terminazione della percentuale di ricarico deve rispondere a canoni di coerenza logica e congruità, essendo consentito il ricorso al criterio della media aritmetica semplice, in luogo della media ponderata, soltanto quando risulti l'omogeneità della merce e non quando fra i vari tipi di merce esista una notevole differenza di valore e quelle più vendute presentino una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio".
Massima: “In tema d'I.V.A., l'Amministrazione Finanziaria che contesta la cd. "frode carosello" deve provare, anche a mezzo di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, gli elementi di fatto attinenti al cedente (la sua natura di "cartiera", l'inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell'I.V.A.), oltre alla connivenza da parte del cessionario. Vanno in altre parole individuati gli elementi oggettivi che, tenuto conto delle concrete circostanze, avrebbero dovuto indurre un normale operatore a sospettare dell'irregolarità delle operazioni. Per converso, spetta invece al contribuente che ha portato in detrazione l'IVA, la prova contraria di aver concluso realmente l'operazione con il cedente o di essersi trovato nella situazione di oggettiva impossibilità, nonostante l'impiego della dovuta diligenza, di evitare lo stato d'ignoranza in merito al carattere fraudolento delle operazioni. Tuttavia, qualora l'Ufficio non assolva al proprio onere probatorio non è necessario procedere ad alcuna ulteriore verifica in merito al comportamento diligente o alla buona fede del contribuente. Ne deriva, altresì, che in assenza di un minimum di condotta penalmente rilevante, è illegittimo il raddoppio dei termini di decadenza dell'azione accertatrice”.
Massima (1): Al termine di un'attività di verifica presso i locali del contribuente è necessaria la redazione di un processo verbale di constatazione, non essendo sufficiente la predisposizione di un verbale giornaliero delle attività (art. 52, comma 6, d.P.R. n. 633/72); questo anche quando l'attività istruttoria si è limitata alla richiesta di documentazione e non si è svolta in forme particolarmente intrusive. La redazione di un processo verbale di constatazione è da intendersi come elemento fondamentale per il rispetto del diritto al contraddittorio endoprocedimentale che, a sua volta, è un indispensabile strumento di tutela del contribuente e di garanzia del migliore esercizio della potestà impositiva, anche nell'interesse dell'Amministrazione.
Massima: “La sussistenza di una lista contenente dati bancari acquisiti (illecitamente) dal dipendente infedele di un istituto bancario, quale unico documento in grado di porre in correlazione il contribuente con presunte attività estere dallo stesso detenute, la cui attendibilità - a fronte delle reiterate ed inequivocabili negazioni del contribuente - non si regge su adeguati canoni di precisione e concordanza, non è di per sé sufficiente ad attribuire al contribuente stesso la titolarità del rapporto bancario, con successiva inversione dell'onere della prova ex art. 12, d.l. n. 78/09. (Nella specie, oltre all'assenza di elementi identificativi nel documento, le giacenze ivi indicate risultano inconciliabili con i redditi prodotti dal contribuente per la propria attività professionale - ricercatore universitario - né è possibile ricavare un riscontro indiretto in merito ad un tenore di vita non altrimenti giustificabile.)” - Direttiva CEE n. 77/779 Cass. sent. n. 1577/15
Massima: “L’erroneità della norma richiamata rende nullo l’avviso di accertamento.
L’accertamento tributario deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che giustificano la pretesa impositiva e se la norma indicata è errata viene meno un presupposto indispensabile per la validità del provvedimento”. “Nel caso di specie l’Ufficio aveva emesso un atto di accertamento contestando la violazione dell’articolo 26, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 tuttavia in concreto non contestava le ritenute a titolo d’imposta effettuate dall’appellante ma la natura elusiva del contratto di finanziamento sulla base del quale erano state operate le ritenute”. (M.M.)
Massima: L’accertamento sintetico da “redditometro”, essendo fondato su presunzioni semplici, ancorché gravi, precise e concordanti, fornisce solamente una prima stima del reddito attribuibile alle persone fisiche sulla base delle informazioni inerenti la disponibilità di beni e servizi che, di per sé, non possono che dare luogo a una misura astrattamente indicativa della capacità contributiva e, come tale, il suo risultato deve necessariamente essere corretto nel corso del contraddittorio al fine di contestualizzarlo, senza il quale l’accertamento sintetico non può che ritenersi nullo (nel caso di specie, un contribuente persona fisica riceveva quattro avvisi di accertamento ai fini IRPEF e addizionali per gli anni di imposta 2005-2006-2007-2008, conseguenti a “redditometro” definito dall’Ufficio per incrementi patrimoniali intervenuti nel 2009”.
Massima: “L'avviso d'accertamento è illegittimo quando manchi l'allegazione degli atti in esso richiamati; è infatti nullo l'avviso d'accertamento che si fonda su un atto dell'amministrazione finanziaria (PVC) non valutato autonomamente dall'Ufficio e privo dell'allegazione dei documenti posti a suo fondamento, non essendo sufficiente al riguardo la produzione in sede contenziosa degli atti mancanti”.
Massima:“La determinazione del reddito effettuata sulla base del “redditometro” impone all’Ufficio di richiedere al contribuente chiarimenti sulle ragioni che hanno giustificato un reddito dichiarato inferiore a quanto emergente in base al redditometro. Qualora il contribuente, ottemperando alla predetta richiesta, provveda a trasmettere all’Ufficio i propri chiarimenti, la motivazione dell’eventuale avviso di accertamento deve contenere un’adeguata replica a quanto dedotto dal contribuente, in mancanza della quale l’avviso è nullo per difetto di motivazione”.
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29,
Sentenza n. 1911/2015 del 26 febbraio 2015
Massima: “L’avviso di accertamento deve contenere l’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che lo giustificano, essi devono avere un grado di determinatezza tale da permettere al contribuente un effettivo esercizio del diritto di difesa. L’avviso di accertamento avente ad oggetto l’imposta comunale sulla pubblicità deve esser dichiarato nullo quando mancano gli elementi identificativi della pretesa tributaria, i.e. quando le indicazioni contenute nell’atto non sono idonee a individuare in modo inequivoco l’insegna oggetto della pretesa”.
Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2,
Sentenza n. 78/2015 del 2 marzo 2015