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Corte di Cassazione n. 8033/2017
Svolgimento del processo
La A. srl propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della CTR della Lombardia n. 143/27/13, depositata il 15.11.2013, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento, con il quale è stato determinato, ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies il maggior reddito ai fini Ires della contribuente per l'anno 2005.
La CTR ha affermato che la contribuente non aveva fornito la prova delle presunzioni relative all'attività dalla stessa svolta.
L'Agenzia si è costituita con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la contribuente denunzia la violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies con riferimento alle incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore, in relazione all'art. 360 c.p.c. , n. 3).
Con il secondo motivo di ricorso si denunzia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c. , n. 5), in relazione alla nullità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione D.P.R. n. 600 del 1973 , ex art. 42.
Con il terzo motivo la contribuente denunzia il vizio di omessa pronuncia della CTR sull'eccezione di novità della questione nell'appello proposto dall'Agenzia, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2 e art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4).
Conviene esaminare per ragioni di priorità logica il secondo motivo di ricorso con il quale si denunzia ex art. 360 c.p.c. , n. 5) l'omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla nullità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione.
Il motivo è fondato.
La dedotta nullità dell'avviso di accertamento per inadeguatezza ed incompletezza della motivazione, specificamente rilevante in materia di studi di settore, dedotta dalla contribuente sin dal primo grado di giudizio, non risulta invero esaminata nella sentenza della CTR che ha, genericamente, affermato che la contribuente non aveva assolto all'onere di provare le presunzioni relative all'attività svolta.
Orbene, in materia di parametri o studi di settore il consolidato indirizzo di questa Corte ritiene che la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma dev'essere integrata, anche sotto il profilo probatorio, con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria a carico del contribuente (Cass. 27822/2013).
In tali casi, dunque, il contraddittorio con il contribuente costituisce un elemento essenziale ed imprescindibile del giusto procedimento, al fine di realizzare il necessario adeguamento alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo cosí emergere gli elementi idonei a commisurare la presunzione alla concreta realtà economica dell'impresa (Cass.13741/13; 12428/12).
Ne consegue che la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma dev'essere integrata (anche sotto il profilo probatorio), a pena di nullità, con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente (Cass. 27822/13).
La sentenza della CTR, che ha del tutto omesso di effettuare la valutazione di adeguatezza della motivazione dell'atto impositivo alla luce della specifiche deduzioni fornite dalla contribuente e della concreta situazione da questa prospettata, va dunque cassata con rinvio, per l'esame e la valutazione di tale fatto decisivo, ad altra sezione della CTR della Lombardia, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio.
L'accoglimento di questo motivo assorbe l'esame degli altri.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per la regolazione delle spese, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo.
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