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Estratto: “il valido accertamento del maggior reddito conseguito dalla società di persone costituisce effettivamente un presupposto imprescindibile della presunzione di distribuzione di tale maggior reddito ai soci (cfr. Cass. n. 13989 del 2019, n. 27895 del 2019; n. 24049 del 2011) (…) nel caso di specie, l'accertamento effettuato nei confronti della società è stato definitivamente annullato, ed in conseguenza anche l'accertamento relativo al maggior reddito di partecipazione percepito dai soci deve essere annullato. Il motivo di ricorso deve pertanto essere accolto”.

Estratto: “Il giudice d'appello, invece, ha errato nell'affermare che fossero riferibili al contribuente le operazioni sui conti correnti intestati alle società di capitali dal medesimo partecipate (in particolare alla CI SrI); in tale caso, invero, non opera alcun meccanismo presuntivo; è infatti consentito inferire che siano riferibili alla società verificata le operazioni sui conti correnti intestati all'amministrazione o al socio, ma non anche che siano riferibili a questi soggetti le movimentazioni sui conti correnti intestati alla società”.

Estratto: “la C.T.R., nel rigettare il ricorso per revocazione dell'Agenzia delle Entrate, perviene ad un dispositivo conforme a diritto, sia pure con una motivazione errata, suscettibile di correzione. (…) la C.T.R., con la sentenza oggetto di revocazione, pur ritenendo che l'accertamento nei confronti del socio della società di capitali a base ristretta (una s.r.l.) fosse un presupposto indefettibile per l'accertamento nei confronti del socio, aveva poi concluso nel senso che l'Ufficio non avesse dimostrato la distribuzione degli utili ai soci”.

Se sei socio di una società e - sulla base dell’accertamento effettuato nei confronti della società di cui sei socio - l’Agenzia delle Entrate, nonostante si tratti di una società di capitali, ti sta contestando la percezione di utili in nero, prosegui nella lettura, perché vedremo a quali condizioni per la giurisprudenza l’accertamento nei confronti della società è estensibile ai soci e menzioneremo alcuni motivi per cui l’avviso che ti hanno notificato potrebbe essere nullo.

Estratto: “Il motivo è fondato. La Commissione Tributaria Regionale ha motivato la propria valutazione negativa sulle giustificazioni fornite dal contribuente con la frase "il ricorrente non ha fornito elementi di riscontro" che costituisce una motivazione apparente che non dà conto delle specifiche e concrete giustificazioni addotte dal ricorrente di cui è necessario dare conto; Che la sentenza deve conseguentemente essere cassata”.

Estratto: “Dal riconoscimento della titolarità del socio a far valere il diritto al rimborso del credito Iva, invece, deriva altresì la fondatezza della pretesa. L'Agenzia delle entrate, infatti, non ha in alcun modo contestato la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto invocato, limitandosi solo - sia nell'atto di diniego, sia nel corso del giudizio - a negare la legittimazione del ricorrente. Occorre osservare, del resto, che, da un lato, è irrilevante la mancata iscrizione del credito Iva nel bilancio finale di liquidazione”.

Estratto: “stretto nesso tra la causa d'impugnazione dell'atto impositivo e quella d'impugnazione della cartella, venendo di nuovo alla presente controversia tributaria, è palese l'errore commesso dalla CTR nel dichiarare inammissibile il ricorso del socio contro la cartella esattoriale, quale effetto della definitività dell'accertamento nei suoi confronti, anteriormente al formarsi del giudicato sull'impugnazione, da parte della società e dell'altro socio, del medesimo dell'accertamento tributario”.