Spese di pubblicità / Sponsorizzazioni. Contestazioni dell’Agenzia ritenute sbagliate a seguito del ricorso. Un altro esempio di annullamento degli avvisi.
Estratto: “questo Collegio condivide integralmente le motivazioni rese dai Giudici di prime cure sulla certa inerenza del costo per spese di pubblicità non riconosciuto dall'Ufficio. Infatti va precisato che la deduzione del costo in questione rimane legittima se essa avviene secondo i dettami dell'art. 109, 5° comma del D.P.R. n. 917/86. A parere di questo Collegio, alla pari di quello dei Giudici di prime cure, il costo dedotto dalla …… rimane legittimamente deducibile, tenuto anche conto che è emersa la certezza del costo, certezza messa in dubbio dall'Ufficio e rappresentante l'elemento fondante del recupero a tassazione opposto dalla odierna appellata”.
Estratto: “costi o le spese rilevano per la qualificazione della base imponibile in virtù di una loro correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili. L'inerenza dei costi, dunque, deve essere riferita all'oggetto sociale dell'impresa ovvero all'esercizio dell'attività imprenditoriale. Non si deve compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta) della spesa, in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico”.
Estratto: “L'art. 17 citato stabilisce, al primo comma lettera a), che è esente dall'imposta "la pubblicità realizzata all'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata ... "(…) Alla luce di quanto sopra, la Commissione, ritenendo che la pubblicità posta sui carrelli della spesa, ancorchè gli stessi circolino all'interno del centro commerciale e del parcheggio esterno, rientri nell'esenzione di cui all'art.17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 507/1993”.
Estratto: “costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta”
Estratto: “l'imprenditore può legittimamente scegliere gli strumenti ed i settori nei quali pubblicizzare la propria attività e detrarre i relativi costi, se – come nel caso in esame - non è contestata né l'esistenza, né I'ammontare di tali costi, qualora tali costi integrino spese di pubblicità. D'altra parte se i costi qui discussi non fossero inerenti all'attività svolta dalla società ricorrente, essi non potrebbero essere riconosciuti neppure come spese di rappresentanza: la tesi dell'ufficio resistente, che li reputa spese di rappresentanza (anziché di pubblicità), presuppone comunque la loro inerenza. Infine, va osservato che, se l'Agenzia delle entrate avesse voluto eccepire l'indeducibilità dei costi indicati nel contratto a prestazioni corrispettive, concluso tra (omissis) s.r.l. e DD M e C s.n.c.., avrebbe dovuto provare che il contratto era simulato, ma ciò non è avvenuto. Per le suestese ragioni i ricorsi riuniti vanno accolti e, specularmente, gli avvisi d'accertamento annullati, dovendosi ritenere che i costi qui controversi integrino spese di pubblicità”.