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Società agricole e accertamenti fiscali: 3 esempi di casi in cui l’imprenditore ha vinto contro l’Agenzia delle Entrate. Featured

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L’agricoltura è da sempre considerato un settore trainante per l’economia italiana che vede soddisfare non solo il fabbisogno interno del Paese ma è destinato anche all’esportazione e quindi alla diffusione delle eccellenze italiane nel mondo.

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È un settore assistito dai fondi comunitari ed incentivato a livello nazionale attraverso i sussidi, le agevolazioni contributive, le tasse ridotte. La Comunità Europea, infatti, è molto sensibile alla tutela ed alle incentivazioni nel settore agricolo, esposto, molto più degli altri, a variabili anche climatiche che possono drasticamente cambiare le sorti di un’annata o di un raccolto.

I numerosi benefici contrastano però con i dati che vedono questo settore in grande crisi, dove gli imprenditori sono costretti a lavorare al ribasso all’interno di un mercato che deve fare i conti con dei concorrenti spietati o peggio, sconosciuti al fisco.

Per questo le imprese agricole che vogliono rimanere sul mercato devono puntare sull’efficienza e sulla produttività, abbassando purtroppo i loro margini di guadagno o puntando sulle attività connesse all’esercizio dell’impresa agricola, quali ad esempio quelle agrituristiche o di ospitalità.

Ecco allora che i benefici fiscali sono vitali per chi investe in questo settore e per favorire lo sviluppo e la crescita delle imprese agricole, fondamentali per la valorizzazione del patrimonio rurale italiano.

Il regime fiscale dell’imprenditore agricolo

L’imprenditore agricolo, ovvero colui che esercita un’attività dedita alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento di animali o a tutte le varie attività connesse alle prima, a dispetto di altre categorie professionali, gode di un regime fiscale più vantaggioso.

Per attività connesse si intendono quelle volte alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti coltivati o ottenuti dall’allevamento degli animali, ma anche quelle dirette alla ricezione ed ospitalità.

Sotto il profilo fiscale, innanzitutto l’imprenditore agricolo che nell’anno precedente ha realizzato un volume di affari non superiore ad Euro 7.000 gode del c.d. “regime di esonero” e quindi non è tenuto ad adempiere agli adempimenti contabili. Se invece supera detto limite è soggetto a regime speciale di liquidazione dell’IVA.

La tassazione dell’impresa agricola si basa su due elementi:

·      Il reddito dominicale, costituito dal terreno di proprietà dell’agricoltore;

·      Il reddito agrario, costituito dal reddito derivante dalla coltivazione dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro svolto e si applica a tutti coloro che coltivano il terreno, compresi gli affittuari.

Mentre, però, le politiche agricole ed economiche sono propense a sostenere ed avvantaggiare anche sotto il profilo fiscale e tributario il settore agricolo, l’Erario dubita spesso delle operazioni o degli investimenti compiuti dall’imprenditore agricolo.

Vediamo allora alcuni casi in cui contribuenti sono visti ingiustamente revocate le agevolazioni a causa di controlli errati da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ma che sono riusciti a far valere i propri diritti ed a vincere il processo nato con la proposizione del ricorso.

 

 

 

- Civile Ord. Sez. 5 Num. 24342 del 30 settembre del 2019: è ammessa la formazione differita di un compendio unico.

La vicenda ha avuto origine da un avviso di liquidazione per il pagamento delle imposte di registro e ipocastale notificata dall’Agenzia delle Entrate ad una società agricola a cui erano stati revocati i benefici fiscali previsti l’acquisto di terreni agricoli in quanto non raggiungevano l’estensione minima di 4 ha e quindi non costituivano un compendio unico.

Sia la Commissione tributaria provinciale che regionale aveva dato ragione alla società agricola dedicata al giardinaggio ritenendo che la società contribuente avesse acquistato la superficie minima di 4 ha con diversi atti nell’arco di tre anni, dunque, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge.

Anche la Cassazione ha dato ragione alla società agricola ritenendo che il compendio unico non necessariamente deve sussistere al momento del primo atto traslativo. In effetti la normativa fa riferimento all'impegno che si assume l’imprenditore agricolo sin al momento del trasferimento dei terreni agricoli.

Gli ermellini hanno quindi avvalorato l’interpretazione estensiva della norma che ammette la formazione differita del compendio unico con l'acquisto frazionato di più terreni fino a raggiungere l'estensione minima richiesta.

Nel caso in esame il compendio unico si è realizzato nell'arco del triennio e quindi l’impresa agricola può essere ammessa a godere delle agevolazioni catastali previste dalla legge per queste operazioni.

- Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte - sentenza n. 230 del 9 febbraio 2017: l’attività agricola non costituisce attività di impresa.

Con questa pronuncia la Commissione regionale piemontese ha fatto luce sulla questione spinosa relativa all’esercizio dell’attività agrituristica mascherata sotto l’esercizio dell’impresa agricola.

L’agenzia delle entrate infatti contestava come l’attività agrituristica svolta da un’impresa agricola non potesse essere considerata connessa all’attività agricola principale visto che alcuni alimenti risultavano acquistati da terzi fornitori (es. le bevande, ecc.).

La Commissione Regionale ha dato ragione all’imprenditrice agricola la quale ha dimostrato che l’attività agrituristica da essa svolta si poneva in rapporto di complementarietà rispetto all’attività agricola e di allevamento del bestiame. Difatti, il volume d’affari derivanti dal settore agricolo era superiore a quello derivante dall’attività di ristorazione come dimostrato dalle estensioni dei terreni e dagli allevamenti avviati. I prodotti offerti agli ospiti, inoltre, provenivano prevalentemente anche se non esclusivamente, dall’azienda agricola.

La Corte ha dato ragione all’imprenditrice agricola ritenendo illegittimo ed annullando l’avviso di accertamento con cui erano stati contestati gli adempimenti di carattere previdenziale ed assicurativo inerenti l’esercizio di una presunta attività di ristorazione.

- Cassazione Sentenza n. 11415 del 30 aprile 2019.

Questa vicenda riguarda i requisiti soggettivi per godere delle agevolazioni Ici previste per gli imprenditori agricoli che volgono questa attività a titolo principale. Detta agevolazione era stata contestata ad una società agricola perché ritenuta priva del requisito soggettivo.

La Cassazione ha precisato che anche una società può essere considerata imprenditore agricolo e quindi godere delle agevolazioni Ici a condizione che lo statuto preveda nel suo oggetto l’esercizio esclusivo dell’attività agricola. Mentre per le società di persone è necessario che almeno la meta dei soci abbia la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.

Sulla base di questo principio la Cassazione ha dato ragione ad una società agricola che è stata così equiparata ai coltivatori diretti sotto il profilo delle agevolazioni fiscali a partire dal 1992 e quindi ammessa a godere dei privilegi connessi.

 

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