Scrivici per investire in una consulenza compilando il modulo contatti (CLICCA QUI)

 

Email Segretaria@networkdlp.it

 

 

L’Agenzia ha violato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione nella formulazione del ricorso. Dopo che la CTR ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate anche la Cassazione ne respinge l’impugnazione. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
Vota l'articolo!
(0 voti)

Estratto: “Tale motivo si appalesa inammissibile. 1.2. In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366, 10co. n. 6, c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale, non può esimersi dal riportare testualmente nel ricorso i passi delle doglianze e gli elementi specifici che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso”.

***

Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco

ALCUNI DEI SERVIZI DEI PROFESSIONISTI

DEL NOSTRO NETWORK

DIPARTIMENTO TRIBUTARISTI

 Ti difendiamo da cartelle, avvisi di accertamento o verifiche fiscali, e combattiamo nel processo per farti ottenere l’annullamento o ti rappresentiamo per trovare un accordo con l'Agenzia delle Entrate e ridurre il debito;

 Ti aiutiamo, grazie agli strumenti della pianificazione internazionale: - a proteggere il tuo patrimonio, conti correnti, immobili, beni, e renderli "intoccabili", con trust, società estere od altri strumenti avanzati di protezione; - a ridurre o azzerare le tasse pianificando il trasferimento all'estero della tua impresa, attività e/o dei tuoi assets, aprendo società estere, o trasferendo la tua residenza fiscale all'estero, utilizzando tutti i paradisi fiscali a tuo vantaggio; - a creare un PIANO B, per tutelarti qualsiasi cosa accada in Europa, anche acquisendo molteplici permessi esteri di residenza permanente o di lungo periodo, o persino seconde cittadinanze;

DIPARTIMENTO PENALISTI

 Ti difendiamo e creiamo per te la strategia migliore per arrivare alla tua assoluzione totale.

DIPARTIMENTO CIVILISTI

 Ti aiutiamo a far valere le tue ragioni, e puoi affidarci il compito di scrivere e diffidare o “denunciare” - in qualità di tuoi avvocati - chi non ti ha pagato o chi ti sta recando un danno od un disagio.

Se sei un professionista e vuoi unirti al network clicca qui.

***

Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it 

***

Corte di Cassazione, Sez. 5

Sentenza n. 30137 del 20 novembre 2019

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con sentenza 727/02/2007 accoglieva il ricorso proposto dal dott. M. avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione Finanziaria alla richiesta di rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di IRAP con riferimento al periodo d'imposta 1998, 1999, 2000 e 2001 in relazione all'attività di medico convenzionato con il S.S.N.

2. Avverso tale pronuncia l'Ufficio finanziario proponeva appello che la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, dichiarava inammissibile con sentenza n. 85/18/13 del 28/2/2012 depositata il 28/3/2013.

3. Tale decisione sfavorevole è stata impugnata dall'Agenzia delle Entrate che ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 4. Il contribuente resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce l'Agenzia ricorrente "violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 53 comma 1 del d.lgs. n. 546 del 1992, in rapporto all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.", lamentando nella specie non v'era stata alcuna omissione degli elementi richiesti con particolare riferimento ai "motivi specifici dell'impugnazione".

1.1. Tale motivo si appalesa inammissibile. 1.2. In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366, 10co. n. 6, c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale, non può esimersi dal riportare testualmente nel ricorso i passi delle doglianze e gli elementi specifici che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso (Sez. 5, Ordinanza n. 16147 del 28/06/2017).

1.3. Nel caso di specie l'Agenzia ricorrente, si è limitata a riprodurre la motivazione della sentenza impugnata, ma ha omesso di trascrivere, nei suoi passaggi maggiormente significativi, il ricorso in appello e non ha fornito puntuali indicazioni necessarie al fine di renderne possibile l'esame a questa Corte, ponendola nelle condizioni di verificarne il relativo fondamento sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (cfr. Cass., 13.3.2018, n. 6014; v. altresì Cass., 28/11/2014, n. 25299).

1.4. La C.T.R., comunque, reputando generiche le argomentazioni poste a sostegno dell'appello al punto da non dar modo al giudice adito "di entrare nel merito della sussistenza del presupposto impositivo", ha fornito una motivazione congrua dal punto di vista logico non superabile dal contrario avviso espresso in questa sede dall'Agenzia ricorrente.

2. Con il secondo motivo deduce l'Agenzia "nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in rapporto all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.".

2.1. Anche tale motivo deve ritenersi inammissibile a causa dell'inammissibilità del motivo che precede per carenza di interesse della ricorrente nei cui confronti è venuta meno la ratio decidendi sul punto. 3. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio in favore del controricorrente che liquida in 2.800,00 Euro, oltre 200 Euro per esborsi, e al rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge. Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2019.

 

***

Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it 

***

Letto 1290 volte