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Agenzia delle Entrate rifiuta il rimborso IVA alla stessa società che riscuoteva per lei i tributi, ma il rifiuto al rimborso viene dichiarato illegittimo, come confermato anche dalla Cassazione. Rileva il principio comunitario di effettività.

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Estratto: “deve essere ribadito l'orientamento giurisprudenziale, formatosi su analoghe vicende, secondo cui «In materia di IVA, il prestatore di un servizio può chiedere all'amministrazione finanziaria il rimborso dell'imposta indebitamente versata dopo il decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 21, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sebbene esclusivamente per quell'imposta che egli abbia effettivamente rimborsato al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo, poiché, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 15 dicembre 2011 nel procedimento C-427/10, il principio di effettività del diritto comunitario, pur non ostando ad una normativa nazionale in materia di ripetizione dell'indebito che preveda un termine di prescrizione per il committente più lungo di quello di decadenza per il prestatore del servizio, non è soddisfatto quando l'applicazione di tale disciplina abbia la conseguenza di privare completamente il soggetto passivo del diritto di ottenere dall'Amministrazione finanziaria il rimborso dell'IVA non dovuta. (Principio affermato in relazione a domanda di rimborso presentata da un istituto di credito concessionario del servizio di riscossione dei contributi di bonifica per l'IVA versata sugli aggi ad essa corrisposti e della quale il consorzio aveva successivamente chiesto in giudizio la restituzione ex art. 2033 cod. civ.)». (così Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12666 del 20/07/2012, Rv. 623394-01”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Ordinanza n. 25093  dell'8 ottobre dell'Anno 2019

RILEVATO CHE:

- La B. S.p.A. (a cui è subentrata Equitalia Centro S.p.A.) impugnava i dinieghi di rimborso dell'IVA percepita sugli aggi e versata all'Agenzia delle Entrate, ma successivamente addebitata all'agente della riscossione in conseguenza di provvedimento giurisdizionale che ordinava la restituzione ai consorzi di bonifica della predetta imposta, indebitamente riscossa in quanto non dovuta;

- con sentenza n. 61/1/05, la C.T.P. di Sassari accoglieva il ricorso dell'agente della riscossione;

- la C.T.R. della Sardegna - Sez. Staccata di Sassari, con la sentenza n. 74/08/11 del 29/3/2011, rigettava l'appello dell'Agenzia delle Entrate;

- avverso tale decisione l'Agenzia propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; -

resiste con controricorso Equitalia Centro S.p.A.

CONSIDERATO CHE:

1. La ricorrente Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) dell'art. 21 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e delle disposizioni normative in tema di decadenza dal rimborso dell'IVA, per avere la Commissione Tributaria Regionale, nel decidere a favore della contribuente, omesso di applicare le norme che prescrivono un termine decadenziale per avanzare l'istanza di rimborso dell'imposta indebitamente versata.

2. Il motivo è infondato. Risulta dalla sentenza che l'agente della riscossione - tenuto, in forza dì provvedimento giudiziale, a restituire ai consorzi di bonifica l'IVA applicata sui propri compensi per i servizi di riscossione dei contributi consortili (in ragione della natura tributaria di questi ultimi) - ha avanzato istanza di rimborso dell'imposta già versata (ma non dovuta) e che l'Agenzia ha eccepito il decorso del termine decadenziale di cui all'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992. La decadenza è ribadita anche col motivo di ricorso dell'Agenzia. In proposito, a convinto avviso del Collegio deve essere ribadito l'orientamento giurisprudenziale, formatosi su analoghe vicende, secondo cui «In materia di IVA, il prestatore di un servizio può chiedere all'amministrazione finanziaria il rimborso dell'imposta indebitamente versata dopo il decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 21, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sebbene esclusivamente per quell'imposta che egli abbia effettivamente rimborsato al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo, poiché, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 15 dicembre 2011 nel procedimento C-427/10, il principio di effettività del diritto comunitario, pur non ostando ad una normativa nazionale in materia di ripetizione dell'indebito che preveda un termine di prescrizione per il committente più lungo di quello di decadenza per il prestatore del servizio, non è soddisfatto quando l'applicazione di tale disciplina abbia la conseguenza di privare completamente il soggetto passivo del diritto di ottenere dall'Amministrazione finanziaria il rimborso dell'IVA non dovuta. (Principio affermato in relazione a domanda di rimborso presentata da un istituto di credito concessionario del servizio di riscossione dei contributi di bonifica per l'IVA versata sugli aggi ad essa corrisposti e della quale il consorzio aveva successivamente chiesto in giudizio la restituzione ex art. 2033 cod. civ.)». (così Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12666 del 20/07/2012, Rv. 623394-01; analogamente, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6600 del 15/03/2013, Rv. 625512-01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25988 del 10/12/2014, Rv. 633531-01).

3. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, ritiene il Collegio che le stesse possano essere compensate, dato che il predetto orientamento giurisprudenziale è intervenuto a dirimere la questione - oggettivamente controversa - solo successivamente alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

compensa le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 17 aprile 2019.

 

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