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Corte di Cassazione, Sez. 5
Ordinanza n. 7108 del 13 marzo 2019
Rilevato che:
Con sentenza n. 35/31/2011, depositata il 23 maggio 2011, la CTR del Piemonte accolse l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della sig.ra P.D. avverso la sentenza della CTP di Torino, che aveva accolto invece il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento col quale l'Agenzia delle Entrate aveva ricostruito in via induttiva ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973, maggiori ricavi, determinando per l'anno 2001 oggetto di accertamento, un maggior reddito d'impresa rispetto a quello dichiarato dalla contribuente, esercente vendita di articoli di cartoleria, in forza di applicazione di percentuale media di ricarico presunta e sulla base di rimanenze finali d'inventario superiori a quelle iniziali esposte nella dichiarazione relativa all'anno successivo, con conseguente ripresa a tassazione delle maggiori imposte (IRPEF; IVA ed IRAP) ritenute dovute. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso.
Considerato che:
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia cumulativamente violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omessa, illogica e contraddittoria motivazione su fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., deducendo che la sentenza impugnata, ignorando del tutto le allegazioni e le prove addotte dalla contribuente, ha ignorato la variazione dei ricarichi in relazione ai diversi periodi d'imposta, applicando le percentuali rilevate nel 2005 all'anno 2001 oggetto di accertamento, sebbene la contribuente avesse dato conto delle ragioni che avevano determinato detta variazione. La contribuente lamenta altresì che la motivazione espressa in ordine alla significatività del campione di merci esaminato sia meramente apparente, risultando la stessa priva di logicità.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ancora omessa motivazione in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. tacendo del tutto la sentenza impugnata in ordine alla questione del trattamento delle differenze inventariali, pur interessante una parte notevole dei maggiori ricavi accertati.
3. Il primo motivo è fondato in relazione al denunciato vizio di carenza di motivazione. 3.1. Se è vero che questa Corte ha affermato che «In tema di accertamento analitico induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi, atteso che, in base all'esperienza, non si tratta di una variabile occasionale, per cui incombe sul contribuente, anche in virtù del principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare i mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi l'applicazione di percentuali diverse» (cfr. Cass. sez. 5, 29 dicembre 2016, n. 27330), la contribuente risulta avere allegato le condizioni personali legate all'inizio della propria attività commerciale proprio nel 2001, che avrebbero giustificato le percentuali di ricarico per il 2001 in misura sensibilmente inferiore rispetto a quella riscontrata sui prezzi del 2005, indicando anche come il confronto analitico tra la vendita di merci documentata da fatture per il 2001 in relazione ai prezzi di cui alle fatture d'acquisto per lo stesso periodo avrebbe confortato il proprio assunto in ordine alla percentuale di ricarico praticata nel 2001 sensibilmente inferiore a quella riscontrata per il 2005.
3.2. Di tutto ciò la sentenza impugnata non dà conto alcuno, non spiegando quindi perché la percentuale media di ricarico per l'anno 2005 potesse valere quale elemento indiziario per ritenere la sua invarianza per l'anno 2001 oggetto di accertamento.
3.3. Ugualmente l'affermata valenza significativa del campione esaminato (72 articoli su 1200) è espressa in maniera apodittica in relazione alla prevalenza delle vendite al dettaglio (circa l'80°/0 del volume di affari) richiedenti la sola emissione dello scontrino fiscale, atteso che ciò, di fatto, porterebbe a rendere significativo qualsiasi campione esaminato.
4. Quanto al secondo motivo, premesso che l'Amministrazione non ha contestato, in controricorso, quanto dedotto dalla ricorrente riguardo alla riproposizione, in grado d'appello (punto 2 delle controdeduzioni), della questione relativa al trattamento delle differenze di magazzino, indicata dalla ricorrente a pagina 7 del ricorso per cassazione, il motivo è anch'esso fondato, risultando del tutto omessa la motivazione riguardo al profilo, anch'esso decisivo in ordine all'accertamento dei maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati, riguardanti la differenza inventariale.
5. La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa rimessa alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame nel merito.
6. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 dicembre 2018
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