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CTR Piemonte, sent. n. 1077 del 2017
Testo:
Svolgimento del processo
La controversia trae origine dalla notifica dell'avviso di accertamento XXX alla società XXX Srl, esercente l'attività di servizi connessi a tecnologie informatiche dal 3.5.2011 e contenente il recupero a tassazione IVA, per l'anno 2011.
Detto accertamento scaturiva da un controllo nei confronti della predetta società, effettuato il 15.10.2013, che terminava con la redazione di un PVC contenente un rilievo ai fini IVA.
I funzionari constatavano che la società nel 2011 aveva effettuato cessioni intracomunitarie fatturate con la dicitura " esente IVA ai sensi art. 7, senza essere iscritta al VIES, in violazione dell'art. 35 del DPR 633/72, modificato dal DL 78/2010, art. 7 c.1 convertito nella legge 122/2010.
L'Ufficio, si costituiva in giudizio e non condividendo le argomentazioni della società 1 disconosceva le operazioni intracomunitarie del 2011, irrogando sanzioni sulle operazioni effettuate dal 118/2011.
Il contribuente col ricorso indirizzato alla Commissione Tributaria provinciale di Torino impugnava l'avviso di accertamento e poneva i seguenti motivi:
l) difetto di motivazione per mancata allegazione del PVC all'avviso di accertamento
2) difetto di motivazione per mancato vaglio critico del PVC
3) assenza di delega di firma, da parte del capo Ufficio, nei confronti del funzionario sottoscrittore
4) abuso del diritto, violazione del regolamento UE.
L'Ufficio, presentava le controdeduzioni con le quali confutava punto per punto le doglianze avversarie e chiedeva la conferma dell'accertamento con vittoria delle spese.
Con sentenza n.1003/3/15 la Commissione Tributaria Provinciale di Torino accoglieva il ricorso condannando l'Ufficio al pagamento delle spese di lite a favore della società che liquidava in euro 8.000,00 oltre accessori.
Avverso detta sentenza l'Ufficio interpone appello a questa Commissione Regionale e pone i seguenti motivi:
l) insufficiente e contraddittoria motivazione, erronea valutazione dei fatti di causa.
L'Ufficio afferma che non è stato provato il diritto alla esenzione dell'IVA da un punto di vista sostanziale; insiste sul fatto che l'obbligo di iscrizione preventiva alla banca dati VIES è una condizione di carattere sostanziale, tale obbligo prevedeva a carico dei soggetti che intendevano effettuare operazioni UE , la necessità di ottenere uno specifica autorizzazione dall'Agenzia delle Entrate a seguito della quale avveniva l'iscrizione in un apposito registro denominato VIES. Detto adempimento è stato abrogato e non è più sanzionabile ma ciò non rileva ai nostri fini. . L'iscrizione all'archivio VIES costituiva una condizione che legittima il soggetto ad effettuare operazioni intracomunitarie e finalizzato ad effettuare controlli e prevenire le frodi IVA.
2) Violazione del principio dell'onere della prova- Afferma l'Ufficio che la Commissione
incorre in un'altra violazione dando per scontato dell'esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive , per far sorgere il diritto all'esenzione IVA.
Nel caso de quo afferma l'Ufficio, incombe al contribuente l'onere della prova della effettività dell'operazione intracomunitaria, onere che non è stato adempiuto.
In conclusione l'Ufficio chiede a questa Commissione: in via istruttoria disporre la controversia in pubblica udienza , nel merito accogliere i motivi di appello proposti dall'Ufficio e dichiarare la fondatezza dell'avviso di accertamento.
Con controdeduzioni del 18 maggio 2015 la società chiede la conferma della sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
l) Sulla contestazione dell'Ufficio che ritiene insufficiente ed erronea la motivazione della sentenza, la società in data 16 luglio 2012 ha versato con codice 8114 la sanzione ai sensi dell'art. 2 c. l DL 16/2012 per sanare la mancata comunicazione preventiva per la fruizione dei benefici di natura fiscale o l'accesso ai regimi fiscali opzionali, sanando tale irregolarità
2) sulla contestazione dell'Ufficio che ritiene violato il principio dell'onere della prova la società fa presente che l'Ufficio con l'avviso di accertamento contesta solo l'iscrizione al VIES senza contestare null'altro
3) relativamente alle spese di lite la società ritiene congruo l'importo indicato nella sentenza di primo grado, ma ritiene che debba essere valutato dai giudici anche l'ulteriore danno e le spese a cui ha dovuto andare incontro il contribuente che deve nuovamente difendersi dalle stesse affermazioni ed errate conclusioni già sanzionate dai giudici di primo grado.
4) L'Ufficio non può disconoscere il regime di non imponibilità IVA applicato ad una cessione intracomunitaria per il solo fatto che il cessionario UE non è iscritto al VIES . Il principio è stato affermato il 9/2/2017 dalla Corte di Giustizia della Unione Europea con la sentenza relativa alla causa C21/16 (Euro Tyre) la quale afferma che ai fini della realizzazione di una cessione intracomunitaria deve aversi riguardo alle sole condizioni sostanziali definite dall'art. 138 della Direttiva 20061112/CE per cui l'iscrizione al VIES è un requisito che ha solo natura formale.
In conclusione la società chiede a questa Commissione di rigettare l'appello dell'Ufficio perché inammissibile e infondato ; confermare la sentenza dei primi giudici; condannare l'Ufficio alle spese, diritti ed onorari e condannare l'Ufficio per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc da determinarsi in via equitativa secondo l'apprezzamento della Commissione.
Motivi della sentenza
I primi giudici hanno dato esauriente risposta alle eccezioni poste dalla società ricorrente e nel merito hanno accolto il ricorso della società ricorrente nella considerazione che, come è stato ribadito dalla Corte di Giustizia Europea, la non applicazione dell'IVA per le cessioni intracomunitarie non può essere negata per il mancato rispetto degli obblighi formali.
La mancata iscrizione al VIES non costituisce un ostacolo per l'applicazione del regime di non imponibilità IVA nell'ambito elle cessioni intracomunitarie salvo si tratti in caso di frode (Sent.Corte Giustizia Europea del 9/2/2017 causa C 21116)
La Corte considera necessaria, ai fini della cessione intracomunitaria, esclusivamente le condizioni sostanziali relegando alla posizione di " requisito formale" l'iscrizione al VIES del soggetto passivo IVA comunitario.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza comunitaria la detassazione di una operazione intracomunitaria può essere messa in discussione se: il cedente abbia partecipato ad una frode fiscale
la violazione del requisito formale dell'iscrizione al VIES abbia l'effetto di impedire che sia fornita la prova certa della sussistenza dei requisiti sostanziali.
Nel caso che si discute, la mancata iscrizione al VIES, come chiarito dalla Corte Europea, trattasi di un requisito formale, che è stato sanato col DL 16/2012.
Nel caso che ci si occupa, la Commissione osserva che:
l) sulla insufficiente e contraddittoria motivazione ed erronea valutazione dei fatti di causa si osserva che l'obbligo di iscrizione al VIES non è più sanzionabile e che, la società, ha mancata comunicazione preventiva per la " fruizione dei benefici di natura fiscale o versato con codice 98114 la sanzione ai sensi dell'art. 2 comma l DL 16/2012 per sanare l'accesso ai regimi fiscali opzionali".
Sentenze della Corte di Giustizia Europea hanno chiarito che l'iscrizione è solo un requisito formale, requisito che non può mettere in discussione il diritto all'esenzione dell'IVA qualora ricorrono le condizioni sostanziali.
2) Sulla violazione del principio dell'onere della prova si osserva che con l'avviso di accertamento viene contestata unicamente la iscrizione al VIES, senza contestare altro e cioè il mancato assolvimento dell'obbligo di versamento dell'IVA da parte del destinatario, residente in uno dei paesi dell'UE
3) Sulle spese di lite si conferma quanto stabilito dai primi giudici nella considerazione che "non sussistono i presupposti di cui all'art. 96 cpc non potendo si ravvisare nel comportamento dell'Agenzia delle Entrate né dolo né colpa grave essendosi attenuta alle indicazioni fornite dal competente Ministero".
La Commissione prende atto che la contribuente, in data 16.7.2012, ha provveduto, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 comma l del DL 16/2012, a sanare l'omessa preventiva comunicazione versando la sanzione ex lege, ponendo in essere il provvedimento operoso.
PQM
LA COMMISSIONE
Conferma la sentenza di primo grado e condanna l'Agenzia delle Entrate a rimborsare al contribuente le spese del presente grado, che liquida in euro 4.500,00 oltre agli accessori di legge.
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