Estratto: « la notifica a mani di un familiare del destinatario, eseguita presso la residenza del primo, che sia diversa da quella del secondo, non determina l'operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due, con conseguente nullità della notificazione medesima, non sanata dalla conoscenza "aliunde" che ne abbia il destinatario, ove non accompagnata dalla sua costituzione. »
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Civile, Sez. 5, sentenza Num. 7267 del 16 marzo 2020
Fatti di causa
P.C. ricorre per la cassazione della sentenza n.130 del 15.10.12 della CTR della Liguria che, conformandosi alla prima sentenza, aveva confermato il preavviso di fermo amministrativo del motociclo del contribuente , conseguente al mancato pagamento di cartelle esattoriali.
Replicando le medesime argomentazioni del primo giudice, la CTR aveva, in particolare, ritenuto che la notifica dell'unica cartella sulla quale si accentravano i motivi di doglianza del ricorrente, non presentasse vizi insanabili della notifica, in virtù del raggiungimento dello scopo essendo stata tempestivamente impugnata.
Aveva disatteso inoltre, al pari del primo giudice, la richiesta di dichiarare la decadenza del potere della P.A. ex art.25 D.P.R. n.600 del 1973 e di prescrizione del diritto di credito ex art.2946 cod.civ. non ravvisandone i presupposti.
Motivi della decisione
Con il ricorso per la cassazione della predetta sentenza, assistito da memoria, il contribuente articola tre motivi: a) In relazione all' art.360 cod.proc.civ. co . 1 n.3 la violazione e falsa applicazione dell'art.139 cod,proc,civ., per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto correttamente effettuata la notifica della cartella n.XXX/2004/00194192/XX a mani di un familiare che, diversamente da quanto ritenuto, non era più convivente, avendo nelle more il ricorrente cambiato residenza. b) la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 cod.civ. e dell'art.116 cod.proc.civ., essendosi la CTR conformata alla decisione di primo grado, pur avendo omesso l'esame delle prove dedotte dal ricorrente : in particolare non era stato esaminato il certificato storico di residenza del ricorrente dal quale poteva evincersi il cambio di residenza, in epoca antecedente alla notifica del provvedimento. c) la violazione e falsa applicazione dell'art.156 cod.proc.civ. perché, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non vi era prova che il ricorrente avesse avuto cognizione dell'esistenza della cartella fino alla ricezione del fermo amministrativo, ed era pertanto priva di fondamento l'affermazione dell'avvenuta sanatoria ,per raggiungimento dello scopo, della dedotta nullità della notifica, per essere avvenuta a mani di un familiare non convivente e non presso la residenza del contribuente Resiste Equitalia con controricorso e memoria.
E' fondato il terzo motivo, con assorbimento degli altri.
Non è contestato che la notifica della cartella n.19XXX, prodromica al preavviso di fermo amministrativo, oggetto del ricorso originario, fu eseguita il 16.10.04, in Genova , Vie V.G. e non alla Salita SN del Monte, ove il C. si era , nelle more, trasferito come emerge dal certificato storico di residenza, in atti.
Secondo un consolidato indirizzo di legittimità, che questo collegio condivide,« la notifica a mani di un familiare del destinatario, eseguita presso la residenza del primo, che sia diversa da quella del secondo, non determina l'operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due, con conseguente nullità della notificazione medesima, non sanata dalla conoscenza "aliunde" che ne abbia il destinatario, ove non accompagnata dalla sua costituzione. »(Cass. n.7750/2011; cass.n.25391/2017).
Da tanto consegue, nel caso in esame, che sono prive di riscontro le affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, secondo le quali la cartella, prodromica al preavviso di fermo, era stata “tempestivamente impugnata”.
Sotto quest'ultimo profilo, va in particolare osservato che ad essere stato "tempestivamente impugnato" era il preavviso di fermo amm.vo, non la cartella prodromica.
Vero è che il C. aveva impugnato anche l'ulteriore cartella con stesso n. 19XXX, ma si trattava di diversa cartella (anche se di uguale contenuto sostanziale) notificatagli ex novo una seconda volta quando il presente giudizio di opposizione al fermo amm.vo era già radicato Il ricorso va, pertanto accolto ;
la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, va accolto il ricorso del contribuente, introduttivo del giudizio.
Alla soccombenza consegue la condanna della resistente al pagamento delle spese che si liquidano come da dispositivo; le spese del merito si compensano per il consolidarsi in corso di causa dell'indirizzo interpretativo richiamato.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente. Condanna Equitalia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 4000,00 per compensi, oltre spese in misura forfettaria ed accessori di legge. Così si deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'08 ottobre 2019
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