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È NULLA LA SENTENZA CHE NON CONSENTE NEPPURE L'INDIVIDUAZIONE DELLE RAGIONI POSTE A FONDAMENTO DELLA DECISIONE. ACCOLTO IL RICORSO DEL CONTRIBUENTE

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È NULLA LA SENTENZA CHE NON CONSENTE NEPPURE L'INDIVIDUAZIONE DELLE RAGIONI POSTE A FONDAMENTO DELLA DECISIONE. ACCOLTO IL RICORSO DEL CONTRIBUENTE.

Estratto: “In tema di processo tributario ed in termini generali, è difatti nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della Commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa”.

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Civile, Sez. 5, ordinanza  Num. 7301 del 16 marzo 2020.

                                            FATTI DI CAUSA

1. La contribuente ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di parziale rigetto dell'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 02/46/2013 emessa dalla CTP di Milano con riferimento all'impugnazione di avviso di accertamento IRAP e IVA per l'esercizio 2006, oltre sanzioni (avviso n. T9B03DR025XX/XXXX)

2. Per quanto ancora rileva nel presente giudizio, la CTR rigettò il motivo d'appello inerente il recupero a tassazione dei costi derivanti da fatture emesse da società aventi sede in Paesi a fiscalità privilegiata non riscontrando «motivi tali da invalidare il giudizio dei primi giudici, che viene confermato». 3. Contro la sentenza d'appello la contribuente ricorre con due motivi e l'Agenzia delle Entrate («A.E.») si difende con controricorso

                                      RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in ragione della mera apparenza motivazionale circa il fondamento del rigetto (parziale) dell'appello, sostanzialmente concretizzantesi in una illegittima motivazione per relationem alla sentenza di primo grado in merito al recupero a tassazione dei costi derivanti da fatture emesse da società aventi sede in Paesi a fiscalità privilegiata.

1.1. Il ricorso è fondato, in applicazione del costante orientamento di questa Corte, dal quale non vi è motivo per discostarsi, in ordine alle condizioni di legittimità della sentenza d'appello motivata per relationem oltre che in merito alla nullità della motivazione in quanto meramente apparente.

In tema di processo tributario ed in termini generali, è difatti nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della Commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa.

Ciò in quanto, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame (ex plurimis: Cass. sez. 5, 27/11/2019, n. 30916, in motivazione; Cass. sez. 5, 29/03/2019, n. 8834, in motivazione; Cass. sez. 5, 28/0272019, n. 5906, in motivazione; Cass. sez. 6-5, 18/04/2017, n. 9745, Rv. 643800-01; si vedano anche, in senso sostanzialmente conforme, Cass. sez. 5, 23/10/2003, n. 15951, R'v. 567632-01, Cass. sez. 5, 22/09/2003, n. 13990, Rv. 567045-01, e Cass. sez. 5, 12/02/2001, n. 1955, Rv. 543786-01, nonché, in termini generali circa la nullità della sentenza per la mancata esposizione dello svolgimento del processo, Cass. sez. 4, 19/03/2009, n. 6683, Rv. 608052-01).

Nella specie, in particolare, la laconicità della sentenza della CTR che, nella parte motiva si risolve, sostanzialmente, nell'assunto per il quale non vi sarebbero «motivi tali da invalidare il giudizio dei primi giudici, che viene confermato», evidenzia una mera ed acritica adesione alla pronuncia impugnata, peraltro neanche esplicitata nel suo fondamento logico-giuridico, tale da potersi considerare non solo operante un inidoneo rinvio per relationem ma finanche motivazione apparente.

Essa, difatti, benché graficamente esistente, non è tale da

rendere, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione (per la motivazione meramente apparente si vedano, ex plurimis, Cass. Sez. U., 03/11/2016, n. 22232, Rv. 641526-01; Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830-01, e n. 8054, inerenti fattispecie ricadenti nella nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. ad opera dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 86, conv., con modif., dalla I. 7 agosto 2012, n. 234; Cass. sez. 5, 27/11/2019, n. 30916, in motivazione; Cass. sez. 5, 29/03/2019, n. 8834, in motivazione; Cass. sez. 5, 28/02/2019, n. 5906, in motivazione).

3. In conclusione, in accoglimento dell'unico motivo del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

                                                         P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020

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