***
Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco
ALCUNI DEI SERVIZI DEI PROFESSIONISTI
DEL NOSTRO NETWORK
DIPARTIMENTO TRIBUTARISTI
✅ Ti difendiamo da cartelle, avvisi di accertamento o verifiche fiscali, e combattiamo nel processo per farti ottenere l’annullamento o ti rappresentiamo per trovare un accordo con l'Agenzia delle Entrate e ridurre il debito;
✅ Ti aiutiamo, grazie agli strumenti della pianificazione internazionale: - a proteggere il tuo patrimonio, conti correnti, immobili, beni, e renderli "intoccabili", con trust, società estere od altri strumenti avanzati di protezione; - a ridurre o azzerare le tasse pianificando il trasferimento all'estero della tua impresa, attività e/o dei tuoi assets, aprendo società estere, o trasferendo la tua residenza fiscale all'estero, utilizzando tutti i paradisi fiscali a tuo vantaggio; - a creare un PIANO B, per tutelarti qualsiasi cosa accada in Europa, anche acquisendo molteplici permessi esteri di residenza permanente o di lungo periodo, o persino seconde cittadinanze;
DIPARTIMENTO PENALISTI
✅ Ti difendiamo e creiamo per te la strategia migliore per arrivare alla tua assoluzione totale.
DIPARTIMENTO CIVILISTI
✅ Ti aiutiamo a far valere le tue ragioni, e puoi affidarci il compito di scrivere e diffidare o “denunciare” - in qualità di tuoi avvocati - chi non ti ha pagato o chi ti sta recando un danno od un disagio.
Se sei un professionista e vuoi unirti al network clicca qui.
***
La professione notarile ha una grande funzione sociale e pubblicistica in quanto attribuisce rilevanza alla volontà manifestata da privati, imprese, fondazioni, cooperative, altri enti, ecc.
Considerata da sempre una tra le professioni economicamente ben remunerata, la carriera notarile è molto lunga, richiedendo un percorso di studi faticoso e difficile. Dopo la laurea in giurisprudenza, infatti, bisogna sostenere una percorso di pratica obbligatorio e, solo dopo, è possibile sostenere un apposito esame di Stato. Nel mezzo vi è molto studio e spesso la frequentazione di corsi e scuole specializzate molto onerose.
Il notaio è, dunque, un pubblico ufficiale al quale è attribuito il compito di ricevere atti tra vivi e di
ultima volontà, attribuendo loro pubblica fede. Egli poi, è deputato alla conservazione di tali atti, al rilascio di copie, certificati ed estratti. nell’esercizio di questa sua attività, il notaio deve preliminarmente valutare la fattibilità e/o validità dell’atto che si accinge a stipulare, al fine di non danneggiare le parti che gli hanno conferito l’incarico, né eventuali terzi che dall’atto potrebbero subire danni o ripercussioni negative.
Tra gli atti che vanno stipulati da un notaio si annoverano compravendite di fabbricati, terreni, convenzioni patrimoniali, fondi patrimoniali familiari, comunioni convenzionali fra coniugi, costituzioni di società, cooperative, testamenti, ecc.
Nella realtà italiana, l’attività notarile generalmente viene esercitata in forma singola ed autonoma. Tuttavia, nelle grandi città si riscontra, sempre più frequentemente, anche la presenza di studi notarili organizzati in forma associata.
Anche questo professionista, in qualità di contribuente che percepisce dei proventi, non è sottratto a controlli e verifiche fiscali.
Tali accertamenti, in particolare, sono mirati ad determinare una eventuale maggiore redditività del notaio che è stata, presumibilmente, sottratta al fisco.
Esiste, però una grande differenza tra i proventi conseguito da un notaio nei primi anni della sua attività ed un notaio che, al contrario, si accinge a chiudere la sua carriere. Normalmente, infatti, ad una maggiore anzianità corrisponde una maggiore redditività che non sempre viene considerata.
Dal punto di vista pratico gli accertamenti fiscali svolti presso gli studi notarili, che devono sempre tenere in considerazione e rispettare i segreto professionale a cui è tenuto il professionista, generalmente prendono avvio con gli accessi eseguito presso il suo studio. L’obiettivo è quello di accertare l’esistenza di compensi sottratti all’imposizione partendo dall’esame dei registri notarili.
Tra questi assumono grande rilevanza i due principali registri che ogni notaio deve tenere: il repertorio generale degli atti tra vivi e degli atti di ultima volontà dove vengono annotati giorno per giorno, e seguendo una numerazione progressiva, tutti gli atti posti in essere. Tra i due quello più importante è il repertorio degli atti inter vivos, mentre quello mortis causa ha generalmente minore importanza in quanto riguarda un numero minore di atti per i quali è previsto un importo più basso rispetto agli altri.
La finalità della Guardia di Finanza prima e Agenzia delle Entrate dopo è quella di calcolare il corretto ammontare del volume d’affari consecutio dal notaio, anche sulla base dei parametri e delle tariffe prestabilite.
L’aspetto negativo di tali accertamenti è che spesso viene a mancare un adeguato regime di tutela per il contribuente coinvolto nel procedimento tributario. Ciò significa che durante gli accertamenti il notaio non viene posto in condizione di partecipare al procedimento amministrativo. Vero è che non sussiste nell’ordinamento tributario alcuna norma che prevede un obbligo di contraddittorio generalizzato durante la fase dei controlli preliminari. In questa fase, infatti, il contraddittorio non è né necessario né obbligatorio. Tuttavia, è il caso di precisare che tale garanzia porterebbe a chiarire dubbi ed incertezze, ed evitare così lunghi ed improduttivi contenziosi.
Altra questione tipica degli accertamenti aventi di mira gli studi notarili, è quella che riguarda i costi affrontati a causa dell’attività oltre ai rimborsi spese riferibili alle spese sostenute in nome e per conto del cliente. Questi importi, infatti, non concorrono a formare la base imponibile a differenza degli alti costi non sostenuti per conto di clienti. Gli accertamenti non sono spesso precisi e puntuali su tali distinzioni.
Ciò emerge con evidenza nelle tre pronunce di seguito riportate.
Corte di Cassazione, sentenza n. 997 del 17 gennaio 2018
In questa vicenda la pretesa erariale traeva il suo fondamento dagli accertamenti bancari e postali eseguiti a carico di un notaio. Quest’ultimo aveva, tuttavia, prodotto cospicua documentazione e fornito tutte le giustificazioni dei movimenti contestati. Al contrario, l’Agenzia delle Entrate si era limitata ad una valutazione superficiale, senza neppure curarsi di riprodurre in giudizio i vari atti di accertamento svolti durante le indagini.
In questo caso, la Suprema Corte di Cassazione ha dato ragione al contribuente ritenendo che già il giudice di primo grado avesse analizzato attentamente la documentazione contabile fornita dal notaio il quale aveva giustificato tutte le movimentazioni contestate.
Anche il giudice d'appello ha ritenuto che gli importi contestati fossero in linea con il tipo di attività svolta, oltre ad essere stati dettagliatamente documentati dal contribuente.
La pretesa tributaria è stata perciò ritenuta infondata in quanto, a differenza del notaio che ha documentato in maniera completa tutti i movimenti bancari correlati alla propria attività, l’Agenzia delle Entrate si è limitata solamente ad enunciare delle contestazioni parziali e generiche.
Comm. Trib. Reg. per la Campania, sentenza n. 3848 del 07/05/2019
Questa vicenda ha preso avvio da un avviso accertamento notificato ad un contribuente esercente la professione di notaio con cui l'Agenzia delle Entrate contestava maggiori imposte dirette ed IVA, invitandolo al pagamento di un importo superiore a 200 mila euro.
L’Agenzia, in particolare, contestava il recupero a tassazione di costi relativi a 25 fatture emesse da una società amministrata dal coniuge della contribuente e che aveva come socio unico il notaio.
Il contribuente, al contrario, ha lamentato la nullità dell’atto. A suo avviso, infatti, le fatture contestate erano sufficientemente motivate, con indicazione precisa della prestazione effettuata.
La CTR ha accolto il ricordo del notaio ritenendo che l’atto impositivo è da considerarsi nullo. Ed infatti, anche in presenza di una sottoscrizione digitale in cui è indicato il nominativo del capo ufficio/funzionario delegato ma privo di firma autografa e notificato in modalità cartacea tramite posta ordinaria, l'atto impugnato va considerato privo di sottoscrizione e, quindi, nullo.
Comm. Trib. Reg. per la Basilicata, sentenza n. 434 del 28/07/2015
In questa vicenda un notaio impugnava l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate gli contestava dei costi indeducibili in quanto riferiti a servizi ipocatastali svolti per conto dei clienti. Tali costi venivano poi riaddebitati al cliente sotto la voce di rimborso spese e quindi erano indeducibili in quanto non inerenti l’attività svolta. A parere dell’Ufficio, in sostanza, tali costi non erano necessari alla fornitura delle prestazioni rese dal notaio.
Il contribuente, al contrario, contestava l'accertamento ritenendo che la pretesa tributaria fosse illegittima e priva di fondamento in quanto i costi analizzati si riferivano genericamente a servizi di utilizzo piattaforme notarili.
La CTR ha dato ragione al notaio ritenendo che il costo di abbonamento annuale, così come si evince dalla documentazione, si riferisca all’uso di un portale da considerarsi collegato all'attività resa. A parere dei giudici, infatti, l’Agenzia delle Entrate non aveva sufficientemente motivato e documentato l’erronea indicazione e deduzione di costi da parte del notaio. Questi ultimi, al contrario erano pacificamente riconducibili all'attività svolta dallo studio notarile ed inerenti, quindi, alla produzione dei compensi.
***
Per contattarci e richiedere una consulenza o discutere del tuo caso, compila il modulo contatti che trovi nella pagina principale https://www.studiotributariodlp.it