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Interposizione fittizia di società fiduciarie e trust: 3 cose da sapere su possibili contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate

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Interposizione fittizia di società fiduciarie e trust: 3 cose da sapere su possibili contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate

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Hai già sentito parlare di interposizione fittizia?

Si tratta di un metodo di attraverso cui ritroviamo un’intestazione di atti e operazioni economiche solo “formale”.

In questa guida parleremo del fenomeno della interposizione fittizia di società fiduciarie e trust, facendo luce sulle possibili contestazioni che potrebbe muovere l'Agenzia delle Entrate.

Andiamo con ordine.

L'interposizione fittizia: cos'è?

L'interposizione fittizia rappresenta una forma di simulazione per cui nel compimento di operazioni economiche e nella acquisizione della titolarità di beni ci si serve di soggetti c.d. “prestanome” come società fiduciarie e/o trust.

Tale “finzione” si realizza attraverso un accordo fra il soggetto prestanome (c.d. interposto) e il titolare effettivo (c.d. interponente).

La particolarità è che “i prestanomi” si frappongono solo formalmente: un soggetto trasferisce solo apparentemente la titolarità di beni o attività al “prestanome” pur restandone il titolare effettivo. 

Interposizione fittizia: quali vantaggi?

L'interessato attraverso l'interposizione si prefigge di realizzare alcuni vantaggi economici, fra cui principalmente:

la salvaguardia del proprio patrimonio dalle azioni dei creditori;

l'indebito risparmio d'imposta derivante dal regime fiscale particolarmente favorevole applicabile al soggetto interposto (pensa al caso in cui questo si trovi all'estero in un Paese c.d. Paradiso Fiscale).

Ma adesso, dai un'occhiata a queste 3 (tra tante altre) cose che devi assolutamente sapere sulle contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate in materia di interposizione fittizia:

1) La Simulazione.

L'art. 37, comma 3, del DPR n. 600/1973 prevede che in sede di controllo della relativa posizione fiscale l'Amministrazione finanziaria possa imputare al contribuente i redditi di cui solo apparentemente sono titolari altri soggetti e dei quali, invece, egli risulta l'effettivo possessore sulla base di presunzioni dotate dei caratteri di gravità, precisione e concordanza.

LA CONTESTAZIONE:

Anzitutto il Fisco potrebbe dimostrare l'esistenza di un soggetto (c.d.interposto) fittizio, utilizzato come “schermo” che simuli la titolarità di alcuni beni o attività fonti di reddito che, in realtà, appartengono effettivamente ad un altro soggetto (c.d. interponente), identificabile come il vero titolare e il beneficiario effettivo dei redditi  prodotti.

2) L'Elusione Fiscale.

Un'altra contestazione potrebbe essere che il contribuente abbia posto in essere una o più operazioni prive di sostanza economica conseguendo, pur nel rispetto apparente delle norme fiscali, un indebito vantaggio fiscale dall'operazione economica e ciò in base alla interposizione fittizia integrante Elusione fiscale o Abuso del diritto previsto dall'art. 10-bis della l. n. 212/2000.

In tali casi, l'Amministrazione Finanziaria recupera le imposte dovute dal soggetto interponente, quale effettivo titolare di beni e attività e quindi coincidente con il soggetto passivo d'imposta.

3) L'Apparenza.

Tieni conto che l'Amministrazione finanziaria dispone di numerosi poteri di indagine per trovare le strutture fittizie: accessi, ispezioni, verifiche, indagini bancarie.

Con riguardo a quest'ultimo strumento, il Fisco può richiedere agli intermediari finanziari il rilascio delle risultanze relative ai rapporti finanziari, alle operazioni effettuate con i rispettivi clienti, alle garanzie prestate da loro o da terzi, fino all'identità dei soggetti destinatari di tali operazioni.

Sotto il profilo internazionale, poi, il Fisco può scovare dati, informazioni fiscali attraverso varie forme.

LA CONTESTAZIONE:

Attraverso le indagini finanziarie il Fisco potrebbe dimostrare la riconducibilità al contribuente interponente di determinati rapporti finanziari dei quali risulta l'apparente intestatario il soggetto interposto.

Nota bene: a tal fine sono segnali-spia anche le informazioni relative ai rapporti familiari tra l'interposto e il beneficiario-interponente.

La contestazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria in caso di interposizione fittizia ha come conseguenza:

- il recupero delle imposte evase;

- l'applicazione delle relative sanzioni (fra le quali rilevano, previste in caso di violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale degli investimenti all'estero).

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In conclusione, le problematiche e i rischi derivanti dall'interposizione fittizia non devono essere sottovalutati.

Noi ciò che ti consigliamo è di evitare improvvisazioni e rivolgerti ad un esperto, come un avvocato tributarista, poiché nel nuovo scenario nazionale e internazionale la pianificazione fiscale e patrimoniale delle attività e delle operazioni coinvolgenti società fiduciarie e trust, specie se compiute a livello internazionale, necessitano di un'attenta analisi circa i profili fiscali per non incorrere in pesanti sanzioni, anche penali, derivanti dall'attività di accertamento del Fisco.

La verifica della legittimità fiscale delle operazioni fiscali, nonché gli strumenti per regolarizzare eventuali operazioni illecite (con conseguente abbattimento delle sanzioni) possono essere compiute solo da un esperto, specie quando coinvolgono non solo la disciplina tributaria nazionale italiana ma anche quella sovranazionale/europea e quella internazionale.

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Queste sono solo alcune cose da sapere in materia di interposizione fittizia di società fiduciarie e trust e sulle possibili contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, le cose da sapere possono essere molte di più e poiché richiedono un esame ben più approfondito, e l’esame di copiosa giurisprudenza, anche internazionale, non possono essere esaminati ora. Però puoi visionare le tante sentenze pubblicate in questo sito per farti un idea da solo.

 

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