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Notifica all’estero dell’accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate italiana: 3 cose da sapere

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Notifica all’estero dell’accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate italiana: 3 cose da sapere

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Stai pensando di trasferirti all'estero per evitare di essere raggiunto dalle notifiche di accertamenti fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate?

Pensi che trasferendoti all'estero non dovrai più pagare le imposte maturate anni precedenti in Italia?

In questo articolo vedremo insieme cosa potrebbe accadere alle notifiche a te intestate se ti trasferisci all'estero.

Dai un'occhiata a queste 3 (tra tante altre) cose che devi assolutamente conoscere in materia di accertamenti fiscali all'estero:

1) Notifiche di accertamenti fiscali e residenza. La disciplina al tempo dello Scambio di informazioni tra Stati.

Secondo quanto previsto dall'art. 142 del c.p.c.  per la notifica a persona non residente né dimorante né domiciliata nello Stato e  che non ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, la spedizione avviene per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al Ministero degli Affari Esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.

Quindi, le notifiche di accertamenti ad un cittadino italiano iscritto all'AIRE possono essere realizzate attraverso l'invio o la consegna della raccomandata nell'attuale Paese straniero di residenza fiscale.

Inoltre, devi tenere in considerazione come con lo scambio di informazioni tra Stati le autorità fiscali hanno la possibilità di richiedere e acquisire informazioni di carattere fiscale presso intermediari finanziari (in primo luogo per effetto dell'abolizione del segreto bancario).

Considera, poi, che la maggior parte delle notifiche avviene ormai via Posta Elettronica Certificata (per i possessori di partita Iva), pertanto sfuggire alla notifica è davvero molto difficile.

In conclusione, il semplice trasferimento di residenza non farà venir meno la responsabilità legata al mancato pagamento delle imposte e tasse maturate negli anni precedenti.

Nota bene: “fuggire” dalle notifiche dell'Agenzia delle Entrate rappresenta un comportamento che viola la normativa fiscale italiana.

2) Notifica all'estero dell'avviso di accertamento e presupposti di legittimità. La giurisprudenza.

La Commissione Tributaria Regionale della Valle d'Aosta con sentenza n. 21/2018 ha dichiarato l'illegittimità della notifica diretta al contribuente residente all'estero ed iscritto all'AIRE effettuata a mezzo del servizio postale dello Stato estero di residenza fiscale poichè le indicazioni desumibili dalle relate di notifica del Servizio postale non erano idonee a trarre le informazioni richieste dalla legge (l. nr. 890/1982 sulle notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari).

Nota come il giudice di primo grado di Aosta aveva già dichiarato con sentenza 28/2017 la nullità della notificazione di un avviso di accertamento nei confronti di un soggetto, residente nel territorio francese e iscritto all'AIRE eseguita a mezzo di deposito presso la casa comunale di La Thuile.

In grado d'appello proponeva ricorso l'Amministrazione Finanziaria, adducendo ad un'ulteriore notifica eseguita direttamente all'indirizzo francese del destinatario dell'accertamento.

Il convenuto eccepiva, fra l'altro: la presenza di etichette apposte dal sistema postale sulla busta contenente l'avviso di accertamento che  usavano la copertura dell'indirizzo del cittadino; l'indicazione sulle etichette unicamente dell'impossibilità di consegnare a mani la missiva nonché del fatto che la stessa non fosse stata reclamata senza che fossero riportate le motivazioni che avevano condotto alla mancata notifica; l'assenza di “ogni riferimento ad avvisi di giacenza della raccomandata indirizzati al destinatario”.

La Commissione Tributaria Regionale della Valle d'Aosta ha statuito l'illegittimità della notifica avvenuta, avuto riguardo in particolare alla carenza di informazioni essenziali (quali le motivazioni dell'impossibilità di eseguire la notifica direttamente nelle mani del destinatario).

I giudici hanno ribadito il generale principio in tema di notificazione eseguita direttamente dall'Amministrazione Finanziaria, a mezzo di Servizio Postale, nei casi di impossibilità della consegna nelle mani del destinatario secondo cui bisogna considerare ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione la sola data di rilascio della comunicazione di avvenuto deposito.

La conseguenza è che le analoghe e corrispondenti relate del servizio postale dello Stato estero ove il contribuente risiede, devono obbligatoriamente riportare tutte le informazioni previste dalla normativa nazionale ritenute indispensabili per l'efficacia del procedimento di notifica.

Inoltre, in tema di decorrenza dei termini di impugnazione la Suprema Corte ha operato un rinvio al dettato di cui alla L. n. 890/1982, che all'art. 8, comma 4 è sancito che “La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata (…)  ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”.

3) Accertamento all'estero e Diritto di difesa del contribuente.

Abbiamo visto in sintesi la procedura da seguire per la notifica degli accertamenti fiscali all'estero.

Ma cosa accade se l'Autorità finanziaria non la rispetta (ad esempio escludendo quando prescritto dall'art. 142 c.p.c.)?

Si realizzerebbe senz'altro una violazione del diritto di difesa (ai sensi degli arrt. 24 e 3 della Costituzione): non assicurando al contribuente l'effettiva conoscenza dell'atto e determinando una disparità di trattamento tra residenti residenti all'estero.

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Noi ciò che ti consigliamo è di evitare improvvisazioni e rivolgerti ad un esperto, come un avvocato tributarista, che saprà valutare la soluzione più idonea al tuo caso concreto tenuto conto non solo della disciplina tributaria nazionale italiana ma anche di quella sovranazionale/europea e quella internazionale.

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Queste sono solo alcune cose da sapere in materia di notifiche di accertamenti fiscali all'estero. Tuttavia, le cose da sapere sono molte di più e poiché richiedono un esame ben più approfondito, e l’analisi di copiosa giurisprudenza, anche internazionale, non possono essere esaminate ora. Però puoi visionare le tante sentenze pubblicate in questo sito per farti un’idea da solo.

 

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