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La disciplina italiana sulla tassazione delle società estere controllate (CFC: Controlled Foreign Companies): 3 cose da sapere

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La disciplina italiana sulla tassazione delle società estere controllate (CFC: Controlled Foreign Companies): 3 cose da sapere

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Hai un gruppo multinazionale che ha una società con sede in Italia con delle “controllate”?

In questa guida ti spieghiamo perché se sei fiscalmente residente in Italia ma detieni delle partecipazioni in Stati esteri, leggerai qui 3 cose che devi assolutamente conoscere sulla disciplina italiana in materia di società estere controllate.

Peraltro, se stai anche solo “pensando” di acquistare partecipazioni in una società con sede operativa in un Paese a fiscalità privilegiata sappi che è fondamentale farsi assistere da subito da un professionista in quanto, in questo campo, il confine tra consentito e illegale è davvero molto sottile.

In questa guida ti spieghiamo cosa sono le società estere controllate e qual'è la disciplina italiana e quale tassazione è prevista.

Andiamo con ordine.

Cosa sono?

In poche parole, si tratta di società partecipate residenti in Paesi a fiscalità privilegiata che operano non distribuendo alla controllante i dividendi.

Ma, adesso, dai un'occhiata a queste 3 (tra tante altre) cose che devi assolutamente conoscere sulla disciplina italiana in materia di società estere controllate:

1) La nozione di “controllo”.

La normativa sulle c.d. Controlled Foreign Companies è prevista dall'art. 167 del TUIR.

Tale disciplina ha come presupposto l'esistenza di una società controllata estera in un Paese a fiscalità privilegiata.

Ma cosa si intende per “controllo”?

A tale quesito ci viene in aiuto il codice civile che, all'art. 2359 individua come controllate: le società di cui un'altra dispone della maggioranza di voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (controllo di diritto), le società in cui un'altra dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (controllo di fatto) e le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in forza di particolari vincoli contrattuali con essa (controllo contrattuale).

Nota bene: La disciplina CFC deve essere tenuta distinta da quella in materia di Transfer Pricing o di esterovestizione.

La normativa sulle società estere controllate, infatti, riguarda i casi in cui un soggetto residente in un Paese a fiscalità elevata fa svolgere le attività a più alto reddito ad altri soggetti.

Come già detto, sono società partecipate residenti in Paesi a fiscalità privilegiata che operano non distribuendo alla controllante i dividendi.

2) A chi si applica la disciplina sulle società estere controllate?

La disciplina si applica in presenza di redditi in Stati con regime fiscale privilegiato:

- alle persone fisiche (anche non titolari di redditi di impresa);

- ad alcune società (in particolare: alle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice);

- ai soggetti passivi IRES;

- agli enti pubblici e privati diversi dalle società.

Altri requisiti sono:

- il possesso della residenza fiscale in Italia;

- che le società controllate estere siano assoggettate ad una tassazione inferiore al 50% di quella a cui sarebbero sottoposte in Italia;

- proventi per oltre 1/3 da passive income.

3) La tassazione.

Considera che in sede di predisposizione del modello Redditi S.C. la società controllante deve compilare:

- il quadro FC (per determinare il reddito della società estera);

- il quadro RM (al fine di liquidare la relativa imposta).

In particolare, nel quadro FC del modello dei Redditi bisognerà indicare i dati della società partecipata nonché i campi relativi alla quantificazione del reddito della stessa.

Il reddito determinato dovrà poi essere riportato nel quadro RM (dedicato ai redditi a tassazione separata).

I redditi della controllata estera sono imputati alla controllata residente e tassati separatamente dal reddito complessivo IRES.

Tieni conto che dall'imposta liquidata sono ammesse in detrazione le imposte pagate all'estero dall'impresa partecipata sul medesimo reddito.

Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi di più società estere controllate (delle quali possieda più partecipazioni) dovranno essere utilizzare modelli RM separati (stando attenti a numerarli progressivamente, compilando l'apposita casella!).

Una volta verificata l'effettiva applicazione della disciplina, il contribuente deve:

- Procedere alla determinazione del reddito imponibile da assoggettare a tassazione in Italia.

- Procedere alla tassazione separata del reddito con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente.

Fai attenzione: la modalità di determinazione del reddito imponibile è diversa a seconda del tipo di società controllata (il reddito di una società residente in uno Stato appartenente alla c.d. Black list è differente rispetto a quello di una socità residente in Stato c.d. White list!).

Quindi, se il dividendo non viene erogato alla controllante italiana trova applicazione la disciplina CFC, con la conseguente tassazione separata del reddito estero della controllata.

Considera che è possibile disapplicare tale normativa (ad esempio dimostrando che la società estera non è di fittizia).

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Noi ciò che ti consigliamo è di evitare improvvisazioni e rivolgerti ad un esperto, come un avvocato tributarista, poiché nel nuovo scenario nazionale e internazionale la creazione o la gestione di società estere controllate necessita di un'attenta analisi circa i profili fiscali.

La verifica della legittimità fiscale di una società estera controllata può essere compiuta solo da un occhio esperto, in quanto coinvolge non solo la disciplina tributaria nazionale italiana ma anche quella sovranazionale/europea e quella internazionale.

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Queste sono solo alcune cose da sapere in materia di disciplina di società estere controllate e tassazione. Tuttavia, le cose da sapere sono molte di più e poichè richiedono un esame ben più approfondito, e l’analisi di copiosa giurisprudenza, anche internazionale, non possono essere esaminate ora. Però puoi visionare le tante sentenze pubblicate in questo sito per farti un’idea da solo.

 

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