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Conto all’estero non dichiarato. Scambio di informazioni. 3 cose da sapere

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Conto all’estero non dichiarato. Scambio di informazioni. 3 cose da sapere

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Stai pensando di aprire un conto estero oppure possiedi un conto estero non dichiarato e pensi che l'Agenzia delle Entrate non ne verrà a conoscenza?

In questa guida parleremo dello scambio di informazioni tra Stati e ti spieghiamo perché se possiedi un conto estero ti converrà dichiararlo o regolarizzare la tua situazione.

Andiamo con ordine.

Che cos'è lo Scambio di informazioni tra Stati?

Si tratta di uno strumento di collaborazione internazionale tra Stati attraverso cui le autorità fiscali hanno la possibilità di richiedere e acquisire informazioni di carattere fiscale presso intermediari finanziari (in particolare banche).

Proprio in questo modo l'Amministrazione Finanziaria italiana viene a conoscenza, sempre più spesso, dei dati dei conti esteri non dichiarati detenuti da contribuenti residenti.

Sai che l'Italia, proprio negli ultimi anni, è stata impegnata in un'intensa attività di sottoscrizione di forme di accordo per realizzare un efficiente scambio di informazioni?

Intanto, dai un'occhiata a queste 3 (tra tante altre) cose che devi assolutamente conoscere sullo Scambio di informazioni tra Stati:

1) Lo scambio di informazioni: la Disciplina.

La disciplina cardine sullo scambio di informazioni a livello europeo è costituita anzitutto dalla Direttiva UE n. 2011/16/UE.

La Direttiva ha previsto come ogni autorità nazionale abbia l'obbligo di inviare all'autorità competente informazioni attraverso uno scambio automatico su determinate categorie di redditi, fra cui: pensioni, redditi da lavoro, proprietà e redditi immobiliari.

La conseguenza di tale disposizione è in particolare la caduta del segreto bancario a livello comunitario: ciò vuol dire che gli intermediari finanziari non possono più utilizzare il segreto bancario come legittimo impedimento alla divulgazione delle informazioni in ambito comunitario.

La Commissione UE è intervenuta, poi, con la Direttiva n. 107/14 UE.

Tale disposizione, adottata allo scopo di ostacolare l'attività di frode ed evasione transfrontaliera, individua specificatamente le informazioni che devono formare oggetto di informativa (quali per i conti correnti, quali per i contratti assicurativi e così via).

Considera che, tra i dati obbligatori da segnalare vi rientrano, fra gli altri:

- generalità del titolare del conto;

- saldo e valore del conto;

- numero del conto;

- nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione Finanziaria tenuta alla comunicazione.

Inoltre, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato in data 28 dicembre 2015 il Decreto di attuazione della Legge n. 95/2015, attuativo della Direttiva n. 2014/107UE.

In poche parole, con questo Decreto è stata data piena attuazione allo scambio automatico di informazioni per quanto riguarda i conti esteri e le attività finanziarie estere.

Nota che:

- gli intermediari finanziari italiani sono tenuti a trasmettere i dati dei conti dei non residenti all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile;

- l'Agenzia trasmetterà entro il successivo 30 settembre a ciascuna delle corrispondenti Amministrazioni estere i dati dei propri residenti (e le  amministrazioni estere faranno lo stesso con i residenti italiani, essendo una normativa speculare).

Tieni conto che a tale accordo anche aderito anche Stati come Singapore, Hong Kong, Emirati Arabi e Brasile (Paesi da sempre rinomati per la loro riservatezza in materia fiscale).

2) Gli Stati coinvolti nello Scambio di Informazioni.

Tra gli Stati che effettuano lo scambio di informazioni (oltre all'Italia) vi rientrano, fra l'altro*:

- Albania;

- Andorra;

- Argentina;

- Australia;

- Austria;

- Azerbaijan;

- Bahamas;

- Bahrain;

- Barbados;

- Bermuda;

- Brasile;

- Bulgaria;

- Regno Unito;

- Spagna;

- Svizzera;

- Svezia;

- Turchia;

- Slovenia;

- Russia;

- Portogallo;

- Polonia;

- Norvegia;

- Nuova Zelanda;

- Olanda.

(*Elenco a scopo esemplificativo e non esaustivo)

3) Conti esteri e scambio di informazioni: come comportarsi?

Il comportamento di alcuni contribuenti è ancora quello di ignorare gli obblighi di monitoraggio.

Ma attenzione, perché come abbiamo visto insieme, con lo scambio automatico delle informazioni le cose sono molto cambiate!

Quindi, se hai un conto estero o sei titolare di investimenti esteri devi:

1) per prima cosa verificare di essere in regola con normativa in materia di monitoraggio fiscale per le annualità passate ancora accertabili.

2) Successivamente verificare se per il periodo oggetto di dichiarazione si è soggetti al monitoraggio fiscale.

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Abbiamo visto come lo scambio di informazioni rappresenti ormai un tema centrale nella normativa e prassi tributaria.

Noi ciò che ti consigliamo è di evitare improvvisazioni e rivolgerti ad un esperto, come un avvocato tributarista, poiché nel nuovo scenario nazionale e internazionale la creazione e la dichiarazione di conti esteri necessita di un'attenta analisi circa i profili fiscali (e le sanzioni previste in materia sono molto elevate).

La verifica della legittimità di un conto estero può essere compiuta da un occhio esperto, in quanto coinvolge non solo la disciplina tributaria nazionale italiana ma anche quella sovranazionale/europea e quella internazionale.

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Queste sono solo alcune cose da sapere in materia di scambio di informazioni e sui rischi che si corrono a possedere un conto estero non dichiarato, le cose da sapere possono essere molte di più e poichè richiedono un esame ben più approfondito, e l’analisi di copiosa giurisprudenza, anche internazionale,  non possono essere esaminati ora. Però puoi visionare le tante sentenze ed articoli pubblicati in questo sito per farti un’idea da solo.

 

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