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681. Avviamento Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 2736/2017 del 4 aprile 2017, Presidente e Estensore: Beretta IMPOSTA DI REGISTRO – Cessione d’azienda – Avviamento – Determinazione valore – Criteri. L’avviamento, pur avendo un valore patrimoniale ed essendo come tale iscritto in bilancio, non è un bene né un diritto bensì una qualità della singola azienda, e precisamente la capacità della stessa di dare profitti in base alla gestione e all’organizzazione dei beni che la compongono, e per tale caratteristica non può esistere un metodo unico di valutazione. Che l’Amministrazione finanziaria possa legittimamente servirsi di un metodo, non sembra contestabile; e neppure è contestabile che, trattandosi di un giudizio di fatto, una motivazione congrua sia in grado di porre l’Ufficio al riparo da interventi della corte regolatrice. Tutt’altra faccenda è però se l’applicazione di una formula matematica o la moltiplicazione di certi valori per un determinato tasso di rendimento, possa bastare a fondare una rettifica. In specie, l’obbligo di motivazione dell’avviso deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale il maggior valore è stato rilevato; ma è vero anche che, ogni qualvolta l’atto impositivo sia impugnato e si passi alla fase contenziosa, l’Ufficio ha comunque l’onere di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente ha la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altro parametri per “vincere” le presunzioni di controparte (cfr. Cass. n. 24279/2009). (A.R.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 52 268 682. Sentenza di ammissione al passivo Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 2753/2017 del 6 aprile 2017, Presidente: Raimondi, Estensore: Innocenti IMPOSTA DI REGISTRO – Sentenza di ammissione al passivo – Mancanza dei presupposti impositivi – Sussiste. La sentenza di ammissione al passivo è esclusa dagli atti previsti dagli artt. 37 e 41 (e dell’art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa, Parte prima) del d.P.R. 131/1986, che prevedono l’assoggettamento all’imposta proporzionale di registro nella misura dell’1% di ogni atto derivante dall’autorità giudiziaria in materia civile che definisca, anche in misura parziale, un giudizio. Di fatti, come riportato dall’art. 96 della legge fallimentare, il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal Tribunale all’esito dei giudizi di cui all’art. 99, producono effetti solamente ai fini del concorso, non essendo un atto definitivo del giudizio. (A.R.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 37 e 41; r.d. 267/1942, art. 96 683. Articolo 20 d.P.R. n. 131/1986 Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 2821/2017 dell'11 aprile 2017, Presidente: Duchi, Estensore: Crisafulli REGISTRO – Applicazione dell’articolo 20 del d.P.R. n. 131/1986 – Limiti. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 20, l’Ufficio può e deve ricostruire, attraverso un’indagine complessiva dell’atto e delle relative clausole, la reale natura giuridica del medesimo, senza fermarsi alla intitolazione dello stesso e alla mera interpretazione letterale e senza essere vincolato da una inesatta qualificazione operata dalle parti e, quindi, dal nomen juris che le stesse hanno attribuito all’atto. Non può invece andare al di là della qualificazione civilistica e degli effetti giuridici desumibili da una interpretazione complessiva dell’atto stesso. Deve, quindi, decisamente negarsi che l’Ufficio possa far valere il collegamento ai fini della imposizione di registro, e quindi (interpretando l’atto sottoposto a registrazione unitamente ad altri atti ad esso collegati) tener conto di un presunto “effetto giuridico unitario”. Ciò che in effetti rileva, per escludere un tale potere dell’Ufficio, non è tanto la distinzione tra unicità e pluralità di cause negoziali, come pure affermato da parte della dottrina e della giurisprudenza, ma piuttosto l’autonomia documentale dei singoli “atti” presentati alla registrazione. (nel caso di specie l’Ufficio aveva riqualificato il conferimento d’azienda e la successiva cessione delle partecipazioni come cessione d’azienda. Tale contestazione era ritenuta infondata dalla CTP la quale, dopo aver rilevato le precedenti considerazioni di carattere generale, evidenziava che l’effetto finale della fattispecie complessa realizzata non può essere equiparata a quello della cessione d’azienda, poiché nel patrimonio del terzo acquirente entra non già quest’ultima, bensì la partecipazione sociale con le ovvie differenze sia sotto il profilo civilistico che sotto quello tributario). (C.V.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20 684. Alternatività Iva e Registro Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 13, sentenza n. 2853/2017 dell'11 aprile 2017, Presidente: Maiga, Estensore: Scarabelli REGISTRO – Decreto ingiuntivo – Condanna al pagamento di corrispettivi o prestazioni di servizi soggetti ad IVA –Tassazione in misura fissa – Consegue. L’imposta sui decreti ingiuntivi si applica unicamente sulla base del principio di alternatività Iva/Registro di cui all’articolo 40 del d.P.R. 131/1986 (TUR). Per quanto riguarda i decreti 269 ingiuntivi, la Tariffa, Parte Prima, del TUR, che disciplina gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, all’art. 8, comma 1, lettera b), prevede, tra l’altro, l’applicazione ai decreti ingiuntivi dell’imposta nella misura del 3%. Ma nella nota II al citato art. 8 viene stabilito che i decreti ingiuntivi “non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni di servizi soggette all’imposta sul valore aggiunto”. (C.V.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 40 comma1 685. Decreto ingiuntivo Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 3068/2017 del 2 maggio 2017, Presidente: De Lillo, Estensore: Degrassi REGISTRO – Enunciazione di atti – Decreto ingiuntivo – Enunciazione di riconoscimento di debito – Mancata indicazione del valore del riconoscimento – Imposizione con aliquota 1% ‐ Illegittimità. Qualora nel decreto ingiuntivo non venga indicato l’importo del precedente riconoscimento di debito dichiarato dal debitore, l’ufficio non può liquidare l’imposta nella misura dell'1% ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 22 del d.P.R. 131/1986 e art 3 della Tariffa parte I. (L.Si.) 686. Polizza fideiussoria Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 3084/2017 del 3 maggio 2017, Presidente: Molinari, Estensore: De Rosa IMPOSTA DI REGISTRO – POLIZZA FIDEIUSSORIA – IMPOSTA PROPORZIONALE – Polizza fideiussoria – Natura – Contratto autonomo – Enunciazione della polizza in ricorso per decreto ingiuntivo – Applicazione imposta di registro proporzionale – Legittimità. La polizza fideiussoria stipulata dal debitore a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte nei riguardi del creditore costituisce un negozio autonomo rispetto al contratto principale. Ne deriva che, se il creditore attiva l’azione monitoria per escutere la polizza nei confronti della compagnia assicurativa inadempiente, l’enunciazione della stessa nel decreto ingiuntivo sconta l’imposta di registro proporzionale, non avendo rilevanza che le prestazioni garantite dalla polizza siano soggette ad Iva. (M.Z.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 22, 40 e art. 8 della Tariffa Parte I 687. Soggettività passiva del notaio Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 3096/2017 del 4 maggio 2017, Presidente: Giucastro, Estensore: Siffredi IMPOSTA DI REGISTRO – SOGGETTIVITA PASSIVA DEL NOTAIO – Società a responsabilità limitata – Delibera assembleare per aumento capitale sociale – Registrazione presso un notaio – Enunciazione di contratto di mutuo non ricevuto da quel notaio – Imposta di registro relativa al mutuo – Carenza di responsabilità del notaio. L’Ufficio non può chiedere al Notaio che ha ricevuto la delibera di aumento di capitale sociale di una S.r.l. l’imposta di registro relativa ad un contratto di mutuo enunciato nella predetta deliberazione ma ricevuto da altro Notaio. La pretesa per l’atto enunciato, quindi, dovrà essere avanzata esclusivamente nei confronti delle parti che lo hanno stipulato. (M.Z.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 22 e art. 9 della Tariffa Parte I 270 688. Piano di rientro Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 3276/2017 del 10 maggio 2017, Presidente e Estensore: D’Orsi REGISTRO – Decreto ingiuntivo – Piano di rientro – Non integra atto innovativo – Misura fissa – Compete. Il piano di rientro allegato al ricorso per decreto ingiuntivo non enuncia un diverso legame contrattuale rispetto a quello sul quale è stato fondato il decreto ingiuntivo, ma si limita a fissare delle modalità di adempimento del debito di importi già fatturati, sicché va assoggettato alla minore tassa fissa, in virtù del combinato disposto degli artt. 22 e 40 del d.P.R. 131/1986. (P.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 22 e 40 689. Rideterminazione del valore dell’avviamento Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 3308/2017 dell’11 maggio 2017, Presidente e Estensore: Duchi REGISTRO – Cessione di ramo di azienda – Valutazione dell’avviamento – Calcolo della proiezione di redditualità – Eccessivo – Riduzione orizzonte temporale. Nella determinazione del valore della cessione, devono essere equamente presi in considerazione i rischi inerenti all'esercizio della particolare impresa di cui si tratta, le condizioni di tempo e di luogo in cui si svolge, oltre che dei suoi successivi sviluppi, nel senso che la determinazione del valore della cessione e/o dell'avviamento, pur ricollegandosi prevalentemente all’attività svolta in passato, si proietta innegabilmente verso il futuro. In applicazione, quindi, dei criteri individuati dalla dottrina economico‐aziendale e dalla prassi professionale, in assenza di uno specifico criterio legislativo, deve tenersi conto della situazione del mercato e del tasso di interesse normale di remunerazione del rischio, sicché l’orizzonte temporale preso in considerazione va ridotto a cinque anni, con conseguente rideterminazione della maggiori imposte, interessi e sanzioni. (P.C.) 690. Registro su contratti di locazione di immobili strumentali Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 13, sentenza n. 3327/2017 del 12 maggio 2017, Presidente: Bichi, Estensore: Petrone REGISTRO – Contratti di locazione di immobili strumentali – Alternatività Iva‐Registro – Non sussiste – Contrasto con l’art. 401 della Direttiva 2006/112/CEE – Non sussiste. L’art. 401 della Direttiva 2006/112/CEE, che vieta l’introduzione di imposte sul giro d’affari, non osta al mantenimento di un prelievo fiscale qual è l'imposta di registro se, e nella misura in cui, questo tributo non è assimilabile all'IVA. L'imposta di registro sui contratti di locazione di immobili strumentali non può considerarsi idonea a compromettere il funzionamento dell’Iva, poiché non tiene in considerazione "il valore aggiunto", bensì l'intero valore sottoposto a tassazione, ed è giustificata dal servizio di pubblica utilità fornito dall’Agenzia delle Entrate in relazione ad una specifica contrattualità. Risulta, pertanto, legittima l’applicazione dell’imposta di registro con l'aliquota dell'1% ai canoni delle locazioni degli immobili strumentali, ancorché assoggettati all’imposta sul valore aggiunto ex art. 10, comma 1, n. 8, del d.P.R. 633/1972, per come esplicitamente dichiarato dal decreto legge 223/2006. (P.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1 n. 8; dir. 2006/112/CEE, art. 401 271 691. Valori OMI Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 3339/2017 del 12 maggio 2017, Presidente e Estensore: Ortolani IPOTECARIA E CATASTALE – Immobili strumentali – Misura proporzionale imposte ipotecaria e catastale – Valori OMI – Valore medio indicativo – Necessità di vagliare ulteriori elementi per determinare valore concreto immobile – Illegittimità dell’accertamento – Sussiste. Ai trasferimenti di immobili strumentali si applicano le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale sia che l'operazione rientri nel campo di applicazione IVA sia che non vi rientri. I valori OMI rappresentano un valore medio indicativo attendibile, che tuttavia ha bisogno di una verifica con la realtà in cui il bene è ubicato, altrimenti la pretesa erariale risulta illegittima. Gli eventi sismici del 2009 (terremoto dell’Aquila) e le conseguenze economiche derivate ai beni ubicati in quella zona sono elementi di fatto che vanno considerati ai fini della determinazione della rendita, in quanto espressivi del valore di mercato del bene. (P.C.) Riferimenti normativi: d.lgs. 347/1990, artt. 2, 10 e 13 692. Enunciazione di atti non registrati Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 11, sentenza n. 3457/2017 del 12 maggio 2017, Presidente: Ortolani, Estensore: Petrone IMPOSTA DI REGISTRO – Atto soggetto a registrazione in caso d’uso – Enunciazione – Caso d’uso – Non sussiste. La disposizione dell’art. 22 del d.P.R. 131/1986, secondo cui “se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate … ”, trova applicazione anche quando l’atto enunciato rientri fra quelli la cui registrazione è obbligatoria solo in caso d’uso, ancorché l’enunciazione non equivalga ad uso ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 131/1986. (P.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 6 e 22 693. Ricognizione di debito Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 10, sentenza n. 3466/2017 del 16 maggio 2017, Presidente e Estensore: Fugacci REGISTRO – Ricognizione di debito – Atto non avente contenuto patrimoniale – Imposta in misura fissa – Sussiste. La ricognizione di debito non determina la nascita di alcuna obbligazione e non comporta quindi variazioni nel patrimonio del suo autore e dei soggetti che ne sono destinatari. Il suo effetto è quello meramente processuale dell’inversione dell’onere della prova e configura pertanto un atto non avente contenuto patrimoniale da assoggettare ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 11, Tariffa, parte I del d.P.R. 131/1986. (A.I.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 11 694. Valore venale in comune commercio dell’immobile Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 3497/2017 del 17 maggio 2017, Presidente: Bricchetti, Estensore: Chiarenza REGISTRO – Determinazione del valore venale in comune commercio – Corrispettivo – Non rileva. 272 Ai fini della determinazione del valore venale in comune commercio di un immobile ai sensi dell’art. 51, comma 2, d.P.R. 131/1986 non rileva il corrispettivo del contratto di compravendita pattuito tra le parti coinvolte: il valore venale di mercato, infatti, è concetto diverso dal prezzo di acquisto, il quale è necessariamente influenzato anche dalle condizioni peculiari in cui il contratto viene stipulato. Diversamente, il valore venale in comune commercio dell’immobile, rilevante ai fini della disposizione richiamata, deve essere individuato sulla base di molteplici stime, specifiche ed approfondite, avendo riguardo alle condizioni dell’immobile. (A.I.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 comma 2 695. Cessione d’azienda Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 3639/2017 del 23 maggio 2017, Presidente: D’Orsi, Estensore: Chiametti IMPOSTA DI REGISTRO – ART. 20 TUR – Conferimento d’azienda e successiva cessione di quote della conferitaria – Riqualificazione in cessione d’azienda – Illegittimità. L’art. 20 TUR non ha natura antielusiva ma è una norma di interpretazione e qualificazione dei contratti sottoposti a registrazione che impone di privilegiare, ai fini dell’imposta di registro, l’intrinseca natura e gli effetti giuridici di tali atti negoziali. Con l’attività di interpretazione ex art. 20 TUR, l’ufficio non può dunque ricostruire artificiosamente una fattispecie imponibile diversa da quella voluta dalle parti. Ciò posto, è illegittima la “riqualificazione”, ai fini dell’imposta di registro, dell’operazione di conferimento di ramo d’azienda e successiva cessione totalitaria delle quote della società conferitaria quale unitaria cessione d’azienda in quanto, se è ben vero che in entrambe dette operazioni il valore del complesso dei beni aziendali è riflesso in quello dei beni ceduti, sotto il profilo degli effetti giuridici il contratto di vendita di azioni o quote sociali e il contratto di vendita d’azienda non sono affatto equivalenti (Conf. Cass. n. 2054/2017). (L.Sa.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20 696. Base imponibile Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 11, sentenza n. 3764/2017 del 26 maggio 2017, Presidente: Citro, Estensore: Pavone REGISTRO – Base imponibile – Cessione di ramo d'azienda – Avviamento – Determinazione del valore – Criteri – Motivazione dell’atto. Il valore di avviamento di un ramo d’azienda oggetto di contratto di cessione è corretto se rideterminato in base a complessi calcoli matematici, fondati dal punto di vista economico e scientifico. Il relativo atto è motivato, a maggior ragione ove sia stato assicurato pieno contraddittorio endoprocedimentale, nel corso del quale sia stata data piena possibilità al contribuente di fornire la propria posizione, essendo il risultato dell'analisi di criteri meramente matematici e delle allegazioni del contribuente. Rileva anche l’eventuale rigetto del ricorso presentato dall'acquirente dello stesso ramo d’azienda. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 comma 4 697. Base imponibile Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 3791/2017 del 29 maggio 2017, Presidente: Raimondi, Estensore: Salvo 273 REGISTRO – Base imponibile – Cessione d'azienda – Avviamento – Determinazione del valore – Criteri – Motivazione dell’atto. Poiché l’avviamento è la “potenzialità dell’azienda”, sotto tutti gli aspetti, di produrre reddito per gli anni futuri, la deduzione di un calo del fatturato nell’anno di compravendita pari al 9,5 per cento della media del triennio precedente e di un calo del reddito dichiarato, in assenza di puntuale contestazione, consente di rideterminare il valore dell’avviamento con una riduzione del 12 per cento circa del valore accertato in relazione alla cessione dell’azienda. Non sussiste carenza di motivazione di un avviso che contenga le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato alla rettifica del maggior valore di avviamento, ponendo il contribuente in condizione di individuare i motivi della maggiore pretesa, contestarla e proporre le proprie difese, così che nessun diritto risulta leso. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 698. Riscossione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 3801/2017 del 29 maggio 2017, Presidente: Citro, Estensore: Macchiarola REGISTRO – Riscossione – Solidarietà – Definizione della lite da parte di un coobbligato – Efficacia nei confronti di coobbligato solidale – Giudicato sfavorevole – Irrilevanza. L'obbligazione di pagamento dell'imposta di registro è solidale e, come tale, il pagamento avvenuto anche da una sola parte libera i coobbligati, estinguendo l'obbligazione. Qualora un coobbligato definisca la lite pendente e paghi il dovuto, l’altro coobbligato è liberato. Trova, dunque, applicazione l'art. 16, comma 10, della legge n. 289/2002, espressamente richiamato dal comma 12 dell'art. 39 del d.l. 98/2011, secondo il quale la definizione della lite pendente effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente (Conf. Cass. n. 15187/2014). Di tale definizione può beneficiare anche il coobbligato solidale, nei cui confronti sia già stata resa una sentenza passata in giudicato ad egli sfavorevole, posto che la lite non può più essere considerata pendente. (F.P.) Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 16 comma 10; d.l. 98/2011, art. 39 comma 12; d.P.R. 131/1986, art. 57 699. Applicazione dell’imposta Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 3816/2017 del 26 maggio 2017, Presidente: Beretta, Estensore: Del Re REGISTRO – Applicazione dell’imposta – Atti dell’autorità giudiziaria – Decreto ingiuntivo – Revoca – Riconoscimento di debito – Titolo per la riscossione – Carenza. In caso di cartella esattoriale emessa per imposta di registro liquidata in conseguenza di decreto ingiuntivo, la pretesa tributaria deve considerarsi venuta meno ab origine in presenza di concorde istanza delle parti che abbia revocato il decreto ingiuntivo, sia per il fondamento di questo su un riconoscimento di debito la cui sottoscrizione non è risultata apocrifa. Pertanto l'Amministrazione finanziaria non ha più il titolo per riscuotere e, quindi, viene meno la notifica dell'avviso di liquidazione e tantomeno della cartella di pagamento. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 37 274 700. Applicazione dell’imposta Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 3859/2017 del 29 maggio 2017, Presidente: Fugacci, Estensore: Cozzi REGISTRO – Applicazione dell’imposta – Clausola penale in contratto di locazione – Autonoma rilevanza causale. Una clausola penale contenuta in un contratto di locazione di immobile costituisce pattuizione avente automa rilevanza causale, per la quale è applicabile l'art. 21, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986, in base al quale, se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta a imposta come se fosse un atto distinto. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 21 comma 1 701. Accertamento, liquidazione e riscossione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 19, sentenza n. 3863/2017 del 29 maggio 2017, Presidente e Estensore: D’Orsi Ipotecaria e catastale – Accertamento, liquidazione e riscossione – Immobili di competenza di una conservatoria – Effettuazione di conteggi. Una richiesta di maggiori tasse ipotecarie e catastali basata sul fatto che gli ulteriori conteggi derivino dalla circostanza che gli immobili interessati siano di competenza di due conservatorie non è giustificata, ove sia pacifico che la conservatoria competente per gli immobili in discussione è sempre la stessa. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 347/1990 702. Base imponibile Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 11, sentenza n. 3882/2017 del 31 maggio 2017, Presidente e Estensore: Di Rosa REGISTRO – Base imponibile – Valore di immobili – Metodologia di calcolo. Ai fini della rettifica del valore di appartamenti oggetto di atto di compravendita, il richiamo ai cd. parametri OMI e alle quotazioni FIMAA, oltre che l'applicazione della cd. capitalizzazione del reddito, sono indici che costituiscono certamente un idoneo parametro di stima, ma non possono assurgere a unico elemento nella rideterminazione del valore del bene, essendo all'uopo necessaria l'applicazione di idonei correttivi, correlati alla fattispecie nella sua concretezza. Diversamente opinando, infatti, la rettifica si risolverebbe in un'operazione del tutto astratta, in contrasto con il principio della "capacità contributiva", di cui all'art. 53 della Costituzione. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52 703. Applicazione dell’imposta Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 3894/2017 dell’1 giugno 2017, Presidente e Estensore: Centurelli REGISTRO – Applicazione dell’imposta – Enunciazione di atti non registrati – Riconoscimento di debito – Aliquota proporzionale – Somme corrispettivo di prodotti soggetti a IVA – Irrilevanza. 275 In presenza di decreto ingiuntivo, l'imposta di registro va calcolata nella misura proporzionale dell'1 per cento sull’enunciazione del riconoscimento di debito a base dell'ingiunzione, senza tenere conto che le somme ingiunte costituiscono il corrispettivo di prodotti farmaceutici assoggettati a IVA. Per effetto del principio dell'autonomia dei singoli negozi, la ricognizione di debito risulta autonoma e indipendente rispetto al pregresso rapporto obbligatorio originato dal contratto di fornitura. Pertanto, sussistono i presupposti per la sottoposizione della ricognizione di debito rilasciata dalla debitrice in relazione a somme già assoggettate a IVA a imposta di registro con aliquota proporzionale, avuto riguardo all’autonomia di tale atto, la quale non viene meno per il solo fatto che la fornitura di prodotti farmaceutici alla base del rapporto obbligatorio inter partes sia soggetta a IVA (Conf. Cass. n. 17237/2013). (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986 704. Agevolazioni prima casa Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 3899/2017 dell’1 giugno 2017, Presidente e Estensore: Centurelli REGISTRO – Agevolazioni prima casa – Immobile di lusso – Accertamento della superficie da parte dell’UPT – Revoca – Legittimità. Ai fini della qualificazione di un'abitazione come di lusso, prevista dagli artt. 5 e 6 del d.m. 2 agosto 1969, rileva la superficie quantificata nella misura indicata dall'Ufficio del territorio sulla base della planimetria catastale in scala. A tali risultanze non sono in alcun modo opponibili le affermazioni contenute nella dichiarazione rilasciata dal professionista di parte, ove priva dei riscontri necessari non solo a suffragare la quantificazione di detta superficie, ma anche la sua stessa qualificazione come da relazione tecnica. La superficie così accertata dell'immobile ‐ a prescindere dal classamento catastale, divenuto solo in epoca successiva al suo acquisto elemento dirimente circa la relativa individuazione come abitazione di lusso ‐ risulta ostativa all'applicazione del beneficio fiscale cd. prima casa, la cui revoca deve quindi ritenersi legittima. (F.P.) 705. Registrazione in termine fisso Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 3900/2017 dell’1 giugno 2017, Presidente: De Sapia, Estensore: Di Gennaro REGISTRO ‐ Registrazione in termine fisso ‐ Trust – Condizioni. In tema di imposte connesse alla costituzione del trust, è da versare l'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, ex art. 11 della Tariffa, p. I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, ove si tratti di atto che non realizza ancora di per sé attribuzioni liberali e se ivi non sussiste alcun corrispettivo in danaro, da parte del disponente al trustee, né alcun trasferimento della proprietà dei beni segregati in trust. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986 706. Canoni di locazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 3960/2017 del 5 giugno 2017, Presidente: D’Orsi, Estensore: Simeoli REGISTRO – Canoni locazione beni strumentali soggetti ad iva – Imposta registro 1% ‐ Inapplicabilità. La proporzionalità dell’imposta di registro nella misura dell’ 1% sul canone di locazione di beni strumentali soggetti ad IVA si pone in contrasto con quanto stabilito dall’art. 401 della direttiva 276 2006/112/CE che vieta l’introduzione di imposte che abbiano “ il carattere di imposta sul volume di affari”. Deve quindi disapplicarsi per tali canoni di locazione che già scontano l’Iva la previsione dell’ulteriori imposta di registro in misura proporzionale all’1% di cui all’art. 40 d.P.R. n. 131/1986 e all’art. 5 della Tariffa parte I, così come modificati dall’art 35 D.L. 223/2006. (C.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 40 e art. 5 della Tariffa parte I; dir. 2006/112/CE, art. 401 707. Interpretazione degli atti Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 4036/2017 del 7 giugno 2017, Presidente: Beretta, Estensore: Gallo Imposta di Registro – Cessione d’Azienda – Conferimento – Prevalenza della sostanza sulla forma – Sussiste. Ai fini dell’imposta di registro, deve essere considerata una vera e propria cessione di azienda, l’operazione attraverso cui, con più atti, prima si conferisce l’azienda o un ramo della stessa a un soggetto e, successivamente, si cedono le quote di partecipazione a un terzo soggetto. Ed invero, poiché l’imposta di registro ha per oggetto il negozio giuridico e non l’atto documentale, essa richiede l’interpretazione unitaria del negozio medesimo, anche se frazionata in atti distinti. Ciò che rileva, infatti, è l’effetto giuridico finale che si realizza con l’operazione, poiché la disciplina dell’imposta di registro è imperniata sull’articolo 20 del d.P.R. 131/1986, il quale attribuisce preminente rilievo all’intrinseca natura ed agli effetti giuridici dell’atto, rispetto al suo titolo ed alla sua forma apparente, sicché l’Amministrazione finanziaria può riqualificare come cessione di azienda la cessione totalitaria delle quote di una società, senza essere tenuta a provare l’intento elusivo delle parti, attesa l’identità della funzione economica dei due contratti, consistente nel trasferimento del potere di godimento e disposizione dell’azienda da un gruppo di soggetti ad un altro gruppo o individuo. (D.O.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20 708. Decadenza Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 4125/2017 del 13 giugno 2017, Presidente: Duchi, Estensore: Chiarenza TERMINE DECADENZA – DIES A QUO – Frazionamento attività accertativa – Non sussiste. La norma secondo cui l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale va interpretata nel senso che i due anni decorrono dalla registrazione dell'atto, in quanto è in tale momento che il contribuente corrisponde, o avrebbe dovuto corrispondere, l'imposta proporzionale. La decorrenza del termine di decadenza dalla data di registrazione dell'atto vale anche in caso sia stata versata l'imposta fissa, anziché quella proporzionale, perché da tale momento l'amministrazione è a conoscenza dell'esistenza dell'atto sottoposto a tassazione e possiede tutti gli elementi per determinare sia la sottoposizione dell'atto ad imposta proporzionale sia il controllo del valore dichiarato. Inoltre, la disciplina dell'imposta di registro non prevede alcun frazionamento dell'attività accertativa, pertanto in caso di precedente avviso di liquidazione., il relativo potere accertativo è da considerarsi esaurito. (G.Gi.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 76 comma 1bis 277 709. Contratti trasferimento taxi Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 10, sentenza n. 4194/2017 del 15 giugno 2017, Presidente: Fugacci, Estensore: Perrucci IMPOSTA DI REGISTRO – Contratti di trasferimento taxi – Contratti ad personam – Esclusione – Tassabilità al 3% ‐ Sussiste. Il contratto che abbia per oggetto il trasferimento di “un’entità economica stabile e adeguatamente strutturata ed autonoma” è oggetto di tassazione ex art. 2 Tariffa Parte Prima allegata a d.P.R. n. 131/1986. In particolare, la tassazione riguarda ipotesi di scrittura privata che non abbia per oggetto una licenza (per definizione, provvedimento amministrativo ad personam), bensì un’attività caratterizzata da un mezzo strumentale adibito al trasporto di persone – comunemente denominato taxi – con il relativo avviamento che pure ne costituisce una componente economica, e quindi in sostanza, una piccola azienda. Sul prezzo pattuito per il trasferimento, si applicherà l’imposta di registro con l’aliquota del 3 per cento specifica di ogni trasferimento ai sensi dell’ art. 2 Tariffa Parte Prima allegata a d.P.R. n. 131/1986. (R.d'A.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2555; d.P.R. 131/1986, art. 2 della Tariffa Parte I 710. Ricognizione debito Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 10, sentenza n. 4197/2017 del 15 giugno 2017, Presidente e Estensore: Fugacci IMPOSTA DI REGISTRO – Ricognizione del debito – Tassazione fissa ex art. 11, Tariffa, parte 1, d.P.R. n. 131/1986. La dichiarazione ricognitiva rientra tra gli atti non aventi contenuto patrimoniale, tra quelli cioè che non determinano variazioni nel patrimonio dei loro autori e in quello dei soggetti che ne sono destinatari. Inoltre, non modifica la sfera patrimoniale delle parti intervenute nell’atto, ma cristallizza un’obbligazione già esistente trattandosi di mera riproposizione di uno stato di fatto, incapace di variare ciò che già preesiste. Essa va quindi assoggettata all’imposta di registro nella misura fissa ai sensi dell’art. 11, Tariffa, parte I, d.P.R. n. 131/1986. (R.d'A.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 11 della Tariffa Parte I 711. Accertamento del valore di avviamento Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 4246/2017 del 19 giugno 2017, Presidente e Estensore: Biancospino Azienda – Accertamento del valore di avviamento – Criteri di valutazione. Ai fini dell’imposta di registro, il valore dell’avviamento, come quello degli altri elementi della cessione del complesso aziendale, deve essere oggetto di una valutazione media e tale valutazione non può prescindere dalla considerazione degli elementi costituenti la specifica realtà aziendale e di mercato in cui la cessione si colloca. In tale logica, può considerarsi valida e legittima la verifica del valore di avviamento utilizzando un modello reddituale definito come attualizzazione dei flussi reddituali medi attesi in un orizzonte temporale di dieci anni, con tasso di attualizzazione pari al 4%, avendo a riferimento i redditi della cedente (MOL) maggiorato del risparmio derivante dall’applicazione gestionale informatica autoprodotta e trasferita dal cedente, tenuto conto che tale orizzonte temporale è stato confermato dalla cedente, nell’ambito delle proprie valutazioni. (S.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 52 278 712. Cessione di licenza taxi Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 4249/2017 del 20 giugno 2017, Presidente: Mainini, Estensore: Ercolani Cessione di licenza di taxi – Elementi essenziali dell’azienda – Non sussistenza. La cessione della licenza di tassista non può qualificarsi come azienda, stante il disposto dell’art. 2555 c.c., secondo il quale per azienda si intende “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. “Carattere precipuo dell’azienda, secondo la nozione civilistica dell’istituto, è <<l’organizzazione dei beni finalizzata all’esercizio dell’impresa>>, intesa come opera unificatrice dell’imprenditore funzionale alla realizzazione di un rapporto di complementarietà strumentale tra beni destinati alla produzione” (Cass., sez. 1, sent. n. 4319 del 28/04/1998): nel caso di cessione di sola licenza difetta, dunque, nell’oggetto del negozio giuridico tale carattere di complesso organizzato, tipico dell’azienda. (S.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 15 lett. b) e 52; c.c., art. 2555 713. Alternatività Iva/Registro Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 4251/2017 del 20 giugno 2017, Presidente e Estensore: D’Andrea Fideiussioni enunciate in atti giudiziari – Autonomia dei negozi – Tassazione degli interessi di mora – Inapplicabilità della alternativa Iva/Registro. Qualora in un decreto ingiuntivo venga enunciata l’esistenza di una fideiussione, l’imposta di registro si applica anche alle disposizioni enunciate. L’art. 22, comma 1 del d.P.R. 131/1986 pone infatti il principio dell’autonomia dei negozi enunciati rispetto a quelli oggetto dell’atto registrato, principio di autonomia che, per consolidata giurisprudenza, rende irrilevante il rapporto di accessorietà che, sul piano civilistico, possa intercorrere tra i singoli negozi e che, di conseguenza, non consente che un contratto di fideiussione venga attratto nella disciplina dell’IVA per il fatto che il creditore o la prestazione principale siano soggetti a tale imposta. Per quanto concerne gli interessi dovuti sulle somme capitali, va affermata l’assoggettabilità all’imposta proporzionale di registro, anche ove la somma capitale sia soggetta ad IVA, atteso che gli interessi di mora sono espressamente esclusi dal campo di applicazione dell’IVA, sicché per essi non vale la ratio del principio di alternatività, stabilito dall’art. 40 del d.P.R. 131/1986 (Conf. Cass. 17237/2013 e 21775/2014). (S.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 22 e 40 714. Mancata notifica dell'avviso di liquidazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 4303/2017 del 20 giugno 2017, Presidente: Giucastro, Estensore: Miceli Imposta di registro ‐ Notifica cartella esattoriale in assenza di avviso di liquidazione – Decadenza dal potere impositivo – Sussistenza. L’Amministrazione finanziaria decade dal diritto di procedere al recupero della maggiore imposta di registro, se nel termine fra la nascita dell’obbligazione tributaria e la notifica della cartella di pagamento non interviene alcun atto di rettifica e liquidazione, la cui notifica non risulta agli atti e neppure richiamata nella suddetta cartella. (V.F.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 76 279 715. Responsabilità solidale Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 10, sentenza n. 4321/2017 del 22 giugno 2017, Presidente: Locatelli, Estensore: Garofalo IMPOSTA DI REGISTRO – OBBLIGAZIONE SOLIDALE – Sentenza – Onere fiscale. Per il pagamento dell’imposta di registro sulle sentenze aventi natura patrimoniale è del tutto irrilevante, ai fini della responsabilità solidale delle parti in causa, distinguere tra parte attrice e parte convenuta o che le stesse risultino essere soccombenti o vittoriose nel giudizio. Tale imposta, infatti, non colpisce l’atto ma un rapporto economico così come si presenta nella sua forma giuridica, con la conseguenza che i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sono tutti coloro che hanno posto in essere il negozio giuridico. (F.C.) 716. Trust Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 4417/2017 del 28 giugno 2017, Presidente: Beretta, Estensore: Del Re Trust ‐ Autodichiarato – Segregazione patrimoniale – Trasferimento beni – Arricchimento beneficiari – Mancanza ‐ Illegittimità. In mancanza di conferimento di beni l'atto di costituzione di trust "autodichiarato" non deve essere assoggettato ad imposizione in misura proporzionale in quanto avente effetto meramente segregante del patrimonio senza assumere funzione di trasferimento patrimoniale. (O.R.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 43 e art. 9 della Tariffa Parte I 717. Rideterminazione del valore di cessione Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 2, sentenza n. 23/2017 del 10 gennaio 2017, Presidente: Novara, Estensore: Cagnoli REGISTRO – Avviso di rettifica e liquidazione – Compravendita immobiliare – Rideterminazione del valore di cessione – Perizia di stima Agenzia del Territorio – Omessa considerazione stato effettivo dell’immobile – Illegittimità. L’avviso di rettifica e liquidazione del valore di cessione di un immobile fondato esclusivamente sulla perizia dell’Agenzia del Territorio, organo interno dell’Amministrazione finanziaria, non supportata da alcun ulteriore elemento o mezzo di prova atto a dimostrare lo scostamento di valore, è illegittimo, tanto più ove alcuni elementi dello stato effettivo dell’immobile compravenduto siano stati completamente ignorati dall’Ente accertatore, come ad esempio la data della costruzione (risalente di oltre venti anni), il particolare momento di crisi del mercato immobiliare, nonché il contratto preliminare di compravendita non andato a buon fine di due anni antecedenti, avente lo stesso prezzo di vendita di quello successivamente pattuito e dichiarato in atto notarile. (P.C.) 718. Beneficio prima casa Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 2, sentenza n. 113/2017 del 10 febbraio 2017, Presidente: Novara, Estensore: Garegnani REGISTRO – Beneficio prima casa – Revoca per acquisita metratura superiore al limite massimo – Irrilevanza della classe dell’immobile – Tempus regit actum – Applicabile. Il contribuente perde il regime agevolativo previsto per l’acquisizione della prima casa quando il successivo accorpamento di un’unità immobiliare contigua a quella precedentemente acquistata determina il mutamento delle caratteristiche, facendo acquisire all’abitazione i requisiti di abitazione di lusso, pur rimanendo nella categoria catastale A2. La revoca del beneficio si rinviene, infatti, nel superamento del limite massimo di superficie utile 280 complessiva fissato dal d.m. 2/8/69 in mq. 240, quale parametro vigente all’epoca della compravendita dell’immobile, a nulla rilevando il fatto che successivamente la disciplina sia cambiata e abbia dato prevalenza alla classificazione catastale rispetto alla metratura. (P.C.) Riferimenti normativi: d.m. 2/8/1969 719. Elementi dell'avviso di liquidazione Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 156/2017 dell'1 marzo 2017, Presidente: Fazio, Estensore: Chiozzi Registro – Avviso di liquidazione – Carenza di elementi tipici ed essenziali – Illegittimità. L’avviso di liquidazione di imposta di registro è un atto avente natura provvedimentale, in quanto è il risultato di una serie di giudizi operati dall’Amministrazione finanziaria. Pertanto, oltre alla motivazione, esso deve contenere tutti gli elementi tipici ed essenziali degli atti impositivi, ivi comprese, in particolare, le basi imponibili e le aliquote applicate. In loro assenza l’avviso deve essere annullato. (P.C.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7 281 RIMBORSI E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA 720. Registro atti giudiziari Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 91/2017 del 16 gennaio 2017, Presidente: Palestra, Estensore: Sacchi REGISTRO ATTI GIUDIZIARI – Pagamento imposta per registrazione sentenza ad opera di due parti in causa – Istanza di rimborso del secondo versante – Silenzio rifiuto – Illegittimità. È legittima e deve essere accolta la richiesta di rimborso dell’imposta di registro sugli atti giudiziari versata da una delle parti, ignara del medesimo versamento ad opera dell’altra parte in causa. Al pagamento di detta imposta, infatti, sono tenute in solido le parti in causa ed il pagamento da parte di una di esse libera anche l’altra e rende dovuto il rimborso dell’eventuale secondo versamento. (A.L.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 57; d.P.R. 131/1986, art. 8 della Tariffa, Parte I 721. Compensazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 10, sentenza n. 100/2017 del 20 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Bonomi OTTEMPERANZA – Art. 70 d.lgs. 546/1992 ‐ Limiti – Compensazione credito/debito – Fattibilità ‐ Condizioni. Ancorché l'art. 70, comma settimo, del d.lgs. n. 546/1992 stabilisca che il collegio adotti con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza (di cui si chiede l'ottemperanza), una lettura meno formalistica della norma può consentire l'operatività della compensazione in sede di giudizio di ottemperanza, quantomeno nelle forme della compensazione legale. A tal fine è comunque necessario che esista un controcredito già dotato dei requisiti di certezza, esigibilità e liquidità, ovvero suscettibile di una facile e pronta liquidazione attraverso un semplice e immediato calcolo di tipo matematico. In assenza di tali presupposti, non può essere rimesso al giudice dell'ottemperanza un'attività di accertamento del debito, opposto in compensazione, in quanto tale attività presuppone l'esercizio di poteri cognitivi dei quali il giudice non è in possesso. (M.Gl.) 722. Diniego rimborso Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1901/2017 del 4 maggio 2017, Presidente e Estensore: Izzi Diniego rimborso – Motivazione – Onere probatorio della non debenza dell'imposta – Contenzioso – Controdeduzioni dell'ufficio – Ulteriori argomentazioni ‐ Ammissibili. Il diniego di rimborso, emesso dall'ufficio a fronte dell'istanza presentata dal contribuente, non ha natura di atto impositivo non contenendo in se alcuna nuova pretesa. Da ciò discende che, mentre è onere del contribuente dimostrare la non debenza dell'imposta di cui si chiede il rimborso, l’Ufficio non è gravato dell’onere di motivare e provare compiutamente le ragioni del diniego, essendo sufficiente una motivazione dell’atto che delinei gli aspetti essenziali delle ragioni fondanti il provvedimento. Di conseguenza l'Amministrazione finanziaria può esercitare, in sede contenziosa, la facoltà di controdedurre, ex art. 23 d.lgs. n. 546/1992, prospettando, senza che ciò determini vizio di motivazione postuma dell'atto, argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigetto della istanza in sede amministrativa. (A.F.F.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art.23 282 723. Rimborso Iva Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1908/2017 del 4 maggio 2017, Presidente: Tizzi, Estensore: Arcieri RIMBORSO – IVA – Omessa predisposizione quadro VR – Presentazione istanza di rimborso nel termine biennale – Obbligo – Non sussiste. La presentazione della dichiarazione annuale IVA con l’indicazione dell'importo chiesto a rimborso, ancorché non accompagnata dalla presentazione del Modello VR, rende applicabile alla successiva presentazione di istanza di rimborso il termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 2496 del codice civile, sottraendo tale richiesta all'assoggettamento al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992. (M.Mo.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21; c.c., art. 2496 724. Versamento indebito Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1909/2017 del 4 maggio 2017, Presidente: Tizzi, Estensore: Arcieri IRAP – Versamento indebito – Utilizzo in compensazione – Illegittimo – Necessità di presentare istanza di rimborso. In caso di versamento dell’acconto IRAP, successivamente ritenuto indebito, al quale non faccia seguito la presentazione della dichiarazione, al contribuente non è consentito utilizzare in compensazione le somme versate per liquidare altri tributi. La normativa fiscale, difatti, in casi come quello oggetto di analisi, al fine di ottenere quanto indebitamente versato consente al contribuente la possibilità di presentare istanza di rimborso entro il termine di 48 mesi dalla data del versamento stesso. (M.Mo.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38 725. Acquiescenza Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2416/2017 del 31 maggio 2017, Presidente e Estensore: Liguoro RIMBORSO – Versamento effettuato a scopo prudenziale – Acquiescenza – Non sussiste. È illegittimo il diniego di rimborso delle somme versate in base alla risposta negativa all’interpello di disapplicazione della disciplina delle società di comodo, se sono dimostrati in giudizio i presupposti per tale disapplicazione. La mera circostanza del pagamento non costituisce acquiescenza, configurandosi quale comportamento prudenziale. (C.So.) 726. Omessa dichiarazione ed eccedenza a credito Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2525/2017 del 7 giugno 2017, Presidente: Martorelli, Estensore: Calà Omessa dichiarazione – Diritto di avvalersi dell’eccedenza a credito – Onere della prova – Motivazione disconoscimento. L’agenzia può disconoscere il credito del contribuente emergente da un periodo d’imposta per il quale è stata omessa la presentazione della dichiarazione qualora, dopo aver esaminato la documentazione fornita dalla parte ed avere esperito un riscontro del credito con la contabilità esibita dal contribuente, ne dia effettiva e convincente motivazione. (D.D’A.) 283 727. Sospensione rimborso Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 2564/2017 del 7 giugno 2017, Presidente e Estensore: Gravina RIMBORSO – SOSPENSIONE – Emissione indizi commissione – Reati. Il provvedimento di sospensione dell’erogazione del rimborso del credito IVA non è legittimo qualora non emergano indizi della commissione dei reati previsti dagli artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000 (ex art. 38bis d.P.R. 663/1972) ovvero ipotesi di compensazione per avanzate pretese creditorie dell’Erario (ex art. 23 d.lgs. 472/1997). (D.D’A.) 728. Esecuzione giudicato Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2628/2017 del 12 giugno 2017, Giudice unico: Labruna GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA – Mancata esecuzione giudicato – Diniego – Rimborso – Fermo amministrativo – Irrilevanza. Il giudice dell’ottemperanza non deve arrestarsi davanti ad un fermo amministrativo – sul credito da rimborsare per sentenza da eseguire in ottemperanza – opposto dall’amministrazione inadempiente dopo tale sentenza, anche ove il creditore procedente per l’ottemperanza non acconsentisse alla usuale richiesta, della stessa amministrazione debitrice, di offrire “volontarie” garanzie fideiussorie alternative. (D.D’A.) 729. Costo fideiussione Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 133/2017 dell'1 marzo 2017, Presidente: Oldi, Estensore: Rustico IVA ‐ RIMBORSO TRIMESTRALE – COSTO FIDEIUSSIONE – RESTITUZIONE – Spetta. Il contribuente che, al fine di ottenere il rimborso trimestrale dell’IVA, abbia prestato fideiussione, ha diritto alla restituzione del costo della garanzia perché l’art. 8, comma 4, l. 212/2000 si riferisce a ogni ipotesi di fideiussione richiesta dal contribuente per ottenere il rimborso di un credito d’imposta. Tale disposizione, che ha carattere precettivo ed è immediatamente applicabile senza alcun decreto di attuazione, mira alla tutela dell’integrità patrimoniale del contribuente e include anche la fattispecie in cui la fideiussione si sia dovuta richiedere al fine di ottenere il rimborso Iva accelerato. (M.B.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38bis; l. 212/2000, art. 8 comma 4 730. Rimborso parziale Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 75/2017 del 10 aprile 2017, Presidente e Estensore: Pipponzi ISTANZA DI RIMBORSO – Provvedimento di rimborso parziale – Formazione del rigetto parziale implicito – Sussiste. Qualora a fronte di una istanza di rimborso l’amministrazione finanziaria si limiti ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento medesimo si configura, per la parte relativa all’importo non rimborsato, come implicito atto di rigetto della richiesta di rimborso originaria. Ne consegue che una seconda istanza di rimborso originata dal mancato accoglimento integrale della prima deve ritenersi improponibile ed inidonea a formare un silenzio impugnabile. (F.Ba.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 19 e 21 284 731. Dies a quo termine Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 2868/2017 del 12 aprile 2017, Presidente: Centurelli, Estensore: Maellaro RIMBORSO – Dies a quo termine per la presentazione dell’istanza – Decorrenza. La norma per la domanda di restituzione dei tributi ed accessori non dovuti è l’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 il quale testualmente indica che “la domanda di restituzione (…) non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”. Considerato che il presupposto per la restituzione è la doppia imposizione subita dalla Società la quale si è fattivamente concretizzata con il pagamento dell’imposta, è da tale momento che inizia a decorrere il nuovo termine per il rimborso con verifica della tempestività dell’istanza (nel caso di specie, l’Ufficio aveva motivato il diniego adducendo la tardività dell’istanza, dacché avrebbe dovuto essere presentata entro due anni dal momento in cui era divenuta definitiva la pretesa impositiva, ovvero dal momento in cui era divenuto definitivo l’avviso con il quale era contestata la deduzione di un costo di competenza di altra annualità). (C.V.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21 732. Duplicazione d'imposta Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 3037/2017 del 28 aprile 2017, Presidente e Estensore: Leoci duplicazione di imposta – istanza di rimborso – Erroneo versamento – Iscrizione a ruolo somme non dovute ‐ Obbligo di impugnativa ‐ Non sussiste La norma di cui all’art. 41 d.P.R. 602/1973, che prevede l’obbligo dell’A.F. di rimborsare le maggiori somme iscritte a ruolo nel caso di duplicazione di imposta, si applica non soltanto quando la c.d. duplicazione di imposta sia dovuta ad un errore dell’Ufficio, ma anche nella ipotesi in cui sia stato il contribuente ad aver effettuato un erroneo versamento. Pertanto il contribuente non è obbligato necessariamente ad impugnare l’atto con cui gli viene intimato il pagamento di un’imposta già versata, bensì può limitarsi a richiedere il rimborso di quanto erroneamente versato in eccesso. (L.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 41 733. Erronea rivalutazione terreno agricolo Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 4088/2017 del 12 giugno 2017, Presidente: D’Orsi, Estensore: Chiametti ISTANZA DI RIMBORSO – Erronea rivalutazione terreno agricolo – Imposta sostitutiva – Diritto restituzione indebito oggettivo – Sussistenza. Il diritto ex art. 38 del d.P.R. 602/1973 del contribuente alla restituzione delle somme pagate in eccedenza o per errore, in relazione a tutti i tipi di imposta, rappresenta specifica espressione del diritto soggettivo previsto dall’art. 2033 c.c. di ottenere la restituzione di quanto pagato senza giusta causa (c.d. “indebito oggettivo”). La norma civilistica deve essere applicata estensivamente, "quale principio generale normativo" all'ordinamento tributario. Pertanto non può negarsi la restituzione al contribuente della somma versata a titolo di imposta sostitutiva per ottenere la rideterminazione del valore di acquisto di un terreno agricolo ex artt. 5 e 7 legge 448/2000, qualora risulti che lo stesso contribuente si sia avvalso di questa facoltà sull’erroneo presupposto che dalla futura vendita del terreno potesse generarsi una plusvalenza tassabile. (F.Co.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38; c.c., art. 2033 285 734. Pagamenti non dovuti e termine di prescrizione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 4, sentenza n. 4262/2017 del 20 giugno 2017, Presidente: Molinari, Estensore: Ercolani Rimborso di imposte non dovute per errore in dichiarazione – Termine decennale – Applicabilità. In caso di istanza di rimborso di somme corrisposte all’Amministrazione finanziaria e relative ad una ripresa a tassazione scaturita da un mero errore nella compilazione della dichiarazione, si rende applicabile il termine decennale ex art. 2033 c.c. ed ex art. 2946 c.c.. (S.C.) Riferimenti normativi: Cost., artt. 53 e 97; c.c., artt. 2033 e 2946; d.lgs. 546/1992, art. 21 286 MISURE CAUTELARI 735. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, ordinanza n. 10/2017 dell’11 gennaio 2017, Presidente e Estensore: De Ruggiero Misure cautelari – Periculum in mora – Non sussiste. La sussistenza del periculum in mora non è dimostrata dal mero richiamo all’entità del debito della cui esecuzione si chiede la sospensione. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis 736. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, ordinanza n. 31/2017 del gennaio 2017, Presidente: Craveia, Estensore: Staunovo Polacco Misure cautelari – Periculum in mora – Non sussiste. L’iscrizione di un fermo amministrativo non prova l’impossibilità di adempiere, anche tramite rateizzazione, né la sussistenza del periculum in mora. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis 737. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, ordinanza n. 34/2017 del 17 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Alparone Misure cautelari – Periculum in mora – Non sussiste. Non si ritiene provato il periculum in mora se si adduce solamente l’esiguità del reddito annuale prodotto dal contribuente persona fisica senza alcuna indicazione delle sue condizioni patrimoniali. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis 738. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, ordinanza n. 35/2017 del 17 gennaio 2017, Presidente: Alparone, Estensore: Sciarini MISURE CAUTELARI – Fumus bonis iuris – Non richiesto – Periculum in mora – Sussiste. Nella valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione cautelare deve tenersi in considerazione il solo presupposto della gravità ed irreparabilità del danno che potrebbe derivare dall’esecuzione. Per la valutazione positiva della sussistenza del periculum in mora sono rilevanti la situazione patrimoniale della società; la sua situazione debitoria; l’entità del debito di cui si chiede la sospensione. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis 739. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, ordinanza n. 39/2017 del 17 gennaio 2017, Presidente: Alparone, Estensore: Sciarini MISURE CAUTELARI – Fumus bonis iuris – Non richiesto – Periculum in mora – Sussiste. 287 Nella valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione cautelare deve tenersi in considerazione il solo presupposto della gravità ed irreparabilità del danno che potrebbe derivare dall’esecuzione. Per la valutazione della sussistenza del periculum in mora hanno rilievo in senso positivo: l’entità della pretesa rispetto alla situazione patrimoniale della società; la presenza di un accordo di ristrutturazione dei debiti che attribuisce agli istituti finanziatori il diritto di recesso qualora sia effettuato un pignoramento sui beni di una società del gruppo; la dazione in pegno delle disponibilità liquide e l’iscrizione di ipoteca sugli immobili della società. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis 740. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, ordinanza n. 48/2017 del 16 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Chindemi MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Non sussiste – Rateazione del pagamento – Rottamazione cartelle. Non sussistono le gravi ragioni per richiedere la sospensione se il contribuente può richiedere la rateazione del pagamento o avvalersi della procedura di cui all’art. 6 del d.l. 192/2016 (cd. “rottamazione delle cartelle”). (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis 741. Interesse Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, ordinanza n. 64/2017 del 23 gennaio 2017, Presidente: D’Agostino, Estensore: Malanetto MISURE CAUTELARI – Istanza sospensione della sentenza di mero rigetto – Interesse – Carenza – Inammissibilità. È inammissibile, per carenza d’interesse, un’istanza di sospensione presentata in appello avente ad oggetto la sola sentenza impugnata, quando questa è di mero rigetto e dunque non esplica alcun effetto. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52 742. Interesse Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, ordinanza n. 65/2017 del 23 gennaio 2017, Presidente: D’Agostino, Estensore: Malanetto MISURE CAUTELARI – Istanza sospensione della sentenza di mero rigetto – Interesse – Carenza – Inammissibilità. È inammissibile, per carenza d’interesse, un’istanza di sospensione presentata in appello avente ad oggetto la sola sentenza impugnata, quando questa è di mero rigetto, poiché la sospensione domandata è inidonea alla modifica dell’atto. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52 743. Presupposto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 10, ordinanza n. 69/2017 del 24 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Calia 288 MISURE CAUTELARI – Danno grave e irreparabile – Definizione – Insussistenza irreparabilità. Per danno grave si intende quello che eccede il pregiudizio necessario che il debitore normalmente subirebbe dall’esecuzione della sentenza, determinando uno squilibrio tra i vantaggi di una parte e i sacrifici dell’altra, conseguenti all’esecuzione. Per danno irreparabile si intende quello che si produce quando l’esecuzione comporta la distruzione o danneggiamento di una cosa non fungibile, senza che sia possibile la riduzione in pristino, il che non si verifica quando vi sia stata una condanna al pagamento di somma di denaro, bene per sua natura fungibile. Inoltre, l’irreparabilità è esclusa dalla possibilità di chiedere la rateazione dell’importo dovuto. Non è concretamente ipotizzabile un’incapienza del patrimonio dell’Erario che possa determinare un concreto pericolo per il contribuente di non poter recuperare le somme versate. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52 744. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, ordinanza n. 76/2017 del 23 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Labruna MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Non sussiste. La rilevante entità dell’importo da pagare da sola non prova da sola la sussistenza del periculum in mora, senza che siano illustrati i rischi concreti ed attuali per i diritti primari della persona o per la sopravvivenza dell’attività economica conseguenti alla riscossione coattiva e senza che neppure sia presa in esame la possibilità di sottoporre il pagamento dovuto ad una rateazione compatibile con la solvibilità del richiedente. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52 745. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 10, ordinanza n. 144/2017 del 31 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Labruna MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Presupposti. Il periculum in mora non si fonda solamente sulla sproporzione fra le richieste erariali e quelle che sono le concrete possibilità economico‐finanziarie del contribuente, ma anche sulle ulteriori ed irreparabili conseguenze per i diritti primari della persona derivanti dall’esecuzione del credito, quale ad esempio l’induzione in uno stato di indigenza tale da far venire meno quanto necessario per sopperire ai bisogni della famiglia. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis 746. Interesse Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, ordinanza n. 181/2017 del 13 febbraio 2017, Presidente: D’Agostino, Estensore: Malanetto MISURE CAUTELARI – Istanza di sospensione di una sentenza di parziale accoglimento – Interesse – Carenza – Inammissibilità. È inammissibile per carenza d’interesse l’istanza di sospensione avente ad oggetto una sentenza di parziale accoglimento dell’originario ricorso perché danneggia l’istante, privandolo dell’attuale tutela parziale conseguita contro l’avviso. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52 289 747. Presupposto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, ordinanza n. 255/2017 del 27 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Izzi MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Sussiste. Sussiste il periculum in mora quando le condizioni reddituali del contribuente sono tali da non consentire il pagamento di quanto richiesto se non con ripercussioni sulla sua vita familiare e professionale. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52 748. Presupposto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, ordinanza n. 297/2017 del 7 marzo 2017, Presidente e Estensore: Buono MISURE CAUTELARI – Fumus boni iuris – Non rileva – Periculum in mora – Non sussiste. Nell’istanza di sospensione ex art. 62bis del d.lgs. 546/1992 il contribuente non deve provare il fumus boni iuris. Il periculum in mora sussiste quando il pagamento dell’imposta si rivela non solo oltremodo gravoso, in rapporto alle capacità del contribuente, ma si traduce anche in un danno non più riparabile. Esso non può essere genericamente rapportato all’entità della pretesa dell’Ufficio, al momento di crisi economica e alla solo asserita difficoltà di accesso al credito bancario. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis 749. Fideiussione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, ordinanza n. 313/2017 del 9 marzo 2017, Presidente e Estensore: Silocchi MISURE CAUTELARI – Fideiussione – Caratteristiche – Tutela adeguata dell’Amministrazione finanziaria – Necessità. Non permette di concedere la sospensione, in quanto non tutela adeguatamente gli interessi dell’Amministrazione finanziaria in ordine al recupero del credito, la fotocopia di una fideiussione di una società assicuratrice sita in un altro Stato membro dell’Unione europea, firmata in bianco e priva dell’indicazione della somma garantita e dell’identità dei garanti, anche in considerazione delle possibili difficoltà di escussione di una società estera. (C.So.) Riferimenti normativi: c.p.c., art. 373 750. Presupposto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, ordinanza n. 317/2017 del 9 marzo 2017, Presidente e Estensore: Izzi MISURE CAUTELARI – Fumus boni iuris e Periculum in mora – Sussistono. La sussistenza del fumus boni iuris può essere rilevata sula base dei precedenti in materia. Sussiste il periculum in mora quando il pagamento del debito tributario porterebbe alla cessazione dell’attività del contribuente. (Nel caso di specie, una associazione sportiva dilettantistica) (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 456/1992, art. 52 290 751. Interesse Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, ordinanza n. 390/2017 del 20 marzo 2017, Presidente e Estensore: Servetti MISURE CAUTELARI – Istanza sospensione della sentenza di inammissibilità del ricorso – Interesse – Carenza – Inammissibilità. È inammissibile, per carenza d’interesse, un’istanza di sospensione presentata in appello avente ad oggetto la sola sentenza impugnata, quando questa è di mera inammissibilità, in quanto quest’ultima non ha modificato la pretesa impositiva contenuta nell’atto originariamente impugnata. Infatti laddove fosse accolta, lascerebbe immodificata l’originaria pretesa impositiva contenuta nell’atto impugnato. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52 752. Presupposto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, ordinanza n. 391/2017 del 20 marzo 2017, Presidente e Estensore: Servetti MISURE CAUTELARI – Fumus boni iuris e Periculum in mora – Entrambi – Necessità – Definizione. Il fumus boni iuris deve ricorrere in maniera immediata ed evidente. Il periculum in mora deve essere dimostrato congruamente sul piano probatorio e non coincide con l’ammontare della pretesa. Il periculum consiste in un danno irreparabile, che non può essere in alcun modo eliminato a seguito del futuro accoglimento delle doglianze di merito prospettate. La sempre possibile sussistenza di una pretesa creditoria nei confronti dell’amministrazione finanziaria non costituisce un danno eccezionale perché riconducibile al novero degli effetti usuali delle controversie tributarie. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 456/1992, art. 52 753. Presupposto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, ordinanza n. 393/2017 del 20 marzo 2017, Presidente e Estensore: Servetti MISURE CAUTELARI – Fumus boni iuris – Non rileva – Periculum in mora – Sussiste. Nell’istanza di sospensione ex art. 62bis del d. lgs. 546/1992 il contribuente non deve provare il fumus boni iuris. Sussiste il periculum in mora quando: (i) è passato un considerevole lasso di tempo dalla presentazione del ricorso per Cassazione, senza che si sia addivenuti ad una decisione della controversia; (ii) il contribuente è un pensionato in età avanzata (iii) e possiede un reddito da pensione esiguo in relazione all’importo richiesto e disponga di scarsa liquidità, così che nelle more del giudizio di cassazione potrebbe essere costretto ad alienare con effetti irreversibili parte del proprio patrimonio immobiliare. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis 754. Presupposto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, ordinanza n. 394/2017 del 21 marzo 2017, Presidente e Estensore: Alparone MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Non sussiste – Rateazione del pagamento. 291 Per la sospensione dell’esecutività della sentenza ex art. 373 c.p.c. non si richiede la dimostrazione del fumus boni iuris. Il periculum non può consistere solo nell’elevato ammontare di quanto chiesto con due cartelle, se l’importo richiesto con la prima è già rateizzato e potrebbe essere chiesta la rateazione di quello richiesto con la seconda. (C.So.) Riferimenti normativi: c.p.c., art. 373 755. Presupposto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, ordinanza n. 395/2017 del 21 marzo 2017, Presidente e Estensore: Alparone MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Non sussiste. Il periculum in mora non può risiedere nella necessità di smobilizzare un investimento a condizioni sfavorevoli per far fronte al debito fiscale. L’istanza di sospensione ha come fine quello di prevenire al contribuente un danno grave ed irreparabile, non quello di assicurargli le condizioni di rendimento più vantaggiose dei propri investimenti, evitando il pagamento dovuto. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52 756. Presupposto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, ordinanza n. 396/2017 del 21 marzo 2017, Presidente e Estensore: Alparone MISURE CAUTELARI – Fumus boni iuris – Irrilevante – Periculum in mora – Non sussiste – Rateazione del pagamento. Nel giudizio avente ad oggetto un’istanza di sospensione ex art. 62bis del d. lgs. 546/1992 non ha rilievo la valutazione del fumus boni iuris. Non sussiste il periculum in mora quando l’importo di cui si chiede la sospensione, sebbene elevato, gravi solidalmente in capo a due soggetti che non versano in stato di difficoltà economica, quando non è esclusa la possibilità di richiedere la rateazione. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis 757. Presupposto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, ordinanza n. 419/2017 del 28 marzo 2017, Presidente e Estensore: Craveia MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Sussiste. Sussiste il periculum in mora quando l’esecuzione ha ad oggetto un bene immobile, la cui alienazione coattiva a terzi non assicura la possibilità per il contribuente di rientrarne in possesso. La sospensione non lede le ragioni dell’erario, in quanto tutelate dall’iscrizione di ipoteca su detto bene, garanzia che non viene meno per effetto della sospensione. (C.So.) Riferimenti normativi: c.p.c., art. 373 758. Interesse Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, ordinanza n. 422/2017 del 29 marzo 2017, Presidente e Estensore: D’Agostino MISURE CAUTELARI – Sentenza di mero rigetto – Interesse – Carenza – Inammissibilità. 292 È manifestamente inammissibile per carenza d’interesse l’istanza di sospensione avente ad oggetto la sentenza dichiarativa di mero rigetto, in quanto essa non ha inciso sull’efficacia originaria delle cartelle impugnate, che rimane immutata. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52 759. Presupposto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, ordinanza n. 539/2017 del 7 aprile 2017, Presidente: Ceccherini, Estensore: Sacchi MISURE CAUTELARI – Fumus boni iuris e periculum in mora – Entrambi – Necessità. Per ottenere l’accoglimento dell’istanza di sospensione occorre dimostrare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. In particolare, quest’ultimo consiste in una diminuzione patrimoniale o in un pregiudizio irreparabile da valutare in relazione alle condizioni economiche specifiche in cui versa il contribuente. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs.546/1992, art. 62bis 760. Presupposto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, ordinanza n. 566/2017 dell’11 aprile 2017, Presidente e Estensore: Labruna MISURE CAUTELARI – Fumus boni iuris e Periculum in mora – Entrambi – Necessità. Al fine di concedere la sospensione cautelare il giudice deve valutare sia il fumus boni iuris che il periculum in mora. In particolare, sussiste il periculum in mora quando viene chiesto il pagamento di un importo di notevole entità da cui seguono rischi concreti ed attuali per i diritti primari della persona o per la sopravvivenza dell’attività economica e non sia possibile per il contribuente accedere alla rateazione dell’importo dovuto in modo compatibile con la sua solvibilità. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52 761. Interesse Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, ordinanza n. 583/2017 dell’11 aprile 2017, Presidente e Estensore: D’Agostino MISURE CAUTELARI – Sentenza di appello che dichiara l’infondatezza ricorso – Interesse – Carenza – Inammissibilità – Necessità di richiedere la sospensione dell’atto impugnato. È inammissibile per carenza d’interesse l’istanza di sospensione avente ad oggetto la sentenza di secondo grado quando quest’ultima ha carattere eminentemente dichiarativo, avendo accertato l’infondatezza dell’opposizione iniziale del contribuente, e per tale sua natura non è suscettibile di sospensione, che se anche concessa lascerebbe inalterata l’operatività degli atti impugnati. È invece ammissibile, in relazione alla medesima fattispecie, l’istanza congiuntamente proposta di sospensione dell’esecuzione degli avvisi di accertamento impugnati. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis 762. Presupposto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, ordinanza n. 589/2017 del 12 aprile 2017, Presidente: Labruna, Estensore: Palma 293 MISURE CAUTELARI – Periculum in mora – Non sussiste. Il periculum in mora non è dimostrato dall’entità degli importi dovuti. Depone contro l’irreparabilità del pregiudizio subito in caso di pagamento, l’obbligo dell’Agenzia delle Entrate di restituire quanto riscosso, a seguito dell’eventuale esito vittorioso del giudizio di cassazione. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis 763. Presupposto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, ordinanza n. 591/2017 del 12 aprile 2017, Presidente: Izzi, Estensore: Palma MISURE CAUTELARI – Fumus boni iuris e periculum in mora – Entrambi – Necessità – Periculum in mora –Non sussiste – Rateazione del pagamento. Per ottenere l’accoglimento dell’istanza di sospensione occorre dimostrare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. In particolare, non sussiste il periculum in mora quando il contribuente potrebbe chiedere una rateazione del debito, riducendo l’onere economico così da potervi far fronte con le proprie disponibilità finanziarie. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52 764. Presupposto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 10, ordinanza n. 614/2017 del 19 aprile 2017, Presidente e Estensore: Labruna MISURE CAUTELARI – Fumus boni iuris e periculum in mora – Entrambi – Necessità – Periculum in mora – Sussiste. Per ottenere l’accoglimento dell’istanza di sospensione occorre dimostrare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. In particolare, sussiste il periculum in mora quando l’importo richiesto dall’Erario è considerevole in relazione al contesto finanziario dell’azienda. Per farvi fronte l’imprenditore deve infatti impiegare risorse finanziarie proprie dell’azienda oppure ricorrere a capitale di prestito influendo sui piani previsionali dell’attività. Il danno consiste nel fatto che, in caso di eventuale successiva restituzione di quanto indebitamente pagato in pendenza del processo, gli interessi sarebbero calcolati con un saggio inferiore a quello che il contribuente potrebbe realizzare investendo le medesime somme nella propria attività, nonché a quello che dovrebbe corrispondere a titolo di interesse. Inoltre, la materia tributaria non prevede la possibilità di esperire l’azione risarcitoria. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52 765. Presupposto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, ordinanza n. 632/2017 del 3 maggio 2017, Presidente: Labruna, Estensore: Candido MISURE CAUTELARI – Fumus boni iuris e periculum in mora – Entrambi – Necessità. Per ottenere l’accoglimento dell’istanza di sospensione occorre dimostrare la sussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora. Per danno grave la giurisprudenza di legittimità intende quello che eccede il pregiudizio necessario che il debitore normalmente subirebbe dall’esecuzione della sentenza, determinando uno squilibrio tra i vantaggi di una parte ed i sacrifici dell’altra conseguenti all’esecuzione. Per danno irreparabile si intende quello che si produce quando l’esecuzione comporta la distruzione o disintegrazione di cosa non fungibile, 294 in modo che il bene oggetto dell’esecuzione cessi di esistere o perda le qualità essenziali costitutive della sua individualità o della sua funzione, con esclusione della possibilità di completo recupero o reintegrazione in caso di accoglimento dell’appello. Il danno irreparabile non sussiste in caso di condanna al pagamento di una somma di denaro, atteso che questo bene, per sua natura fungibile, può essere oggetto di reintegrazione per equivalente in caso di accoglimento del ricorso per cassazione. Depone contro la configurabilità di un danno irreparabile anche la possibilità di richiedere la rateazione. Non è, inoltre, ipotizzabile un’incapienza del patrimonio dell’Erario che possa determinare un concreto pericolo per il contribuente di non poter recuperare le somme versate. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs.546/1992, art. 62bis 766. Presupposto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, ordinanza n. 882/2017 del 7 giugno 2017, Presidente: Lamanna, Estensore: Ruta MISURE CAUTELARI – Fumus boni iuris – Quando rileva – Periculum in mora– Non sussiste. Al fine di concedere la sospensione cautelare il giudice deve valutare anche il fumus boni iuris soltanto in presenza di assoluta ed immediata evidenza di errori contenuti nella decisione impugnata. Per quanto attiene il periculum in mora, non è sufficiente a dimostrare l’attuale stato di illiquidità della società l’allegazione del bilancio di una annualità pregressa o il riferimento ad obbligazioni finanziarie estranee all’oggetto sociale, per le quali è incerta la volontà di adempiere. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52 767. Presupposto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, ordinanza n. 937/2017 del 12 giugno 2017, Presidente: Labruna, Estensore: Missaglia MISURE CAUTELARI – Fumus boni iuris e Periculum in mora – Necessità – Entrambi. Ai fini della sussistenza del fumus boni iuris in caso di contestazione di operazioni inesistenti che non recano danno all’Erario rilevano le sentenze di merito favorevoli espresse in giudizi analoghi, nonché un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea avente ad oggetto la medesima questione. Ai fini della sussistenza del periculum in mora rileva l’assenza di attività operativa e l’incapienza del patrimonio netto rispetto alla pretesa tributaria, nonché l’assenza di mezzi per far fronte al pagamento. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis 768. Iscrizione ipotecaria Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 2115/2017 del 17 maggio 2017, Presidente: Cusumano, Estensore Ramondetta MISURE CAUTELARI – ISCRIZIONE IPOTECARIA – Termine osservazioni contribuente – Obbligo – Violazione – Nullità iscrizione ipotecaria. Secondo l’orientamento costante della Corte di Cassazione (cfr. Cass, S.S.U.U. n. 19667/14; Cass. n. 23875/15; Cass. n. 13115/2016), l’iscrizione ipotecaria, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, a pena di nullità, dalla comunicazione di un preavviso, con concessione di un termine di trenta giorni in favore del contribuente per esercitare le proprie difese. La negazione di tale contraddittorio 295 endoprocedimentale comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento. (Nel caso di specie, l’iscrizione ipotecaria effettuata dal concessionario della riscossione sugli immobili del contribuente è stata annullata in quanto illegittima, perché non preceduta dalla notifica del provvedimento e del preavviso di iscrizione ipotecaria) (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 50 e 77 769. Iscrizione ipotecaria Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2155/2017 del 18 maggio 2017, Presidente e Estensore: Martorelli MISURE CAUTELARI – ISCRIZIONE IPOTECARIA – Intimazione ad adempiere – Notifica preventiva – Obbligo – Non sussiste. L’iscrizione d’ipoteca effettuata dall’Agente della riscossione ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 può essere effettuata senza necessità di notificare preventivamente l’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973. Ciò in ragione del fatto che, secondo l’orientamento costante della Corte di Cassazione, l’iscrizione ipotecaria non può essere considerata un’attività finalizzata all’espropriazione forzata, ma un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria. (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 50 comma 2 e art. 77 comma 1bis 770. Preavviso di fermo Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 151/2017 del 30 maggio 2017, Presidente: Ferrari, Estensore: Verrascina MISURE CAUTELARI – PREAVVISO DI FERMO –Cartella – Invalida notifica dell'atto presupposto – Effetti. Dev'essere annullato il preavviso di fermo amministrativo conseguente ad una cartella di pagamento che era stata notificata al contribuente ad un indirizzo diverso da quello risultante dal certificato di residenza storico rilasciato dal Comune. Tale vizio rende nulla anche la cartella. (S.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26 296 RISCOSSIONE 771. Notifica cartella Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 40/2017 del 16 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Evangelista Notifica cartella di pagamento – Lamentata nullità della notifica – Sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo ‐ Sussiste. La regola della sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo è applicabile anche alla cartella di pagamento, in quanto atto della riscossione, avente la duplice natura di comunicazione dell’estratto del ruolo e di intimazione ad adempiere. Nello stesso senso si era già pronunciata la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2272/2011, laddove ha chiarito che la natura sostanziale e non processuale degli atti impositivi, quale l’avviso di accertamento, non osta a che, ad essi, sia applicabile il regime della sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell’atto, previsto per gli atti processuali dagli artt. 156 e 160 c.p.c. Ciò in considerazione anche del richiamo alle norme processuali civilistiche fatto dall’art. 60 d.P.R. 600/1973. (A.L.) Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 156 e 160; d.P.R. 600/1973, art. 60 772. Notifica cartella Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 507/2017 del 9 febbraio 2017, Presidente: Tizzi, Relatore: Arcieri Notificazioni – Variazione toponomastica – Immutata residenza – Notifica cartella ex art. 140 c.p.c. – Nullità della cartella ‐ Sussiste. È nulla la cartella se la notifica è avvenuta ex art. 140 c.p.c. e l'agente non ha specificato le ragioni per cui non ha potuto procedere secondo le forme di cui all'art. 139 c.p.c. descrivendo, in particolare, le infruttuose ricerche del destinatario nel luogo di residenza, di dimora o di domicilio. La sola variazione toponomastica, non determinando un cambio sostanziale di residenza del destinatario, non giustifica il ricorso alla procedura di notificazione prevista dall’art. 140 c.p.c.. (A.L.) Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 139 e 140 773. Sottoscrizione dell’iscrizione a ruolo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 530/2017 del 13 febbraio 2017, Presidente: De Ruggiero, Estensore: Marseglia RISCOSSIONE – Ruolo non recante sottoscrizione – Validità – Sussiste. Il difetto di sottoscrizione del ruolo non si riflette sulla validità dell’iscrizione a ruolo poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella esattoriale da notificare al contribuente e in quanto l’art. 12, comma 4 del d.P.R. 600/1972 non prevede la specifica sanzione di nullità in caso di mancata sottoscrizione (Conf. Cass. n. 1976/2016). (G.P.d.E.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1972, art. 12 comma 4 774. Notificazione della cartella Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 706/2017 del 22 febbraio 2017, Presidente: Fabrizi, Estensore: Candido 297 RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Notifica – Invio diretto a mezzo posta – Ammissibilità – Prodromico avviso di accertamento – Notifica – Irreperibilità – Modalità – Effetti. La notifica della cartella a mezzo posta può essere effettuata anche mediante invio diretto dell'atto tramite raccomandata r.r. (Conf. Cass. nn. 15746/2012 e 6395/2014), che è alternativa alla notifica "a mani", disciplinata dalla prima parte del primo comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973. Tale facoltà, quindi, resta al concessionario, che, a suo insindacabile giudizio, può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonché all'ufficiale postale. Ai sensi degli artt. 140 e 139 c.p.c., se non è possibile effettuare la notifica dell’avviso di accertamento per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone addette alla casa, l'agente notificatore deposita copia nella casa comunale (ovvero presso l'ufficio postale) dove la notificazione doveva eseguirsi, affigge, sulla porta dell'abitazione e/o dell'ufficio del destinatario, avviso di avvenuto deposito in busta chiusa e infine ne dà notizia mediante raccomandata r.r. La notificazione dell'avviso di accertamento si perfeziona alla data del ritiro, se effettuato nel termine di 10 giorni dalla data del deposito ovvero allo scadere dei 10 giorni per il mancato ritiro o per il ritiro oltre tale termine. Se il contribuente non procede nel termine di 10 giorni dal deposito al ritiro della raccomandata, la notificazione dell'atto si perfeziona quale presunzione legale di conoscenza. Alla mancata impugnazione dell’avviso di accertamento nei successivi 60 giorni consegue la definitività dell'avviso stesso e, in assenza di riscontri di vizi propri della cartella, l'iscrizione del ruolo deve essere confermata. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26; c.p.c., artt. 139 e 140 775. Notificazione della cartella Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 715/2017 del 23 febbraio 2017, Presidente: Sacchi, Estensore: Scarzella RISCOSSIONE– Cartella di pagamento – Notifica – Domicilio fiscale validamente eletto in Italia – Iscrizione all’AIRE – Irrilevanza. In base all'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986, la residenza fiscale in Italia non può essere esclusa solo con l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE), qualora il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari e interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali e ciò in quanto va contemperata la volontà individuale con le esigenze di tutela dell'affidamento dei terzi e, di conseguenza, va data prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente, in modo riconoscibile dai terzi (Conf. Cass. n. 24246/2011). L'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986, richiede, per la configurabilità della residenza fiscale nello Stato, tre presupposti, indicati in via alternativa, il primo, formale, rappresentato dall’iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, e gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del codice civile; pertanto, l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari e interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali, non risultando determinante, a tal fine, il carattere soggettivo ed elettivo della "scelta" dell'interessato, rilevante solo quanto alla libertà dell'effettuazione della stessa, ma non ai fini della verifica del risultato di quella scelta, ma dovendosi contemperare la volontà individuale con le esigenze di tutela dell'affidamento dei terzi, per cui il centro principale degli interessi vitali del soggetto va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi (Conf. Cass. n. 14434/2010). La notifica della cartella effettuata da Equitalia è legittima, ove da certificato rilasciato dall’Agenzia delle entrate in data successiva risulti che il contribuente continuava a mantenere 298 il proprio domicilio fiscale in Italia, all'indirizzo di spedizione. In presenza di un domicilio fiscale validamente eletto nello Stato Italiano, la notifica appare, pertanto, regolare, non essendo sul punto dirimente l'iscrizione all'AIRE. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 25 e 26; d.lgs. 546/1992, art. 21; d.P.R. 917/1986, art. 2 776. Notifiche Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 730/2017 del 24 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Izzi RISCOSSIONE – Notifiche – Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – Prova – Mancata impugnazione – Conseguenze. Le norme in materia di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria si possono considerare rispettate ove l’agente della riscossione produca in giudizio elementi sufficienti a dimostrare il pieno rispetto dell'art. 140 c.p.c. (nel caso di specie, prova dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale e adeguata prova fotostatica della raccomandata di avviso dell'avvenuto deposito, spedita e restituita al mittente per compiuta giacenza) e, quindi, il perfezionamento della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. La mancata tempestiva impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria determina la decadenza dal potere di impugnare la successiva iscrizione ipotecaria e anche gli atti presupposti su cui essa si fonda. (F.P.) Riferimenti normativi: c.p.c., art. 140 777. Prescrizione e decadenza Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 814/2017 del 28 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Chindemi RISCOSSIONE – Prescrizione e decadenza – Cartella non impugnata – Prescrizione breve – Efficacia. Il termine di prescrizione, successivo alla notifica di cartella esattoriale non impugnata e, quindi, divenuta definitiva è di 5 anni e non 10. La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce solo l'effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale principio si applica con riguardo a tutti gli atti ‐ comunque denominati ‐ di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi a entrate dello Stato, tributarie ed extra‐tributarie, nonchè di crediti delle regioni, delle province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Conf. Cass. n. 23397/2016). (F.P.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2953 299 778. Caducazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 831/2017 dell’1 marzo 2017, Presidente e Estensore: Cusumano RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Annullamento del tributo in forza di sentenza di CTR – Caducazione. Nel caso in cui un tributo non sia dovuto, per essere stato accolto il relativo ricorso in Commissione Tributaria Regionale, non è dovuto il pagamento di alcuna sanzione collegata al tributo riconosciuto non dovuto. Un tributo annullato in forza di sentenza di appello è da considerare non dovuto, con conseguente caducazione delle eventuali conseguenti cartelle di pagamento, e annullamento delle sanzioni. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25 779. Interessi di sospensione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 939/2017 dell'8 marzo 2017, Presidente: Secchi, Estensore: Candido CARTELLA DI PAGAMENTO – Soggetto contribuente – Interessi sospensione ‐ Verifica corretta determinazione – Oggettivo impedimento – Sussiste – Ente impositore – Onere probatorio – Omesso assolvimento – Illegittimità ruolo – Consegue. Il contribuente non dispone della documentazione necessaria per verificare la corretta determinazione degli interessi di sospensione che gli sono stati addebitati con il ruolo notificato attraverso la cartella di pagamento. È l’Amministrazione, infatti, attraverso il Concessionario della riscossione, che dispone della documentazione idonea in grado di provare a quale periodo si riferiscano e in base a quale tasso sono stati conteggiati. (F.B.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 39; c.c., art. 2697 780. Interessi computo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 966/2017 dell'8 marzo 2017, Presidente: Craveia, Estensore: Staunovo Polacco CARTELLA DI PAGAMENTO – Ente impositore – Atti impositivi – Imposta, sanzioni – Iscrizione ruolo – Ammontare interessi – Cifra alternativa – Omessa doglianza – Interlocuzione necessaria – Mancata instaurazione – Irrilevanza eccezione – Consegue. Gli interessi iscritti a ruolo dall’Amministrazione e poi notificati dal Concessionario con cartella di pagamento, quanto alle modalità del loro computo, previste normativamente, non possono essere ritenuti non conosciuti dal contribuente e a tal proposito né l’ente impositore e neppure il Concessionario della riscossione sono tenuti ad indicare elementi ulteriori in grado di identificarli. Laddove il contribuente intenda contestarne l’ammontare nella fase processuale, al fine di provocare l’interlocuzione tra le parti nel merito, deve proporre una cifra alternativa. (F.B.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 20 781. Vizi notifica Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 988/2017 del 9 marzo 2017, Presidente: Targetti, Estensore: Malacarne 300 CARTELLA DI PAGAMENTO – Portinaio stabile – Avvenuto ritiro – Rileva ‐ Concessionario riscossione – Raccomandata informativa ‐ Notifica destinatario/contribuente – Onere probatorio – Omesso assolvimento – Rileva – Destinatario/contribuente – Estratto ruolo – Oggettiva impugnabilità – Consegue. La cartella della quale il contribuente abbia avuto conoscenza tramite l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal Concessionario può sempre essere da questi impugnata se la relativa notifica è risultata invalida. Infatti, laddove il plico sia stato consegnato al portinaio dello stabile e non consegnato personalmente al destinatario/contribuente, il Concessionario deve provare che l'agente postale ha ritualmente informato il destinatario/contribuente dell’avvenuta notifica dell'atto a mezzo lettera raccomandata. (F.B.) Riferimenti normativi: l. 31/20018, art.36 commi 2quater e 2quinquies 782. Catella di pagamento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 2441/2017 dell’1 giugno 2017, Presidente e Estensore: Targetti CARTELLA DI PAGAMENTO – Notifica – Competenza – Concessionario in un circondario diverso da quello in cui si trovano i beni da aggradire – Delega – Ammessa – Procedimento interno. Nel caso in cui i beni da aggredire non si trovino nel circondario in cui ha sede il concessionario della riscossione (nel caso di specie, Equitalia Roma), è ammessa la delega ad altro concessionario (nel caso di specie, Equitalia Nord). Il procedimento di delega resta un atto interno per gli uffici pubblici e non è regolato da norme il cui mancato rispetto comporti la nullità o l’invalidità della delega. (C.So.) 783. Rateazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2448/2017 dell’1 giugno 2017, Presidente: Labruna, Estensore: Fucci CARTELLA DI PAGAMENTO – Rateazione – Lieve ritardo pagamento prima rata – Decadenza – Non si verifica. Non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione il lievissimo ritardo (nel caso di specie, contenuto nei cinque giorni dalla scadenza) con cui è stato effettuato il pagamento della prima rata seguito dal puntuale ed incontestato pagamento delle rate successive. Il complessivo comportamento collaborativo tenuto dal contribuente non ha leso l’interesse dell’erario in modo tale da meritare una simile sanzione. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 462/1997, art. 3bis 784. Intimazione ad adempiere Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2487/2017 del 6 giugno 2017, Presidente: Paganini, Estensore: Borsani INTIMAZIONE AD ADEMPIERE – Nullità – Regolare notifica della cartella di pagamento – Necessità. Nel procedimento impositivo, l’intimazione ad adempiere è di per sé nulla se non è preceduta dalla regolare notifica della cartella di pagamento presupposta. (C.So.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 50 comma 2 301 785. Notifica della cartella Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2558/2017 dell’8 giugno 2017, Presidente: Pezza, Estensore: Missaglia RISCOSSIONE – Notifica – Cartella esattoriale – Società estinta – Consegna al portiere dello stabile – Inesistenza. È inesistente la notifica della cartella esattoriale da parte dell’Agenzia della Riscossione effettuata presso la sede legale della società estinta (mediante consegna al portiere dello stabile) qualora sia provato che l’estinzione della società e la cancellazione dal registro delle imprese è avvenuta in data anteriore alla presente notifica. (D.D’A.) 786. Controlli cartolari Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 240/2017 dell’11 aprile 2017, Presidente: Galizzi, Estensore: Stefanini RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Non preceduta da comunicazione esito liquidazione – Legittima. Nell’ipotesi di liquidazione “cartolare” ex 36bis, d.P.R. n. 600/1973, la cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione deve ritenersi legittima perché la predetta norma non prevede alcuna sanzione (Conf. Cass. n. 26361/2010). Del resto, la nullità prevista dall’art. 6 dello Statuto del contribuente non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo a norma della disposizione sopra richiamata, ma solo nell’ipotesi in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Situazione, questa, che non ricorre nei casi soggetti a un mero controllo di tipo documentale sui dati contabili dirittamente riportati nella dichiarazione del contribuente e senza riscontro documentale esterno nonché di margini di tipo interpretativo. (P.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis; l. 212/2000, art. 6 787. Impugnabilità dell’estratto di ruolo Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 3, sentenza n. 269/2017 del 5 maggio 2017, Presidente: Ferraro, Estensore: Della Vecchia RISCOSSIONE – Impugnabilità della cartella invalidamente notificata e conosciuta indirettamente tramite l’estratto di ruolo – Sussistenza. È ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 19, d.lgs. 546/1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (Conf. Cass. n. 19704/2015). (P.M.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 302 788. Accettazione eredità con beneficio d’inventario Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 4/2017 del 5 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Deantoni RISCOSSIONE – Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario – Accertamento in capo agli eredi dei debiti del “de cuius” – Legittimità – Sussiste. In presenza di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, l’Agenzia delle entrate non è tenuta ad attendere la conclusione della procedura di formazione dell’inventario per potere notificare agli eredi una intimazione di pagamento correlata ai maggiori redditi accertati in capo al de cuius. (N.Bo.) Riferimenti normativi: c.c., art. 484 789. Termine di prescrizione Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 31/2017 del 9 gennaio 2017, Presidente: Vacchiano, Estensore: Fornoni RISCOSSIONE – Preavviso di fermo amministrativo – Contributi camerali – Termine di prescrizione decennale – Parziale fondatezza. Il consolidamento, per mancata impugnazione, della pretesa erariale recata dalla cartella di pagamento comporta la decorrenza di un duplice termine di prescrizione entro il quale deve essere avviata l’attività di riscossione, ordinario decennale ai sensi dell’art. 2946 cod. civ. per le somme dovute a titolo di tributo e interessi, e speciale quinquennale ai sensi dell’art. 20, comma terzo, d.lgs. 472/1997, per le somme dovute a titolo di sanzioni. (I.S.) Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 20 comma 3; c.c., art. 2946 790. Motivazione intimazione di pagamento Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 39/2017 del 26 gennaio 2017, Presidente: Deantoni, Estensore: Galli RISCOSSIONE – Intimazione di pagamento – Difetto di motivazione – Infondatezza. L’intimazione di pagamento è un atto a contenuto vincolato, redatto su modelli approvati dal Ministero delle Finanze, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 602/1973, il cui obbligo di motivazione, in assenza di norme specifiche, deve ritenersi adempiuto con il mero richiamo dell’atto fiscale ad esso prodromico. (I.S.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 50 791. Notificazione della cartella Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 123/2017 dell’1 giugno 2017, Presidente: Deantoni, Estensore: Galli RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Notifica a mezzo di lettera raccomandata – Legittimità – Sussiste. La notifica della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di raccomandata con avviso di ricevimento ed in tal caso la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nel caso di specie, il portiere). (N.Bo.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art 26, comma 1 303 792. Solidarietà beneficiaria e scissa Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 98/2017 del 21 aprile 2017, Presidente: Annoni, Estensore: Anzaldi Scissione – Debiti tributari della scissa – Solidarietà della beneficiaria – Sussiste – “Beneficium excussionis” – Non sussiste. È legittima la cartella di pagamento notificata alla società beneficiaria avente ad oggetto l’omesso versamento IRAP della società scissa anteriore alla scissione perché l’art. 173 TUIR prevede espressamente, in caso di scissione, la solidarietà passiva della beneficiaria per il pagamento dei debiti tributari della società scissa per fatti anteriori alla scissione. Tale solidarietà non è subordinata alla preventiva escussione della società scissa in quanto il beneficium excussionis è disciplinato soltanto in caso di cessione di azienda dall’art. 14 d.lgs. 472/1997 il quale non trova applicazione con riferimento al diverso istituto giuridico della scissione perché regolato dalla specifica disposizione di cui al successivo art. 15 del medesimo decreto. (E.Pa.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 173 793. Ruoli straordinari Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 117/2017 del 19 maggio 2017, Presidente e Estensore: Catalano Iscrizione ruoli straordinari – Fumus boni iuris – Ammontare dell’imposta accertata – Procedimento penale pendente – Sussiste – Sequestro conservativo – Ne bis in idem – Non sussiste. Sussiste il periculum in mora e, per l’effetto, è legittima l’iscrizione a ruolo straordinario dell’integrale quantum accertato e successivamente intimato dall’Agente della riscossione nell’ipotesi in cui l’importo della maggiore imposta sia considerevole (nel caso di specie, € 13.107.690,00 per IRPEF e € 274.347,00 per addizionale regionale), l’origine del maggior reddito accertato derivi, ex art. 14, comma 4, Legge 537/1993, dall’imputazione al contribuente del reato di appropriazione indebita di gioielli ed il giudice tributario, in sede di impugnazione del prodromico avviso di accertamento, abbia autorizzato il sequestro conservativo degli importi presenti nel c/c del contribuente fino alla concorrenza delle somme iscritte a titolo straordinario. In costanza di sequestro conservativo, la conseguente iscrizione a ruolo straordinario non integra alcuna duplicazione di sanzioni in quanto l’istituto disciplinato dall’art. 671 c.p.c. rappresenta notoriamente una misura cautelare mentre l’avviso di intimazione è finalizzato all’espropriazione forzata proprio delle somme eventualmente sottoposte a sequestro conservativo. (E.Pa.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 11; l. 537/1993 794. Prova della notifica Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 4/2017 del 2 gennaio 2017, Presidente: Gaballo, Estensore: Mancini CARTELLA DI PAGAMENTO ‐ Notifica – Onere della prova da parte di Equitalia. Vanno annullate le cartelle di pagamento impugnate di cui l'Ente esattore non offra alcuna idonea prova dell’avvenuta rituale notifica al contribuente. (F.G.) 304 795. Notifica della cartella Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 46/2017 del 2 gennaio 2017, Presidente: Molinari, Estensore: Luciano RISCOSSIONE – NOTIFICA CARTELLA PAGAMENTO – Sede risultante dalla visura camerale – Legittimità della cartella. Deve ritenersi valida la notifica di una cartella di pagamento presso la sede societaria risultante dalla visura camerale, dovendo imputarsi alla società ricorrente il ritardo dell’iscrizione del trasferimento della sede societaria in altra provincia. (V.Ma.) 796. Sospensione giudiziale e interessi Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 185/2017 dell’11 gennaio 2017, Presidente e Estensore: D’Andrea Periodo di sospensione giudiziale – Maturazione di interessi – Maturazione interessi di somme iscritte a ruolo – Non sussiste. Prima dell’introduzione dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156/2015, l’art. 47 del d.lgs. n. 546/1992 non prevedeva la maturazione di interessi durante il periodo in cui era stata sospesa l’esecuzione dell’atto impugnato. Solo la sospensione amministrativa, disposta ai sensi dell’art. 39, d.P.R. n. 602/1973, ha sempre comportato la maturazione di interessi sulle somme sospese. Per cui, in vigenza dell’originario art. 47, d.lgs. n. 546/1992, cioè fino al 31 dicembre 2015, risultano illegittime le iscrizioni a ruolo degli interessi maturati nel periodo compreso tra la data di sospensione giudiziale e quella della pronuncia della sentenza di primo grado. (A.T.) Riferimenti normativi: d.lgs. 156/2015, art. 9 comma 1; d.lgs. 546/1992, art. 47 comma 8bis; d.P.R. 602/1973, art. 39 comma 2 797. Prescrizione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 690/2017 del 25 gennaio 2017, Presidente: Bichi, Estensore: Scarabelli RISCOSSIONE ‐ SANZIONI – Prescrizione. Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste per le violazioni di norme tributarie derivanti da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c. che disciplina in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre se la definitività delle sanzioni non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall’art. 20 del d.lgs. n. 472/1997 (conf. Cass. nn.25790/2009 e 12715/2016). (A.Bu.). Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 20; c.c., art. 2953 798. Fondo patrimoniale Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 10, sentenza n. 932/2017 dell’1 febbraio 2017, Presidente: Fugacci, Estensore: Perrucci RISCOSSIONE – FONDO PATRIMONIALE – Impignorabilità dei beni segregati – Opera – Condizione – Debiti estranei al nucleo familiare – Ipotesi – Riscossione di imposte comunali – Natura – Imposte relative al nucleo familiare – Impignorabilità del fondo – Non opera. I beni segregati in un fondo patrimoniale non sono aggredibili per l’estinzione di debiti contratti per esigenze estranee al nucleo familiare; la predetta preclusione dunque non opera nel caso in cui l’iscrizione ipotecaria abbia ad oggetto la riscossione di imposte comunali, essendo quest’ultime relative al nucleo familiare. (C.S.) Riferimenti normativi: c.c., art. 170 305 799. Risarcimento Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 1116/2017 del 6 febbraio 2017, Presidente: Gilardi, Estensore: Amato Riscossione delle imposte – Ritardato rimborso – Danni nelle obbligazioni pecuniarie costituite da crediti di imposta – Risarcimento ex art. 1224 – Esclusione – Onere della prova a carico del contribuente – Condizioni. In tema di obbligazioni pecuniarie costituite da crediti di imposta, cui non si rendono applicabili gli artt. 1224 comma 1, e 1284 c.c., stante la speciale disciplina recata dall’art. 44 del d.P.R. n. 602/1973, la particolarità della fattispecie tributaria impone un’interpretazione restrittiva dell’art. 1224, comma 2, c.c., sicché il creditore non può limitarsi ad allegare la sua qualità di imprenditore e a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, ma deve, alla stregua dei principi generali dell’art. 2697 c.c., fornire indicazioni in ordine al danno subito per l’indisponibilità del denaro, a cagione dell’inadempimento, ed offrirne prova rigorosa. (P.Co.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2697 800. Eredi Commissione tributaria provinciale di Milano, Sezione 24, sentenza. n. 1252/2017 del 10 febbraio 2017, Presidente: Beretta, Relatore: Nicolardi Debito Tributario – Eredi. È legittima la cartella esattoriale emessa in virtù di incontestato debito erariale del de cuius ancorché notificata agli eredi dello stesso successivamente alla chiusura dell'inventario dei beni ereditari. (M.Pi.) 801. Avviso di intimazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1258/2017 del 10 febbraio 2017, Presidente: D’Andrea, Estensore: Ramondini Avviso di intimazione – Termine di prescrizione. Va condiviso l’orientamento di Cassazione secondo cui la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione coattiva di un credito produce l'irretrattabilità del credito stesso ma non anche la conversione del suo termine prescrizionale breve, se previsto, in quello ordinario decennale, operante invece ex art. 2953 c.c., solo ove sia intervenuto un titolo giudiziale definitivo. Pertanto, ove non sia intervenuto un titolo giudiziale definitivo, il termine prescrizionale resta quello quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c.. (M.Pi.) 802. Notifica della cartella Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 1278/2017 del 13 febbraio 2017, Presidente: Brecciaroli, Estensore: De Rosa Cartelle esattoriali – Notifica. La mera indicazione nell’estratto di ruolo della data di notifica della cartella esattoriale non è sufficiente a provare che tale notifica sia effettivamente avvenuta. (M.Pi.) 306 803. Interessi Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 1515/2016 del 21 febbraio 2017, Presidente: Davigo, Estensore: Astegiano CARTELLA DI PAGAMENTO ‐ Adempimento spontaneo del contribuente nonostante la sospensione giudiziale dell’esecutività ‐ Effetti sul computo degli interessi. Non può essere considerata legittima la pretesa al pagamento di interessi conseguenti alla sospensione dell'esecutività di una cartella di pagamento, se il contribuente non beneficia della sospensione ma, indipendentemente dal contenuto della pronuncia giudiziale, adempie, sia pure con pagamento rateale, alla originaria pretesa tributaria. (G.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 39; d.lgs. 546/1992, art. 47 804. Termini di prescrizione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 1566/2017 del 22 febbraio 2017, Presidente: Zamagni, Estensore: Contini RISCOSSIONE – Cartella esattoriale – Tributi locali – Termine di prescrizione – Termine breve. La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi ad un atto di riscossione mediante ruolo produce soltanto l’effetto dell’irretrattabilità del credito ma non determina anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello decennale (principio previsto dall’art. 2953 c.c. sono in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo). Tale principio va esteso a tutti gli atti ‐ comunque denominati ‐ di riscossione coattiva, inclusi quelli relativi a crediti relativi ad entrate dello Stato, tributaria ed extra‐tributarie, nonché crediti delle Regioni, dei Comuni e degli Enti locali. Ne consegue che qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre opposizione non consente l’applicazione del disposto di cui all’art. 2953 c.c.. (G.Pin.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2953 805. Iscrizione ipotecaria Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 1597/2017 del 23 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Centurelli ISCRIZIONE IPOTECARIA ‐ Presupposti ‐ Illegittimità per mancata notifica intimazione di pagamento ‐ Non sussiste. L’iscrizione di ipoteca esattoriale non deve essere necessariamente preceduta dall’invio dell’intimazione di pagamento di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973, anche se avvenuta a distanza di oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento. L’art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973, infatti, si applica nel caso in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, e l’ipoteca esattoriale è una misura cautelare volta ad ottenere la riscossione delle somme dovute, non un atto di natura esecutiva in senso stretto. (M.Fas.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 50 806. Termini di prescrizione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 1605/2017 del 23 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Ortolani 307 TRIBUTI ISCRITTI A RUOLO ‐ Prescrizione decennale ‐ Non si applica ‐ Prescrizione quinquennale ‐ Si applica. Il termine di prescrizione decennale per la riscossione ex art. 2946 c.c. vale solo in presenza di debito derivante da sentenza passata in giudicato (actio judicati), mentre, qualora si tratti di iscrizione a ruolo, per quanto definitiva per mancanza di opposizione, vale il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. Solo la definitività di natura giudiziale consente ex art. 2953 c.c. l’applicazione del termine ordinario ex art. 2946 c.c. (conf. Cass. SS.UU. 17 novembre 2016, n. 23397). (M.Fas.) Riferimenti normativi: c.c., artt. 2496, 2498 e. 2953 807. Istanza di rateizzazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 1677/2017 del 27 febbraio 2017, Presidente: Duchi, Estensore: Chiarenza RISCOSSIONE – INTIMAZIONE DI PAGAMENTO – Istanza di rateizzazione debito tributario – Effetti acquiescenza e riconoscimento del debito tributario. L'istanza di rateizzazione del debito tributario, derivante da cartelle di pagamento poste in riscossione mediante intimazione di pagamento, formulata dal contribuente senza proporre alcuna riserva, costituisce acquiescenza all'intimazione di pagamento e, al tempo stesso, riconoscimento del debito tributario ivi recato, che determina, da tale data, il decorrere di un nuovo termine di prescrizione. (M.Fa.) 808. Prescrizione del credito erariale Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 13, sentenza n. 1704/2017 del 28 febbraio 2017, Presidente: Maiga, Estensore: Petrone RISCOSSIONE – Prescrizione del credito erariale – Natura periodica dei tributi locali – Prescrizione breve quinquennale. I tributi locali (a differenza di quelli erariali) sono "prestazioni periodiche" e, come tali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2948 n. 4, c.c., che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale, in luogo di quella ordinaria decennale. (G.Bo.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2946 e art. 2948 n. 4 809. Termine per impugnare Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 1743/2017 dell’1 marzo 2017, Presidente: D’Orsi, Estensore: D’Arcangelo RISCOSSIONE – Scadenza del termine per impugnare – Conversione della prescrizione breve in decennale illegittima – Non sussiste efficacia di giudicato. La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (Conf. Cass. SS.UU. n. 23397/2016). (G.Bo.) Riferimenti normativi: d.lgs. 46/1999, art. 24 comma 5; c.c., art. 2953 308 810. Fondo patrimoniale di famiglia Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1786/2017 dell’1 marzo 2017, Presidente: D’Andrea, Estensore: Gesualdi RISCOSSIONE – Iscrizione ipotecaria – Fondo patrimoniale di famiglia – Non aggredibile. L’esecuzione sui beni di un Fondo Patrimoniale destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, annotato a margine dell’atto di matrimonio e trascritto, non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Pertanto, i crediti posti alla base della iscrizione ipotecaria che si riferiscono ad annualità successive alla costituzione del Fondo e le relative obbligazioni tributarie riconducibili all’attività imprenditoriale svolta dal contribuente non possono trovare esecuzione sui beni del Fondo, che comporta un vincolo di indisponibilità. (G.Bo.) Riferimenti normativi: c.c., artt. 170 e 2647 811. Prescrizione del credito erariale Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 1795/2017 dell’1 marzo 2017, Presidente e Estensore: D’Andrea RISCOSSIONE – Prescrizione del credito erariale – Natura non periodica della prestazione tributaria – Prescrizione ordinaria decennale. Vertendosi in tema di imposte erariali, il credito tributario, in mancanza di speciali disposizioni normative, è assoggettato all'ordinario termine di prescrizione decennale, e non già a quello quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Ed infatti, in considerazione dell'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, il debito deriva anno per anno da autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti impositivi, cosicché alla prestazione tributaria non può attribuirsi natura periodica. (G.Bo.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2946 e art. 2948, n. 4 812. Notifica telematica Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1805/2017 del 2 marzo 2017, Presidente: D’Andrea, Estensore: Zucchini CARTELLA DI PAGAMENTO – Notifica via PEC in formato PDF – Nullità – Non sussiste. L’eccezione di nullità della notifica della cartella attraverso posta elettronica certificata (PEC), in quanto il documento informatico trasmesso, avendo un formato ".pdf", non sarebbe idoneo a garantire l'integrità del contenuto del documento, che potrebbe essere di conseguenza facilmente alterato, va rigettata. La doglianza si risolve in una mera petizione di principio, posto che, nel caso di specie, la cartella trasmessa in via informatica è stata ritualmente ricevuta dal contribuente, che ha proposto contro la stessa un ricorso tempestivo. Quanto al rischio paventato di alterazione del contenuto del documento, né la ricorrente né Equitalia mettono in dubbio il contenuto stesso, per cui anche sotto tale aspetto non si comprende l'interesse a denunciare il rischio di una astratta alterazione che non risulta per in concreto mai avvenuta. (G.Bo.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60; d.P.R. 68/2005; d.lgs. 82/2005, art. 20 comma 1bis 309 813. Omessa notifica dell’atto presupposto Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 19, sentenza n. 2037/2017 del 10 marzo 2017, Presidente e Estensore: Celletti RISCOSSIONE – Omessa notifica dell’atto presupposto – Successiva notifica della cartella di pagamento – Illegittimità. L’assenza di rituale notifica degli atti impositivi presupposti costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. (K.S.) 814. Notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 2069/2017 del 13 marzo 2017, Presidente: D’Orsi, Estensore: Donvito RISCOSSIONE – Notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento – Necessaria attestazione della conformità all’originale – Sussiste – Notificazione in formato pdf, senza l’estensione “p7m” – Legittimità – Non sussiste. Deve ritenersi illegittima la cartella di pagamento notificata mediante trasmissione per posta elettronica certificata in formato pdf anziché in formato p7m. Ed infatti, la certificazione della firma è attestata unicamente dall’estensione .p7m del file notificato, estensione che rappresenta Ia c.d. "busta crittografica", che contiene al suo interno il documento originale, l'evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica (cfr. note dell’Agenzia per l’Italia Digitale). Detta estensione garantisce, da un lato l'integrità ed immodificabilità del documento informatico e, dall'altro, quanto alla firma digitale, l'identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell'atto. In difetto di detta estensione del file, la notificazione per posta elettronica certificata della cartella non è valida con illegittimità derivata della stessa cartella. (G.R.) 815. Notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 2288/2017 del 21 marzo 2017, Presidente: Roggero, Estensore: Donvito RISCOSSIONE – Notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento – Omessa attestazione della conformità della cartella notificata all’originale – Illegittimità ‐ Sussiste – Notificazione in formato pdf, senza l’estensione “p7m” – Legittimità – Non sussiste. Deve ritenersi che la notificazione per posta elettronica certificata della cartella di pagamento in formato "pdf" senza l’estensione “p7m” non sia valida. L'estensione .p7m garantisce, da un lato, l'integrità ed immodificabilità del documento informatico e, dall'altro, quanto alla firma digitale, l'identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità. (G.R.) 816. Notifica a mezzo posta Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 2405/2017 del 28 marzo 2017, Presidente: Saresella, Estensore: Salvo RISCOSSIONE – Notifica della cartella – Invio diretto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento – Legittimità – Redazione della relata – Non necessità. In caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo direttamente dall’ufficio finanziario o dal Concessionario, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 come confermato in via consolidata dal giudice di legittimità (Conf. Cass. sent. 6395/2014 e ord. 16949/2014). In caso di notificazione ai sensi dell’art. 139 comma 2 c.p.c. la qualità di persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dal notificatore nella 310 relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire prova contraria e in particolare l’inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario. Per tale forma di notificazione non è peraltro necessario l’ulteriore adempimento dell’avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell’avvenuta notificazione (Conf. Cass. n. 12181/2013 e n. 23039/2016). (M.L.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26; c. p. c., art. 139 comma 2 817. Iscrizione ipotecaria Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 11, sentenza n. 2763/2017 del 31 marzo 2017, Presidente: Mascherpa, Estensore: Moroni RISCOSSIONE – Iscrizione ipotecaria – Riduzione e restrizione – Presupposti. La normativa di riferimento (art. 2872 c.c.) prevede due diversi modi per poter ridurre l’ipoteca: uno consiste nella riduzione della somma ipotecata, l’altro consiste nell’ipotecare solo alcuni beni (restrizione). Ai sensi dell’art. 2874 c.c., in caso di ipoteche legali (come quella prevista dal d.P.R. n. 602/1973) e giudiziali, la riduzione avviene su domanda dell’interessato, qualora il valore dei beni che sono compresi nell’iscrizione, ecceda la cautela da somministrarsi – ciò che avviene, ai sensi dell’art 2875 c.c., se tale valore supera di un terzo l’importo dei crediti iscritti sommato agli accessori, sia alla data dell’iscrizione che successivamente – nonché nel caso in cui la somma determinata dal creditorie nell’iscrizione, superi di almeno un quinto quella che l’autorità giudiziaria dichiara dovuta. (A.R.) Riferimenti normativi: d.P.R. 6021973, art. 77 818. Notifica a mezzo PEC Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 2882/2017 dell'11 aprile 2017, Presidente e Estensore: Giucastro RISCOSSIONE – Notifica degli atti della riscossione a mezzo posta certificata – Estensione file notificato non conforme – Illegittimità – Consegue. La certificazione della firma è attestata dall’estensione “p7m” del file notificato, che rappresenta la c.d. “busta crittografica” contenente al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica della forma e la chiave per la sua verifica (cfr. note dell’Agenzia per l’Italia digitale). Detta estensione garantisce, da un lato, l’integrità ed immodificabilità del documento informatico e, dall’altro, quanto alla firma digitale, l’identificabilità del suo attore e conseguentemente la paternità dell’atto (nel caso di specie, la Commissione adita aveva ritenuto illegittima l’intimazione di pagamento notificata a mezzo pec in difetto dell’estensione “p7m” del file). (C.V.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973; d.lgs. 82/2005, art. 20 comma 2 e art. 71 819. Impugnazione e requisiti degli atti Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 3109/2017 del 4 maggio 2017, Presidente e Estensore: D’Andrea I RISCOSSIONE – Impugnazione degli atti – Legittimazione – Agente della riscossione – Ente impositore – sussiste. II Requisiti della cartella di pagamento – Obbligo di sottoscrizione del rappresentante dell’ente – Non sussiste. 311 I Nell’ambito del procedimento di riscossione, il contribuente che lamenti la nullità di un atto ha la facoltà di impugnarlo nei confronti sia dell’agente della riscossione sia dell’ente impositore, concorrendo la legittimazione di entrambi i soggetti e non ricorrendo tra di essi litisconsorzio necessario. II Nell’ambito del procedimento di riscossione, la cartella di pagamento deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto ministeriale e con le indicazioni previste dall’art. 25 del d.P.R. 602/1973 e dall’art. 36, comma 4ter del d.l. 248/2008. Fra le indicazioni previste dalla norma non figura, in ogni caso, la sottoscrizione del soggetto che rappresenta l’ente, essendo sufficiente che la cartella sia inequivocabilmente riferibile a tale ente (Conf. Cass. SS.UU. n. 13747/2013). (S.B.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25; d.l. 248/2008, art. 36 comma 4ter 820. Notifica della cartella Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 19, sentenza n. 3113/2017 del 3 maggio 2017, Presidente: Celletti, Estensore: Pilello RISCOSSIONE – Notifica della cartella – Raccomandata con avviso di ricevimento – Ammessa. In materia di notifica degli atti di riscossione, è consentita la notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento di plico in busta chiusa. L’unico adempimento che viene posto in capo all’Agente postale è quello di assicurarsi che la persona a cui viene consegnato il plico sia legittimata alla sua ricezione, nonché di acquisire la firma attestante la consegna nel registro e sull’avviso di ricevimento (Conf. Cass. n. 3026/2016). (S.B.) 821. Impugnazione degli atti Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 3115/2017 del 4 maggio 2017, Presidente e Estensore: D’Andrea RISCOSSIONE – Impugnazione degli atti – Litisconsorzio – Agente della riscossione – Ente impositore – Non necessario. Nell’ambito del procedimento di riscossione, il contribuente ha la facoltà di impugnare l’atto nei confronti sia dell’agente della riscossione che dell’ente impositore, concorrendo la legittimazione di entrambi i soggetti e non ricorrendo fra di essi litisconsorzio necessario (Conf. Cass. n. 16412/2007 e 1532/2012). (S.B.) 822. Notificazione della cartella di pagamento Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 10, sentenza n. 3164/2017 del 5 maggio 2017, Presidente: Locatelli, Estensore: Albertini RISCOSSIONE – Notificazione della cartella di pagamento – Assenza di opposizione – Regolare notifica – Termine prescrizione quinquennale. In materia di notificazione della cartella di pagamento, il termine di prescrizione quinquennale trova applicazione anche in assenza di opposizione. Invero, in presenza di regolare notifica da parte dell’Ente impositore, la mancata opposizione determina soltanto l’irretrattabilità del diritto e non anche la conversione della prescrizione da quinquennale a decennale (Conf. Cass. SS.UU. n. 23397/2016). (S.B.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26 312 823. Omesso versamento Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 3227/2017 del 9 maggio 2017, Presidente e Estensore: Duchi RISCOSSIONE – Omesso versamento – Mancato invio dell’avviso bonario. È legittima l’iscrizione a ruolo non preceduta dall’avviso bonario quando l’Ufficio non opera alcuna correzione della dichiarazione, ma si limita ad accertare somme non versate in quanto le disposizioni contenute negli articoli 36bis, comma 3 del d.P.R. 600/1973 e 54bis comma 3 del d.P.R. 633/1972 ricoprono la fattispecie di imposta regolarmente dichiarata ma non versata (Conf. Cass. n. 17396/2010 e 395/2011). (F.D.) 824. Crediti erariali Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 3250/2017 del 9 maggio 2017, Presidente: Zamagni, Estensore: Franco CARTELLA DI PAGAMENTO – Crediti erariali – Prescrizione decennale – Sussiste. Per le cartelle esattoriali originate da crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP) vale il termine di prescrizione decennale, in mancanza di altra disposizione speciale. (G.M.) 825. Notifica della cartella di pagamento Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 3301/2017 dell’11 maggio 2017, Presidente e Estensore: D’Andrea RISCOSSIONE – Intimazione di pagamento – Prova della notifica della cartella di pagamento – Carente – Prova della notifica della comunicazione di fermo – Insufficiente – Nullità dell’intimazione di pagamento – Sussiste. La prova della notificazione della comunicazione di preavviso di fermo non è sufficiente a dimostrare l’avvenuta notificazione della cartella di pagamento, quale atto prodromico e titolo esecutivo, poiché il preavviso di fermo non contiene tutti gli elementi prescritti dall’art. 25 del d.P.R. 602/1973. Le indicazioni contenute nella comunicazione di preavviso di fermo, inoltre, non possono costituire prova della notifica delle cartelle di pagamento, in difetto della documentazione relativa alla procedura di notificazione e, dunque, mancando ogni elemento per poterne valutare la validità. (P.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25 826. Notifica a mezzo PEC Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 3690/2017 del 23 maggio 2017, Presidente: Beretta, Estensore: Del Re RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – Formato p7m – Prova dell’avvenuta notificazione – Inesistenza – Nullità. È nulla la notificazione della cartella effettuata a mezzo PEC qualora l’intimazione di pagamento trasmessa al destinatario sia costituita da un documento informatico in formato PDF anziché in formato p7m, in quanto solo quest’ultimo è munito di firma digitale. La notifica è altresì nulla qualora l’Amministrazione non produca in giudizio l’originale dell’intimazione di pagamento ovvero una copia elettronica della cartella notificata la cui conformità all’originale sia stata attestata da un pubblico ufficiale e nel caso in cui l’Ufficio non provi la data di consegna né dell’effettività ricezione della PEC da parte del destinatario della notificazione. (G.P.d.E.) 313 827. Notifica della cartella di pagamento Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 3761/2017 del 26 maggio 2017, Presidente: De Lillo, Estensore: Degrassi RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Notifica – Irreperibilità – Modalità – Termini – Evoluzione normativa. Prima della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 2007, che ha censurato la normativa precedente, ma che continua a esplicare i propri effetti per i rapporti costituitisi in precedenza, stante anche il principio di irretroattività, una volta constatata e accertata l'irreperibilità del contribuente all'ultimo indirizzo conosciuto nello Stato italiano, una cartella esattoriale è regolarmente notificata ove siano predisposti gli atti necessari per la pubblicazione per giorni 8 dell'avviso di deposito degli atti nella casa del Comune. Le modifiche dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 sono applicabili alle dichiarazioni presentate dal 2005; in forza del regime transitorio, per le dichiarazioni presentate sino al 31 dicembre 2001 la notifica della cartella deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25; d.P.R. 600/1973, art. 60 828. Cartella di pagamento Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 3770/2017 del 29 maggio 2017, Presidente: Citro, Estensore: Clerici I RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Denuncia di vizi della stessa – Esattoria – Legittimazione passiva. II RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Notifica – Irreperibilità – Modalità. I Se le eccezioni mosse riguardano esclusivamente la cartella di pagamento, non può dichiararsi il difetto di legittimazione passiva nei confronti dell'esattoria. Una cartella che riporti tutti i requisiti previsti dalla normativa non può essere dichiarata nulla. II Avendo la Corte costituzionale, con sent. 22 novembre 2012, n. 258, dichiarato illegittimo l'art. 26, terzo comma, del d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui disponeva che le notifiche delle cartelle fossero eseguite a norma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, la notificazione avrebbe dovuto seguire nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. prescritte per la notificazione ai soggetti residenti nel Comune, ma solo momentaneamente assenti, norma che prevede fra l'altro anche l'affissione di avviso sulla porta dell'abitazione. (F.P.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7 comma 1; d.P.R. 602/1973, art. 25 comma1; d.P.R. 602/1973, art. 26, comma3; d.P.R. 600/1973, art. 60; c.p.c., art. 140 829. Sottoscrizione della cartella di pagamento Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 19, sentenza n. 3776/2017 del 29 maggio 2017, Presidente e Estensore: Citro Riscossione e misure cautelari – Cartella di pagamento – Sottoscrizione – Contenuto – Aggio esattoriale – Finalità. La questione dell’illegittimità degli incarichi dirigenziali conferiti a funzionari dell'Agenzia delle entrate non si riflette sulla funzionalità della stessa Agenzia, né sull'idoneità degli atti emessi a esprimere la volontà all'esterno dell'Amministrazione finanziaria, la cui validità non è messa in discussione. L'art. 12, quarto comma, del d.P.R. n. 602/1973, stabilisce che il ruolo è sottoscritto anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato, risultando, quindi, che la sottoscrizione è solo un atto formale e che non inficia la legittimità 314 della cartella di pagamento. Tra gli elementi che devono essere riportati dalla cartella vi sono indicati il ruolo e la data in cui esso si è formato, ma non il funzionario che l'ha firmato. Il tasso di interesse e le relative modalità di calcolo sono due elementi stabiliti per legge, per cui non è necessario indicarli in cartella per la sua legittimità. L'aggio esattoriale, previsto dall’art. 17 del d.lgs. 112/1999, non ha la finalità di remunerare le singole prestazioni dell’Esattoria, ma è finalizzato a coprire i costi derivati dalla predisposizione delle strutture necessarie allo svolgimento del servizio di riscossione (circa la legittimità costituzionale dell'aggio di riscossione Conf. Corte cost., ord. 21 giugno 2013, n. 158). (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 12 e 25; l. 212/2000, art. 7; d.lgs. 112/1999, art. 17 830. Cartella di pagamento Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 3778/2017 del 29 maggio 2017, Presidente e Estensore: Raimondi Riscossione e misure cautelari – Cartella di pagamento – Notifica – Onere della prova – Produzione di relata di notificazione – Necessità. L'agente della riscossione che affermi che la notifica della cartella di pagamento è intervenuta deve produrre la relativa relata di notificazione, la quale assurge a prova dell’avvenuto ricevimento dell’atto da parte del contribuente. L'art. 2220 c.c. impone l'obbligo di tenere la documentazione per un periodo di anni dieci. Secondo l'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento e ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione, intendendosi quale limite dei cinque anni non un "tetto" massimo, bensì minimo di conservazione, conformemente a quanto prescritto dall'art. 2220 c.c. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26; c.c., art. 2220 831. Compensazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 3787/2017 del 29 maggio 2017, Presidente e Estensore: Raimondi Riscossione e misure cautelari – Compensazione – Credito IVA – Presentazione del Mod. IVA TR – Utilizzo anticipato – Ammissibilità. La presentazione del modello IVA TR autorizza il contribuente a superare, per espressa previsione legislativa, i limiti posti dall'art. 17 del d.lgs. 241/1997. Fermo restando l'obbligo di presentazione all'Ufficio competente, entro l'ultimo giorno del mese di riferimento, del modello IVA TR, il contribuente può utilizzare in compensazione i crediti IVA infrannuali di importo inferiore al tetto di euro 10.000, senza attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza (Conf. circolari 15 gennaio 2010 n. 1/E e 19 aprile 2011 n. 16/E). (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 241/1997, art. 17 832. Notifica della cartella di pagamento Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 3789/2017 del 26 maggio 2017, Presidente: Duchi, Estensore: Martello Riscossione e misure cautelari – Cartella di pagamento – Notifica – Onere della prova. 315 L’agente della riscossione ha l’onere di provare l'effettivo e regolare adempimento relativo alle notifiche. Non può limitarsi a produrre un estratto di ruolo e una ricevuta di raccomandata (senza la relativa cartolina di ricevimento), ma deve produrre le cartelle e un’idonea prova della loro regolare notifica. Ha l’onere di produrre tempestivamente ulteriori documenti in originale, attestanti l'avvenuto ricevimento della notifica in capo al contribuente. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26 833. Spese di giustizia Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 3812/2017 del 26 maggio 2017, Presidente: Duchi, Estensore: Martinelli RISCOSSIONE – Spese di giustizia – Processo penale – Recupero di spese anticipate dall’Erario – Criteri – Sentenza di condanna di unico ricorrente. La legge 18 giugno 2009, n. 69, ha previsto il venire meno del vincolo di solidarietà a carico del condannato. L'art. 67, comma 3, lett. e), ha modificato l'art. 205 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in materia di recupero intero, forfettizzato e per quota. Le spese del processo penale anticipate dall'Erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto. Le spese per le prestazioni obbligatorie, per la consulenza tecnica e per la perizia e per la pubblicazione della sentenza penale di condanna sono recuperate nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto, senza vincolo di solidarietà. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà. Se nella sentenza della Corte di cassazione che rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali risulta che il ricorso è proposto da un solo soggetto, non risultando altri imputati, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, non risultando altri coobbligati né una quota a carico del solo ricorrente. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 115/2002, art. 205 834. Cartella di pagamento Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 3818/2017 del 29 maggio 2017, Presidente: Citro, Estensore: Chiametti RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Avviso di accertamento prodromico – Ritualità di notifica – Legittimità. La rituale notifica nei termini dell’avviso di accertamento legittima l’emissione della cartella di pagamento basata su di esso. (Nel caso di specie, sono allegate al fascicolo processuale copie fotostatiche della documentazione postale comprovante l'invio, a mezzo posta, degli avvisi di accertamento da cui scaturisce la pretesa tributaria) (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25 835. Riscossione coattiva Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 3822/16/17 del 29 maggio 2017, Presidente: Citro, Estensore: Pilello RISCOSSIONE – Riscossione coattiva – Espropriazione forzata – Espropriazione immobiliare – Iscrizione di ipoteca – Mancata comunicazione preventiva – Illegittimità. 316 Le iscrizioni di ipoteca su immobili non precedute da comunicazione, in violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, sono illegittime. Se correttamente espletato, il contraddittorio consente il radicarsi degli atti pregiudizievoli. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 77 836. Termine di prescrizione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 3844/2017 del 29 maggio 2017, Presidente: Mainini, Estensore: Barbata RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Mancata impugnazione – Termine di prescrizione. La cartella di pagamento, così come gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva, è atto amministrativo, espressione del potere di autotutela e auto accertamento della Pubblica amministrazione e, come tale, non è idoneo ad acquistare efficacia di giudicato. Pertanto, la disciplina della prescrizione rimane di stretta osservanza ed è insuscettibile di interpretazione analogica; per cui, non si può estendere il termine di prescrizione decennale previsto per le sentenze e i decreti ingiuntivi definitivi ai diversi atti di natura amministrativa, quali le cartelle esattoriali. Di conseguenza, la mancata impugnazione nei termini previsti può comportare solo l'irretrattabilità del credito contenuto nel provvedimento, ma non l'automatica trasformazione del termine prescrizionale breve in ordinario di anni 10. Dunque, la cartella avente ad oggetto crediti o tributi la cui prescrizione è inferiore a 10 anni si prescrive nello stesso termine breve, anche qualora, dopo la notifica, non sia stata impugnata nei termini di legge. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25 837. Notifica della cartella di pagamento Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 11, sentenza n. 3884/2017 del 31 maggio 2017, Presidente e Estensore: Di Rosa RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Notifica – Onere della prova – Produzione di avviso di ricevimento – Necessità. L’agente della riscossione che non fornisca prova di avere notificato ritualmente le cartelle prodromiche ad avviso di intimazione di pagamento non assolve al proprio onus probandi. È necessario che produca avviso di ricevimento relativo alla notifica delle cartelle e non può limitarsi a produrre il certificato anagrafico rilasciato dal Comune da cui risulti che il contribuente residente all’estero è iscritto all'AIRE e il referto relativo al deposito presso la casa comunale di una cartella, dopo l'iscrizione medesima. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26 838. Notificazione della cartella Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 14, sentenza n. 3898/2017 del 6 giugno 2017, Presidente e Estensore: Centurelli RISCOSSIONE – NOTIFICAZIONE DELLA CARTELLA – Consegna al custode –– Applicazione principi civilistici ‐ Sussiste ‐ Raggiungimento dello scopo – Inesistenza della notifica – Non sussiste. La notificazione sostanzia una forma di comunicazione degli atti della riscossione in relazione alla quale, il puntuale rispetto della normativa di riferimento, realizza una presunzione di conoscenza iuris tantum idonea alla produzione degli effetti giuridici nell’ambito tributario che ne derivano. I principi dettati dagli artt. 156 e seguenti del c.p.c. (applicabili anche nell’ambito tributario, in virtù del richiamo delle norme sulla notificazione del processo civile, da ritenersi esteso al regime delle relative nullità e sanatorie, contenuto nell’art. 60 del d.P.R. 600/1973, a 317 sua volta richiamato dall’art. 26, d.P.R. 602/1973) determinano che la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato. Si deve pertanto escludere l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento regolarmente recapitata con consegna al custode dello stabile di residenza del contribuente. (D.Z.) Riferimenti normativi: c.p.c., art. 156; d.P.R. 600/1973, art. 60; d.P.R. 602/1973, art. 26 839. Società in concordato Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 3945/2017 dell'1 giugno 2017, Presidente: Davigo, Estensore: Marcellini RISCOSSIONE – Società in concordato – Mancato pagamento rateazione in corso – Iscrizione sanzioni in misura piena – Illegittimità. Nel caso in cui un contribuente si trovi in situazione di Concordato Preventivo e per tale ragione sia obbligato a sospendere i pagamenti delle rate pattuite con l’Agenzia relative ad avvisi bonari, non debbono essere applicate le sanzioni in misura piena. Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, previsto dall'articolo 168, primo comma, della legge fallimentare produce, quale effetto diretto, in attuazione della par condicio creditorum, la cosiddetta moratoria dei pagamenti, per tutto il tempo di durata della procedura concorsuale, con l’esclusione di conseguenze negative o sanzionatorie per il contribuente. (C.C.) Riferimenti normativi: l.f., artt. 161 e 168; d.lgs. 472/1997, art 6 comma 4 840. Motivazione della cartella Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 3956/2017 del 5 giugno 2017, Presidente: De Lillo, Estensore: Gallo RISCOSSIONE – Cartella esattoriale ad obbligato solidale – Mancanza motivazione ‐ Illegittimità. A norma dell'art. 14 comma 2 del d.lgs. 472/1997, l'obbligazione in solido del cessionario è limitata al debito che alla data del trasferimento risulta dagli atti dell'Amministrazione finanziaria. Nella relativa cartella di pagamento l'amministrazione deve dare conto di essersi attenuta al limite di cui alla suddetta norma, la mancanza di detta specificazione rende carente la motivazione dell'atto. È principio consolidato in giurisprudenza, e ribadito anche dalla Suprema Corte, che la cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo e unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. (C.C.) Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 14 comma 2 841. Controlli formali Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 4121/2017 del 13 giugno 2017, Presidente: Duchi, Estensore: Squassoni RETTIFICA ALLE DICHIARAZIONI – Contenuto – Interpretazione di norme – Obbligo impiego avviso di accertamento. Se, in relazione al disconoscimento di detrazioni (nella specie: relative a spese per interventi per il risparmio energetico) fondato sulla interpretazione di norme di cui ad una Risoluzione 318 (nel caso specifico: Risoluzione 340/E) l’Ufficio intende avvalersi della procedura di cui all’art. 36ter d.P.R. 600/1973, pone in essere un atto illegittimo, dovendo invece utilizzare il diverso strumento dell’avviso di accertamento. (G.Gi.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36ter comma 3 842. Termine di prescrizione del credito Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 4269/2017 del 20 giugno 2017, Presidente: Beretta, Estensore: De Rosa Cartelle di pagamento per irrogazione sanzioni irretrattabili per mancata impugnazione – Termine di prescrizione del credito erariale – Inapplicabilità del termine decennale di cui all’art. 2953 Cod. Civ. – Applicabilità del termine quinquennale ex art. 20 d.lgs. 472/1997. Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate e cristallizzatesi, per mancata opposizione, in un credito irretrattabile, deve escludersi l’applicabilità dell’art. 2953 del codice civile, in quanto riferisce l’effetto giudico ivi previsto esclusivamente al passaggio in giudicato in una sentenza, principio non estendibile, in via analogica, ad altri e differenti atti, tra i quali la cartella di pagamento, che differisce dalla sentenza. La cartella è, infatti, piuttosto un atto analogo al precetto privatistico, utilizzata per esigere i crediti in concessione ad Equitalia ed alle altre analoghe società di recupero. Dunque, l’art. 2953 Cod. Civ. è applicabile solo laddove il diritto di credito sia divenuto definitivo in seguito ad una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato; diversamente, dovrà applicarsi la prescrizione breve (Corte Cass. SU 10.12.2009 n. 25790 e Cass. Civ. Sez. V, Sent., 19 luglio 2013, n. 17669), seguendo l’insegnamento della Corte a Sezioni Unite, che ha rilevato che “il diritto alla riscossione della sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario”. Sicché deve concludersi che le pretese della Pubblica Amministrazione si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo (Conf. Cass. SS.UU. 23397/2016). (S.C.) Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 20; c.c., art. 2953 843. Reddito estero Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 4474/2017 del 30 giugno 2017, Presidente: Cappabianca, Estensore: Moroni Controllo automatico della dichiarazione – Cartella di pagamento – Credito per le imposte assolte all’estero – Definitività delle imposte pagate all’estero. Il credito d’imposta previsto dall’art. 165 T.U.I.R. deve essere calcolato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero e spetta a condizione che venga dimostrata dal contribuente la definitività delle imposte pagate all’estero. Il requisito è integrato nel caso in cui il contribuente fornisca la prova che il pagamento dell'imposta a titolo definitivo è avvenuto prima della presentazione della dichiarazione. (F.F.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 165; d.P.R. 600/1973, art. 36ter 319 844. Notifiche Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 10/2017 del 16 gennaio 2017, Presidente: Ferrari; Estensore: Chianura Cartella di pagamento ‐ Notifica – Per mezzo del concessionario – Validità. In merito alle modalità con le quali l'agente della riscossione invia al contribuente una cartella di pagamento, appare condivisibile il principio costantemente espresso dalla Suprema Corte, secondo la quale tale atto può essere notificato anche direttamente da parte del concessionario, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Conf. Cass. n. 1091/2013 e n. 6395/2014). (S.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26 845. Ipoteca e fermo amministrativo Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 26/2017 del 6 febbraio 2017, Presidente: Ferrari, Estensore: Balba Iscrizione ipotecaria – Fermo amministrativo – Espropriazione forzata – Differenze. L'iscrizione ipotecaria non costituisce un atto dell'espropriazione forzata, poiché l'ordinamento la configura in termini di procedura ad essa alternativa. Considerazioni analoghe valgono per il fermo: ancorché venga definito “misura puramente afflittiva”, ne è palese la funzione (anche) di garanzia, pur se non in senso tecnico‐giuridico come è, invece, per l'ipoteca. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione (Conf. Cass. n. 9797/2016). (S.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 49, 77 e 86 846. Interessi Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 37/2017 del 7 febbraio 2017, Presidente: Rabai, Estensore: Rossanigo Sospensione giudiziale – Sospensione – Revoca – Interessi – Debenza. L'ente impositore non è tenuto a notificare al contribuente il provvedimento di revoca della sospensione giudiziale disposta dalla Commissione tributaria. Pertanto è valida la cartella di pagamento con la quale l'agente intima il pagamento degli interessi di sospensione maturati, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del d.m. 21 maggio 2009, ancorché il citato provvedimento non sia stato allegato. Tale conclusione risulta tra l'altro coerente con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità. (S.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 39 847. Riscossione sanzioni in pendenza di giudizio Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 40/2017 dell'8 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Rabai Sanzioni – Riscossione in pendenza di giudizio – Ammissibilità. Non è corretto affermare che le sanzioni possono essere intimate solo in presenza di una sentenza definitiva. Infatti, è notorio che in pendenza di giudizio anche le sanzioni vengono riscosse, seppur in misura frazionata, come i tributi. Quindi, in forza del dettato normativo, la riscossione dei tributi avviene nella stessa misura prevista per le imposte, vale a dire: a. 2/3 dopo la decisione della Commissione tributaria provinciale favorevole all'Ufficio; b. non oltre i 320 2/3 nel caso di accoglimento parziale dei ricorso; c. per il residuo ammontare dopo la decisione della Commissione Tributaria regionale. (S.M.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 68 848. Cartella di pagamento Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 141/2017 del 22 maggio 2017, Presidente e Estensore: Ferrari Cartella di pagamento – Notifica – Termini. Il concessionario deve notificare la cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2004; b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; c) del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 (art. 1, comma 5bis, d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modifiche dalla l. 31 luglio 2017, n. 156). (S.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25; d.l. 106/2005, art. 1 comma 5bis 849. Prescrizione Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 152/2017 del 30 maggio 2017, Presidente: Ferrari, Estensore: Verrascina Cartella di pagamento – Notifica – Prescrizione. Si devono considerare ormai prescritte le cartelle di pagamento notificate tra il 2002 e il 2007, anche alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 17 novembre 2006, n. 23397. Con detta pronuncia, infatti, i giudici di legittimità stabilirono che le pretese erariali si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, ad eccezione dei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con una sentenza passata in giudicato oppure attraverso un decreto ingiuntivo. (S.M.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2948 850. Ruoli straordinari Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 155/2017 dell'8 giugno 2017, Presidente: Ferrari, Estensore: Pargoletti Concordato preventivo – Periculum in mora ‐ Sussiste Il periculum in mora ‐ cioè il fondato pericolo per la riscossione richiesto dall'art. 11 del d.P.R. 602/1973 ai fini della formazione dei ruoli straordinari ‐ può essere ravvisato anche a fronte dell'ammissione di una società alla procedura di concordato preventivo. Si ricorda al riguardo che in base ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di fallimento integra gli estremi del richiamato “fondato pericolo”, con la conseguente possibilità di iscrivere nei ruoli straordinari l'ammontare complessivo del tributo, delle sanzioni e degli interessi. (S.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 11 321 851. Rateazione Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 165/2017 del 22 giugno 2017, Presidente: Tateo, Estensore: Ascione Rateazione straordinaria – Requisiti – Solvibilità. La rateizzazione straordinaria del debito tributario in 120 rate può essere concessa soltanto in presenza dei requisiti posti dall'art. 19, comma 1quinquies, del d.P.R. 602/1973, come affermato dalla Corte di Cassazione (Conf. Cass. n. 20778/2010). Tra le condizioni indicate dalla norma, si segnala la “solvibilità” del contribuente, che va valutata in relazione al piano di rateazione concedibile. Tale stato di solvibilità aziendale si manifesta quando l'indice di liquidità sia compreso tra lo 0,5 ed 1. (S.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 19 comma 1quinquies 852. Notifiche Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 167/2017 del 22 giugno 2017, Presidente: Tateo, Estensore: Ascione Omessa notifica di atto presupposto – Effetti – Atto conseguente – Nullità. La mancata notifica di un atto presupposto ‐ come la cartella di pagamento ‐ inficia gli atti successivi, ad essa collegati per vincolo funzionale e teleologico (quale ad esempio l'intimazione di pagamento). Il principio è in linea con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza, sia di merito e sia di legittimità, secondo cui in linea generale l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio comportante la nullità dell'atto conseguente. (S.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26 853. Prescrizione del credito Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 11, sentenza n. 20/2017 del 9 gennaio 2017, Presidente: Novara, Estensore: Cagnoli RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Prescrizione quinquennale del credito. I crediti derivanti da cartelle esattoriali si prescrivono nel termine quinquennale tutte le volte che questa sia l'unico titolo esecutivo sul quale si fonda la pretesa. La prescrizione ordinaria decennale è, infatti, riferibile a titoli di accertamento o di condanna divenuti definitivi e non già, come nel caso di specie, a cartelle di pagamento notificate ai sensi dell'articolo 36 bis e dell'articolo 36 ter del d.P.R. 600/1973 adottate in virtù di procedure che prescindono da un vero e proprio accertamento circa l'esistenza del titolo (atto di accertamento emesso direttamente dall'Ente impositore) e che quindi non hanno lo stesso valore di definitività dell'accertamento. (P.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 36bis e 36ter 854. Fondo patrimoniale Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 104/2017 dell'8 febbraio 2017, Presidente: Fazio, Estensore: Zambelli RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI – Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – Necessaria – Fondo patrimoniale – Estraneità dei crediti ai bisogni della famiglia – Illegittimità iscrizione ipotecaria. 322 L’avviso di iscrizione ipotecaria, contenente l’ingiunzione di pagamento, assolve la funzione di diffida ad adempiere di cui all’art. 50, comma 2, del d.P.R. 602/1973. Il disposto normativo di cui all’art. 170 c.c. distingue tra i “debiti contratti nell’interesse della famiglia” e obbligazioni di carattere extrafamiliare, distinzione che comporta che solo per i primi (ovvero per i debiti della famiglia) è possibile agire in via esecutiva (e cautelare) sui beni del Fondo patrimoniale e sui loro frutti. Qualora il debito azionato non abbia alcuna attinenza con i bisogni della famiglia, come nel caso in cui si tratti di debiti tributari insorti nell’esercizio di attività economica, non è legittimo procedere all’iscrizione ipotecaria. (P.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 50 comma 2 e art. 77 comma 2bis; c.c., art. 170 855. Concordato preventivo Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 214/2017 del 31 marzo 2017, Presidente: Santangelo, Estensore: Cagnoli RISCOSSIONE – Società in concordato preventivo – Esecutività dei ruoli e notificazione della cartella di pagamento successive all’avvio della procedura – Illegittimità cartella. L'articolo 168 della legge fallimentare prevede che dal momento del deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai singoli creditori è fatto divieto di agire in via esecutiva sul patrimonio del debitore, pena la nullità dei relativi atti qualora la causa del credito sia anteriore alla data del deposito della domanda di concordato e sino alla definitività del decreto di omologazione. E questo in quanto le obbligazioni originarie vengono sostituite dagli obblighi previsti dalla domanda di concordato. Gli importi iscritti a ruolo successivamente all’inizio della procedura di concordato non sono esigibili ‐ e la cartella non avrebbe dovuto essere emessa ‐ ma soddisfabili esclusivamente nella misura e nei tempi della proposta di concordato. Solo dopo le scadenze ivi fissate sarà possibile contestare il mancato o insufficiente pagamento o inadempimento del concordato medesimo. (L.Ge.) Riferimenti normativi: r.d. 267/1942, art. 168 323 SUCCESSIONE E DONAZIONE 856. Trasferimento partecipazioni sociali Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 2340/2017 del 26 maggio 2017, Presidente: Silocchi, Estensore: Rota TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONE SOCIALI – Presunzione di liberalità – Requisiti – Onere della prova. L’art. 26 del d.P.R. n.131/1986 prevede che i trasferimenti di partecipazioni sociali posti in essere tra coniugi e parenti in linea retta, in cui la differenza fra il valore delle quote e il prezzo della cessione sia superiore ad euro 180.795,91, si presumono eseguiti a titolo gratuito e, quindi, soggetti all’imposta sulle donazioni, se le parti contraenti non indicano nell’atto il loro rapporto di parentela e se i tributi dovuti per il trasferimento sono di ammontare inferiore rispetto a quelli dovuti in ipotesi di liberalità. Tale presunzione relativa ha natura legale e spetta al contribuente l’onere di dimostrare puntualmente l’onerosità dell’operazione. (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 26 857. Trust Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2406/2017 del 31 maggio 2017, Presidente: Martorelli, Estensore: Baldi IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Trust – Vincolo di destinazione – Non sussiste. Atteso che con la costituzione di un trust “autodichiarato” i beni non passano in proprietà al trustee e che gli stessi saranno successivamente trasferiti ai beneficiari, va escluso che vi sia un arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, presupposto per l’imposta sulle donazioni. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 346/1990, art. 1 858. Remissione di debiti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2431/2017 del 31 maggio 2017, Presidente e Estensore: Ceccherini IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONE – DONAZIONE – Remissione di debiti – Donazione diretta – Presupposto – Sussiste – Registro – Presupposto – Non sussiste. La remissione di debiti, se riveste i requisiti di forma e contenuto della donazione diretta, è soggetta all’imposta sulle successioni e donazioni e non all’imposta di registro, la quale è già stata pagata in relazione all’atto con il quale era sorto il debito in seguito rimesso. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 346/1990, art. 1 comma 4bis 859. Rinuncia abdicativa Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2457/2017 dell'1 giugno 2017, Presidente: Chindemi, Estensore: Missaglia DONAZIONI – Rinuncia a diritti reali – Imposizione proporzionale – Sussistenza ‐ Titolo gratuito ‐ Irrilevanza. La legislazione fiscale coglie e sottopone ad imposizione, anche al fine di evitare possibili elusioni fiscali, gli effetti economici dello spostamento di ricchezza conseguente all'atto unilaterale di rinuncia a diritti reali. Tale spostamento di ricchezza sarà soggetto all'imposta di 324 registro se la rinuncia è a titolo oneroso e all'imposta di donazione se la stessa è a titolo gratuito. (M.Gl.) Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2 comma 47; d.lgs. 346/1990, art. 1 comma 2 860. Trust Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 645/2017 del 24 gennaio 2017, Presidente: Davigo, Estensore: Astegiano SUCCESSIONE E DONAZIONE – TRUST – VINCOLO DI DESTINAZIONE – Nuova imposta – Sussiste. Ai fini dell’imposizione indiretta, il trust è riconducibile alla categoria dei vincoli di destinazione. Pertanto, l’atto dispositivo con il quale il disponente ha vincolato i beni in trust è soggetto ad imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale. Precisamente, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, l’art. 2, comma 47, d.l. 262/2006 è da considerare disposizione innovativa, che ha istituito una nuova imposta. Essa è applicata non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, come accade per le successioni e le donazioni, ma, invero, l’imposta colpisce direttamente l’atto di costituzione dei vincoli di destinazione. La previsione del nuovo tributo non si pone in contrasto con l’art. 53 della Costituzione, in quanto l’atto negoziale esprimerebbe una capacità contributiva, ancorché non determini (ancora) alcun vantaggio economico diretto a favore di uno specifico soggetto. (A.T.) Riferimenti normativi: d.l. n. 262/2006, art. 2 comma 47; Cost., art. 53 861. Trust Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 853/2017 del 30 gennaio 2017, Presidente: Duchi, Estensore: Crisafulli IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE – Trust – Vincolo di destinazione – Esclusione – Fondamento. Ai fini dell’assoggettamento all’imposta di successione e donazione, il presupposto dell'applicazione del tributo de quo ai negozi fiduciari costitutivi di vincoli di destinazione è correlato all'effetto traslativo del bene che al negozio consegua. Ne discende che quando un trasferimento siffatto non si verifichi ‐ in particolare sotto l'aspetto dell'arricchimento patrimoniale di un soggetto terzo ‐ l'atto avrà un contenuto neutro che non potrà che scontare l’imposta di registro ed ipocatastale in misura fissa. Con particolare riguardo all’istituto del trust, deve rilevarsi che l'atto istitutivo di trust è suscettibile di produrre il mero effetto del conferimento nel medesimo trust di taluni beni, senza non solo determinarne alcuna modifica per quanto concerne la relativa intestazione (che rimane in capo al disponente), ma senza neppure operarne ex se il trasferimento al beneficiario (che si verifica solo al completamento del programma predisposto). L'effetto prodotto nell'immediato da tale atto è da ritenersi pertanto circoscritto alla sola destinazione del bene, cui non è correlato alcun contenuto di carattere patrimoniale ‐ in termini di manifestazione di ricchezza, presente o futura (e concreta) ‐ tale da legittimarne la sottoposizione ad un’imposta che all'arricchimento è per sua natura ricollegata (Conf. Cass. n.21614/2016). (M.V.) Riferimenti normativi: l. 286/2006, art. 2 comma 47 862. Atti collegati Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1253/2017 del 10 febbraio 2017, Presidente: Duchi, Estensore: Gesualdi 325 Imposta sulle donazioni – Atti collegati. Per l’applicazione dell’art. 1, comma 4 bis, del d.lgs. 346/1990 – secondo cui l’imposta sulle donazioni non si applica nei casi di donazioni collegate a costruzioni di diritti immobiliari qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale – non è necessario che, nell’atto di trasferimento del diritto immobiliare, si faccia espressa menzione della collegata liberalità indiretta tramite la quale l’acquirente ha ottenuto la provvista necessaria a pagare il prezzo. (M.Pi.) 863. Trust Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 14, sentenza n. 2457/2017 del 28 marzo 2017, Presidente e Estensore: Tucci SUCCESSIONE E DONAZIONE – Presupposto – Costituzione di vincolo di destinazione – Trust – Sussiste. L’art. 2, comma 47, d.l. n. 262/2006, istituisce una nuova imposta sulla “costituzione dei vincoli di destinazione”, del tutto autonoma rispetto a quella delle donazioni e da applicare al momento stesso in cui tale vincolo viene costituito, così come in effetti avviene all’atto di istituzione di un trust. (A.Ra.) Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2 comma 47 864. Trust Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 3946/2017 dell'1 giugno 2017, Presidente: Locatelli, Estensore: Cozzi DONAZIONE – Istituzione trust senza trasferimento a beneficiario finale ‐ Applicazione imposta successioni, ipotecaria e catastale – Illegittimità. Nel caso di istituzione di un trust al fine di una pura gestione nell’interesse dei disponenti medesimi non è applicabile l’imposta sulle donazioni né quella ipotecaria e catastale, in quanto mancante qualsiasi trasferimento di ricchezza. Il diritto di cui è titolare il trustee, seppur formalmente riconducibile al diritto di proprietà, è infatti soggetto a significative limitazioni ed è solo temporaneo, posto che, una volta portato a termine il suo compito, lo stesso trustee dovrà necessariamente cedere il bene al beneficiario, venendo a mancare, quindi, entrambi gli elementi essenziali dello spirito di liberalità e dell’arricchimento. (C.C.) Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2 comma 47 865. Trust Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 138/2016 del 18 agosto 2016, Presidente e Estensore: Nobile De Santis DONAZIONE – Trust – Costituzione del vincolo – Momento impositivo – Sussiste – Aliquota – Rapporto tra disponente e beneficiario – Rilevante. In caso di trust l’imposta sulle successioni e donazioni si applica al momento della costituzione del vincolo di destinazione e non a quello del trasferimento dei beni ai beneficiari finali. Per determinare l’aliquota applicabile occorre invece fare riferimento al rapporto che intercorre tra disponente e beneficiari finali, per cui se questi ultimi sono il coniuge e i figli del disponente trova applicazione l’aliquota del quattro per cento ai sensi dell’art. 2, comma 49, lettera a) del d.l. 262/2006. (P.G.) Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2 comma 49 326 VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI 866. Incertezza obiettiva Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 937/2017 dell'8 marzo 2017, Presidente: Barbaini, Estensore: Buffone FATTISPECIE IMPOSITIVA – DIFFICILE COORDINAMENTO INTERPRETATIVO – RILEVA – Soggetto contribuente – Avvio giudizio tributario ‐ Obiettiva incertezza – Sussiste – Annullamento sanzioni – Rileva. Se una fattispecie impositiva viene successivamente regolata dall’Amministrazione sulla base di una circolare entrata in vigore successivamente rispetto all’instaurazione del giudizio, il contribuente può godere legittimamente non tanto della disapplicazione delle sanzioni bensì del loro annullamento. In tal caso si ritiene sussistere l’obiettiva incertezza nell’applicazione della norma, che preclude l’irrogazione delle sanzioni laddove la disciplina applicabile si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento sia oggettivamente difficoltoso per l’equivocità del loro contenuto. (F.B.) Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 6 comma 2 867. Comportamento fraudolento del professionista Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1595/2017 del 7 aprile 2017, Presidente e Estensore: Chindemi SANZIONI – Comportamento fraudolento del consulente fiscale – Irrogazione della sanzione – A carico del contribuente – Inapplicabilità. Il contribuente è responsabile del pagamento delle imposte anche nell’ipotesi di mancata produzione di documentazione per l’irreperibilità del professionista a cui tale documentazione era stata consegnata. Il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista non esime il contribuente dall’assolvere gli obblighi tributari, in quanto tenuto alla vigilanza e al controllo sulla loro effettiva esecuzione. Tuttavia, le sanzioni non sono applicabili al contribuente se tale inosservanza sia dipesa unicamente dal comportamento fraudolento del professionista (Conf. Cass. 17579/2003, 25580/2015 e 11832/2016). (M.Dr.) Riferimenti normativi: c.c., artt. 1118 e 1228 868. Dichiarazione d’intento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 1845/2017 del 28 aprile 2017, Presidente: Piglionica, Estensore: Monfredi SANZIONI – Iva – Cessione ad esportatore abituale – Dichiarazione d’intento ‐ Obbligo di comunicazione ‐ Omessa comunicazione – Sanzione ‐ Sussiste In materia di sanzioni per omessa comunicazione all’Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni d’intento relative alle operazioni effettuate in regime di sospensione IVA, la nuova formulazione dell’art. 7 comma 4bis d.lgs. 471/1997, introdotta dall’art. 15 d.lgs. 158/2015, prevede una ridefinizione della portata oggettiva e soggettiva dell’obbligo di comunicazione e non la soppressione dell’obbligo stesso. La nuova disciplina, da un lato, modifica il quantum della sanzione, dall’altro, trasferisce l’obbligo della comunicazione dal fornitore all’esportatore abituale che si avvale dell’agevolazione d’imposta. Pertanto, le violazioni dell’obbligo di omessa comunicazione delle dichiarazioni di intento verificatesi prima della revisione normativa restano sanzionabili nella modalità e nella misura prevista dalla disciplina previgente. (M.Dr.) 327 869. Legittimo affidamento del contribuente Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 1943/2017 dell'8 maggio 2017, Presidente e Estensore: De Ruggiero SANZIONI – Pagamento sanzione ridotta come da indicazione contenuta nell’atto impositivo ‐ Legittimo affidamento del contribuente. Qualora il contribuente, in conformità a quanto contenuto nell'atto impositivo, paghi in misura ridotta le sanzioni, queste si intendono definite ancorché dovute per intero, e ciò in virtù del principio generale di tutela dell'affidamento del contribuente. (V.S.L.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 10 870. Ravvedimento operoso Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 2167/2017 del 18 maggio 2017, Presidente: Lamanna, Estensore: Ruta DINIEGO DI RIMBORSO – Sanzioni omessa compilazione quadro RW ‐ Favor rei ‐ Irrilevanza. MASSIMA: Il ravvedimento operoso implica il riconoscimento della violazione e della ricorrenza dei presupposti di applicabilità della relativa sanzione. Di conseguenza, il perfezionamento di tale procedura preclude la successiva istanza di rimborso della sanzione versata poiché detta richiesta si pone in insanabile contraddizione con la scelta spontanea di regolarizzazione delle precedenti violazioni effettuata dal contribuente. È altresì irrilevante la novella normativa introdotta dalla legge 97/2013, con cui è stata ridotta la sanzione proporzionale per omessa compilazione del quadro RW, se il pagamento delle somme relative a tale sanzione determinate a seguito di ravvedimento operoso, è avvenuto sulla base di una previsione sanzionatoria vigente all’epoca della violazione e nel periodo in cui è avvenuto il versamento. (G.G.) Riferimenti normativi: l. 97/2013, art. 9; d.l. 167/1990, art. 4 comma 2 e art. 5 comma 5 871. Termini prescrizionali Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2492/2017 del 5 giugno 2017, Presidente: Evangelista, Estensore: Calà SANZIONI – Riscossione – Prescrizione decennale – Non sussiste. In tema di prescrizione dei crediti, deve essere fatta la distinzione tra quelli derivanti da tributi e quelli derivanti da sanzioni. I primi si prescrivono in 10 anni, ai sensi dell’art 2946 cod. civ., mentre per le sanzioni il termine prescrizionale è di cinque anni così come previsto dall’art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997. (R.S.) 872. Irrogazione sanzioni Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 10, sentenza n. 2699/2017 del 15 giugno 2017, Presidente: Labruna, Estensore: Bonomi IRROGAZIONE SANZIONI – Elemento soggettivo – Norma interpretativa – Esclusione. L’irrogazione della sanzione in materia tributaria postula che l’azione o l’omissione sia dolosa o, almeno, colposa. L’intervenuta adozione da parte del legislatore di una norma interpretativa esclude la sussistenza dell’elemento soggettivo. (D.D’A.) 328 873. Canale telematico diverso da quello prescritto Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 34/2017 del 5 gennaio 2017, Presidente: Buonanno, Estensore: Saia COMPENSAZIONE – F24 ‐ TRASMISSIONE – Canale telematico diverso da quello prescritto – Omessa o falsa comunicazione – Non è tale – Infrazione formale – È tale – Pregiudizio all’attività di controllo – Non sussiste. Nel caso di utilizzo del credito Iva risultante dalla dichiarazione, superiore a Euro diecimila, con una serie di modelli telematici trasmessi all’Agenzia delle Entrate con un sistema di remote banking (CBI) e non mediante i canali Entratel o Fisconline, non sussiste la fattispecie della “omessa o falsa comunicazione” e quindi non si applica l’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 471/1997 che sanziona la “omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria” o “l’invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri”. Poiché la comunicazione è avvenuta ed è stata effettuata con modalità telematiche di trasmissione di dati reali che sono affluiti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria, la violazione costituita dall’utilizzo di un canale telematico diverso da quello previsto è meramente formale e, poiché i dati trasmessi sono stati assoggettati ai relativi controlli automatici, non si è verificato pregiudizio alle azioni di controllo. (M.B.) Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 11 comma 1, lett. a); l. 212/2000, art. 12 comma 3; d.lgs. 472/1997, art. 6 comma 5bis 874. Prova dell'amministrazione di fatto Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 44/2017 del 16 gennaio 2017, Presidente: Galizzi, Estensore: Diana AMMINISTRATORE DI FATTO – ONERE DELLA PROVA – È a carico dell’Amministrazione. Compete all’Agenzia delle Entrate fornire la prova che una persona sia amministratore di fatto di una società. Tale prova non è raggiunta qualora la persona abbia svolto in precedenza prestazioni occasionali a favore della società, in seguito ne sia divenuta dipendente a tempo indeterminato con mansioni di impiegata amministrativa senza deleghe di firma né disponibilità di libretti di assegni; neppure il conferimento di procura, a tale persona, da parte dell’amministratore unico per un periodo limitato e per ragioni di salute, fornisce la prova suddetta, non essendo dimostrato che, in tale periodo, la procuratrice abbia formalizzato atti di gestione o direzionali che abbiano impegnato la società verso terzi. L’Agenzia avrebbe dovuto provare l’assunzione, da parte della presunta amministratrice di fatto, della direzione esclusiva dell’impresa con autonomia decisionale e con potere di dettare istruzioni all’amministratore di diritto. (M.B.) 875. Scudo fiscale, termini e responsabilità Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 183/2017 del 16 marzo 2017, Presidente: Fischetti, Estensore: Maurini ATTO DI CONTESTAZIONE ‐ DEDUZIONI ‐ PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONI SANZIONI – NOTIFICA – Termine di decadenza – Scudo fiscale – Effetto preclusivo all’attività accertativa – Pagamento imposta straordinaria – Necessità – Sanzioni – Società – Amministratore – Concorso ‐ Condizioni. In presenza di atto di contestazione, qualora il contribuente proponga deduzioni, l’Ufficio, se del caso, deve irrogare le sanzioni nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione. Lo “scudo fiscale” di cui all’art. 13bis, d.l. n. 78/2009, preclude l’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria solo se sia stata pagata l’imposta straordinaria. La personalità giuridica di cui sono dotate le società di capitali non esclude l’irrogazione di 329 sanzioni amministrative, a titolo di concorso, alle persone fisiche che hanno tratto diretto vantaggio dalle violazioni tributarie formalmente contestate a una società di capitali. Spetta all’Amministrazione finanziaria fornire la prova dei vantaggi fruiti dalle persone fisiche, connessi alle violazioni tributarie riscontrate a carico delle società. (M.B.) Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 16 comma 7; d.l. 78/2009, art. 13bis; d.l. 269/2003, art. 7 876. Presunzione di colpa Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 37/2017 dell’11 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Dell’Aringa SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE – Elemento soggettivo – Dolo o colpa – Presunzione di colpa – Sussiste. In tema di sanzioni amministrative, per determinare la sussistenza della responsabilità del contribuente, occorre che l’azione od omissione causativa della violazione sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza. La prova dell’assenza di colpa grava sul contribuente, sicché va esclusa la rilevabilità d’ufficio di una presunta carenza dell’elemento soggettivo. (F.Ba.) Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, artt. 5 e 6 877. Costi black list Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 96/2017 del 2 gennaio 2017, Presidente: Di Rosa, Estensore: Petrone Abrogazione della disciplina dei costi black list ad opera del d.lgs. 185/2015 – Decorrenza dal 1 gennaio 2016 – Conseguenze sanzionatorie – Principio del favor rei per le violazioni commesse in annualità precedente ai 1 gennaio 2016 – Non sussiste. L’abrogazione ad opera del d.lgs. 158/2015 della disciplina dei costi black list si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2015. Essa ha natura sostanziale e come tale non può avere applicazione retroattiva. Il legislatore non ha abrogato il regime sanzionatorio di cui all’art. 8 comma 3bis del d.lgs. 471/1997 che resta, quindi, unica norma applicabile per le violazioni commesse nelle annualità precedenti il 2016. (F.M.) 878. Amministratore di fatto Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 1355/2017 del 14 febbraio 2017, Presidente: Raimondi, Estensore: Innocenti Amministratore di fatto – Sanzioni – Riferibilità – Rapporto fiscale di società. Delle sanzioni amministrativo‐tributarie relative ad un rapporto fiscale di cui è coinvolta una società risponde solamente la persona giuridica, anche se le violazioni sono commesse dall’amministratore di fatto. (G.Bi.) Riferimenti normativi: d.l. 269/2003, art. 7 comma 1 879. Favor rei Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 1366/2017 del 15 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Duchi 330 Sanzioni – Favor rei – Provvedimento non definitivo. Per i fatti anteriori all’entrata in vigore dell’art. 33 d.lgs. 175/2014, ai fini della qualificazione di abitazione di lusso e del riconoscimento dell’agevolazione prima casa, trova applicazione la previgente normativa. Ciò non osta all’applicazione della sanzione più favorevole, purché il provvedimento sanzionatorio non sia nel frattempo divenuto definitivo. (A.Fod.) Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 3 880. Incertezza normativa Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 1370/2017 del 13 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Fugacci Indicazioni prassi contrastanti – Incertezza normativa – Sanzioni – Disapplicazione. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni normative. La causa scriminante è applicabile quando nel tempo si sono susseguiti chiarimenti di prassi tra loro contrastanti. (A.Fod.) Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 6 comma 2 881. Attività estere Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 1948/2017 dell’ 8 marzo 2017, Presidente: Duchi, Estensore: Chiarenza Irrogazione sanzioni ‐ Attività estere – Omessa dichiarazione – Sanzioni e termine di accertamento – Scudo fiscale – Sanzioni su ulteriori attività non dichiarate – Sussiste. Le attività di natura finanziaria detenute negli Stati a regime fiscale privilegiato si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tal caso le sanzioni sono raddoppiate e anche il termine di accertamento viene raddoppiato. In ipotesi di adesione allo scudo fiscale, l'avvenuta dichiarazione non estingue il potere sanzionatorio ma solo le sanzioni sulle attività dichiarate, rimanendo integro il potere di accertamento, e il correlato potere di irrogare sanzioni, relativamente ad eventuali ulteriori attività non dichiarate. (F.Ins.) Riferimenti normativi: Cost. artt. 3, 23, 25, 53 e 97; l. 212/2000, art. 10; d.l. 78/2009, artt. 12 e 13bis; d.lgs. 471/1997, art. 1; d.lgs. 472/1997, art. 20; d.P.R. 600/1973, art. 43 commi 1 e 2; d.P.R. 633/1972, art. 57 commi 1 e 2; 882.Destinatario della sanzione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 2371/2017 del 24 marzo 2017, Presidente: Davigo, Estensore: Conconi SANZIONI – Rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica – Riferibilità sanzioni all’amministratore che ha agito con dolo o colpa grave – Non sussiste. Il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, si applica a tutte le violazioni contestate successivamente all’entrata in vigore del d.l. 269/2003, restando irrilevante qualunque indagine sull’elemento soggettivo (dolo o colpa grave/lieve) del c.d. “autore materiale” della violazione. (M.A.C.) Riferimenti normativi: d.l. 269/2003, art. 7 331 883. Annullamento dell’atto presupposto Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 11, sentenza n. 2389/2017 del 20 marzo 2017, Presidente e Estensore: Di Rosa VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI – Atto di irrogazione delle sanzioni – Annullamento atto presupposto – Effetti. Nel caso in cui l’atto di irrogazione sanzioni derivi dalla medesima condotta contestata con separato avviso di accertamento, e quest’ultimo sia stato oggetto di pronuncia giurisdizionale di annullamento, ne consegue l’annullamento dell’atto sanzionatorio in ragione del rapporto di interdipendenza che lo lega all’atto presupposto. (M.A.C.) Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 16 884. Dichiarazioni Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 3786/2017 del 29 maggio 2017, Presidente e Estensore: Raimondi Sanzioni – Dichiarazioni – Violazioni in materia di trasmissione telematica – Sequestro di apparecchiature per 6 giorni – Violazioni commesse per 3 mesi – Causa di forza maggiore – Insussistenza. Non sussiste una causa di forza maggiore, quale esimente idonea a escludere la responsabilità dell'intermediario nella tardiva trasmissione delle dichiarazioni, nel caso in cui, a fronte di un sequestro di apparecchi utilizzati per l'invio delle dichiarazioni, che abbia bloccato l'attività sociale a ridosso della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni, durato solo sei giorni, la commissione della violazione copra un arco temporale di tre mesi. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 241/1997, art. 7bis 885. Abrogazione cumulo sanzioni Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 3942/2017 dell'1 giugno 2017, Presidente: Locatelli, Estensore: Fagnoni RITENUTE – Cumulo sanzioni per omessa effettuazione ritenute alla fonte e omesso versamento – Non sussiste. Nel caso in cui sia stata omessa l’effettuazione di ritenute alla fonte e di conseguenza ne sia stato omesso il relativo versamento, non si applica il cumulo delle sanzioni previste per l'omessa esecuzione delle ritenute alla fonte, di cui all'art. 14 d.lgs.18 dicembre 1997 n. 471, e per l'omesso versamento delle ritenute non operate, di cui all'art. 13 del d.lgs.18 dicembre 1997 n. 471 in virtù delle modifiche a detto articolo effettuate dall’art. 15 comma 1 lett. p) del d.lgs. 24.9.2015 n. 158 a decorrere dal 1 gennaio 2016. La nuova disciplina è applicabile anche a fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore e prevede che il contribuente che non ha eseguito le ritenute alla fonte è soggetto alla sola sanzione prevista dall'art. 14 d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, che assorbe la succedanea condotta di omesso versamento delle medesime ritenute non effettuate. (C.C.) Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, artt. 13 e14; d.lgs. 472/1997, art. 3 comma 3 886. Responsabilità amministratori società Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 4084/2017 del 12 giugno 2017, Presidente: De Lillo, Estensore: Mambriani 332 SANZIONI TRIBUTARIE – Società filtro – Responsabilità esclusiva persona giuridica – Esclusione – Responsabilità solidale amministratore – Sussistenza. Sebbene l'art. 7 del d.l. n. 269/2003 (convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003) ponga a carico, in via esclusiva, a società o enti con personalità giuridica le sanzioni relative al rapporto fiscale, prevedendo espressamente, al comma 3, che alle situazioni previste da tale norma non sia più applicabile la regola sulla responsabilità solidale prevista dall’ art. 11 del d.lgs. n. 472/1997, si ritiene di aderire all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’applicabilità del principio viene esclusa quando una società risulti essere una persona giuridica creata artificiosamente, a fini illeciti, dalla persona fisica nel suo esclusivo interesse. Siffatta impostazione appare corretta in quanto il menzionato art. 7 intende regolamentare le ipotesi in cui vi sia una differenza tra trasgressore e contribuente, e, in particolare, l'ipotesi di un amministratore di una persona giuridica che, in forza del proprio mandato, compie violazioni nell'interesse della persona giuridica medesima. (nel caso di specie, l’amministratore delle società “filtro”, prive di reale attività commerciale e costituite al fine esclusivo di realizzare la frode fiscale, è stato ritenuto responsabile in solido con la società stessa per le violazioni tributarie contestate). (F.Co.) Riferimenti normativi: d.l. 269/2003, art. 7; d.lgs. 472/1997, art. 11 887. Esclusiva riferibilità delle sanzioni alla personalità giuridica Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 4129/2017 del 13 giugno 2017, Presidente: Saresella, Estensore: Ercolani SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE – Responsabilità solidale dell’amministratore (di fatto) – Applicabilità – Non sussiste. La l. 326/2003 ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie. Inoltre, l’autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali implica l'esclusiva imputabilità alla società dell'attività svolta in suo nome e dei relativi debiti e tale principio non conosce alcuna deroga con riferimento alle obbligazioni di carattere tributario della società. (G.Gi.) Riferimenti normativi: l. 326/2003, art. 7 888. Responsabilità Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 4160/2017 del 13 giugno 2017, Presidente: De Lillo, Estensore: Mambriani Violazioni commesse da società commerciale estinta – Responsabilità della persona fisica che ha beneficiato dell’evasione – Non sussiste – Responsabilità di soggetti individuati ex lege diversi dalla società estinta – Possibilità – Sussiste. Ancorché il nostro sistema non preveda né una fattispecie di imputazione della responsabilità tributaria per le imposte non pagate da una società commerciale alla persona fisica che beneficia dei proventi dell’evasione, né l’irrogazione di sanzioni relative a violazioni fiscali commesse da una società commerciale a persona fisica che abbia tratto beneficio da tali violazioni; è, comunque, errato dedurre, dall’estinzione della società, la preclusione assoluta dell’accertamento di qualsiasi conseguenza fiscale di violazioni tributarie imputabili alla società estinta. Basti por mente al disposto dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973, che, al contrario, ha come presupposto della responsabilità di amministratori, soci e liquidatori della società estinta, tra l’altro, proprio il fatto dell’estinzione. Ciò significa, all’evidenza, che è consentito all’Amministrazione finanziaria accertare le imposte evase e le violazioni commesse della società estinta, al fine di contestare le conseguenze dell’evasione a soggetti diversi dalla 333 società estinta e che si possano individuare, nei casi e modi previsti dalla legge, come responsabili per il pagamento dell’imposta e/o per l’irrogazione della sanzione. (R.C.) Riferimenti normativi: d.l. 269/2003, art. 7; d.lgs. 472/1997, art. 11 889. Recidiva Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 4401/2017 del 26 giugno 2017, Presidente e Estensore: Fugacci Sanzioni – Recidiva – Provvedimento sanzionatorio precedente ‐ Carenza ‐ Illegittimità. È illegittima l’applicazione della maggiorazione per recidiva prevista dell'art. 7, comma 3, d.lgs. 472/1997 se la violazione della stessa indole non è già stata fatta oggetto di provvedimento sanzionatorio. (O.R.) Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, artt. 7 e 12 334 VARIA 890. Interessi e royalties Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 212/2017 del 26 gennaio 2017, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini RITENUTE A TITOLO DI IMPOSTA – Interessi e royalties – Beneficiario effettivo – Definizione Commentario OCSE – Applicabile. In materia di ritenute a titolo d’imposta per interessi e royalties, l’ordinamento nazionale non reca una autonoma definizione di talché la definizione è quella recata dal Commentario OCSE al Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni secondo il quale si qualifica come beneficiario effettivo chi esercita poteri non irrilevanti nella gestione del bene o del diritto da cui origina il reddito, ovvero colui che trae beneficio economico dall’operazione. (A.I.) Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/1973, art. 25 comma 4 891. Estinzione società Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 416/2017 dell'8 febbraio 2017, Presidente: Cusumano, Estensore: Ramondetta ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ – Cancellazione dal registro imprese – Assenza soggettività giuridica – Responsabilità del socio – Insussistente se Amministrazione non fornisce prova. L'estinzione della società e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese fanno venir meno la soggettività giuridica ai sensi dell’art. 2495 c.c., cosicché qualora l’Amministrazione voglia agire nei confronti del socio, è tenuta a dimostrare il presupposto della responsabilità di quest’ultimo, e cioè che, in concreto, vi sia stata la distribuzione dell'attivo e che una quota di tale attivo sia stata riscossa ovvero che vi siano state le assegnazioni sanzionate dalla norma fiscale (nel caso di specie, tuttavia, solo con l'atto di appello l'Ufficio dichiara di voler ascrivere ai soci una presunta distribuzione occulta di utili ma tale contestazione non aveva formato oggetto dell'accertamento; si tratta quindi di domanda nuova che rende l’appello inammissibile). (L.Ge.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2495; d.P.R. 602/1973, art. 36 892. Dichiarazione integrativa Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 9, sentenza n. 710/2017 del 23 febbraio 2017, Presidente: Micheluzzi, Estensore: Cucchi Dichiarazioni – Integrativa – Omessa presentazione – Versamenti corretti – Rilevanza – Errori – Emendabilità. La mancata presentazione di una dichiarazione integrativa a correzione di errori nella dichiarazione dei redditi non cancella comunque per il contribuente il fatto che i versamenti effettuati sono stati in realtà corretti e, quindi, con nessun danno per l'Erario. Inoltre, anche in mancanza di dichiarazione integrativa, gli errori materiali in dichiarazione dei redditi possono essere emendati oltre il termine previsto per l'integrazione della dichiarazione. (F.P.) 893. Emendabilità della dichiarazione redditi Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2037/2017 dell'11 maggio 2017, Presidente: Izzi, Estensore: Noschese Errata compilazione dichiarazione dei redditi emendabilità in sede contenziosa. 335 È da ritenersi emendabile anche in sede contenziosa la dichiarazione dei redditi che sia frutto di un errore di fatto o di diritto del contribuente quando da ciò possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi che per legge devono restare a suo carico. (G.Ga.) 894. Gestori di scommesse Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2192/2017 del 18 maggio 2017, Presidente e Estensore: Ceccherini ACCERTAMENTO ‐ IMPOSTA UNICA SU PRONOSTICI E SCOMESSE – Gestori di scommesse ‐ Soggettività passiva – Territorialità – Sussistenza. Anche i soggetti che si limitano a ricevere in Italia le scommesse per conto di operatori esteri sono soggetti passivi dell’imposta unica sui pronostici e scommesse. In virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 66, lett. b) della l. 220/2010, infatti sono soggetti passivi d’imposta non solo coloro che gestiscono, per conto proprio o di terzi, concorsi, pronostici o scommesse in regime di concessione, ma altresì i ricevitori delle scommesse che agiscono per conto di allibratori residenti all’estero, pur non provvisti di concessione, ferma restando la solidarietà nel pagamento dell’imposta tra il ricevitore e l’operatore estero. Sussiste, inoltre, anche il requisito della territorialità dell’imposta, perché, in deroga all’art. 1326 c.c. a mente del quale il contratto è concluso quando il proponente ha conoscenza dell’accettazione, la normativa di settore prevede che il contratto di scommessa sia perfezionato nel momento e nel luogo in cui lo scommettitore accetta la proposta contrattuale dell’allibratore residente all’estero, ossia in Italia. (G.G.) Riferimenti normativi: c.c., art. 1326; l. 220/2010, art. 1 comma 66 lett. b); l. 288/1998, art. 1 comma 2 895. Calcolo degli interessi Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2405/2017 del 31 maggio 2017, Presidente: Martorelli, Estensore: Baldi ATTO DI ACCERTAMENTO IMPOESATTIVO – Interessi – Omessa indicazione criterio calcolo – Illegittimità – Non sussiste. Non è illegittimo l’atto impositivo che non riporti le modalità di calcolo degli interessi, essendo l’importo frutto di un calcolo automatico, predeterminato secondo parametri normativi e non secondo discrezionalità dell’Amministrazione finanziaria. (C.So.) Riferimenti normativi: d.l. 78/2010, art. 29 896. Emendabilità della dichiarazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 2430/2017 del 31 maggio 2017, Presidente: Izzi, Estensore: Palma DICHIARAZIONE – Emendabilità a favore – Termine di decadenza annuale in sede processuale– Inapplicabilità. Il termine annuale di cui all’art. 2, comma 8bis, del d.P.R. 322/98 (nella versione vigente fino all’entrata in vigore dell’art. 5, comma 1, lett. a), del d.l. 193/2016), previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore, non esplica alcun effetto sul procedimento contenzioso instaurato dal contribuente per contestare la pretesa tributaria, trattandosi di un termine che opera solo nella fase amministrativa (Conf. Cass. n. 313/2016). (C.So.) Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8bis 336 897. Atto di rinuncia unilaterale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 24572017 dell’1 giugno 2017, Presidente: Chindemi, Estensore: Missaglia RINUNCIA – Imposta di registro – Imposta sulle successioni e donazioni – Presupposto. In materia fiscale l’atto unilaterale di rinuncia ad un diritto reale rileva non già nei suoi effetti giuridici ma essenzialmente in quelli economici, con conseguente tassazione dello spostamento di ricchezza che si attua nel momento in cui un diritto si espande a scapito di un altro soggetto. L’atto è soggetto ad imposta di registro se attuato a fronte di un corrispettivo e all’imposta di donazione se attuato a titolo gratuito. (C.So.) Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2 comma 47; d.lgs. 346/1990, art. 1 comma 2; d.P.R. 131/1986 898. Emendabilità della dichiarazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 3, sentenza n. 2458/2017 del 5 giugno 2017, Presidente: Rollero, Estensore: Cassone DICHIARAZIONE – Emendabilità a favore – Termine di decadenza annuale in sede processuale – Inapplicabilità. Il termine di cui all’art. 2, comma 8bis, del d.P.R. 322/98, previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore, non esplica alcun effetto sul procedimento contenzioso instaurato dal contribuente per contestare la pretesa tributaria, trattandosi di un termine che opera solo nella fase amministrativa, garantendo così il rispetto del principio di capacità contributiva e del principio di collaborazione e buona fede (Conf. Cass., SSUU., n. 13378/2016). (C.So.) Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8bis 899. Agevolazioni per i coltivatori diretti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2482/2017 del 6 giugno 2017, Presidente: Siniscalchi, Estensore: Borsani AGEVOLAZIONI PER I COLTIVATORI DIRETTI – Estensione all’imprenditore agricolo professionale – Dimostrazione dei requisiti – Obbligo – Non sussiste. Le agevolazioni fiscali previste dalla l. 604/54 in favore dei coltivatori diretti sono estese dal d.l. 99/04 anche all’imprenditore agricolo professionale iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, senza la necessità che questi dimostri la sussistenza dei requisiti previsti dalla l. 604/54 per i coltivatori diretti. (C.So.) Riferimenti normativi: l. 604/1954; d.l. 99/2004 900. Statuto del contribuente Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 2483/2017 del 6 giugno 2017, Presidente: Alparone, Estensore: Sciarini STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Rango – Legge ordinaria – Superiorità – Non sussiste. Le norme dello Statuto del contribuente dispongono, in taluni casi, obblighi a carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria. 337 Conseguentemente, non possono fungere da parametro di costituzionalità né consentono la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse. (C.So.) Riferimenti normativi: L. 212/2000 901. Contributo unificato Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2655/2017 del 14 giugno 2017, Presidente: Servetti, Estensore: Malanetto Contributo unificato – Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – Obbligatorietà – Soggetto deputato all’accertamento e alla riscossione. L’art. 13 comma 6 lett. e) del d.P.R. 115/2002 ha introdotto il contributo unificato per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, indipendentemente dalla loro trasposizione in sede giurisdizionale. Stante la lacunosità della previsione normativa, la Pubblica amministrazione ha dettato apposite misure organizzative, prevedendo che l’accertamento del contributo unificato sia effettuato dall’amministrazione che ha emesso l’atto impugnato. (D.D’A.) 902. Imposta unica sulle scommesse Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2671/2017 del 14 giugno 2017, Presidente: Cusumano, Estensore: Marcantonio IMPOSTA UNICA SULLE SCOMMESSE – Requisito di territorialità – Soggetto passivo. In caso di raccolta di scommesse da parte di un cittadino italiano per conto di un bookmaker estero privo di concessione ad operare sul territorio italiano, sussiste il requisito della territorialità e conseguentemente l’operazione soggiace all’imposta unica sulle scommesse, poiché l’accordo si considera concluso in Italia. Soggetto passivo è il centro che consente le scommesse nonché il ricevitore della puntata. (D.D’A.) 903. Interessi moratori e sanzioni pecuniarie nelle procedure concorsuali Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 211/2017 del 29 marzo 2017, Presidente: Fischetti, Estensore: Cappelluzzo INTERESSI MORATORI – Procedure concorsuali – Inadempimento di obbligazioni pecuniarie – IVA ed aggio di riscossione – Interessi pecuniari – Esclusione – Fondamento – Sanzioni pecuniarie – Finalità afflittiva – Non dovute dai soggetti ammessi a procedure concorsuali. Nelle procedure concorsuali non è configurabile la mora debendi e, quindi, non possono essere riconosciuti gli interessi maturati in relazione al ritardo colpevole nell’adempimento di un’obbligazione – quale è certamente il versamento dell’IVA all’erario – ai sensi dell’art. 1224 c.c. Per tali ragioni, gli interessi di mora nell’entità richiesta dopo l’ammissione alla procedura concordataria non appaiono dovuti; così pure, per ragioni del tutto analoghe, l’aggio di riscossione. Anche quanto alle sanzioni, attesa la loro finalità di afflizione, non sembrano essere pertinenti proprio con tale finalità, qualora il loro versamento venga richiesto ad un soggetto ammesso ad una procedura concorsuale. Tale soggetto, infatti, con la procedura viene, di fatto e nella sostanza “spossessato” del proprio patrimonio che, da quel momento, deve essere impiegato per ristorare i creditori. (P.M.) Riferimenti normativi: c.c., artt. 1224, 1230 e 1231; r.d. 267/1942, artt. 54 e 55 904. Sale and lease back Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 3, sentenza n. 267/2017 del 5 maggio 2017, Presidente: Ferraro, Estensore: Mannella 338 AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO – ALTRE OPERAZIONI DI CREDITO – Art. 15 del d.P.R. 601/1973 – Ambito di applicazione – Finanziamenti a medio e lungo termine – Erogati da banche autorizzate – Necessità – Applicabilità del beneficio anche alle operazioni di “lease‐back” – Esclusione. La norma di agevolazione prevista dall’art. 15 del d.P.R. 601/1973, come tutte le norme che riconoscono agevolazioni fiscali e benefici in deroga al regime ordinario, è eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione ed insuscettibile di interpretazione analogica. La ratio legis della norma di agevolazione in questione è indubbiamente da ricercare nel favore che il legislatore intende accordare agli investimenti produttivi, nella previsione che essi possano creare nuova ricchezza, sulla quale potrà più adeguatamente applicarsi il prelievo fiscale. Le operazioni di finanziamento alle quali viene accordato un trattamento fiscale di favore, vanno individuate in quelle che si traducono nella provvista di disponibilità finanziarie. Quindi, non costituisce “in sé” finanziamento l’operazione che non comporta trasferimento e/o utilizzazione di denaro suscettibile di impieghi produttivi. Da ciò ne deriva che, quand’anche si volesse riconoscere al classico contratto di leasing natura di operazione finanziaria, la particolare forma del c.d. leaseback, a valle, non comporta provvista di denaro disponibile per il locatario da impiegare in investimenti produttivi e, dunque, l’agevolazione fiscale non può trovare applicazione (Conf. Cass. nn. 5570/2011, 5270/2009, 4501/2009, 4611/2002 e 4530/2002). (P.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 601/1973, art.15 comma 1 905. Estinzione di società Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 508/2017 del 19 gennaio 2017, Presidente: De Lillo, Estensore: De Rosa Cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese – Differimento quinquennale degli effetti – Condizioni. In caso di cancellazione di società dal registro delle imprese la disciplina di cui all’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, secondo cui l’estinzione della società ai sensi dell’art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione, opera su un piano sostanziale e non procedurale. (S.M.R.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2495; d.lgs. 175/2014, art. 28, comma 4 906. Dichiarazione fiscale Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 2353/2017 del 24 marzo 2017, Presidente: D’Orsi, Estensore: Donvito Dichiarazione fiscale – Natura giuridica – Errori incidenti sull’obbligazione. La dichiarazione fiscale ha natura di mera esternazione di scienza e di giudizio ed è perciò modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione dei dati riferiti. Non consentire al contribuente di emendare la dichiarazione allegando errori di fatto o di diritto sarebbe contrario al principio di buona fede e a quello della capacita contributiva. (G.Sim.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 10; Cost., art. 53 907. Contributo unificato nel processo amministrativo Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 10, sentenza n. 2475/2017 del 27 marzo 2017, Presidente: Fugacci, Estensore: Albertini ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO – Contributo unificato per ricorso avanti i Tribunali amministrativi regionali – Debenza – Art. 8, l. 266/1991 – Irrilevanza. 339 La disciplina in materia di contributo unificato nel processo amministrativo è applicabile alle associazioni di volontariato, dal momento che l’esenzione fiscale prevista per tali soggetti dall’art. 8, l. 255/1991, riguarda unicamente la loro attività sostanziale ed extraprocessuale. (A.Ra.) Riferimenti normativi: d.P.R. 115/2002, artt. 9 e 13 comma 6bis; l. 266/1991, art. 8 908. Spese per riqualificazione e risparmio energetico Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 10, sentenza n. 2494/2017 del 27 marzo 2017, Presidente: Fugacci, Estensore: Perrucci SPESE PER RIQUALIFICAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO ‐ Invio documentazione all’ENEA ‐ Omissione ‐ Decadenza detrazione ‐ Non configurabilità. In materia di spese per riqualificazione e risparmio energetico, l’omesso invio della documentazione all'Enea non determina la decadenza dall’agevolazione fiscale, dato che la legislazione non configura detto invio alla stregua di una condizione di operatività necessaria per l’ottenimento del beneficio. (A.Ra.) 909. Responsabilità del professionista Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 3157/2017 del 5 maggio 2017, Presidente: Biancospino, Estensore: Moroni REATI TRIBUTARI – Responsabilità del professionista – Esonero del soggetto obbligato – Non sussiste. In tema di reati tributati, il conferimento ad un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il reato tributario commesso, qualunque esso sia. Rispondendo, infatti, gli obblighi fiscali ad una speciale finalità di diritto tributario (i.e. quella di colpire il complesso dei redditi tassabili), essi non ammettono sostituti ed equipollenti e, conseguentemente, configurano sempre un reato omissivo proprio, personale ed indelegabile (cfr. Cass. 38335/2013). (S.B.) 910. Responsabilità per debiti fiscali nelle società estinte Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 3183/2017 dell’8 maggio 2017, Presidente: Centurelli, Estensore: Salvo Società estinte – Responsabilità di amministratori e liquidatori. È esclusa la responsabilità diretta dell’ex amministratore (anche di fatto) e/o ex liquidatore per le obbligazioni tributarie della società di capitali estinta in quanto l’ipotesi di responsabilità posta dall’articolo 36 del d.P.R. 602/1973 non pone alcuna coobbligazione di debiti tributari a carico dei menzionati soggetti essendo una particolare ipotesi di responsabilità propria “ex lege” con natura civilistica e non tributaria dal momento che trova il suo fondamento in un credito civilistico scaturente dalla violazione degli articoli 1176 e 1218 del codice civile (Conf. Cass. 12007/2015). (F.D.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 36 911. Imposta unica sui giochi e sulle scommesse Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 13, sentenza n. 3329/2017 del 12 maggio 2017, Presidente: Bichi, Estensore: Maellaro 340 I Imposta unica sui giochi e sulle scommesse – Questione di pregiudizialità costituzionale – Irrilevante – Sussistenza della giurisdizione del giudice italiano – Questione di rinvio alla Corte di Giustizia – Infondata. II Imposta unica sui giochi e sulle scommesse – Presupposti per l’applicazione. I Non contrasta con gli artt. 3 e 53 della Costituzione la normativa tributaria di cui all'art. 1 comma 66 della l. 202/2010, in quanto tale disposizione ha inteso equiparare la posizione di tutti i soggetti passivi, sia quelli autorizzati che quelli che operano nel circuito privo di concessione e qualunque sia la denominazione (ricevitore, gestore, etc.). Si conferma la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 1326 c.c., posto che allorquando l'offerta al pubblico contiene tutti gli elementi essenziali del contratto, vale come proposta e, nel momento in cui il giocatore consegna la distinta oltre che la somma della giocata, accetta la proposta, radicando in tal modo la territorialità italiana. Infatti, il momento di perfezionamento del contratto coincide con la conoscenza del proponente della accettazione, a differenza delle scommesse on line. La predetta normativa tributaria, inoltre, non si pone in contrasto con il contemperamento degli obiettivi di tutela della libertà di circolazione dei servizi e di prevenzione di fattori distorsivi della concorrenza, considerato che il citato art. 1, comma 66, non distingue tra gestioni eseguite per conto di operatori residenti in Italia e gestioni eseguite per conto di operatori stabiliti in altri paesi dell'UE, sicché difettano i presupposti del rinvio pregiudiziale ala Corte di giustizia. II La società ricorrente ha un proprio conto di gioco presso il bookmaker per la regolazione dei rapporti di credito/debito, e gli utenti si rivolgono alla parte per scommettere, per incassare le vincite, per conoscere su quali eventi possono scommettere e con quali quote, sicché essa rientra tra i soggetti passivi dell'imposta anche se provvede con mezzi telematici alla raccolta di scommesse per conto di una società sita in Austria. (P.C.) Riferimenti normativi: l. 220/2010, art. 1 comma 66, lett. a) e b); d.lgs. 504/1998, art. 3 912. Diritti camerali Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 3369/2017 del 15 maggio 2017, Presidente e Estensore: Cappabianca DIRITTI CAMERALI – Riscossione dei diritti annuali della Camera di Commercio – Sussiste anche per società inattiva. Ogni impresa iscritta od annotata nel Registro delle imprese al primo gennaio di ogni anno ha l'obbligo di corrispondere un diritto economico alla Camera di Commercio fino alla cancellazione dal citato Registro, indipendentemente dall’effettivo esercizio dell’attività. I diritti camerali, infatti, non configurano prelievo funzionale al servizio reso al soggetto inciso, ma costituiscono prelievo funzionale alla vita stessa dell'ente pubblico autarchico percettore ed alla provvista del suo fabbisogno generale e, per questa sua caratteristica, incidente sulla stessa esistenza e operatività anche solo potenziale della società gravata. (P.C.) Riferimenti normativi: l. 580/1993, art. 18; d.m. 359/2001; c.c., art. 2188 e ss 913. Impugnabilità dell’interpello disapplicativo Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 3582/2017 del 22 maggio 2017, Presidente: Citro, Estensore: Petrone Interpello disapplicativo – Diniego di disapplicazione della normativa sulle società di comodo – Atto amministrativo non provvedimentale – Impugnabilità – Non sussiste. 341 L’interpello disapplicativo di cui all’art. 11, comma 2, l. 212/2000 è un atto amministrativo non provvedimentale che non è suscettibile di essere impugnato ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 in quanto non determina effetti vincolanti nei confronti del contribuente e non è equiparabile a un atto impositivo. La risposta ad istanza di interpello recante il diniego della disapplicazione della normativa sulle società di comodo di cui alla l. 724/1994 non è un diniego di un’agevolazione fiscale, in quanto il contribuente non è penalizzato mediante la tassazione di un reddito minimo legale presunto disancorato dalla realtà effettuale, essendo libero di assoggettare il proprio reddito effettivamente conseguito a tassazione ordinaria. (A.I.) Riferimenti normativi: l. 212/00, art. 11 comma 2; d.lgs. 546/1992, art. 19; l. 724/94, art. 30 914. Procedura fallimentare Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 4334/2017 del 23 giugno 2017, Presidente: Cappabianca, Estensore: Franco PROCEDURA FALLIMENTARE – IMPOSTA DI REGISTRO – OBBLIGAZIONE SOLIDALE – SENTENZA – ONERE FISCALE. L’assoggettamento dell’imprenditore alla procedura fallimentare non priva quest’ultimo della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, compresa quella conseguente allo status di sostituto di imposta, restando così esposto agli obblighi di natura tributaria, anche di carattere sanzionatorio, che l’attività di impresa comporti e che derivano dalla definitività di un atto impositivo. (F.C.) 915. Contratto di associazione in partecipazione Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 7/2017 del 9 gennaio 2017, Presidente: Novik, Estensore: Greco I Contratto di associazione in partecipazione – Litisconsorzio necessario originario – Condizioni II Contratto di associazione in partecipazione – Fittizio – Legittimo il recupero del maggior reddito sulla società e sui soci. I L’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone a ristretta base partecipativa e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguardi inscindibilmente sia la società sia tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni esclusivamente personali. Sussiste, in tal caso, litisconsorzio necessario, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcune soltanto delle parti coinvolte. II Il contratto di associazione in partecipazione deve ritenersi fittizio in presenza di plurimi ed univoci indizi probatori, quali: l'apporto iniziale dell'associato e le quote di utili a questi spettanti non realmente pagati, se non per un importo irrisorio; i rapporti transattivi regolati con mere registrazioni contabili e senza movimentazione di capitali; gli obblighi sottoscritti palesemente sproporzionati ed antieconomici, posti in essere con il solo scopo di usufruire di indebiti vantaggi fiscali; operazioni comportanti l'iscrizione in bilancio di debiti/crediti poi saldati per compensazione tramite scritture private di accolli tra i medesimi soggetti, senza che gli apporti di capitale da parte dell’associata e le quote di utili da parte dell'associante vengano effettivamente pagati con mezzi monetari ma solo compensati. 342 Alla luce di tali complessivi elementi, deve ritenersi legittimo il recupero operato dall’Ufficio di un maggior reddito di impresa ai fini Irap sulla società di persone e di maggiori redditi imponibili di partecipazione ai fini Irpef sui soci. (P.C.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 14 e 29 916. Irregolarità dell'assegno bancario Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 39/2017 del 16 gennaio 2017, Presidente: Soprano, Estensore: Donzelli BOLLO – Irregolarità dell’assegno bancario – Solidarietà tra emittente e portatore. La responsabilità solidale prevista dall’art. 22 del d.P.R. 642/1972 comporta che se il soggetto emittente l’assegno bancario non ha assolto l’imposta di bollo ne è responsabile il suo portatore. (P.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 642/1972, art. 22 917. Imposta sugli intrattenimenti Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 105/2017 dell'8 febbraio 2017, Presidente: Fazio, Estensore: Zambelli IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Distinzione fra attività di intrattenimento e attività di spettacolo – Criterio della durata dell’esecuzione – Onere della prova gravante sul contribuente. In presenza di eventi in cui concorrono musica dal vivo e altri intrattenimenti, il criterio da utilizzare per stabilire l'imposta dovuta è la durata della esecuzione dal vivo, che, se risulta inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico del locale, è da ricondurre nell’ambito dell’attività di intrattenimento e pertanto sconta l'imposta sugli intrattenimenti (ISI) e il regime speciale IVA di cui all'articolo 74 d.P.R. 633/1972; nel caso contrario, diventa attività spettacolistica ed, in quanto tale, soggetta a regime ordinario IVA. Al contribuente, che invoca la deroga agevolativa, spetta provare la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l’applicazione del regime agevolativo (Conf. Cass. n. 20575/2011). (P.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 74 918. Nullità della notifica per omesse ricerche sul destinatario Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 2, sentenza n. 193/2017 del 22 marzo 2017, Presidente: Fazio, Estensore: Ferrari NOTIFICHE – Avviso di accertamento – Notifica ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. 600/73 – Nullità notifica per omessa indicazione da parte del messo notificatore delle ricerche sul destinatario Il messo notificatore deve dare atto sulla relata di notifica delle ricerche, anche anagrafiche, eseguite, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sull’irreperibilità del destinatario, ovvero le stesse devono emergere dagli atti prodotti dal messo notificatore, come prescritto dall'art. 148 c.p.c., comma 2.; in caso contrario la notifica è nulla. Solo nell'ipotesi in cui nel Comune dove deve essere effettuata la notifica , non si rinvenga l'effettiva abitazione, l'ufficio o la sede del contribuente destinatario, la stessa può essere eseguita nei modi previsti dall'art. 60 del d.P.R. 600/1973. (P.C.) Riferimenti normativi: c.p.c., art. 148; d.P.R. 600/1973, art. 60
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