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ALCUNI RISULTATI - Grazie per la Vostra Fiducia

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Grazie per la Vostra Fiducia

Rassegna di alcune sentenze e massime giurisprudenziali derivanti da alcune delle cause da noi patrocinate.

Ringraziamo tutti i clienti per la fiducia riposta nel nostro studio e nel nostro lavoro.

Sentenza n. 875/2017 della CTR della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 15.119,37 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 490/2017 della CTR della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 12.846,00 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 855/2017 della CTR della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 605.009,00 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 943/2017 della CTR della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 922.077,96 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 230/2017 della CTP di Vicenza, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 1.068.789,70 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 2452/2017 della CTR della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 397.925,54 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 3487/2017 della CTR della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 922.077,96 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 204/2017 della CTP di Pavia, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 1.647.081,62 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare circa 50.000,00 euro.

 

Sentenza n. 750/2017 della CTR della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 39.844,99 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 2094/2017 della CTR della Lombardia - Sez. dist. Brescia; l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 36.462,88 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 6201/2017 della CTP di Milano, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 14.975,25 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 7082/2017 della CTP di Milano, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 34.000,27 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 256/2018 della CTR della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 282.589,47 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare circa 58.000,00 euro.

 

Sentenza n. 3002/2018 della CTP di Milano, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 68.997,11 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 4565/2018 della CTR della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 1.044.994,94 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 41/2018 della CTP di Pavia, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 674.185,47 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 1329/2019 della CTP di Milano, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 76.223,24 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 1333/2019 della CTP di Milano, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 115.871,28 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 2060/2019 della CTP di Milano, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 174.926,16 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Annullamento spontaneo dell’Agenzia delle Entrate del 04.09.2018, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 15.001.06, in esito all’atto depositato il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Annullamento spontaneo dell’Agenzia delle Entrate del 27.09.2018, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 13.187,54; in esito all’atto depositato il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Annullamento spontaneo dell’Agenzia delle Entrate del 23.01.2019, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 14.632,05; in esito all’atto depositato il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenze in cui l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a pagare al nostro cliente un risarcimento / rimborso.

 

Tribunale ordinario di Milano, sez. I Civile sentenza n. 2515/2017: condanna dell'Ade a pagare a favore del nostro cliente 1.071.107,08 euro a titolo di risarcimento danni ex art. 2043 c.c.

 

Sentenza n. 3723/2017 della CTR della Lombardia: condanna dell'Agenzia a pagare a favore del nostro cliente 236.515,94 euro.

 

Sentenza n. 415/2017 della CTR della Lombardia condanna dell'Agenzia a pagare a favore del nostro cliente 17.013,89 euro.

 

ALCUNE MASSIME GIURISPRUDENZIALI
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CTR di Milano sentenza n. 855/2017 depositata il 06/03/2017: “(...) l'avvenuta constatazione di violazioni in materia di Iva nei confronti del cedente non pregiudica la possibilità di regolarizzazione del cessionario non responsabile il solido della formale constatazione o dell'inizio della verifica nei riguardi di quest'ultimo”.

(confermato l’ANNULLAMENTO INTEGRALE di un atto di irrogazione sanzioni di importo pari ad euro 605.009,00)

RICHIESTE DI PAGAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE: circa 600.000,00 Euro

Somma dovuta sulla base della sentenza emessa a seguito del nostro ricorso: 0,00

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CTR di Milano sentenza n. 943/2017 depositata il 10/02/2017: “L'Ufficio (…) fonda poi la propria ripresa a tassazione sulla base di un errato metodo di calcolo. (…) l'Ufficio ha calcolato il plafond di deducibilità per ciascun mese alla fine del mese stesso, non tenendo invece in conto (…) la disponibilità in termini di plafond all'inizio di ciascun mese e quindi sulla base della consistenza alla fine del mese precedente. (…)  il calcolo della disponibilità a fine mese è sempre certamente minore di quello a inizio mese se non altro perché contiene il progressivo utilizzo.”

(confermato l’ANNULLAMENTO INTEGRALE di un avviso di accertamento di importo pari ad euro 922.077,96)

RICHIESTE DI PAGAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE: circa 900.000,00 Euro

Somma dovuta sulla base della sentenza emessa a seguito del nostro ricorso: 0,00

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CTP di Vicenza sentenza n. 230/2017 depositata il 22/03/2017: “(...) all'Associazione (Temporanea d' Imprese) che ha operato come ente autonomo e diverso dalle società partecipanti, (…) deve essere riconosciuta la soggettività tributaria (…).”

(ANNULLAMENTO INTEGRALE di un avviso di accertamento di importo pari ad euro 1.068.789,70)

RICHIESTE DI PAGAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE: circa 1.070.000,00 Euro

Somma dovuta sulla base della sentenza emessa a seguito del nostro ricorso: 0,00

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CTR della Lombardia sentenza n. 2452/2017 depositata il 01/06/2017: L'appello è inammissibile perché le modalità di notificazione non sono corrette: “non risulta essere stata prodotta la ricevuta della spedizione e ricezione della raccomandata di comunicazione di avvenuta notifica dell'atto giudiziario (...) non vi è prova idonea a dimostrare l'avvenuta corretta notificazione dell'atto di appello.

(dichiarazione di inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle Entrate e conferma dell’ANNULLAMENTO INTEGRALE di un avviso di accertamento di importo pari ad euro 397.925,54)

RICHIESTE DI PAGAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE: circa 400.000,00 Euro

Somma dovuta sulla base della sentenza emessa a seguito del nostro ricorso: 0,00

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Tribunale ordinario di Milano, sez. I Civile sentenza n. 2515/2017 pubblicata il 28/02/2017:

“(…) non possono considerarsi rispettati i principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost, all'esito del riconoscimento espresso, da parte della Pubblica Amministrazione, dell'indebita percezione di una somma di denaro. (…) è configurabile un atteggiamento omissivo, che integra gli estremi della colpa, da parte della Pubblica Amministrazione, perfettamente conscia di avere nella propria disponibilità somme alla stessa non dovute, che tuttavia non vengono restituite”

(CONDANNA DELL’AGENZIA delle Entrate al RISARCIMENTO DANNI ex art. 2043 c.c. per un importo pari ad euro 1.071.107,08)

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CTR della Lombardia sentenza n. 3487/2017 depositata il 04/05/2017: “(...) la motivazione, nell'accusare la società di applicare un basso margine di redditività applicato alle vendite, sostenuta dall'Amministrazione Finanziaria, è una teoria non credibile. (…) Dagli atti risulta che tale percentuale di ricarico contestata è la più alta rispetto a quelle applicate nelle annualità precedenti. Altro argomento fondato a sostegno di parte è che la società ha dimostrato che, con tale politica di vendita, applicando una definita percentuale di ricarica, è riuscita ad incrementare nettamente le vendite ed il proprio fatturato nell'arco degli anni.”

(confermato l’ANNULLAMENTO INTEGRALE di un avviso di accertamento di importo pari ad euro 922.077,96)

RICHIESTE DI PAGAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE: circa 920.000,00 Euro

Somma dovuta sulla base della sentenza emessa a seguito del nostro ricorso: 0,00

Commentata su IlSole24Ore, Norme e Tributi, Quotidiano del Fisco, del 2 dicembre 2017, nei termini che seguono: “Contestabile in giudizio la presunta antieconomicità per la vendita di orologi È illegittimo l’accertamento erariale fondato sulla antieconomicità della gestione aziendale se in giudizio il contribuente dimostra il contrario. Nello specifico, non può essere qualificata antieconomica l’attività di compravendita di orologi se risulta che: a) la contribuente ha chiuso gli esercizi sottoposti a verifica dai militari della Guardia di Finanza realizzando degli utili; b) il fatturato degli ultimi tre esercizi risulta sempre incrementato; c) la percentuale di ricarico pratica nell’esercizio oggetto di contestazione è la più alta praticata, ciò che ha permesso alla contribuente di incrementare le vendite; d) le percentuali di sconto più alte vengono praticate soltanto a quei clienti che acquistano oltre il 57% della merce; e) non c’è vendita sottocosto di orologi particolari e soggetti a riparazioni la quali hanno determinato un loro notevole deprezzamento così da metterli in vendita ad un prezzo decisamente basso sia perché richiesti da una ridotta percentuale di clientela sia per la necessità di fare cassa ed evitare immobilizzi di capitale; f) gli orologi regolarmente possono essere assimilati alla vendita fatta direttamente al legale rappresentante di tale società. Nel caso esaminato, a seguito di verifica della Guardia di Finanza relativa ai periodi di imposta 2005, 2006, 2007 e 2008, l’Amministrazione accerta per l’ultimo periodo di imposta maggiori ricavi per oltre quasi 1,3 milioni di euro nei confronti di una società esercente attività di compravendita di orologi. CTR Lombardia, sentenza 3487/14/2017

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CTP di Pavia sentenza n. 204/2/2017 depositata il 17/07/2017: I giudici della CTP di Pavia si allineano a quanto esposto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. Sez. V, 27/10/2010, n.21956): “In tema di IVA, la non imponibilità delle cessioni all'esportazione effettuate nei confronti degli esportatori abituali prevista dall'art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.R. 26/10/1972, n. 622, è subordinata all'emissione di apposita “dichiarazione d'intento” da parte dell'esportatore (art. 1, comma 1, lett. c) ed il soggetto cedente, una volta riscontratane la conformità alle disposizioni di legge, non è tenuto ad eseguire alcun altro controllo, rimanendo totalmente a carico di chi emette tale dichiarazione la responsabilità, anche penale, derivante da un'eventuale falsità.

(ANNULLAMENTO superiore al 95% delle pretese contenute nei tre avvisi impugnati, richiesta erariale ridotta da iniziali euro 1.647.081,62 ad un importo inferiore agli euro 50.000,00)

RICHIESTE DI PAGAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE: circa 1.650.000,00 Euro

Somma dovuta sulla base della sentenza emessa a seguito del nostro ricorso: circa 50.000,00 Euro.

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CTR della Lombardia sentenza n.3723/2017 depositata il 21/09/2017: “In definitiva devesi ribadire il principio per cui non sono soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo abbia percepito come compensi per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata per mancanza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione.

(CONDANNA dell’Agenzia delle Entrate a rimborsare 236.515,94 euro)

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