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Estratto: “contrariamente a quanto sostenuto dai primi giudici l'obbligo di motivazione dell'atto accertativo non può ritenersi soddisfatto.

Le ragioni di fatto e di diritto del maggior valore attribuito al bene, riposano, tra l'altro, per stessa ammissione dell'Ente impositore, su pregressi atti di accertamento ICI dagli anni dal 2008 al 2011 le cui notifiche, nonostante l'ordine del giudice, non sono state depositate in questa sede e quindi bisogna concludere che i relativi accertamenti non siano mai entrati nella sfera di conoscenza della parte e vanno pertanto espunti dai presupposti motivazionali dell'atto”.

Estratto: “(...) la sentenza non dubita che, a fronte della prospettazione di elementi indiziari da parte dell'ufficio in caso di fatture reputate inerenti ad operazioni soggettivamente inesistenti, spetti al contribuente l'onere di dimostrare la correttezza dell'operazione; anzi, la sentenza ha proceduto a valutare gli elementi di prova all'uopo offerti da G.”.

Estratto: “I giudici di merito, a fronte della prospettazione dei fatti descritti dalla società contribuente per dimostrare che la stessa aveva esercitato attività economica e della contrapposta ricostruzione offerta dall'Ufficio finanziario, finalizzata a dimostrare che la società non era operativa, non hanno proceduto ad una adeguata valutazione delle circostanze di fatto addotte dalla ricorrente, pur trattandosi di elementi decisivi per accertare lo svolgimento in concreto, da parte della ricorrente, di una vera e propria attività d'impresa e l'esistenza di condizioni oggettive suscettibili di impedire il raggiungimento dei ricavi minimi richiesti per superare il test di operatività, ma ha recepito acriticamente le circostanze evidenziate dall'Ufficio nell'avviso di accertamento, fondando il proprio convincimento esclusivamente sulla condotta distrattiva dei soci contestata dall'Ufficio”.

Estratto: “in materia di valutazione delle prove "il procedimento che deve necessariamente seguirsi in tema di prova per presunzioni si articola in due momenti valutativi, il primo dei quali prevede una valutazione analitica di ogni elemento indiziario per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, mentre il secondo prevede una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi, dovendo pertanto ritenersi viziata da errore di diritto e censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento" (Cass. 15075 del 2010; v. tra le altre Cass. n. 19894 del 2005, n. 13819 del 2003, n. 15399 del 2002 e in ultimo Cass. 9778 del 2014)”.

Estratto: “la CTR, pur avendo posto correttamente alla base della determinazione del valore venale del bene l'analisi comparativa con altri beni similari, e ritenuto motivatamente comparabili anche strutture site in un Comune diverso ma vicino, ha omesso senza motivazione di valutare gli immobili indicati dallo stesso Ufficio (…) Quanto poi agli immobili indicati dalla contribuente ha escluso la comparabilità di uno di essi, sulla base del dato della diversa ricettività, ma nulla ha motivato in relazione agli altri quattro, sempre di valore inferiore”.

Estratto: “la CTR ha confermato il valore di avviamento rettificato dall'ufficio senza analizzare il terzo dei parametri previsti dal metodo analitico patrimoniale complesso, ossia il valore economico delle frequenze cedute per ogni singolo abitante, pur avendo la contribuente svolto analitiche contestazioni sul punto”.

Estratto: “L'assenza di una sufficiente motivazione in ordine alla irrilevanza del dato fattuale dedotto dalla contribuente relativo al minor valore dei beni acquistati, così come risultante dalla relativa fattura e accertato dall'Ufficio, e, conseguentemente, al valore delle rimanenze finali, costituisce una lacuna tale da inficiare la coerenza dell'argomentazione sotto il profilo logico-giuridico, in quanto relativa a circostanze astrattamente idonee a condurre ad una diversa valutazione in ordine alla legittimità dell'atto impugnato”.

Massima: “Per la teoria del doppio binario, il giudice tributario non può acriticamente recepire le conclusioni alle quali è arrivato il giudice penale: ciò non vuol dire però che in ogni caso non debba valutare il materiale probatorio acquisito agli atti ed il contenuto della sentenza penale, che costituisce un elemento di prova da rapportare alle ulteriori risultanze istruttorie. Nella fattispecie, una Società riceveva avvisi di accertamento per tre annualità, con recupero a tassazione ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. La contestazione riguardava la contabilizzazione di fatture considerate oggettivamente inesistenti, emesse da un'impresa ritenuta una mera cartiera dall'Ufficio. Nel corso del giudizio era stata considerata irrilevante la sentenza di assoluzione penale nel parallelo processo avente ad oggetto gli stessi fatti di causa, riguardando un altro giudizio diverso da quello tributario. Sebbene sul punto non esista alcuna efficacia vincolante del giudicato penale per il giudizio tributario, in ogni caso il giudice è tenuto nell'esercizio dei propri poteri ad una valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti. Deve pertanto procedere ad un apprezzamento anche del contenuto della decisione penale, ponendola a confronto con altri elementi di prova acquisiti”.