I controlli fiscali stanno diventando sempre più serrati ed è per questo che spesso i contribuenti hanno dubbi riguardanti la conformità o meno del loro operato rispetto alla disciplina fiscale.
Estratto: “non vi è ragione di escludere, alla stregua della disposizione considerata, la non imponibilità dei servizi consistiti nella progettazione delle opere di cui trattasi, non potendo dubitarsi del fatto che essi, indipendentemente dal luogo della relativa materiale prestazione, siano direttamente finalizzati e funzionali alla realizzazione delle opere medesime”.
Estratto: “il giudice di appello ha ritenuto che le prestazioni di servizi effettuate dalla contribuente in favore della controllata I. s.p.a. fossero assoggettate ad imposizione sui redditi, in relazione al valore normale alle stesse attribuibile, e che le stesse costituissero operazioni imponibili ai fini dell'applicazione dell'i.v.a.; - così operando, ha omesso di considerare, da un lato, che la rilevanza di tali operazioni ai fini della determinazione del reddito è subordinata alla dimostrazione - eventualmente anche in via presuntiva - del conseguimento da parte della contribuente del relativo corrispettivo; - dall'altro, che le prestazioni di servizio effettuate a titolo gratuito possono non costituire operazioni imponibili ai fini i.v.a. in presenza di determinate circostanze e, in particolare, qualora, come invocato dalla contribuente, siano rese per altre finalità inerenti l'esercizio dell'impresa”.
Estratto: “sentenza impugnata, seppur redatta in modo estremamente sintetico, consente di individuare il thema decidendum, consistente nella sussistenza del diritto della contribuente alla deduzione dei costi sostenuti per la prestazione di servizi di consulenza assicurativa rese in favore dei propri consorziati e del diritto alla detrazione della relativa i.v.a. assolta”.
Estratto: “La CTR ha correttamente interpretato l'art. 6, comma 3, del d.p.r. n.633 del 1972 al fine di stabilire il momento in cui una data operazione di prestazione di servizi si deve considerare "effettuata" ai fini dell'imponibilità del tributo. Ai sensi della norma ora citata, infatti, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo ...", sicché solo da tale momento insorge l'obbligo di fatturazione e si realizza il presupposto impositivo. Lo stesso comma 3 dell'art. 6 del d.P.R. n.633 del 1972, tuttavia, contiene una deroga, introdotta ad integrazione del testo originario, dall'art. 16 bis d.l. 23 febbraio 1995 n. 41, conv. in I. 22 marzo 1995 n. 85 ed entrato in vigore il 24 febbraio 1995, poi sostituito dall'art. 4 d.l. 2 ottobre 1995 n. 415, conv. con modificazioni in I. 29 novembre 1995 n. 507. Tale deroga recita testualmente «Quelle [le prestazioni di servizi] indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese». 3.2 La ricorrente sostiene che la suddetta deroga debba essere interpretata nel senso che tutte le prestazioni di servizi devono considerarsi effettuate al momento in cui sono rese ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo. Una tale interpretazione è manifestamente infondata in quanto porterebbe a trasformare l'eccezione in regola generale con una sostanziale abrogazione del principio secondo cui le prestazioni di servizi si intendono effettuate al momento del pagamento del corrispettivo. Risulta palese, invece, che il rimando effettuato dal legislatore al primo periodo del comma 3 dell'articolo .3 del d.P.R. n.633 del 1972 serve ad identificare e delimitare l'ambito di operatività dell'eccezione, che riguarda esclusivamente le prestazioni di servizi effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti del Terzo settore di natura non commerciale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Solo in relazioni a tali casi le prestazioni di servizi si intendono effettuate al momento in cui sono rese o, se periodiche, nel mese successivo.”