Estratto: “Non è parimenti discusso l'effetto retroattivo della disciplina introdotta dalla legge 296 (Cass., n. 27613 del 2018; cass., n. 20635 del 2015). Deve quindi escludersi che nel caso in esame potesse ancora applicarsi la normativa previgente alla legge 296 e che la mancata evidenziazione in dichiarazione del costo ne comportasse l'indeducibilità”.
Estratto: “è innanzitutto pacifico che la modifica dell'art. 14 co. 4 bis della I. n. 537 del 1993 intervenuta nel 2012, costituendo jus superveniens astrattamente più favorevole al contribuente abbia efficacia retroattiva (ex multis, cfr. Cass., , ord. n. 17788/2018; 26461/2014). Ne discende che ove risultassero contestati solo reati contravvenzionali, non potrebbero essere ripresi a tassazione i costi”.
Estratto: “l'art. 5, comma 3, del d.lgs. 147/2015, che esclude l'accertamento induttivo della plusvalenza ricavata dalla cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, è una norma interpretativa e, come tale, retroattiva, in ragione del chiaro intento del legislatore”.