Estratto: “in materia tributaria il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche a fronte di comandi privi dei caratteri di puntualità e precisione propri del titolo esecutivo in quanto tale giudizio presenta connotati diversi dall'esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione, bensì quello di rendere effettivo quel comando, compiendo tutti gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della sentenza della quale si chiede l'esecuzione”.
Se al tuo arrivo all’aeroporto hai subito il sequestro di denaro contante e/o di altri beni perché non sapevi di non poter portare con te in contanti (senza dichiarazione) più di 9.999,99 euro, puoi ancora intervenire, e vi sono casi in cui è possibile ottenere la restituzione integrale o parziale.
Massima: “Nel caso di reati tributari di un Ente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per i responsabili dell'Ente può essere disposto all'esito di una valutazione, allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, che evidenzi l'impossibilità del sequestro diretto del profitto del reato, nei confronti dell'ente, che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato. A tal fine, il giudice, prima di richiedere il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, deve procedere ad una valutazione, allo stato degli atti, della capienza patrimoniale dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato valutazione che, sebbene non debba consistere nel compimento di specifici atti di indagine, non può tuttavia, essere del tutto pretermessa, magari sulla base di considerazioni estranee alla effettiva reperibilità di tali cespiti prioritariamente aggredibili”.