Estratto: “le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'Amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della I. n. 212/2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità”.
Estratto: “Il giudice d'appello ha anzi, all'esito dell'esame compiuto, affermato che non era stata raggiunta la prova, gravante sull'ufficio, dell'inesistenza delle operazioni - e quindi della legittimità dell'atto impositivo -, e che non era stato prodotto in giudizio il verbale di constatazione cui in proposito facevano riferimento tanto l'avviso di accertamento quanto l'amministrazione nelle deduzioni difensive”.