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Estratto: “la nomina tardiva del rappresentante fiscale non può pregiudicare l'esercizio dei diritti sostanziali connessi con l'attività esercitata. Ancora recentemente, la Corte di Cassazione, in linea con la giurisprudenza comunitaria sopra richiamata, ha ribadito che la nomina irregolare del rappresentante fiscale non preclude il diritto alla detrazione e, quindi, al rimborso dell'imposta, poiché il principio di neutralità implica che la detrazione non possa essere limitata o esclusa se i requisiti sostanziali previsti per il suo esercizio risultano soddisfatti. La stessa Amministrazione finanziaria d'altronde, con la Risoluzione 129/E/2009, ha impartito istruzioni agli Uffici affinché verifichino la sussistenza dei requisiti sostanziali per ottenere il rimborso dell'imposta, anziché limitarsi ad eccepire la tardiva identificazione da parte del soggetto estero”.

Estratto: “questa Corte (Cass. civ., sez. V, 11 agosto 2017, n. 20035; Cass. civ. sez. V, 18 marzo 2015, n. 5400) ha più volte precisato che in materia d'Iva, per l'adempimento degli obblighi e l'esercizio dei diritti da parte dei soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, la nomina del rappresentante fiscale, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'art. 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, oltre che nelle forme previste dall'art. 53 d.P.R. n. 633 del 1972, può risultare anche dalla comunicazione della variazione dati all'Ufficio fiscale ai sensi dell'art. 35 dello stesso d.P.R., atto equipollente”.