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Estratto: “La sentenza impugnata fa riferimento a questione diversa da quella oggetto del procedimento in questione. In particolare, la motivazione riguarda l'illegittimità della detrazione dell'IVA per operazioni inesistenti, mentre è del tutto omessa la motivazione relativa alla questione relativa all'omessa ritenuta alla fonte su compensi erogati a soggetto incaricato individualmente a procacciare clienti e alle questioni relative al calcolo della base imponibile e dell'aliquota applicata”.

Estratto: “in materia di valutazione delle prove "il procedimento che deve necessariamente seguirsi in tema di prova per presunzioni si articola in due momenti valutativi, il primo dei quali prevede una valutazione analitica di ogni elemento indiziario per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, mentre il secondo prevede una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi, dovendo pertanto ritenersi viziata da errore di diritto e censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento" (Cass. 15075 del 2010; v. tra le altre Cass. n. 19894 del 2005, n. 13819 del 2003, n. 15399 del 2002 e in ultimo Cass. 9778 del 2014)”.

Estratto: “Se l'art. 33 DL. 78/2018, quale norma impositiva, dispone una tassazione aggiuntiva per i soggetti che "rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario", tale disposizione non può essere integrata ricorrendo ad interpretazioni estensive che prendono a prestito definizioni presenti in altri rami dell'ordinamento, quale quella di settore finanziario, propria degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, richiamata nell'atto di appello”.

Estratto:il vizio relativo ad omessa motivazione comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo qualora il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l'individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione. Nella specie non ricorre il denunciato vizio motivazionale, posto che la decisione, certamente adottata in contrasto con le argomentazioni difensive prospettate dall'Ufficio, esamina le prove offerte dalle parti, dandone atto in motivazione, ritenendo più idonea alla determinazione del valore dell'immobile la perizia redatta dai contribuente rispetto a quella esibita dall'Ufficio, sulla base del rilievo che quest'ultima valutazione era stata effettuata da un istituto di credito per la concessione di un mutuo fondiario, quindi con finalità differenti da quelle fiscali.”

Massima: “Qualora non vi siano state contestazioni in ordine al credito e qualora il tribunale, in sede di esecuzione, non abbia espresso alcun giudizio di condanna, il provvedimento di assegnazione del credito pignorato presso terzi, in quanto finalizzato alla mera attuazione di un titolo esecutivo, deve essere assoggettato ad imposta di registro in misura fissa”.