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Estratto: “la CTR, nel convalidare l'operato dell'Ufficio, affermando che aveva non solo legittimamente dedotto attraverso presunzioni l'esistenza di maggiori ricavi, ma anche correttamente determinato il maggior reddito del contribuente mediante l'utilizzo di una percentuale di ricarico la cui individuazione, in realtà, era carente dell'indicazione dei criteri seguiti e di obiettivi e leggibili parametri di riferimento, ha finito per violare le regole del ragionamento presuntivo ex artt. 2727 e 2729 cod. civ., oltre a quelle sulla ripartizione dell'onere della prova sul punto specifico in esame”.

L'Agenzia delle Entrate ti ha notificato un avviso di accertamento e pensi che abbia operato una ingiusta o dubbia ricostruzione della tua situazione reddituale? Non hai incassato quello che sostiene l’Agenzia (che ha ricostruito i tuoi ricavi con metodo induttivi, ossia per presunzioni)?

Estratto: “il campione utilizzato non risultava significativo e rappresentativo di tutte le giacenze esistenti in magazzino e che, di conseguenza, risultando impossibile verificare «l'analitica composizione quantitativa dei beni, nonché il loro esatto valore commerciale», i criteri di calcolo adottati dai verbalizzanti non apparivano metodologicamente corretti e la procedura seguita per la rideterminazione dei maggiori ricavi accertati non risultava convincente. A fronte dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, la ricorrente ha omesso di evidenziare elementi di fatto e contabili rilevati dai verbalizzanti nel corso delle indagini non esaminati dal giudice di merito che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione”.