Estratto: “Il (...) principio dell'alternatività trova applicazione in linea generale, non soltanto con riferimento alle operazioni imponibili ai fini Iva, ma anche con riferimento ad operazioni Iva non imponibili, a quelle fuori campo a quelle escluse per effetto della norma sulla territorialità ed alle operazioni esenti. Quindi l'imposta di registro sui decreti ingiuntivi si applica in buona sostanza proprio in relazione al principio di alternatività Iva/registro ex articolo 40 d.p.r. 131/86 avuto riguardo all'operazione sottostante.
Estratto: “in tema di imposta di registro la registrazione del decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate ad IVA fruisce, in base al principio dell'alternatività sancito dall'art. 40 del DPR n. 131 dei 1986, dell'applicazione dell'imposta in misura fissa. La diversa soluzione adottata in sede di merito avrebbe trovato giustificazione ove il decreto ingiuntivo avesse riguardato somme pagate dal garante al creditore principale, nel qual caso l'aliquota da applicare sarebbe stata quella proporzionale del 3% sul valore della condanna, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b) della Tariffa, parte l, allegata ai DPR 131/1986, in quanto l'obbligo azionato con tale pretesa da un lato deriverebbe da un rapporto distinto ed autonomo da quello principale e, dall'altro, non si risolverebbe in un corrispettivo o in una prestazione soggetta ad IVA (Cass. sent. n. 20262 dei 9.10.2015; SSUU 18520/19). Nella fattispecie in esame, come già precisato, non è applicabile il principio ora esposto, in quanto non si è trattato di decreto ingiuntivo in rivalsa, bensì di decreto ingiuntivo su acquisto crediti fatturati (oltre tutto per importi superiori a quello che la società gerente aveva corrisposto alla società cedente i crediti in questione)”.
Estratto: “In tema d'imposta di registro, alla luce del principio dell'altematività con l'IVA, gli atti sottoposti, anche solo teoricamente, perché di fatto esentati, a quest'imposta non debbono scontare quella proporzionale di registro. In particolare, poiché secondo ali artt. 5, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, e 1, lettera b), dell'allegata tariffa, parte seconda, sono sottoposte a registrazione in caso d'uso, e scontano l'imposta in misura fissa, le scritture private non autenticate contenenti disposizioni relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, fra cui le "prestazioni di servizi", nelle quali la legge sull'IVA (art. 3, comma 2, n. 3. del d.P.R. n. 633 del 1972) comprende i prestiti in denaro, questi, ancorché siano poi esentati dall'imposta stessa dal successivo art. 10, n. 1, quando possano considerarsi "operazioni di finanziamento", tuttavia, essendo in astratto soggetti non sono soggetti all'imposta proporzionale di registro".