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Estratto: “con riferimento agli acquisti intracomunitari, il principio fondamentale di neutralità dell'I.v.a. esige che la detrazione dell'imposta a monte sia accordata, nonostante l'inadempimento di taluni obblighi formali, se sono soddisfatti tutti gli obblighi sostanziali, di cui le violazioni formali non impediscano la prova certa, sicchè il diritto alla detrazione non può essere negato nei casi in cui, pur non avendo l'operatore nazionale applicato la procedura d'inversione contabile (reverse charge) ed in particolare avendo omesso la doppia registrazione delle fatture integrate o autofatture nei registri di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 23 e 25, è, comunque, dimostrato, o non controverso, che gli acquisti siano fatti da un soggetto passivo i.v.a. e che le merci siano finalizzate a proprie operazioni imponibili (cfr. Cass. 9 marzo 2016, n. 4612; Cass. 14 aprile 2015, n. 7576”.

Estratto: “il motivo, nella parte in cui la contribuente addebita alla Regionale di non avere esposto le ragioni per cui dovevano giudicarsi irrilevanti, ai fini del possibile riconoscimento dell'onerosità dei bonus, le trascritte clausole contrattuali, nelle quali i premi venivano causalmente riferiti per es. ad attività promozionali, è fondato sotto il profilo dell'insufficiente motivazione”.